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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/10/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa RB EL ON Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 106/2025 R.G., promossa da:
(C.F. nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a S. OV AT (CH) in Galleria Karol Wojtyla n. 17, elettivamente domiciliato a Pescara in C.so Manthoné n. 37 presso e nello studio dell'Avv. Adriano
Di ON (C.F. PEC che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Clelia Iovine (C.F.
, PEC;
C.F._3 Email_2
APPELLANTE
Contro orrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita Controparte_1
IVA , capitale sociale I.V. euro 10.000,00, e per essa (giusto atto a rogito P.IVA_1 notaio di San ON Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice Persona_1
codice fiscale , a tanto legittimata dalla Controparte_2 P.IVA_2 prima mandataria titolare di procura (a rogito notaio Controparte_3
, rep. 42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore generale Persona_2 CP_1 dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco, codice fiscale CP_4
, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Simona Badia, C.F._4 codice fiscale , Viale ELla Croce Rossa, 215, in L'Aquila, C.F._5 numero di fax 02/76261609 e degli indirizzi di posta elettronica certificata
Email_3
APPELLATA per la riforma della sentenza n. 389/2024 resa dal Tribunale di Chieti e pubblicata in data 15 luglio 2024.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 14.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza del 14.10.2025, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 389/2024 pubblicata in data 15 luglio 2024, il Tribunale di Chieti rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 534/2021 proposta da Parte_1
con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della
[...] Controparte_1 la somma di euro 107.207,12 oltre interessi e spese processuali a titolo di debito derivante dal contratto di finanziamento per la somma di euro 40.150,00 concesso dalla originaria creditrice nel 2005. Parte_2
1.1 A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva in via preliminare l'inesistenza della prima notifica del decreto ingiuntivo opposto con conseguente inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c. per tardività della successiva notifica;
la carenza di titolarità del credito azionato per mancanza di prova dell'inclusione del credito nella pag. 2/9 cessione in blocco;
l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, nel merito, la nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori, la violazione dell'obbligo di informazione e del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. nonché l'indeterminatezza del TAEG e l'usurarietà dei costi pattuiti nel contratto.
1.2 Si costituiva in giudizio contestando integralmente le avverse CP_1 eccezioni, nonché chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o comunque la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto per i titoli ed i rapporti per cui è causa.
1.3 Rigettata la richiesta di esperimento della consulenza tecnica d'ufficio da parte del primo giudice, la causa veniva istruita tramite produzioni documentali e trattenuta in decisione.
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Chieti rigettava l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto per i motivi che seguono.
2.1 Il primo giudice, in primo luogo disattendeva l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'opponente ritenendo che la prima notifica del
10.09.2021 effettuata dalla ricorrente nei termini presso il vecchio indirizzo di residenza dell'ingiunto non fosse inesistente bensì nulla ed efficacemente sostituita dalla notifica effettuata in data 24.01.2022 presso la corretta residenza del destinatario.
Riteneva in particolare infondata l'eccezione posto che, nonostante la tardività della notifica, la costituzione del rapporto processuale comportava il potere-dovere di vagliare la fondatezza della domanda.
2.2 Rigettava inoltre l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della CP_1 ritenendo dimostrata dalla suddetta società cessionaria l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco intervenuta in data 05.12.2018 tra l'opposta e la originaria creditrice. Parte_2
2.3 Riteneva infondata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata accertando che il termine decennale di prescrizione fosse stato utilmente interrotto dalla cessionaria tramite la raccomandata dell'08.02.2017 perfezionatasi per compiuta giacenza in data
11.03.2017.
pag. 3/9 2.4 Quanto al merito, il primo giudice valutava come provato il credito da parte della convenuta opposta nonché infondate le contestazioni sollevate dall'opponente.
In particolare, in virtù dei dettami della Suprema Corte di Cassazione riteneva infondata l'eccezione di indeterminatezza del contratto derivante dalla mancata allegazione del piano di ammortamento, rilevando che semmai tale violazione, non comportando la nullità del contratto, avrebbe potuto rilevare quale responsabilità contrattuale o precontrattuale non azionata dall'opponente.
Il primo giudice disattendeva altresì la dedotta sussistenza di una illegittima capitalizzazione degli interessi prodotta dal piano di ammortamento alla francese in concreto applicato, escludendo, sulla base di quanto chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15130 del 2024 e in virtù della composizione delle singole rate e stante l'estinzione in ogni rata degli interessi precedenti, che nell'ipotesi di ammortamento alla francese potesse ipotizzarsi un meccanismo legittimo di produzione di interessi composti.
Conseguentemente all'insussistenza di anatocismo rigettava l'eccezione di indeterminatezza del tasso contrattuale effettivo ritenendo indimostrata l'inferiorità della indicazione contrattuale degli stessi rispetto a quelli in concreto applicati.
Accertava, poi, l'insussistenza della dedotta usurarietà del finanziamento, rilevando che la ricostruzione del TEG prospettata dall'opponente fosse in contrasto con quella imposta dall'ordinamento. Riteneva il primo giudice che i calcoli effettuati dalla perizia di parte fossero difformi rispetto al principio di simmetria in quanto avevano calcolato il
TEG sommando costi eterogenei del finanziamento in contrasto con quanto disposto dalla Banca di Italia, avendo incluso nella sommatoria dei costi anche commissione di estinzione anticipata.
Da ultimo, rigettava, altresì, l'eccezione di indeterminatezza del tasso degli interessi di mora pattuito ritenendolo, nella sua formulazione, determinato e determinabile avendo le parti previsto la soglia massima, nonché l'asserita violazione dell'art. 13 delle condizioni del contratto in ragione della mancata allegazione e prova di danni patrimoniali.
Per tali ragioni, rigettava l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore della pag. 4/9 società opposta che liquidava in euro 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali I.v.a. e C.p.a come per legge.
3. Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello per i Parte_1 motivi di seguito indicati.
3.1 Falsa applicazione 160 e 162 c.p.c.; violazione dell'art. 644 c.p.c.; erronea mancata dichiarazione della tardività della notifica e dell'inefficacia del D.I. n.
534/2021.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto nulla e non inesistente la prima notifica del decreto ingiuntivo emesso con conseguente mancata dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto derivante dalla tardività della seconda notifica effettuata.
Ha sostenuto l'appellante che la prima notifica tentata nella precedente residenza dell'opponente doveva considerarsi solamente tentata e non compiuta, e, dunque, inesistente, con conseguente inapplicabilità del principio secondo il quale la rinnovazione dell'atto nullo determina la sostituzione della successiva notifica, sicché la notifica del decreto ingiuntivo intervenuta solamente in data 24.01.2022 sarebbe da considerarsi tardiva con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
3.2. Violazione dell'art. 116 c.p.c. – errata valutazione delle prove sulla legittimazione sostanziale dell'ingiungente Controparte_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha impugnato la sentenza messa dal
Tribunale di Chieti per aver ritenuto dimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco intervenuta tra la e la ingiungente . Parte_2 CP_1
3.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 1219,2702 c.c. e 116 c.p.c. – erronea mancata dichiarazione di prescrizione del credito azionato con il D.I. n.
534/2021.
Con il terzo motivo ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto interrotto dalla creditrice, il termine di prescrizione decennale del contratto di finanziamento azionato, sostenendo che la diffida ricevuta in data 11.03.2017 era inidonea allo scopo interruttivo in quanto priva di sottoscrizione della creditrice e pertanto contestando la valenza probatoria della documentazione all'uopo prodotta dalla società cessionaria. pag. 5/9 Deducendo l'assenza di atti interruttivi e l'inutilità della successiva diffida intervenuta oltre termine decennale il 29.07.2019 ha chiesto pertanto l'accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione del credito.
3.4. Erroneo rigetto delle contestazioni di a . Parte_1 CP_1
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha contestato la sentenza impugnata per aver erroneamente rigettato le contestazioni di merito dallo stesso sollevate in opposizione e riprodotte nell'atto di appello, quali la indeterminatezza del contratto, la violazione del divieto di anatocismo, la mancata applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, la erronea esclusione della usurarietà dei tassi pattuiti, la nullità per indeterminatezza degli interessi moratori.
3.5. Con ultimo motivo, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per non aver disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante sussistessero le ragioni giustificatrici di tale istituto stante il mutamento della giurisprudenza sul quale si sarebbe basata la decisione del primo giudice.
3.5 La si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestando nel merito i motivi proposti chiedendone in ogni caso il rigetto con vittoria delle spese di lite.
4. Motivi della decisione.
L'appello è fondato e merita accoglimento limitatamente a quanto di seguito motivato.
5.1 Secondo il principio della ragione più liquida, questa Corte ritiene di dover vagliare preliminarmente il terzo motivo di impugnazione relativo alla eccepita prescrizione del diritto di credito azionato, dalla cui fondatezza deriverebbe l'assorbimento di tutte le ulteriori doglianze di gravame.
5.2 Il terzo motivo di appello appare infatti fondato e merita di essere accolto, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di appello, come di seguito evidenziato.
Con tale doglianza l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto interrotto il termine di prescrizione decennale del credito che sostiene essere inutilmente decorso, con avvenuta prescrizione del credito azionato, prescrizione consumata in data
15.12.2017.
pag. 6/9 In particolare deve osservarsi come il contratto di finanziamento da cui sorge il credito in oggetto è stato sottoscritto in data 15 gennaio 2025, con termine finale per adempimento e restituzione dell'ultima rata in data 15 dicembre 2007.
Stante il termine decennale della prescrizione, considerato il dies ad quem del decorso della prescrizione da fissare nello scadere delle rate in data 15 dicembre 2007, il termine di prescrizione deve infatti ritenersi decorso con estinzione del diritto di credito in data
15 dicembre 2017.
Il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo risulta effettuato in data 9 settembre 2021, quando il termine di prescrizione risultava ormai decorso, dovendosi pertanto valutare la sussistenza di eventuali atti interruttivi precedenti al 15 dicembre 2017.
L'appellante al riguardo ha fatto rilevare come il primo giudice abbia erroneamente considerato interrotto il termine di prescrizione suddetto in ragione della ritenuta validità, a tal fine, della lettera di messa in mora inviata dalla e perfezionatasi Parte_2 per compiuta giacenza in data 11.3.2017, nonostante la stessa fosse inidonea allo scopo in quanto priva della sottoscrizione del mittente creditore.
L'assunto è fondato.
In merito deve precisarsi che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'atto di costituzione in mora, per essere considerato valido e produrre i relativi effetti di legge, deve contenere tutti gli elementi considerati essenziali per la sua validità. In particolare, trattandosi di un atto giuridico unilaterale recettizio con contenuto dichiarativo, si richiede la forma scritta come elemento essenziale per la sua validità, sicché la sottoscrizione ad opera del mittente fa quindi parte del contenuto essenziale previsto
(insieme all'indicazione del credito fatto valere e della somma richiesta) comportando, la sua mancanza, l'incapacità dell'atto a produrre effetti giuridici, inclusa l'interruzione della prescrizione.
Tale principio di diritto è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte di
Cassazione la quale, con l'ordinanza n. 2335/2024 ha espressamente affermato che:
“Invero, secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, “è assolutamente indispensabile la sottoscrizione dell'atto di costituzione in mora, atteso che lo stesso dispiega effetti dal momento in cui perviene al debitore interessato, attraverso la ricezione della lettera raccomandata o della pec. Sicché, ai fini della pag. 7/9 validità dell'effetto interruttivo della prescrizione, la firma del creditore serve quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione” (v. Cass. civ., sez. III, ord.
07-05-2021, n. 12182). In realtà, l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta
"ad validitatem" e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici. Pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, "ex post", e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione (così sempre Cass. 12182/2021, cit. supra;
vedi anche: Cass. 24149/2018; Cass. n.
15714/2018; Cass. n. 19105/2007). Occorre dunque ribadire che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la sottoscrizione è un “elemento essenziale”, in difetto del quale non si produce l'effetto giuridico desiderato dal creditore, che è quello di interrompere la prescrizione.”
Alla luce di tali principi giurisprudenziali, che questa Corte condivide pienamente, deve osservarsi che, dall'esame degli atti di causa ed in particolare del doc. n. 12 del fascicolo monitorio allegato da parte appellante, risulta che la lettera di messa in mora del 26.01.2017, notificato per compiuta giacenza in data 11 marzo 2017, sia priva della sottoscrizione del dichiarante originario creditore.
Non rinvenendosi la sottoscrizione della nella copia depositata dalla società Parte_2 opposta, deve pertanto ritenersi, in assenza di prova contraria, che l'originale spedito alla debitrice fosse altresì non sottoscritto in virtù della generale presunzione di corrispondenza tra il contenuto della copia prodotta e il contenuto della missiva inviata, corrispondenza peraltro mai contestata dalle parti in causa.
Per tali ragioni, essendo decorso il termine decennale di prescrizione in data 15.12.2017 in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, il credito oggetto di causa deve ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Il terzo motivo assorbe tutte gli ulteriori motivi di appello e deve trovare accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata. pag. 8/9 5.3 In conclusione, l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere accolto con riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Chieti e accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 534/2021 per prescrizione del credito azionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico dell'appellata , secondo liquidazione di cui in dispositivo, per entrambi i gradi CP_1 di giudizio, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza n. 389/2024 emessa dal Tribunale di Chieti e pubblicata in data 15 luglio 2024, nei confronti della osì provvede: Controparte_1
• Accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. 534/2021 emesso dal Tribunale di Parte_1
Chieti in data 10.09.2021, dichiarando il credito azionato prescritto;
• Condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado in euro 14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa e per il presente grado di giudizio in euro
9.991,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27 ottobre 2025 su relazione della
Dott.ssa RB EL ON.
La Presidente est.
RB EL ON
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