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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4126/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4126/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. promossa da:
C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Vincenzo Micieli, giusta procura in atti attore
CONTRO
C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Nicola Aiello, giusta procura in atti
CONVENUTA
§ Sintesi del processo
Con ricorso notificato il 6/12/2023, ha chiesto la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 22/05/199 (Trascritto nel registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Lentini, n. 35 Parte II, Serie A, anno
1991).
pagina 1 di 6 La resistente ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Persona_1 presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia e dell'assegno divorzile in suo favore.
Il Giudice con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 13.4.24 ha confermato in via provvisoria l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre prevedendo a carico del padre il pagamento dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili
La causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo indagine patrimoniale delegata alla Giardia di Finanza.
All'esito dell'attività istruttoria la controversia veniva rinviata per la decisione assegnando termini ex art. 473 bis 28 c.p.c..
§ Sullo status.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando sia intervenuta separazione personale protratta per il termine di legge e sia definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. La giurisprudenza (Cass. 17089/2013) ritiene che la protrazione della separazione e l'assenza di riconciliazione siano sintomi inequivoci della definitiva frattura del consorzio coniugale.
Nel caso di specie, la separazione personale è stata pronunciata con sentenza del 27/03/2008 e si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge.
Entrambe le parti hanno dichiarato la definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale. Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
§ Sull'affido e sul mantenimento della figlia minore.
L'art. 337-ter c.c. prevede che il figlio minore abbia diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. L'affidamento condiviso è la regola, derogabile solo se contrario all'interesse del minore (Cass. 26587/2009).
pagina 2 di 6 Nel caso di specie nulla deve essere disposto perché la figlia
[...]
nelle more del giudizio ha compiuto la maggiore età il 25 Per_1 dicembre 2024 (essendo nata il [...]).
Rimane tuttavia l'obbligo in capo ai genitori di mantenere la figlia la quale non è ancora indipendente economicamente.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora il figlio, senza sua colpa, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 3329/2025; Cass.
24930/2024; Cass. 35434/2023; Cass. 21819/2021; Cass.
6950/1998) precisa che il diritto al mantenimento spetta al figlio maggiorenne non autosufficiente, salvo che questi abbia raggiunto una condizione di autonomia economica o abbia trascurato, senza giustificato motivo, di attivarsi per rendersi indipendente. Il genitore convivente è legittimato a chiedere il contributo per il figlio maggiorenne non autosufficiente, anche se questi non partecipa al giudizio.
Nel caso di specie, la resistente ha allegato che la figlia , Persona_1 pur avendo raggiunto la maggiore età il 25 dicembre 2024, non è economicamente indipendente. Dalla documentazione in atti e dalle deduzioni difensive emerge che la figlia ha appena conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e si trova in una condizione di impossibilità oggettiva a proseguire gli studi universitari per ragioni economiche. La resistente ha evidenziato che la figlia vive ancora presso la madre, non svolge attività lavorativa stabile e non percepisce redditi propri, dovendo quindi fare affidamento esclusivamente sul sostegno della madre e dei nonni materni.
Ancora, parte convenuta allega che l'entità dell'assegno posto a carico del padre deve essere aumentato poiché le esigenze materiali di vita e soprattutto i costi di istruzione sono aumentati tenuto conto che la figlia, appena maggiorenne, si trova in una fase di transizione in cui pagina 3 di 6 valuta l'iscrizione ad un corso universitario per agevolare il suo futuro inserimento nel mondo del lavoro.
Tutto ciò premesso, occorre verificare quali siano le condizioni patrimoniali dei genitori tenuti al mantenimento della figlia.
Il ha dichiarato di essere disoccupato, nullatenente, e mero Pt_1 beneficiario di reddito di cittadinanza sino al 2021. Vive presso l'abitazione della compagna . Persona_2
Il ricorrente ha tuttavia precisato nel corso del giudizio di collaborare alla gestione dell'attività di rivendita auto intestata alla compagna
(“Autopatty”), contribuendo così, seppur informalmente, al sostentamento familiare.
Le indagini della Guardia di Finanza hanno effettivamente confermato che il ricorrente non è intestatario di beni immobili, né lo stesso è titolare di rapporti bancari significativi e, infine, non sono stati rinvenuti elementi che inducono a ritenere sussistenti dei collegamenti economici con la ditta Autopatty della compagna.
Tutto ciò premesso, sebbene il ricorrente non appaia formalmente titolare di risorse economiche oggettive, dispone tuttavia di una indubbia capacità lavorativa che viene esercitata di fatto presso l'attività di rivendita auto della compagna. L'impossibilità di determinare l'effettiva situazione patrimoniale del e l'assenza di Pt_1 riscontri oggettivi che possano rivelare il godimento di adeguate entrate patrimoniali non consentono l'accoglimento della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, pure a fronte delle accresciute necessità materiali della stessa, ma la capacità lavorativa sopra descritta giustifica però la conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia a carico del Persona_1 nella misura pari ad € 250,00 mensili, rivalutabile Pt_1 annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
§ Sull'assegno divorzile.
L'art. 5 L. 898/1970, come interpretato dalle Sezioni Unite (Cass.
18287/2018; Cass. 32198/2021), prevede che l'assegno divorzile abbia funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Le Sezioni
pagina 4 di 6 Unite hanno affermato che il riconoscimento dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
Alla luce dei criteri equiordinati di cui all'art. 5, comma 6, L.
898/1970, come interpretati dalle Sezioni Unite (Cass. S.U.
18287/2018; Cass. S.U. 32198/2021), il Collegio accerta che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di . Controparte_1
In particolare: a) non è dimostrata l'inadeguatezza dei mezzi della resistente, la quale dispone di redditi propri (media 2021–2023 pari a circa € 12.000 annui) derivanti dalla titolarità della quota di 1/3 di immobile adibito a casa di riposo in Lentini;
b) difetta pertanto la condizione dell'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati;
c) sul piano delle allegazioni relative alla funzione compensativa dell'assegno non risulta provato che parte resistente abbia sacrificato, per scelte condivise di vita familiare, concrete opportunità professionali e quand'anche si ritenesse che detta prova scaturirebbe dalle allegazioni relative alla chiusura della bottega del macellaio1 dovrebbe comunque osservarsi che non vi sarebbe già a monte una disparità di mezzi – tenuto conto delle minime condizioni economiche godute dal - che giustifichino la corresponsione dell'assegno Pt_1 divorzile a carico del ricorrente.
Per le superiori ragioni, si rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da . Controparte_1
§ Sulle spese di lite.
Nei procedimenti di diritto di famiglia la compensazione integrale delle spese è giustificata dalla peculiarità della materia e dall'interesse superiore dei minori. Nel caso di specie, la natura della controversia e 1 Attività gestita dalla che allega di avere cessato per dedicarsi alla famiglia CP_1 e in particolare alla cura e alla crescita dei figli. pagina 5 di 6 la presenza di domande reciproche giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CONCETTA in data 22/05/1991 Parte_1 CP_1
(Trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lentini,
n. 35 Parte II, Serie A, anno 1991);
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € CP_1
250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta da
[...]
; CP_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lentini perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott. Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4126/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. promossa da:
C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Vincenzo Micieli, giusta procura in atti attore
CONTRO
C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Nicola Aiello, giusta procura in atti
CONVENUTA
§ Sintesi del processo
Con ricorso notificato il 6/12/2023, ha chiesto la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 22/05/199 (Trascritto nel registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Lentini, n. 35 Parte II, Serie A, anno
1991).
pagina 1 di 6 La resistente ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Persona_1 presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia e dell'assegno divorzile in suo favore.
Il Giudice con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 13.4.24 ha confermato in via provvisoria l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre prevedendo a carico del padre il pagamento dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili
La causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo indagine patrimoniale delegata alla Giardia di Finanza.
All'esito dell'attività istruttoria la controversia veniva rinviata per la decisione assegnando termini ex art. 473 bis 28 c.p.c..
§ Sullo status.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando sia intervenuta separazione personale protratta per il termine di legge e sia definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. La giurisprudenza (Cass. 17089/2013) ritiene che la protrazione della separazione e l'assenza di riconciliazione siano sintomi inequivoci della definitiva frattura del consorzio coniugale.
Nel caso di specie, la separazione personale è stata pronunciata con sentenza del 27/03/2008 e si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge.
Entrambe le parti hanno dichiarato la definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale. Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
§ Sull'affido e sul mantenimento della figlia minore.
L'art. 337-ter c.c. prevede che il figlio minore abbia diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. L'affidamento condiviso è la regola, derogabile solo se contrario all'interesse del minore (Cass. 26587/2009).
pagina 2 di 6 Nel caso di specie nulla deve essere disposto perché la figlia
[...]
nelle more del giudizio ha compiuto la maggiore età il 25 Per_1 dicembre 2024 (essendo nata il [...]).
Rimane tuttavia l'obbligo in capo ai genitori di mantenere la figlia la quale non è ancora indipendente economicamente.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora il figlio, senza sua colpa, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 3329/2025; Cass.
24930/2024; Cass. 35434/2023; Cass. 21819/2021; Cass.
6950/1998) precisa che il diritto al mantenimento spetta al figlio maggiorenne non autosufficiente, salvo che questi abbia raggiunto una condizione di autonomia economica o abbia trascurato, senza giustificato motivo, di attivarsi per rendersi indipendente. Il genitore convivente è legittimato a chiedere il contributo per il figlio maggiorenne non autosufficiente, anche se questi non partecipa al giudizio.
Nel caso di specie, la resistente ha allegato che la figlia , Persona_1 pur avendo raggiunto la maggiore età il 25 dicembre 2024, non è economicamente indipendente. Dalla documentazione in atti e dalle deduzioni difensive emerge che la figlia ha appena conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e si trova in una condizione di impossibilità oggettiva a proseguire gli studi universitari per ragioni economiche. La resistente ha evidenziato che la figlia vive ancora presso la madre, non svolge attività lavorativa stabile e non percepisce redditi propri, dovendo quindi fare affidamento esclusivamente sul sostegno della madre e dei nonni materni.
Ancora, parte convenuta allega che l'entità dell'assegno posto a carico del padre deve essere aumentato poiché le esigenze materiali di vita e soprattutto i costi di istruzione sono aumentati tenuto conto che la figlia, appena maggiorenne, si trova in una fase di transizione in cui pagina 3 di 6 valuta l'iscrizione ad un corso universitario per agevolare il suo futuro inserimento nel mondo del lavoro.
Tutto ciò premesso, occorre verificare quali siano le condizioni patrimoniali dei genitori tenuti al mantenimento della figlia.
Il ha dichiarato di essere disoccupato, nullatenente, e mero Pt_1 beneficiario di reddito di cittadinanza sino al 2021. Vive presso l'abitazione della compagna . Persona_2
Il ricorrente ha tuttavia precisato nel corso del giudizio di collaborare alla gestione dell'attività di rivendita auto intestata alla compagna
(“Autopatty”), contribuendo così, seppur informalmente, al sostentamento familiare.
Le indagini della Guardia di Finanza hanno effettivamente confermato che il ricorrente non è intestatario di beni immobili, né lo stesso è titolare di rapporti bancari significativi e, infine, non sono stati rinvenuti elementi che inducono a ritenere sussistenti dei collegamenti economici con la ditta Autopatty della compagna.
Tutto ciò premesso, sebbene il ricorrente non appaia formalmente titolare di risorse economiche oggettive, dispone tuttavia di una indubbia capacità lavorativa che viene esercitata di fatto presso l'attività di rivendita auto della compagna. L'impossibilità di determinare l'effettiva situazione patrimoniale del e l'assenza di Pt_1 riscontri oggettivi che possano rivelare il godimento di adeguate entrate patrimoniali non consentono l'accoglimento della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, pure a fronte delle accresciute necessità materiali della stessa, ma la capacità lavorativa sopra descritta giustifica però la conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia a carico del Persona_1 nella misura pari ad € 250,00 mensili, rivalutabile Pt_1 annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
§ Sull'assegno divorzile.
L'art. 5 L. 898/1970, come interpretato dalle Sezioni Unite (Cass.
18287/2018; Cass. 32198/2021), prevede che l'assegno divorzile abbia funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Le Sezioni
pagina 4 di 6 Unite hanno affermato che il riconoscimento dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
Alla luce dei criteri equiordinati di cui all'art. 5, comma 6, L.
898/1970, come interpretati dalle Sezioni Unite (Cass. S.U.
18287/2018; Cass. S.U. 32198/2021), il Collegio accerta che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di . Controparte_1
In particolare: a) non è dimostrata l'inadeguatezza dei mezzi della resistente, la quale dispone di redditi propri (media 2021–2023 pari a circa € 12.000 annui) derivanti dalla titolarità della quota di 1/3 di immobile adibito a casa di riposo in Lentini;
b) difetta pertanto la condizione dell'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati;
c) sul piano delle allegazioni relative alla funzione compensativa dell'assegno non risulta provato che parte resistente abbia sacrificato, per scelte condivise di vita familiare, concrete opportunità professionali e quand'anche si ritenesse che detta prova scaturirebbe dalle allegazioni relative alla chiusura della bottega del macellaio1 dovrebbe comunque osservarsi che non vi sarebbe già a monte una disparità di mezzi – tenuto conto delle minime condizioni economiche godute dal - che giustifichino la corresponsione dell'assegno Pt_1 divorzile a carico del ricorrente.
Per le superiori ragioni, si rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da . Controparte_1
§ Sulle spese di lite.
Nei procedimenti di diritto di famiglia la compensazione integrale delle spese è giustificata dalla peculiarità della materia e dall'interesse superiore dei minori. Nel caso di specie, la natura della controversia e 1 Attività gestita dalla che allega di avere cessato per dedicarsi alla famiglia CP_1 e in particolare alla cura e alla crescita dei figli. pagina 5 di 6 la presenza di domande reciproche giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CONCETTA in data 22/05/1991 Parte_1 CP_1
(Trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lentini,
n. 35 Parte II, Serie A, anno 1991);
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € CP_1
250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta da
[...]
; CP_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lentini perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott. Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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