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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15266 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 57423/2020 pervenuta all'udienza del 16 giugno 2025 per la decisione , vertente tra:
nato in [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
CA RE
ATTORE
E
(da ora in avanti per brevità la Controparte_1 P.IVA_1
) , difesa giusta delega in atti dall' Avv. Sofia Elena Aliferopolus CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica – ritardo diagnostico – consenso informato e libertà di autodeterminazione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
, premesso che : in data 27 gennaio 2018 alle ore 7:50 circa esso attore, autista Parte_1
di pullman di linea a lunga percorrenza alle dipendenze di una società rumena, stava riposando all'interno del pullman parcheggiato nell'area di servizio Casilina Interna, allorquando avvertiva per la prima volta un lancinante dolore al braccio sinistro;
contattato il servizio di emergenza del 118,
l'ambulanza lo conduceva presso il , ove giungeva alle ore 8: 49; nonostante Controparte_1
la diagnosi di "ischemia acuta arto superiore sinistro", solo alle ore 15:15 - e cioè oltre sei ore più tardi - veniva condotto in sala operatoria per essere successivamente sottoposto ad intervento di
“trombectomia fistola arterio venosa arto superiore sinistro", il tutto senza che gli venisse fornita alcuna informazione in relazione al trattamento chirurgico che di lì a poco sarebbe stato eseguito;
l'intervento di trombectomia si concludeva alle ore 18:20 ed era caratterizzato da un totale insuccesso, in quanto tra l'altro il catetere GA era stato introdotto in un'incisione praticata in un vaso arterializzato, dal quale ben difficilmente avrebbe potuto progredire;
alle ore 18:40 l'arto superiore sinistro sanguinava intensamente;
alle ore 19:15 esso ricorrente veniva sottoposto ad un secondo intervento avente le medesime erronee modalità di svolgimento di quello precedente;
in data 28 gennaio 2018 veniva accertata "assenza di motilità e sensibilità mano sinistra, dita cianotiche. Dolore arto superiore sinistro che appare caldo fino al polso”; il 29 gennaio 2018
"polso omerale sinistro non palpabile per presenza di gradino termico terzo medio di avambraccio… Si esegue ecocolordoppler arto superiore sinistro che documenta “flusso arterioso
a livello dell'arteria ascellare. Assenza di flusso a livello omerale sinistro e sui vettori distali"; il 30 gennaio 2018: "ischemia acuta arto superiore sinistro con iniziale necrosi delle dita della mano, trattata chirurgicamente senza esito. Riferisce dolore intenso, parestesie e disestesie che peggiorano la notte rispetto al giorno. Attualmente in trattamento con morfina e paracetamolo”; il
3 febbraio 2018: "arto superiore sinistro con evidente necrosi da ipoperfusione alla mano con scalino termico a livello del terzo medio avambraccio"; il 6 febbraio 2018 esso ricorrente subiva l'amputazione dell'intero arto superiore sinistro;
che, in diritto era configurabile la responsabilità contrattuale del , in considerazione dei seguenti profili : 1) veniva eseguito Controparte_1
un intervento chirurgico di trombectomia fistola arterio venosa arto superiore sinistro anziché optare per altre soluzioni terapeutiche alternative (quale ad esempio la trombolisi locoregionale), meno invasive e pericolose, tecniche quest'ultime neppure prese in considerazione;
2) negligenza nella fase preoperatoria l'intervento, in quanto in oltre sei ore, e cioè dalle ore 8:49 in cui il paziente giungeva al Pronto Soccorso sino alle ore 15:15 in cui veniva condotto in sala operatoria, non veniva eseguito alcun accurato studio diagnostico d'urgenza, quale ad esempio un angiotac o un'arteriografia, esami questi che avrebbero invece offerto al chirurgo un quadro anatomico più preciso e completo su cui poter programmare il successivo intervento chirurgico;
3) l'intervento eseguito alle ore 15:15 era stato eseguito con un inammissibile ritardo, circa sei ore mezzo dall'accesso al Pronto Soccorso;
4) l'intervento era stato erroneamente ed imperitamente eseguito con piena violazione delle conoscenze tecniche che il medico non poteva ignorare -come aver praticato l'incisione in un vaso arterializzato e, quindi, strutturalmente modificato-; 5) nel secondo intervento di trombectomia fistola arterio -venosa arto superiore sinistro era stata utilizzata la stessa erronea tecnica impiegata nell'intervento precedente, così perseverando nel tentativo di trattamento con una modalità che si era già rivelata fallimentare;
6) non era stato prestato il consenso informato, in considerazione del fatto che in relazione a tutti e tre gli interventi i modelli di consenso informato presenti nella cartella clinica non erano sottoscritti dal medico curante e avevano numerosi spazi in bianco sia in relazione alla descrizione dell'intervento che sarebbe stato eseguito sia in relazione ai rischi , alle possibili complicanze e ai trattamenti alternativi , con evidente lesione della libertà all'autodeterminazione e del diritto alla salute;
che era stata esperita mediazione obbligatoria con esito negativo (vedi verbale negativo di mediazione in atti); che era interesse di esso attore conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla malpractice come sopra descritta (danno biologico, danno morale soggettivo, danno da lucro cessante, rimborso delle spese di protesizzazione dell'arto, danno da lesione alla salute e alla libertà di autodeterminazione) ; tanto premesso ha convenuto in giudizio la onde conseguire Controparte_3
il ristoro dei danni derivati dai profili di inadempimento qualificato sopra enucleati, il tutto previa affermazione di responsabilità della parte convenuta.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato l'an e il quantum della domanda CP_2
risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa.
Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la ammissione di CTU medico legale.
Convocato a chiarimenti il collegio peritale, all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, venendo ora al merito della stessa , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale per fatti antecedenti alla entrata in vigore della
Legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU a firma della Dottoressa
[...]
, medico legale , e del Dott. , specialista in chirurgia vascolare , Per_1 Persona_2
redatta con professionalità , con risposte logiche e coerenti ai quesiti formulati, con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia vigenti all'epoca dei fatti , oltre che nel rispetto del principio del contraddittorio avendo il collegio peritale esaurientemente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte , nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha compiuto in via preliminare accurato excursus sulla storia clinica e anamnestica del paziente sulla scorta della documentazione sanitaria in atti al fine di enucleare gli eventuali prospettati profili di inadempimento qualificato dedotti da parte attrice, il tutto previo inquadramento , definizione e funzione della fistola arterio venosa , come compiuti nelle pagg. da 26 a 31 dell'elaborato peritale cui si fa espresso rinvio , venendo in rilievo nozioni di anatomia generale .
Ricostruendo quindi la storia clinica dell'attore , risulta dalla documentazione sanitaria in atti che allo stesso venne “diagnosticata nel 2012 un'insufficienza renale cronica terminale, tale da determinare un trattamento emodialitico attraverso il confezionamento di una fistola artero- venosa, verosimilmente prossimale (brachio-brachiale). Tale fistola è stata utilizzata sino al 2014 allorquando il paziente è stato sottoposto ad un trapianto renale risolutivo. Da quanto riportato dal paziente è verosimile che tale fistola sia stata eliminata (chiusura) nel 2016 con legature separate dei vasi a livello della anastomosi. La storia attuale si riferisce ad episodio di ischemia acuta dell'arto superiore del 27 gennaio 2018 con ricovero immediato (ore 8:49) presso il Pronto
Soccorso del , laddove tale patologia è stata prontamente diagnosticata. Controparte_1
Considerando quanto detto a proposito delle complicanze delle fistole artero-venose, considerando
l'insorgenza acuta dell'ischemia, escludendo patologie cardiache embolizzanti, è verosimile essersi trattato di una trombosi acuta della omerale e del vaso arterializzato della pregressa fistola, escludendo altresì la complicanza riferita al cosiddetto meccanismo di “furto” che, al contrario, si manifesta con una sintomatologia ischemica progressivamente ingravescente e non in modo così acuto. Dalla cartella clinica si evince dell'intervento è stato eseguito alle ore 15:15, con un ritardo di tempo decisamente lungo rispetto alla diagnosi posta correttamente all'ingresso al
Pronto Soccorso. Tale ritardo appare soprattutto criticabile essendo stato possibile in tale periodo praticare esami strumentali per una più precisa valutazione diagnostica del livello dell'entità di trombosi (angio- TAC o arteriografia) al fine di procedere ad opzioni terapeutiche possibili, rappresentate dalla trombolisi locoregionale con la apposizione di catetere o dall'intervento chirurgico. Tale ritardo può avere anche inciso, anche se parzialmente, sugli esiti legati ad una ischemia più prolungata, soprattutto nei vasi distali. In relazione al trattamento con intervento chirurgico nei tempi suddetti, il referto dello stesso riferisce a " trombectomia della FAV dell'arto superiore sinistro con catetere di GA". Teoricamente la procedura, così descritta, appare corretta. In tale casi il trattamento di scelta, infatti, è rappresentato dall'uso del catetere di CP_4
introdotto prossimalmente nell'arteria nativa interessata, prossimalmente alla ostruzione trombotica, con estrazione del trombo stesso rigonfiando il palloncino posto all'estremità del catetere fatto scorrere fino a superare l'ostruzione. In realtà, nel caso in esame non è descritta la necessaria preparazione dell'arteria omerale, ma nella descrizione dell'intervento ci si riferisce soltanto alla presenza di un voluminoso ectasico vaso arterializzato non pulsante, laddove viene eseguita arteriotomia trasversa ed introduzione del catetere di con buon inflow e scarso CP_4 runoff, ed altresì viene descritto un tentativo di preparazione dell'arteria omerale, senza successo con successiva chiusura dell'arteriotomia . La fine dell'intervento viene descritta alle ore 18:20 .
Alle ore 18:40, in presenza di un importante sanguinamento, viene posta indicazione per reintervento urgente, con evidenza di un vistoso ematoma, ma altresì di una recidivata e precoce trombosi del vaso arterializzato precedentemente disostruito. In seguito a tale reperto si esegue una procedura di disostruzione con GA simile alla precedente. Nell'immediato decorso post operatorio, peraltro, si manifesta un evidente quadro di ischemia periferica caratterizzata dalla presenza di uno scalino termico al terzo medio dell'avambraccio, anestesia della mano sinistra e con rilievo all'ecocolordoppler di assenza di flusso nei sottostanti vasi arteriosi. Il successivo decorso si caratterizza per una chiara evoluzione verso una necrosi dell'arto superiore con conseguente amputazione al terzo prossimale del braccio sinistro" (pagine 32-36 dell'elaborato peritale).
Venendo ora alla disamina dei profili di inadempimento qualificato prospettati da parte attrice, il collegio peritale, con condivisibile ragionamento, ha evidenziato che "il primo intervento del 27 gennaio 2018 è stato caratterizzato da una serie di errori strategici, determinati in definitiva da un mancato studio angiografico, con definizione del livello ed entità della trombosi e soprattutto da una mancata preparazione del vaso principale che alimentava la fistola artero-venosa , rappresentato dall'arteria omerale. L'assenza di una diagnostica accurata non ha permesso ai chirurghi operatori e conseguentemente a noi stessi di valutare esattamente quale fosse il motivo della suddetta trombosi, cioè se dipendente da una stenosi o da una dilatazione aneurismatica, non essendo neanche informati sulla tecnica di chiusura eseguita nel 2016 della fistola artero -venosa.
In tutti i casi, è criticabile nel secondo intervento l'aver praticato una procedura simile al primo dimostratosi chiaramente insufficiente alla risoluzione del problema. La reiterata chiusura del vaso trombizzato avrebbe dovuto allertare i sanitari alla ricerca dell'origine della trombosi verosimilmente sviluppatasi a partenza dall'arteria omerale, peraltro anche aggredibile con cateteri da trombolisi o PTA. In definitiva i punti critici della fase diagnostico -terapeutica del percorso clinico in oggetto sono rappresentati da: 1) eccessivo periodo di attesa dalla corretta diagnosi al pronto soccorso e il primo intervento di disostruzione, considerando che durante tale fase poteva essere studiato con maggior precisione il livello e forse la causa di ostruzione acuta attraverso un'angiografia o una angio- tac, permettendo agli operatori di approntare una strategia chirurgica più idonea ed accurata;
2) disostruzione non efficace, limitata solo al vaso trombizzato, in assenza di una preparazione dell'arteria omerale verosimilmente stenotica al livello della anastomosi pregressa della FAV prossimale;
3) reiterato e non corretto reintervento sullo stesso vaso arterializzato, ripetendo l'errore della mancata preparazione dell'arteria omerale, soprattutto e ancor più alla luce del fallimento dell'intervento precedente. Per tali motivi il collegio ritiene che tali errori procedurali e strategici hanno condannato il paziente ad un esito infausto rappresentato dall'amputazione al terzo superiore del braccio sinistro, pur tenendo conto che la riuscita di tali interventi è gravata da un'elevata percentuale di insuccessi (circa 50%). Va dunque preso in considerazione il fatto che le criticità nella strategia sono molteplici, tali da far ritenere preponderante (più probabile che non) la possibilità di riuscita nel caso di comportamento corretto" (pagine 36-38 dell'elaborato peritale).
Ritiene il Tribunale che le conclusioni cui perviene il collegio peritale siano da condividere .
Pertanto , pur nella ravvisata correttezza della formulazione della diagnosi , censurabile appare la condotta attendista del personale sanitario della convenuta in relazione alla attesa di oltre CP_2
sei ore prima di eseguire il primo intervento di trombectomia;
in tale lasso temporale nessun accertamento diagnostico strumentale è stato posto in essere onde comprendere la causa della trombosi del vaso, la sua origine e scaturigine .
La mancanza di esami diagnostico strumentali si è poi riverberata sulla imperita esecuzione
(mancata corretta preparazione dell'arteria omerale ove era posta l'origine della trombosi) del primo intervento chirurgico – che il collegio peritale ha astrattamente ritenuto adeguato al caso specifico- nonché sul secondo intervento di trombectomia eseguito con la stessa tecnica chirurgica del primo .
I profili di inadempimento qualificato sopra descritti hanno condotto alla necrosi ingravescente dell'arto superiore sx e alla sua amputazione .
La parte convenuta va quindi condannata al risarcimento dei danni in favore di parte attrice.
Venendo ora alla quantificazione del danno non patrimoniale , il collegio peritale ha ravvisato una inabilità temporanea assoluta pari a giorni 30 ; una inabilità temporanea parziale all' 85% pari a giorni 60 .
Quanto ai postumi permanenti i periti d'ufficio hanno rilevato una inabilità permanente pari al 60% secondo il bareme SIMLA.
Applicando i criteri di liquidazione del danno biologico (a sua volta comprensivo del danno estetico e del danno alla vita di relazione) , inteso come lesione psico-fisica dell'organismo umano, di natura areddituale , di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2025 all'attore (36 aa al momento dell'intervento chirurgico del 27 gennaio 2018) vanno riconosciuti i seguenti importi :
€536.901,26 attuali quale ristoro del danno da invalidità permanente (valore del punto pari ad €
10.846,49);
€ 3907,50 attuali quale ristoro del danno da ITA (importo ottenuto moltiplicando € 130,25 , pari al ristoro di un giorno di ITA per trenta gg) ;
€ 6642,75 attuali pari al ristoro del danno da ITP all'85%. Si perviene al complessivo importo di € 547.451,51 attuali a titolo di ristoro del danno biologico.
Va poi liquidato il danno morale soggettivo che si ritiene equo liquidare nella somma di 1/3 dell'importo liquidato a titolo di ristoro del danno biologico : si perviene all'importo di €
182.483,83 attuali .
Vanno poi rimborsate le spese future che l'attore sosterrà per la protesi dell'arto superiore sx;
i ccttuu hanno affermato che il costo delle protesi va dai 10.000,00 euro in su;
si ritiene equo liquidare a titolo di rimborso spese di protesizzazione dell'arto la somma di € 30.000,00.
Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante , non è stato accertato dal collegio peritale che i postumi permanenti abbiano inciso sulla capacità lavorativa specifica , anche alla luce della non trascurabile circostanza che l'attore è attualmente portatore di protesi al braccio amputato , e che la protesi è un ausilio che consente al portatore della stessa di compiere buona parte degli stessi movimenti posti in essere prima della amputazione;
nulla è pertanto dovuto a tale titolo .
Venendo infine alla prospettata lesione del diritto alla salute e alla liberta di autodeterminazione in riferimento alla lamentata mancanza di adeguato consenso informato in relazione ai tre interventi chirurgici cui l'attore si sottopose , osserva il Tribunale, in linea generale, che costituisce ius receptum che il consenso del paziente alla sottoposizione a trattamento medico – chirurgico deve basarsi su informazioni dettagliate , idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico- chirurgico, dei suoi rischi , dei risultati conseguibili e delle possibili complicanze , non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione , da parte del paziente, di un modulo del tutto generico , né rilevando , ai fini della completezza ed effettività del consenso , la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione , da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Cass. Civ. 23328/2019).
Rileva il Tribunale che ,per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità sanitaria l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ,ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova-gravante sul danneggiato- del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione (come nel caso di specie) , sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (Cass. Civ. 24471/2020; 19199/2018) .
In altri termini , posto che il diritto all'autodeterminazione si configura quale diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute (Cass. Civ. 28985/2019; 16892/2019; 19199/2018) , la giurisprudenza di legittimità ,con condivisibile e consolidato orientamento ,richiede un giudizio controfattuale su quale sarebbe stata la scelta del paziente ove fosse stato correttamente informato, atteso che , se avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento , la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile ab origine alla violazione dell'obbligo informativo e concorrerebbe unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno conseguenza (Cass. 28985/2019) .
La giurisprudenza è in particolare consolidata nel senso di ritenere che le conseguenze dannose derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione debbano essere debitamente allegate dal paziente, tenuto conto del fatto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della vicinanza della prova) , essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni , non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa (Cass. Civ. 20885/2018;
2998/2016; 8163/2021).
Ciò posto, effettivamente , i modelli di consenso informato in atti presentano numerosi spazi lasciati in bianco , con evidenti lacune sul piano della descrizione del trattamento, dei rischi , della complicanze , della esistenza di trattamenti alternativi;
eppur tuttavia l'attore non ha allegato e dimostrato che , ove fosse stato reso edotto compiutamente di tutte le informazioni come sopra indicate , avrebbe rifiutato il trattamento chirurgico;
va anzi evidenziata la oggettiva gravità della diagnosi e l'urgenza di intervenire per la rimozione del trombo , profili questi che di fatto depongono per una scarsa se non addirittura inesistente possibilità di scelta del paziente .
Nulla è pertanto dovuto a titolo di ristoro della lesione della libertà di autodeterminazione e del diritto alla salute in relazione ai modelli di consenso in atti . Per le argomentazioni che precedono si impone la condanna della parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 759.935,34 (danno biologico + danno morale soggettivo + spese di protesizzazione), oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 27.1.2018 (data di esecuzione del primo intervento) , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno (SSUU 1712/1995).
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto, la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, (scaglione da €
520.001,00 ad € 1.000.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento per €
29.193,00) , con distrazione in favore del procuratore dell'attore.
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €
759.935,34 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 27.1.2018,
e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore dell'attrice , che si liquidano in € 29.193,00 per compenso, oltre rimborso contributo unificato , rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese di mediazione sostenute da parte attrice e della consulenza di parte , spese da distrarsi in favore dell'Avv. CA
RE , dichiaratasi antistataria;
d) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 1° novembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 57423/2020 pervenuta all'udienza del 16 giugno 2025 per la decisione , vertente tra:
nato in [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
CA RE
ATTORE
E
(da ora in avanti per brevità la Controparte_1 P.IVA_1
) , difesa giusta delega in atti dall' Avv. Sofia Elena Aliferopolus CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica – ritardo diagnostico – consenso informato e libertà di autodeterminazione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
, premesso che : in data 27 gennaio 2018 alle ore 7:50 circa esso attore, autista Parte_1
di pullman di linea a lunga percorrenza alle dipendenze di una società rumena, stava riposando all'interno del pullman parcheggiato nell'area di servizio Casilina Interna, allorquando avvertiva per la prima volta un lancinante dolore al braccio sinistro;
contattato il servizio di emergenza del 118,
l'ambulanza lo conduceva presso il , ove giungeva alle ore 8: 49; nonostante Controparte_1
la diagnosi di "ischemia acuta arto superiore sinistro", solo alle ore 15:15 - e cioè oltre sei ore più tardi - veniva condotto in sala operatoria per essere successivamente sottoposto ad intervento di
“trombectomia fistola arterio venosa arto superiore sinistro", il tutto senza che gli venisse fornita alcuna informazione in relazione al trattamento chirurgico che di lì a poco sarebbe stato eseguito;
l'intervento di trombectomia si concludeva alle ore 18:20 ed era caratterizzato da un totale insuccesso, in quanto tra l'altro il catetere GA era stato introdotto in un'incisione praticata in un vaso arterializzato, dal quale ben difficilmente avrebbe potuto progredire;
alle ore 18:40 l'arto superiore sinistro sanguinava intensamente;
alle ore 19:15 esso ricorrente veniva sottoposto ad un secondo intervento avente le medesime erronee modalità di svolgimento di quello precedente;
in data 28 gennaio 2018 veniva accertata "assenza di motilità e sensibilità mano sinistra, dita cianotiche. Dolore arto superiore sinistro che appare caldo fino al polso”; il 29 gennaio 2018
"polso omerale sinistro non palpabile per presenza di gradino termico terzo medio di avambraccio… Si esegue ecocolordoppler arto superiore sinistro che documenta “flusso arterioso
a livello dell'arteria ascellare. Assenza di flusso a livello omerale sinistro e sui vettori distali"; il 30 gennaio 2018: "ischemia acuta arto superiore sinistro con iniziale necrosi delle dita della mano, trattata chirurgicamente senza esito. Riferisce dolore intenso, parestesie e disestesie che peggiorano la notte rispetto al giorno. Attualmente in trattamento con morfina e paracetamolo”; il
3 febbraio 2018: "arto superiore sinistro con evidente necrosi da ipoperfusione alla mano con scalino termico a livello del terzo medio avambraccio"; il 6 febbraio 2018 esso ricorrente subiva l'amputazione dell'intero arto superiore sinistro;
che, in diritto era configurabile la responsabilità contrattuale del , in considerazione dei seguenti profili : 1) veniva eseguito Controparte_1
un intervento chirurgico di trombectomia fistola arterio venosa arto superiore sinistro anziché optare per altre soluzioni terapeutiche alternative (quale ad esempio la trombolisi locoregionale), meno invasive e pericolose, tecniche quest'ultime neppure prese in considerazione;
2) negligenza nella fase preoperatoria l'intervento, in quanto in oltre sei ore, e cioè dalle ore 8:49 in cui il paziente giungeva al Pronto Soccorso sino alle ore 15:15 in cui veniva condotto in sala operatoria, non veniva eseguito alcun accurato studio diagnostico d'urgenza, quale ad esempio un angiotac o un'arteriografia, esami questi che avrebbero invece offerto al chirurgo un quadro anatomico più preciso e completo su cui poter programmare il successivo intervento chirurgico;
3) l'intervento eseguito alle ore 15:15 era stato eseguito con un inammissibile ritardo, circa sei ore mezzo dall'accesso al Pronto Soccorso;
4) l'intervento era stato erroneamente ed imperitamente eseguito con piena violazione delle conoscenze tecniche che il medico non poteva ignorare -come aver praticato l'incisione in un vaso arterializzato e, quindi, strutturalmente modificato-; 5) nel secondo intervento di trombectomia fistola arterio -venosa arto superiore sinistro era stata utilizzata la stessa erronea tecnica impiegata nell'intervento precedente, così perseverando nel tentativo di trattamento con una modalità che si era già rivelata fallimentare;
6) non era stato prestato il consenso informato, in considerazione del fatto che in relazione a tutti e tre gli interventi i modelli di consenso informato presenti nella cartella clinica non erano sottoscritti dal medico curante e avevano numerosi spazi in bianco sia in relazione alla descrizione dell'intervento che sarebbe stato eseguito sia in relazione ai rischi , alle possibili complicanze e ai trattamenti alternativi , con evidente lesione della libertà all'autodeterminazione e del diritto alla salute;
che era stata esperita mediazione obbligatoria con esito negativo (vedi verbale negativo di mediazione in atti); che era interesse di esso attore conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla malpractice come sopra descritta (danno biologico, danno morale soggettivo, danno da lucro cessante, rimborso delle spese di protesizzazione dell'arto, danno da lesione alla salute e alla libertà di autodeterminazione) ; tanto premesso ha convenuto in giudizio la onde conseguire Controparte_3
il ristoro dei danni derivati dai profili di inadempimento qualificato sopra enucleati, il tutto previa affermazione di responsabilità della parte convenuta.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato l'an e il quantum della domanda CP_2
risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa.
Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la ammissione di CTU medico legale.
Convocato a chiarimenti il collegio peritale, all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, venendo ora al merito della stessa , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale per fatti antecedenti alla entrata in vigore della
Legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU a firma della Dottoressa
[...]
, medico legale , e del Dott. , specialista in chirurgia vascolare , Per_1 Persona_2
redatta con professionalità , con risposte logiche e coerenti ai quesiti formulati, con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia vigenti all'epoca dei fatti , oltre che nel rispetto del principio del contraddittorio avendo il collegio peritale esaurientemente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte , nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha compiuto in via preliminare accurato excursus sulla storia clinica e anamnestica del paziente sulla scorta della documentazione sanitaria in atti al fine di enucleare gli eventuali prospettati profili di inadempimento qualificato dedotti da parte attrice, il tutto previo inquadramento , definizione e funzione della fistola arterio venosa , come compiuti nelle pagg. da 26 a 31 dell'elaborato peritale cui si fa espresso rinvio , venendo in rilievo nozioni di anatomia generale .
Ricostruendo quindi la storia clinica dell'attore , risulta dalla documentazione sanitaria in atti che allo stesso venne “diagnosticata nel 2012 un'insufficienza renale cronica terminale, tale da determinare un trattamento emodialitico attraverso il confezionamento di una fistola artero- venosa, verosimilmente prossimale (brachio-brachiale). Tale fistola è stata utilizzata sino al 2014 allorquando il paziente è stato sottoposto ad un trapianto renale risolutivo. Da quanto riportato dal paziente è verosimile che tale fistola sia stata eliminata (chiusura) nel 2016 con legature separate dei vasi a livello della anastomosi. La storia attuale si riferisce ad episodio di ischemia acuta dell'arto superiore del 27 gennaio 2018 con ricovero immediato (ore 8:49) presso il Pronto
Soccorso del , laddove tale patologia è stata prontamente diagnosticata. Controparte_1
Considerando quanto detto a proposito delle complicanze delle fistole artero-venose, considerando
l'insorgenza acuta dell'ischemia, escludendo patologie cardiache embolizzanti, è verosimile essersi trattato di una trombosi acuta della omerale e del vaso arterializzato della pregressa fistola, escludendo altresì la complicanza riferita al cosiddetto meccanismo di “furto” che, al contrario, si manifesta con una sintomatologia ischemica progressivamente ingravescente e non in modo così acuto. Dalla cartella clinica si evince dell'intervento è stato eseguito alle ore 15:15, con un ritardo di tempo decisamente lungo rispetto alla diagnosi posta correttamente all'ingresso al
Pronto Soccorso. Tale ritardo appare soprattutto criticabile essendo stato possibile in tale periodo praticare esami strumentali per una più precisa valutazione diagnostica del livello dell'entità di trombosi (angio- TAC o arteriografia) al fine di procedere ad opzioni terapeutiche possibili, rappresentate dalla trombolisi locoregionale con la apposizione di catetere o dall'intervento chirurgico. Tale ritardo può avere anche inciso, anche se parzialmente, sugli esiti legati ad una ischemia più prolungata, soprattutto nei vasi distali. In relazione al trattamento con intervento chirurgico nei tempi suddetti, il referto dello stesso riferisce a " trombectomia della FAV dell'arto superiore sinistro con catetere di GA". Teoricamente la procedura, così descritta, appare corretta. In tale casi il trattamento di scelta, infatti, è rappresentato dall'uso del catetere di CP_4
introdotto prossimalmente nell'arteria nativa interessata, prossimalmente alla ostruzione trombotica, con estrazione del trombo stesso rigonfiando il palloncino posto all'estremità del catetere fatto scorrere fino a superare l'ostruzione. In realtà, nel caso in esame non è descritta la necessaria preparazione dell'arteria omerale, ma nella descrizione dell'intervento ci si riferisce soltanto alla presenza di un voluminoso ectasico vaso arterializzato non pulsante, laddove viene eseguita arteriotomia trasversa ed introduzione del catetere di con buon inflow e scarso CP_4 runoff, ed altresì viene descritto un tentativo di preparazione dell'arteria omerale, senza successo con successiva chiusura dell'arteriotomia . La fine dell'intervento viene descritta alle ore 18:20 .
Alle ore 18:40, in presenza di un importante sanguinamento, viene posta indicazione per reintervento urgente, con evidenza di un vistoso ematoma, ma altresì di una recidivata e precoce trombosi del vaso arterializzato precedentemente disostruito. In seguito a tale reperto si esegue una procedura di disostruzione con GA simile alla precedente. Nell'immediato decorso post operatorio, peraltro, si manifesta un evidente quadro di ischemia periferica caratterizzata dalla presenza di uno scalino termico al terzo medio dell'avambraccio, anestesia della mano sinistra e con rilievo all'ecocolordoppler di assenza di flusso nei sottostanti vasi arteriosi. Il successivo decorso si caratterizza per una chiara evoluzione verso una necrosi dell'arto superiore con conseguente amputazione al terzo prossimale del braccio sinistro" (pagine 32-36 dell'elaborato peritale).
Venendo ora alla disamina dei profili di inadempimento qualificato prospettati da parte attrice, il collegio peritale, con condivisibile ragionamento, ha evidenziato che "il primo intervento del 27 gennaio 2018 è stato caratterizzato da una serie di errori strategici, determinati in definitiva da un mancato studio angiografico, con definizione del livello ed entità della trombosi e soprattutto da una mancata preparazione del vaso principale che alimentava la fistola artero-venosa , rappresentato dall'arteria omerale. L'assenza di una diagnostica accurata non ha permesso ai chirurghi operatori e conseguentemente a noi stessi di valutare esattamente quale fosse il motivo della suddetta trombosi, cioè se dipendente da una stenosi o da una dilatazione aneurismatica, non essendo neanche informati sulla tecnica di chiusura eseguita nel 2016 della fistola artero -venosa.
In tutti i casi, è criticabile nel secondo intervento l'aver praticato una procedura simile al primo dimostratosi chiaramente insufficiente alla risoluzione del problema. La reiterata chiusura del vaso trombizzato avrebbe dovuto allertare i sanitari alla ricerca dell'origine della trombosi verosimilmente sviluppatasi a partenza dall'arteria omerale, peraltro anche aggredibile con cateteri da trombolisi o PTA. In definitiva i punti critici della fase diagnostico -terapeutica del percorso clinico in oggetto sono rappresentati da: 1) eccessivo periodo di attesa dalla corretta diagnosi al pronto soccorso e il primo intervento di disostruzione, considerando che durante tale fase poteva essere studiato con maggior precisione il livello e forse la causa di ostruzione acuta attraverso un'angiografia o una angio- tac, permettendo agli operatori di approntare una strategia chirurgica più idonea ed accurata;
2) disostruzione non efficace, limitata solo al vaso trombizzato, in assenza di una preparazione dell'arteria omerale verosimilmente stenotica al livello della anastomosi pregressa della FAV prossimale;
3) reiterato e non corretto reintervento sullo stesso vaso arterializzato, ripetendo l'errore della mancata preparazione dell'arteria omerale, soprattutto e ancor più alla luce del fallimento dell'intervento precedente. Per tali motivi il collegio ritiene che tali errori procedurali e strategici hanno condannato il paziente ad un esito infausto rappresentato dall'amputazione al terzo superiore del braccio sinistro, pur tenendo conto che la riuscita di tali interventi è gravata da un'elevata percentuale di insuccessi (circa 50%). Va dunque preso in considerazione il fatto che le criticità nella strategia sono molteplici, tali da far ritenere preponderante (più probabile che non) la possibilità di riuscita nel caso di comportamento corretto" (pagine 36-38 dell'elaborato peritale).
Ritiene il Tribunale che le conclusioni cui perviene il collegio peritale siano da condividere .
Pertanto , pur nella ravvisata correttezza della formulazione della diagnosi , censurabile appare la condotta attendista del personale sanitario della convenuta in relazione alla attesa di oltre CP_2
sei ore prima di eseguire il primo intervento di trombectomia;
in tale lasso temporale nessun accertamento diagnostico strumentale è stato posto in essere onde comprendere la causa della trombosi del vaso, la sua origine e scaturigine .
La mancanza di esami diagnostico strumentali si è poi riverberata sulla imperita esecuzione
(mancata corretta preparazione dell'arteria omerale ove era posta l'origine della trombosi) del primo intervento chirurgico – che il collegio peritale ha astrattamente ritenuto adeguato al caso specifico- nonché sul secondo intervento di trombectomia eseguito con la stessa tecnica chirurgica del primo .
I profili di inadempimento qualificato sopra descritti hanno condotto alla necrosi ingravescente dell'arto superiore sx e alla sua amputazione .
La parte convenuta va quindi condannata al risarcimento dei danni in favore di parte attrice.
Venendo ora alla quantificazione del danno non patrimoniale , il collegio peritale ha ravvisato una inabilità temporanea assoluta pari a giorni 30 ; una inabilità temporanea parziale all' 85% pari a giorni 60 .
Quanto ai postumi permanenti i periti d'ufficio hanno rilevato una inabilità permanente pari al 60% secondo il bareme SIMLA.
Applicando i criteri di liquidazione del danno biologico (a sua volta comprensivo del danno estetico e del danno alla vita di relazione) , inteso come lesione psico-fisica dell'organismo umano, di natura areddituale , di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2025 all'attore (36 aa al momento dell'intervento chirurgico del 27 gennaio 2018) vanno riconosciuti i seguenti importi :
€536.901,26 attuali quale ristoro del danno da invalidità permanente (valore del punto pari ad €
10.846,49);
€ 3907,50 attuali quale ristoro del danno da ITA (importo ottenuto moltiplicando € 130,25 , pari al ristoro di un giorno di ITA per trenta gg) ;
€ 6642,75 attuali pari al ristoro del danno da ITP all'85%. Si perviene al complessivo importo di € 547.451,51 attuali a titolo di ristoro del danno biologico.
Va poi liquidato il danno morale soggettivo che si ritiene equo liquidare nella somma di 1/3 dell'importo liquidato a titolo di ristoro del danno biologico : si perviene all'importo di €
182.483,83 attuali .
Vanno poi rimborsate le spese future che l'attore sosterrà per la protesi dell'arto superiore sx;
i ccttuu hanno affermato che il costo delle protesi va dai 10.000,00 euro in su;
si ritiene equo liquidare a titolo di rimborso spese di protesizzazione dell'arto la somma di € 30.000,00.
Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante , non è stato accertato dal collegio peritale che i postumi permanenti abbiano inciso sulla capacità lavorativa specifica , anche alla luce della non trascurabile circostanza che l'attore è attualmente portatore di protesi al braccio amputato , e che la protesi è un ausilio che consente al portatore della stessa di compiere buona parte degli stessi movimenti posti in essere prima della amputazione;
nulla è pertanto dovuto a tale titolo .
Venendo infine alla prospettata lesione del diritto alla salute e alla liberta di autodeterminazione in riferimento alla lamentata mancanza di adeguato consenso informato in relazione ai tre interventi chirurgici cui l'attore si sottopose , osserva il Tribunale, in linea generale, che costituisce ius receptum che il consenso del paziente alla sottoposizione a trattamento medico – chirurgico deve basarsi su informazioni dettagliate , idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico- chirurgico, dei suoi rischi , dei risultati conseguibili e delle possibili complicanze , non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione , da parte del paziente, di un modulo del tutto generico , né rilevando , ai fini della completezza ed effettività del consenso , la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione , da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Cass. Civ. 23328/2019).
Rileva il Tribunale che ,per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità sanitaria l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ,ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova-gravante sul danneggiato- del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione (come nel caso di specie) , sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (Cass. Civ. 24471/2020; 19199/2018) .
In altri termini , posto che il diritto all'autodeterminazione si configura quale diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute (Cass. Civ. 28985/2019; 16892/2019; 19199/2018) , la giurisprudenza di legittimità ,con condivisibile e consolidato orientamento ,richiede un giudizio controfattuale su quale sarebbe stata la scelta del paziente ove fosse stato correttamente informato, atteso che , se avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento , la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile ab origine alla violazione dell'obbligo informativo e concorrerebbe unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno conseguenza (Cass. 28985/2019) .
La giurisprudenza è in particolare consolidata nel senso di ritenere che le conseguenze dannose derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione debbano essere debitamente allegate dal paziente, tenuto conto del fatto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della vicinanza della prova) , essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni , non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa (Cass. Civ. 20885/2018;
2998/2016; 8163/2021).
Ciò posto, effettivamente , i modelli di consenso informato in atti presentano numerosi spazi lasciati in bianco , con evidenti lacune sul piano della descrizione del trattamento, dei rischi , della complicanze , della esistenza di trattamenti alternativi;
eppur tuttavia l'attore non ha allegato e dimostrato che , ove fosse stato reso edotto compiutamente di tutte le informazioni come sopra indicate , avrebbe rifiutato il trattamento chirurgico;
va anzi evidenziata la oggettiva gravità della diagnosi e l'urgenza di intervenire per la rimozione del trombo , profili questi che di fatto depongono per una scarsa se non addirittura inesistente possibilità di scelta del paziente .
Nulla è pertanto dovuto a titolo di ristoro della lesione della libertà di autodeterminazione e del diritto alla salute in relazione ai modelli di consenso in atti . Per le argomentazioni che precedono si impone la condanna della parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 759.935,34 (danno biologico + danno morale soggettivo + spese di protesizzazione), oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 27.1.2018 (data di esecuzione del primo intervento) , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno (SSUU 1712/1995).
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto, la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, (scaglione da €
520.001,00 ad € 1.000.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento per €
29.193,00) , con distrazione in favore del procuratore dell'attore.
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €
759.935,34 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 27.1.2018,
e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore dell'attrice , che si liquidano in € 29.193,00 per compenso, oltre rimborso contributo unificato , rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese di mediazione sostenute da parte attrice e della consulenza di parte , spese da distrarsi in favore dell'Avv. CA
RE , dichiaratasi antistataria;
d) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 1° novembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri