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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/10/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO In persona della dott.ssa IA M. CC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 10/09/2025 tenuta ex art. 127 ter c.p.c.
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 7075/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o dall'Avv. Marcello Mastrodomenico Parte_1
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., in persona del legale rapp. CP_1 pt., rappresentato dai Funzionari di Istituto
RESISTENTE oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/07/2025 ha chiesto l'accertamento del requisito Parte_1 sanitario dell'invalidità civile superiore al 74% al fine di ottenere l'accredito contributivo ai fini pensionistici ex art. 80 L. 388/2000.
Parte convenuta ha contestato la domanda eccependone la sua inammissibilità e improponibilità, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
Quindi, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
La domanda è improponibile, tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, espressa, da ultimo, da Cass. n. 25395/2016, la cui motivazione si ripropone integralmente.
La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pagina 1 di 3 pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Come osservato in Cass. n. 9960 del 2005, nell'ambito di applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, rientrano: a) i lavoratori sordomuti, ovvero “i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (L. n. 381 del 1970, art. 1); b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (L. 30 marzo 1971, n. 118, e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1978, n. 834, e successive modificazioni.
Per effetto del beneficio l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa;
a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche per periodo anteriore al 1^ gennaio 2002 (v. in tal senso, Cass. n. 9960 del 2005).
Alla stregua della richiamata disciplina, deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti CP_ domanda amministrativa all' (“...è riconosciuto, a loro richiesta...”), “il beneficio”, mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri.
Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua pagina 2 di 3 interezza (Cass. S.U. n. 27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002).
Come affermato, da ultimo, in Cass. n. 2051 del 2011, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (v. pure Cass. n. 13491/2013).
Alla stregua di tutto quanto esposto la domanda inerente alla prestazione richiesta deve essere dichiarata CP_ improponibile, non essendovi deduzione e prova che la parte ricorrente abbia presentato all' una domanda amministrativa avente ad oggetto l'accertamento del diritto al beneficio invocato.
Spese compensate, stanti le ragioni della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' con ricorso depositato il 3/07/2025, nella causa iscritta al n. 7075/2025 R.G.L. così CP_1 provvede: dichiara improponibile la domanda;
spese compensate.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.9.2025
IL GL
IA M. CC
pagina 3 di 3
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 7075/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o dall'Avv. Marcello Mastrodomenico Parte_1
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., in persona del legale rapp. CP_1 pt., rappresentato dai Funzionari di Istituto
RESISTENTE oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/07/2025 ha chiesto l'accertamento del requisito Parte_1 sanitario dell'invalidità civile superiore al 74% al fine di ottenere l'accredito contributivo ai fini pensionistici ex art. 80 L. 388/2000.
Parte convenuta ha contestato la domanda eccependone la sua inammissibilità e improponibilità, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
Quindi, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
La domanda è improponibile, tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, espressa, da ultimo, da Cass. n. 25395/2016, la cui motivazione si ripropone integralmente.
La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pagina 1 di 3 pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Come osservato in Cass. n. 9960 del 2005, nell'ambito di applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, rientrano: a) i lavoratori sordomuti, ovvero “i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (L. n. 381 del 1970, art. 1); b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (L. 30 marzo 1971, n. 118, e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1978, n. 834, e successive modificazioni.
Per effetto del beneficio l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa;
a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche per periodo anteriore al 1^ gennaio 2002 (v. in tal senso, Cass. n. 9960 del 2005).
Alla stregua della richiamata disciplina, deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti CP_ domanda amministrativa all' (“...è riconosciuto, a loro richiesta...”), “il beneficio”, mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri.
Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua pagina 2 di 3 interezza (Cass. S.U. n. 27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002).
Come affermato, da ultimo, in Cass. n. 2051 del 2011, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (v. pure Cass. n. 13491/2013).
Alla stregua di tutto quanto esposto la domanda inerente alla prestazione richiesta deve essere dichiarata CP_ improponibile, non essendovi deduzione e prova che la parte ricorrente abbia presentato all' una domanda amministrativa avente ad oggetto l'accertamento del diritto al beneficio invocato.
Spese compensate, stanti le ragioni della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' con ricorso depositato il 3/07/2025, nella causa iscritta al n. 7075/2025 R.G.L. così CP_1 provvede: dichiara improponibile la domanda;
spese compensate.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.9.2025
IL GL
IA M. CC
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