Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2550/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2550 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.), tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Controparte_1
Francesco Sarnelli e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
attrice
e
in proprio e quale erede del sig. , CP_2 Controparte_3 rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Gianvittorio Marsocci e con que- sti elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
convenuta
e
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Luca Geremia Controparte_4
e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
convenuto
e
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, in proprio e quali eredi del sig. , non costi-
[...] Controparte_3 tuiti;
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
06.02.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
1
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione per l'udienza del 26 luglio 2019, la
[...]
evocava in giudizio i convenuti adducendo:
1. che su inca- Controparte_9
rico della sig.ra e gli eredi aveva realizzato dei CP_2 CP_3
lavori provvisori di messa in sicurezza della facciata di immobile sito in vico Tansillo mediante montaggio di idoneo ponteggio metallico e lavori di chiusura della parte del cortile della biblioteca comunale, in conformi- tà alle ordinanze sindacali del comune di Teano n.10/17 del 15.03.17 e n.34/18 del 30.04.18; 2. che l'avvenuta esecuzione delle opere era stata comunicata anche al comune di Teano in data 08.05.2018 e, alla data del
13.07.2018 il costo delle predette lavorazioni incluso il noleggio del pon- teggio ammontava ad euro 12.495,75 oltre iva;
3. che la parte committen- te non ha provveduto al pagamento del prezzo delle opere eseguite né ha autorizzato il successivo intervento demolitivo prescritto dall'Ente e sol- lecitato dall'attrice;
4. che atteso il grave inadempimento la società attrice comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto e all'Ente la propria indisponibilità allo svolgimento delle ulteriori attività;
5. che con missiva del 19.07.2018 ha diffidato gli eredi a corrispondere le somme CP_3 dovute, anche per l'ulteriore noleggio del ponteggio, a consentirne la ri- mozione provvedendo alla sostituzione, diffidando a non praticare le strutture di proprietà della;
6. che alcun riscontro seguiva alle CP_1
richieste e stante l'inerzia dei responsabili, i ponteggi non possono essere rimossi con conseguente costo per la società come da computo metrico allegato;
7. che in data 18.07.2018 riceveva comunicazione da parte del sig. nella quale lo stesso si dichiarava acquirente Controparte_4 dell'immobile di proprietà degli eredi e si riconosceva debitore CP_3
delle opere realizzate dalla 8. che nonostante la Controparte_1
disponibilità a conciliare e la procedura di negoziazione assistita, le parti non raggiungevano un accordo;
9. che alla data del 13.07.2018 la
[...]
era creditrice degli eredi e del sig. Controparte_10 CP_3 CP_4
in solido della somma di euro 12.495,75 oltre iva per le opere
[...]
2
eseguite ed il noleggio del ponteggio oltre euro 3.772,00 oltre iva per l'ulteriore utilizzo dello stesso da agosto 2018 a marzo 2019, nonché del- le somme maturande sino alla data dell'effettiva restituzione, previa mes- sa in sicurezza dell'immobile.
Ciò posto, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che la è creditrice Controparte_1
della sig.ra e dei sigg.ri , e CP_2 CP_6 CP_5 CP_7
, nonché del sig. in solido tra loro Controparte_11 Controparte_4
ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e competenza, della com- plessiva somma di € 16.267,75 (€ 12.495,75 + € 3.772,00) computata alla data del 15/03/2019, oltre IVA al 22%, maggiorata di interessi e rivaluta- zione monetaria, per le opere eseguite presso il fabbricato in Teano, vico
Tansillo, su incarico della sig.ra e degli altri eredi ed in CP_2 CP_3
forza delle ordinanze sindacali n. 10/2017 e 34/2018 del comune di Tea- no a questi indirizzate e, per l'effetto, condannare la sig.ra CP_2
ed i sig.ri , e , nonché il CP_6 CP_5 CP_7 Controparte_11
sig. in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di Controparte_4 proprio onere o competenza, al pagamento della complessiva somma di €
16.267,75, come sopra specificata, maturata al 15/03/2019, oltre IVA
22%, per le opere eseguite presso il fabbricato in Teano, vico Tansillo, e per il noleggio, alla data del presente atto, del ponteggio metallico e dei tavolati di abete allocati presso il fabbricato, nonché delle somme matu- rande per il periodo del loro ulteriore utilizzo e fino alla data di effettiva restituzione (€ 403,50 + € 68,00, oltre IVA 22%, per ciascun mese o fra- zione di mese di successivo impiego), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in via subordinata, e per mero scrupolo difensivo, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ricorrendone i presupposti, che i sigg.ri , e , CP_2 CP_6 CP_5 CP_7 Controparte_11
nonché il sig. hanno tratto indebito vantaggio Controparte_4 dall'attività espletata dalla in relazione al Controparte_1
fabbricato per cui è causa in esecuzione delle ordinanze sindacali n. 10 del 15/03/2017 e n. 34 del 30/04/2018 del Comune di Teano, così come descritta e documentata in atti e, per l'effetto, condannarli in solido ovve- ro ciascuno per quanto di proprio onere o competenza, al pagamento del- la complessiva somma di € 16.267,75, come sopra specificata, maturata
3
al 15/03/2019, oltre IVA 22%, per le opere eseguite presso il fabbricato in Teano, vico Tansillo, e per il noleggio, alla data del presente atto, del ponteggio metallico e dei tavolati di abete allocati presso il fabbricato, nonché delle somme maturande per il periodo del loro ulteriore utilizzo e fino alla data di effettiva restituzione (€ 403,50 + € 68,00, oltre IVA
22%, per ciascun mese o frazione di mese di successivo impiego), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) in ogni caso, ordinare ai sig.ri
, e , non- CP_2 CP_6 CP_5 CP_7 Controparte_11
ché il sig. in solido ovvero ciascuno per quanto di pro- Controparte_4
prio onere o competenza, di procedere alla rimozione, a loro cura e spese, dei ponteggi metallici e del tavolato di abete di proprietà della società
ed alla loro sostituzione con materiali ido- Controparte_1
nei e, nelle more, a non praticare nella maniera più assoluta le strutture
(ponteggi e tavolati) di proprietà dell'attrice. In ogni caso condannare i sig.ri , e , CP_2 CP_6 CP_5 CP_7 Controparte_11
nonché il sig. in solido ovvero ciascuno per quanto di Controparte_4
proprio onere o competenza, alla restituzione immediata, anche ai sensi dell'art. 2041, co.2, c.c., in favore della dei Controparte_1
ponteggi metallici e del tavolato di sua proprietà, impiegati per la messa in sicurezza dell'immobile in discorso, condannandoli altresì, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento di € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nella restituzione;
3) con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta CP_2 contestando l'avversa domanda e adducendo:
1. di essere stata compro- prietaria del fabbricato sito in Teano (Ce) al Vico Tansillo riportato al foglio 500 p.lla 98 sub 26; 2. che con provvedimento sindacale n.
10/2017 il Comune di Teano, ravvisato il pericolo di crollo di elementi murari, ordinava a tutti i proprietari di detto immobile l'esecuzione di la- vori finalizzati ad eliminare il pericolo e, al fine di adempiere a detta or- dinanza, incaricava la di eseguire gli opportu- Controparte_1 ni lavori di messa in sicurezza;
3. che l'attrice realizzava una struttura in ponteggio metallico inibendo il transito pedonale su vico Tansillo;
4. che il Comune di Teano, con successivo provvedimento n. 34 del 30.04.2018, ordinava la chiusura ad horas della parte del cortile della biblioteca co- munale mediante idoneo transennamento da fare eseguire da personale
4
dipendente sotto la direzione del tecnico comunale geom. CP_12
d'intesa con il comando di Polizia Municipale;
5. di non aver incaricato l'attrice di eseguire i lavori di chiusura della parte del cortile della biblio- teca comunale in Teano Vico Tansillo, poiché commissionati direttamen- te dal Comune di Teano a proprio personale dipendente (e non all'attrice);
6. che in data 01.06.2018 il fabbricato in questione è stato alienato al sig. a cui veniva resa nota l'ordinanza n. Controparte_4
10/2017, le successive comunicazioni prot. 57 e 28 del 19.01.2018 emes- se dal Comune di Teano e la necessità di provvedere al completamento della messa in sicurezza del fabbricato;
7. che con provvedimento del
22.06.2018, prot. 10813, il Comune di Teano, constatato che l'opera ese- guita dall'attrice non aveva eliminato il pericolo per la pubblica e privata incolumità, ha attivato un procedimento di inottemperanza della citata ordinanza 10/2017 evidenziando la necessità di eliminare detto ponteggio in quanto fonte di danno agli abitanti frontisti ed occupante suolo pubbli- co;
8. la carenza di legittimazione/titolarità passiva a seguito dell'acquisto del fabbricato da parte del sig. nei cui confronti CP_4 formula domanda di manleva;
9. l'estraneità della convenuta nei rapporti contrattuali intercorsi per la realizzazione dei lavori edilizi sul cortile an- tistante la Biblioteca Comunale ordinati dal Comune di Teano alla socie- tà attrice;
10. di contestare il presunto inadempimento contrattuale di pa- gamento atteso che i lavori di chiusura della parte del cortile della biblio- teca comunale non sono stati commissionati dalla convenuta, mentre i la- vori provvisori di messa in sicurezza della facciata prospiciente il vico
Tansillo, sono risultati assolutamente inidonei allo scopo da realizzare, come rilevato dal Comune;
11. l'inadempimento o inesatto adempimento contrattuale da parte dell'attrice avverso la cui pretesa formula eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. con riserva di azione tesa alla pronun- cia giudiziale di inadempimento e risarcimento danni;
12. di contestare l'esagerata quantificazione del corrispettivo richiesto atteso che facendo riferimento al prezzo di 17,62 €/mq indicato nel computo dei lavori re- datto dalla ditta in data 13/07/2018, per pon- Controparte_1
teggi forniti e posti in opera completi di tavolato, schermature, moduli scala, mantovane, basette etc, l'importo dovuto sarebbe di € 5.368,81 da maggiorare per i mesi successivi all'installazione e comunque non oltre il
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22/06/2018, data in cui il comune di Teano ha attivato la procedura per l'esecuzione in danno degli interventi di eliminazione del pericolo;
13. che l'importo complessivo delle opere eseguite al netto di IVA, pertanto, sarebbe di soli € 6.643,87, fermo restando la non debenza di detta somma alla luce della formulata eccezione di inadempimento ai sensi e per gli ef- fetti dell'art. 1460 cc;
14. che gli ulteriori importi richiesti non sono do- vuti in quanto riguardanti lavorazioni di cui all'Ordinanza Sindacale n°
34 del 30/04/2018 (non eseguiti su commissione né a vantaggio della convenuta) e non relative ai beni 15. l'insussistenza dei presuppo- CP_2 sti per la richiesta di pagamento ex art. 2041 c.c., in ragione della com- provata inadeguatezza degli stessi lavori ai fini del raggiungimento dello scopo prefissato e l'inoperatività del rimedio, ex art. 2042 c.c., quando l'azione venga proposta in via subordinata rispetto ad una domanda prin- cipale;
16. che la domanda dovrà essere rigettata anche sotto il profilo della richiesta ex art. 614 cpc atteso che l'esecuzione della prestazione non è attuabile da parte della comparente poiché non più proprietaria.
Tanto esposto la convenuta concludeva: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente la domanda attorea, sia principale che subordi- nata, siccome inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto e diritto. Estromettere dal presente giudizio l'odierna convenuta per le ragioni di cui al precedente capo A). In estremo subor- dine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, Vo- glia accogliere la domanda di manleva come formulata nella narrativa che precede. In ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite, con accessori di legge e con attribuzione ex art. 93 cpc al procu- ratore anticipatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio anche il convenuto Persona_1
il quale confermava le dichiarazioni rese dalla convenuta e dante
[...]
causa sostanzialmente replicando la difesa da questa CP_2 svolta, facendola propria, e concludeva: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito estromettere dal presente giudizio il per le ragioni di Controparte_4
cui al precedente capo A). In ogni caso, rigettare integralmente la do- manda attorea, sia principale che subordinata, siccome inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese di lite, con accessori di legge e con attribuzione ex
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art. 93 cpc al procuratore anticipatario.
Con ricorso ex art. ex artt. 688 e 669-sexies c.p.c. e 1172 c.c, depositato in data 12.09.2019, la società attrice, deducendo che la mancata esecu- zione delle opere di consolidamento strutturale del fabbricato creava un pericolo di crollo del fabbricato e conseguentemente di danno anche per l'impalcatura di sua proprietà, chiedeva ordinarsi al sig. Controparte_4
di procedere alla immediata rimozione dei ponteggi metallici e del tavo- lato di abete apposto a protezione del fabbricato in vico Tansillo, alla loro restituzione, con condanna del resistente ex art 614 bis cpc al pagamento di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, e sostituzione con materiali idonei a garantire la sicurezza dell'immobile; in subordine, in caso di og- gettiva impossibilità, di emettere i provvedimenti necessari per imporre a idonea garanzia per eventuali danni a quantificarsi nel Controparte_4
valore dei ponteggi/tavolati ovvero nel loro costo di acquisto stimato in
Euro 27.500,00, in ogni caso con condanna del resistente CP_13
vati a prestare idonea garanzia per gli eventuali danni.
Con ordinanza del 21.02.2020 il Tribunale, in accoglimento della subor- dinata domanda cautelare condannava il resistente a Controparte_4
versare in favore della a garanzia degli even- Controparte_1
tuali danni che possano derivare al suo ponteggio la somma di Euro
27.500,00.
In data 6 febbraio 2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc con termine di giorni 30 per il deposito della sen- tenza.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti
[...]
, , i quali CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_11
seppur ritualmente citati non si sono costituiti nel presente giudizio.
Venendo al merito della questione, la domanda è fondata.
In tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali trova applica- zione la regola di riparto dell'onere della prova costantemente affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo dirit- to e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allega- re l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover
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fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ Sez, Unite n. 13533/2001).
Nel caso di specie, può ritenersi provata la sussistenza del contratto di appalto tra le parti e lo svolgimento della prestazione avendo le stesse parti riconosciuto l'esistenza del rapporto, documentato tra l'altro dalle note inviate in data 10.04.2018 dalle sig.re e CP_6 CP_14
con le quali comunicavano all'Ente Comunale di aver affidato
[...]
l'incarico all'impresa ed al Tecnico arch. Controparte_1 per l'espletamento dei lavori di salvaguardia della pubblica CP_15
e privata incolumità, di cui all'ordinanza n. 10/2017 del Comune di Tea- no, da eseguire sull'immobile di Via Tansillo.
Occorre, infatti, evidenziare che il contratto di appalto, di cui all'art. 1655 c.c., è un contratto a forma libera;
esso, infatti, può essere valida- mente stipulato anche oralmente, salvo quanto disposto dalle leggi spe- ciali con riferimento alla costruzione di navi o aeromobili (articoli 237 e
852 del codice della navigazione).
Sul punto la giurisprudenza è pacifica: “secondo costante interpretazio- ne, la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso per- ciò essere concluso oralmente, anche per facta concludentia, sicché', per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni” (Corte di Cassazione sent. n.
2303/2017). E ancora “La stipulazione del contratto di appalto non ri- chiede quale requisito la forma scritta” (Cass. n. 9077 /2003).
Tale interpretazione è pacificamente accolta anche dalla giurisprudenza di merito, dove si afferma che “In tema di contratto di appalto, non es- sendo richiesta la forma scritta ex lege, ove questa non sia stata conve- nuta dai contraenti o da uno di essi richiesta, deve trovare normale ap- plicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della vo- lontà negoziale, dal quale discende che il valutare se l'accordo sia stato
o meno raggiunto per consenso manifestato in forma orale o anche taci- tamente, per facta concludentia (ad. es. mediante l'inizio dell'esecuzione della prestazione” (Tribunale Bari, sez. IV, 22/06/2015, n. 2815).
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta emerge, inoltre, che la società attrice ha eseguito le opere per cui oggi richiede il pagamento
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su ordine di servizio del D.L. Arch. incaricato dalla committente, CP_15
il quale ha sottoscritto per accettazione il PI (Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici fissi) ed il computo metrico re- datti dall'ing. . Controparte_16
L'istruttoria testimoniale ha ulteriormente confermato le allegazioni atto- ree.
Nello specifico, il teste Arc. , escusso all'udienza Testimone_1 del 19 maggio 2022 ha riferito: “Adr sono stato incaricato dagli ex pro- prietari dell'immobile sig. e per produrre perizie CP_3 CP_2
in relazione alle ordinanze del comune di Teano che si era attivato per dei crolli che c'erano stati sul fabbricato di loro proprietà in Teano Adr posso dire che i proprietari hanno messo un telo ombreggiante fissato al muro con delle tavolette in esecuzione della prima ordinanza del comune di Teano, questa opera non è stata fatta dalla Controparte_1
non so quale impresa abbia eseguito questa opera Adr il ponteggio e il puntellamento su tale immobile è stata realizzata dalla Controparte_9
Cont struzioni su mia direzione queste opere sono state realizzate in ese- cuzione della seconda ordinanza determinatosi per effetto di un crollo
Adr io feci presente al comune di Teano che il ponteggio realizzato al vi- co Tansillo doveva essere ampliato alla biblioteca comunale in quanto vi era pericolo di crollo anche nel cortile interno. Occorreva procedere al Cont consolidamento anche nella parte posteriore dell'immobile le attivi- tà della cessarono nel mese di aprile- maggio 2018. .. Adr fui CP_1 io a dare l'ordine di servizio alla per la installazione al pon- CP_1 teggio sul lato dell'immobile confinante con la biblioteca comunale, co- me da autorizzazione del comune ricevuta su mio impulso. Adr i proprie- tari ovvero la famiglia mi nominarono quale tecnico di fi- Persona_2
ducia al comune in conseguenza della prima ordinanza sindacale con cui imponevano la esecuzione forzata dei lavori e proprio per evitare tale esecuzione in danno i nominarono me quale tecnico. Adr Persona_2
il lavoro affidatomi era più ampio e finalizzato alla eliminazione del pe- ricolo e alla realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa in si- curezza del fabbricato così come prevedeva sia la prima che la seconda ordinanza … Adr la costruzione ha realizzato un ponteggio CP_1
con installazione di un primo livello per evitare che eventuali calcinacci
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potessero investire la via pubblica e arrecare danno alla via pubblica e alla proprietà frontista. Su tale piattaforma fu poi elevato il ponteggio su tutto il fronte di via Tanzillo fino alla linea di gronda del fabbricato. Un secondo ponteggio fu realizzato sul retro all'interno del fabbricato e fino alla altezza della copertura del fabbricato. Questi lavori furono eseguiti dalla sotto la mia direzione dei lavori. In questo Controparte_1
contesto ho realizzato il progetto di sicurezza a cui prima ho fatto riferi- mento. ... Adr non sono a conoscenza se i abbiano accet- Persona_2
tato un preventivo della impresa, posso però dire che la ditta CP_1
presentò un preventivo lavori alla , che non mi risulta con- Persona_2
testato. Adr sugli atti trasmessi al comune per quanto attiene alle pere di consolidamento non vi era la firma dei e io sollecitai il Persona_2 comune a invitare i proprietari dell'immobile a sottoscrivere un contrat- to di appalto formale con la non so se tale con- Controparte_1
tratto sia stato firmato. Adr il computo metrico a cui io ho fatto riferi- mento riguardava, se bene ricordo, tutti i lavori sia il ponteggio che le opere di messa in sicurezza provvisionali, poi di fatto eseguite, che di consolidamento, queste non eseguite. Adr preciso che il contratto di ap- palto a cui io mi riferivo atteneva solo alle opere non ancora realizzate di consolidamento. Adr preciso che l'incarico per la esecuzione delle opere di messa in sicurezza è stato affidato da direttamen- Persona_2
te alla Non ho individuato io la impresa Controparte_1 [...]
Ricordo che fu l'assessore del comune che pregò Controparte_10
l'impresa di assumere tale incarico. Adr io non ho conoscenza di un con- tratto scritto tra e la , ma lo stesso è evidente Persona_2 CP_1
dalla comunicazione scritta da questi mandata al comune che indicava me come tecnico e la come impresa esecutrice dei lavori. Non CP_1
sono a conoscenza di eventuale accettazione di un preventivo per quanto attiene alla prima parte dei lavori afferente al ponteggio, il quale è stato però accompagnato, come per legge, da un progetto e relativo computo metrico attinente sia ai lavori di ponteggio che di provvisionale messa in sicurezza. Adr ricordo che una volta presso il mio studio si svolse un in- contro tra la sig.ra con i tre figli , questo ha riguardato la CP_2 CP_3
prima fase. In tale riunione si discusse delle opere di messa in sicurezza del fabbricato, ovvero della installazione del ponteggio e della successi-
10
va redazione di consolidamento per la messa in sicurezza. In tale conte- sto la famiglia era evidente l'incarico conferito alla im- Persona_2
presa per la esecuzione delle opere di messa in sicurezza e CP_1
del ponteggio. Aggiungo che, se non erro, io sono stato indicato come tecnico dopo la impresa . Adr confermo che prima della ese- CP_1
cuzione delle opere i sapevano che la avrebbe Persona_2 CP_1
eseguito le opere, poi realizzate. Preciso che dopo la installazione dei ponteggi uno dei figli della salì sul ponteggio. Un'altra volta CP_3
vennero sul cantiere i e salì con me un loro zio, da loro Persona_2 delegato, per la verifica delle opere”.
Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate anche dal respon- sabile dell'aerea tecnica del comune di Teano, sig. , e dal Persona_3 responsabile dell'Ufficio SUE per edilizia privata dal comune di Teano, sig. , escussi alla successiva udienza del 6 giugno 2022. CP_12
Non vi è prova, invece, che la società attrice abbia eseguito gli interventi contestati dal comune di Teano, con nota del 22.11.2017 (copertura con un telo ombreggiante fissato al muro con tavolette in legno) ritenuti non idonei a contenere eventuali distacchi o crolli di elementi pericolanti del citato fabbricato, sì da giustificare l'emissione del provvedimento del
19/01/2018, di avvio del procedimento di esecuzione forzata dell'ord. n.
10/2017del 15.03.2017. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che l'incarico alla veniva conferito successivamente alla missiva CP_1
del 10.04.2018, inviata dalla sig.ra al comune di Teano. CP_6
Pertanto, va rigettata l'eccezione di inadempimento in ordine al non cor- retto svolgimento dei lavori formulata da parte convenuta.
Onde fugare le contestazioni sollevate delle parti convenute in ordine alla tipologia di lavori eseguiti dalla e alla quan- Controparte_1
tificazione degli stessi, il Tribunale nella fase istruttoria del giudizio ha conferito incarico al CTU, Ing. , il quale all'esito de- Persona_4 gli accertamenti eseguiti ha rilevato: “1. Che i lavori eseguiti dalla
[...]
riguardano: la fornitura e posa in opera di pon- Controparte_18
teggio completo, la fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete per formazione piano di lavoro, la fornitura e posa in opera della scher- matura antipolvere per ponteggi, opere di rimozione reti e opere di pun- tellamento;
2. Dalla documentazione presente agli atti di causa si evince
11
che solo le sig.re e comunicavano CP_6 CP_2 all'Ente Comunale l'incarico all'impresa per Controparte_1
l'espletamento dei lavori sull'immobile di Via Tansillo ma non vi è nes- sun incarico formale sottoscritto tra le parti;
3. Come si evince dal citato allegato computazionale la determinazione analitica del valore delle opere eseguite dalla parte attrice ammonta ad euro 11.574,80, oltre
I.V.A. come da legge;
4. L'importo dovuto per l'utilizzo nel tempo dei ponteggi è pari ad euro 48.948,75, oltre I.V.A. come da legge;
5. Il CTU non ritiene possibile procedere alla rimozione dei ponteggi ed il più pro- babile valore di mercato all'attualità dei ponteggi è pari ad euro
13.317,00, comprensivo di IVA”.
Inoltre, stante la richiesta di chiarimenti in ordine a “quali delle indicate opere siano riferibili alla ordinanza n. 10/2017 e quali, invece, a quella
n. 34 del 30.04.2018, specificando per ognuno dei due gruppi il compen- so spettante all'attrice, tenendo conto del prezzario della regione Cam- pania vigente all'epoca della loro esecuzione, già indicato nella com- plessiva somma di Euro € 11.574,80, oltre I.V.A.”, il CTU ha riferito che tutte le opere elencate “sono riferibili alla ordinanza n. 10/2017 ed il compenso spettante all'attrice, tenendo conto del prezzario della regione
Campania vigente all'epoca della loro esecuzione, è pari alla complessi- va somma di € 11.574,80, oltre I.V.A. come riportato nell'allegato n.3 della relazione di consulenza tecnica”.
Ciò posto, alla luce dell'istruttoria svolta, le domande proposte da parte attrice sono fondate, pertanto, i convenuti vanno condannati in solido al pagamento della somma di € 11.574,80, oltre I.V.A., per i lavori eseguiti dalla € 48.948,75, oltre I.V.A., per l'utilizzo Controparte_1 nel tempo dei ponteggi, oltre ad € 13.317,00, comprensivo di IVA, a tito- lo di indennizzo del valore di mercato dei ponteggi stante l'impossibilità della rimozione e, conseguentemente, della restituzione.
Va inoltre rigettata la domanda di manleva proposta dalla convenuta
[...]
nei confronti del nuovo acquirente non CP_14 Controparte_4
trovando la stessa alcuna giustificazione nel contratto di compravendita.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccom- benza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al
D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta,
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come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
• Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna i convenuti in so- lido al pagamento della somma di € 11.574,80, oltre I.V.A., per i lavori eseguiti dalla € 48.948,75, oltre I.V.A., per Controparte_1
l'utilizzo nel tempo dei ponteggi, oltre ad € 13.317,00, comprensivo di
IVA, a titolo di indennizzo del valore di mercato dei ponteggi;
• Rigetta la domanda di manleva;
• Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite del pre- sente giudizio in favore dell'attrice che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese del contributo unificato, 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge.
• Pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
Santa Maria Capua Vetere, 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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