CASS
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 13574/2019 R.G. proposto da: BR CA CO ITALIA S.P.A., c.f. 07554341003, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Azzarita, dall’avv. Emiliano Bandarin Troi e dall’avv. EA EG, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. EG nel suo studio in via degli Scipioni n. 268 ricorrente contro LOGISTA ITALIA S.P.A., p.i. 06741351008, in persona del legale rappresentante pro tempore, COMPAÑIA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA SA, società di diritto spagnolo (CIF: A-28141307), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. AR OS, dall’avv. Gianluigi Matteo Pugliese, dall’avv. Luigi AS e dall’avv. Carmelita Rizza, elettivamente domiciliate presso di loro nel loro studio in Roma in via Venti Settembre n. 1 controricorrenti OGGETTO: compravendita e obbligo di manleva contrattuale -eccezioni in senso lato RG. 13574/2019 P.U. 30-1-2025 Civile Sent. Sez. 2 Num. 3155 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 07/02/2025 2 avverso la sentenza n. 6906/2018 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 30-10-2018, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30-1- 2025 dal consigliere Linalisa Cavallino, udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. Rosa Maria Dell’Erba, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, uditi l’avv. EA EG e l’avv. Mario Azzarita per la ricorrente e l’avv. Carmelita Rizza per le controricorrenti FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato il 24-11-2010 LO LI s.p.a. ha convenuto avanti il Tribunale di Roma British ME CC LI s.p.a., per sentire accertare il proprio diritto a essere tenuta indenne dalla convenuta di quanto versato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a pagamento della cartella n. 09720080234206961000 relativa alle accise sulle partite in sospeso con riguardo a quarantatre furti di tabacchi lavorati avvenuti tra il I-8-1999 e il 9-5-2002 all’interno dei depositi fiscali, per Euro 7.441.491,00, oltre interessi e spese;
in via subordinata ha chiesto di condannare la convenuta a restituire all’attrice quanto incassato dalle compagnie di assicurazione a titolo di indennizzo per i furti della merce. British ME CC LI s.p.a. nel 2003 aveva acquisito EN CC LIni s.p.a. e con essa l’intero capitale di RA s.p.a., società controllata integralmente dall’EN CC LIni s.p.a. e che deteneva il monopolio della distribuzione dei tabacchi lavorati in LI. Il 29-7-2004 Compañia De Distribución Integral LO SA aveva acquistato da British ME CC LI s.p.a. il 96% del capitale di RA s.p.a. e ne aveva modificato la denominazione in LO LI s.p.a. 3 L’attrice LO s.p.a. ha dichiarato che le vicende di cui al giudizio erano legate alla trasformazione dei Magazzini Vendita in Depositi Fiscali, disposta a decorrere dal 30-9-2002 dal D.M. 67/1999, e all’emissione del Decreto Direttoriale di attuazione del 10-7-2002; con tale decreto l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato aveva stabilito che nei Magazzini Vendita sarebbero state temporaneamente bloccate le vendite al fine di eseguire una ricognizione delle dotazioni, prima della trasformazione definitiva in Depositi Fiscali, e aveva stabilito che, con riferimento alle “partite in sospeso” derivanti da furti e rapine successive al 31-12-1998, si sarebbe dovuta corrispondere l’accisa sulla base del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti sottratti al momento della commissione dei reati. L’attrice ha sostenuto che, sulla scorta del Decreto Direttoriale, con accordo concluso mediante scambio di corrispondenza il 18/21-10-2002, EN CC LIni s.p.a. aveva trasferito a RA le dotazioni conferite ai Magazzini Vendite, fatta eccezione per gli arrotondamenti e le partite in sospeso, e si era obbligata a tenere manlevata RA da “qualunque onere, obbligo, vantaggio, rapporto, responsabilità, conseguenze, effetti e quant’altro inerenti alla titolarità di dette partite”. L’attrice ha altresì dedotto che, a seguito della notifica di avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato nel 2003 relativo alle accise sulle partite in sospeso dal I-1-1999 al 30-9-2002, le era stata notificata cartella di pagamento, avverso la quale aveva fatto opposizione alla Commissione tributaria provinciale e regionale ed era stata infine costretta a versare Euro 7.441.491,00. L’attrice ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento delle accise gravanti sulle partite in sospeso, in quanto mai trasferite da EN CC LIni s.p.a., poi British ME CC LI s.p.a., a RA, poi LO LI s.p.a., e in quanto EN CC LIni s.p.a. si era obbligata a manlevare RA;
ha sostenuto perciò che le 4 accise avrebbero dovuto essere a carico di British ME CC LI s.p.a. e che quindi la stessa sarebbe stata tenuta a restituire anche a titolo di manleva all’attrice quanto dalla stessa versato all’erario. In via subordinata l’attrice ha sostenuto che la convenuta aveva indebitamente trattenuto gli indennizzi liquidati dalle compagnie di assicurazione in conseguenza dei furti di merce e quindi ha chiesto che le fossero corrisposti tali importi. Si è costituita British ME CC s.p.a. contestando la domanda e deducendo, tra l’altro, che LO LI s.p.a. era obbligata al versamento delle accise sulle partite in sospeso derivanti da furti e rapine successive al 31-12-1998 perché tali partite erano state effettivamente trasferite da EN CC LIni s.p.a. a RA con atto di conferimento di azienda del 28-9-2001, nel quale non era prevista alcuna esclusione a favore di RA. In ordine all’obbligo di manleva, la convenuta ha dichiarato che era stato superato dal contratto di compravendita del pacchetto di maggioranza delle azioni di RA intercorso tra British ME CC LI s.p.a. e LO SA il 29-7-2004, con il quale, all’art. 7.2, quest’ultima si era impegnata a tenere indenne la venditrice da qualsivoglia costo, pretesa e responsabilità derivante da ciascuna delle garanzie o indennità prestate;
quindi ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa LO SA. Si è costituita la chiamata in causa LO SA, contestando la domanda di British ME CC s.p.a. nei suoi confronti, in quanto la manleva di cui all’art.
7.2 del contratto di compravendita non poteva essere applicata al caso di specie. Con sentenza n. 1499/2016 depositata il 26-1-2016 il Tribunale di Roma ha accertato il diritto dell’attrice LO LI s.p.a. a essere manlevata e tenuta indenne dalla convenuta British ME CC LI s.p.a. di quanto versato all’Amministrazione Autonoma Monopoli 5 di Stato e ha condannato la società convenuta a pagare all’attrice Euro 7.441.491,00 con gli interessi;
ha rigettato la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata. 2.British ME CC LI s.p.a. ha proposto appello, del quale LO s.p.a. e LO SA hanno chiesto il rigetto, e che la Corte d’appello di Roma ha integralmente rigettato con sentenza n. 6906/2018 depositata il 30-10-2018. La sentenza ha rigettato il primo motivo di appello, con il quale British ME CC LI s.p.a. aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere tenuto conto della circostanza, dedotta e provata in primo grado, relativa alla previsione da parte di EN CC LIno s.p.a. di apposito fondo rischi previsionale a favore di RA s.p.a., così come risultante dal bilancio 2003 di cui al doc. 5 di primo grado, costituito con utili distribuibili ai quali EN CC LIno s.p.a. aveva rinunciato. Ha dichiarato che l’eccezione di inammissibilità della deduzione sollevata dall’appellata LO LI s.p.a. era fondata, perché la questione della costituzione del fondo rischi era stata svolta solo nella comparsa conclusionale di primo grado e comportava inammissibile modifica del thema decidendum e probandum;
ha escluso che la questione relativa all’esistenza di fondo rischi creato per coprire eventuali addebiti fiscali per furti e ammanchi integrasse una eccezione di estinzione del debito, perché l’eccezione di pagamento presuppone che il creditore abbia ottenuto quanto preteso e non che le somme in questione possano essere considerate come allocate a un fine simile a quello preteso dal creditore verso il suo debitore;
ha escluso che l’eccezione dedotta in maniera esplicita nella comparsa conclusionale di primo grado fosse stata presente, sia pure implicitamente, nella prima difesa di British ME CC LI s.p.a. 6 La sentenza ha altresì rigettato il secondo motivo di appello, con il quale la sentenza di primo grado era stata censurata per avere condannato British ME CC LI s.p.a. a rimborsare a LO LI s.p.a. anche gli interessi di mora e le sanzioni riferite all’avviso di accertamento. Ha rigettato anche il terzo motivo di appello, con il quale la sentenza di primo grado era stata censurata per avere rigettato la domanda proposta da British ME CC LI s.p.a. al fine di essere manlevata da LO Sa;
ha dichiarato che la corretta interpretazione della clausola 7.2 del contratto del 29-7-2004 era nel senso di prevedere l’obbligo del compratore LO SA di tenere indenne il venditore EN CC LIni s.p.a. per ogni garanzia o indennizzo prestato dal venditore per RA, ma a favore di terzi diversi dalle parti tra le quali erano intervenute le transazioni legate alle aziende di EN CC LIni s.p.a. ed RA. 3.British ME CC LI s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. LO LI s.p.a. e Compañia De Distribuciòn Integral LO Sa hanno resistito con unico controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 30-1-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria entrambe le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, intitolato “illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.”, British ME CC LI s.p.a. lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato nel merito, ritenendole tardive, le sue deduzioni secondo le quali nel contratto di compravendita del 29-7-2004 con cui essa aveva ceduto a LO SA la proprietà di RA si era già tenuto conto dell’esistenza 7 di apposito fondo rischi previsionale di Euro 5.239.000,00 a favore di RA, costituito utilizzando utili altrimenti distribuibili e risultante dal bilancio 2003 di RA prodotto in primo grado, destinato a coprire “passività potenziali…relative alla stima degli oneri afferenti i furti e le rapine di prodotti finiti”, con il quale era già stato parzialmente adempiuto all’obbligo di manleva. Evidenzia di avere richiesto il rigetto delle domande di LO s.p.a. già dalla comparsa di risposta, sulla base della natura assorbente del contratto di compravendita del 29-7- 2004, sia pure con riferimento all’interpretazione dell’art.
7.2 e della produzione di tale contratto, al quale era allegato il bilancio 2003 di RA, dal quale risultava l’avvenuta costituzione del fondo rischi previsionale;
perciò sostiene che la sentenza impugnata, ritenendo inammissibile la deduzione, sia incorsa nella violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in quanto il giudice deve tenere conto della pretesa fatta valere e può considerare come implicita una istanza non espressa, ma connessa al petitum e alla causa petendi. Nega che il suo riferimento alla corretta interpretazione dell’art. 7.2 del contratto di compravendita, siccome legato all’estensione della manleva concessa da LO SA, fosse di per sé logicamente incompatibile con la questione dell’avvenuta costituzione del fondo rischi, perché la costituzione di quel fondo era circostanza che rilevava nell’interpretazione dell’art. 7.2. 2.Con il secondo motivo, ugualmente intitolato “illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.”, la ricorrente censura lo stesso capo della sentenza sotto l’ulteriore profilo di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., evidenziando come sia possibile anche in appello rilevare d’ufficio le eccezioni in senso lato documentate ex actis, indipendentemente dalla specifica allegazione della parte;
dichiara che, al valore primario del processo costituito dalla giustizia della decisione, 8 risponde la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di pagamento del debito azionato, che si fondi su risultanze disponibili negli atti di causa;
aggiunge che anche l’eccezione di compensatio lucri cum damno integra eccezione in senso lato rientrante nell’attività difensiva, in quanto con la stessa non viene prospettato alcun ampliamento dell’iniziale oggetto della controversia;
quindi sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere conto che, in ogni caso, il primo motivo di appello recava quantomeno una eccezione in senso lato di avvenuto pagamento o di compensatio lucri cum damno, da esaminare nel merito senza incorrere nella violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. 3.Il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente stante la stretta connessione, sono fondati per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata ha deciso sulla base della premessa implicita, censurata dalla ricorrente e che non può essere condivisa, secondo la quale la costituzione del fondo rischi con accantonamento per Euro 5.239.000,00 nel bilancio di RA fosse una eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio; al contrario la deduzione in ordine all’esistenza di tale fondo rischi prospettava un fatto estintivo della pretesa di pagamento azionata da LO LI s.r.l. nei confronti di British ME CC LI s.p.a., che integrava eccezione in senso lato e perciò era rilevabile d’ufficio e anche in appello, se il fatto risultava dagli atti di causa. In effetti, la pretesa di LO LI s.p.a. nei confronti di British ME CC LI s.p.a. si giustificava se e in quanto LO LI s.p.a. non avesse già avuto a disposizione, perché già accantonati con tale destinazione nel bilancio di RA s.p.a. a cura della società che la controllava interamente EN CC LIni s.p.a. utilizzando utili altrimenti distribuibili, importi finalizzati al pagamento delle accise per le quali era stata emessa la cartella di pagamento;
cioè, l’obbligo di manleva contrattualmente previsto 9 poteva sussistere limitatamente agli importi ulteriori rispetto a quelli che il soggetto obbligato alla manleva aveva lasciato a disposizione di RA per il fine al quale si riferiva la manleva. Quindi, la circostanza che vi fosse nel bilancio della società RA fondo destinato al pagamento delle accise per le quali era stata emessa la cartella di pagamento in sostanza integrava o eccezione finalizzata a quantificare l’entità dell’obbligo di manleva in forza del contratto di cessione limitatamente agli importi ulteriori a quelli già lasciati appostati a bilancio come riserve per pagare le accise in questione dal soggetto obbligato alla manleva, o comunque eccezione di parziale estinzione dell’obbligazione tramite l’utilizzo del fondo -e perciò eccezione assimilabile a quella di pagamento con riguardo agli importi compresi nell’importo del fondo. In linea generale, le eccezioni in senso stretto, rilevabili esclusivamente a istanza di parte, sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all’iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva, nei casi in cui il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinate circostanze non abbia una autonoma efficacia produttiva della nuova situazione sostanziale, ma la consegua solo per il tramite di una manifestazione di volontà dell’interessato che, da sola o, a seconda delle ipotesi, previo accertamento giurisdizionale dell’avvenuta costituzione della fattispecie medesima, si inserisce all’interno di questa;
per conseguire il risultato difensivo, non basta l’allegazione del fatto, ma occorre che l’interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che, secondo la norma di previsione, si produca quella nuova, con il compimento di apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso (Cass. Sez. U 3-2-1998 n. 1099 Rv. 515986-01, Cass. Sez. U 27-7-2005 n. 15661 Rv. 583491-01). Invece le eccezioni in senso 10 lato consistono, secondo la definizione ricavabile dall’art. 2697 cod. civ., nell’allegazione, se fatta dalla parte, o nella rilevazione, se fatta d’ufficio dal giudice, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio;
si distinguono dalle mere difese -volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo (Cass. Sez. 3 12-9-2005 n. 18096 Rv. 584110-01, Cass. Sez. 6-1 1-10-2018 n. 23796 Rv. 650608-01, Cass. Sez. 2 28-5-2019 n. 14515 Rv. 654080-01)- e non sono precluse, ancorché nuove, in appello, perché non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 345 co.2 cod. proc. civ., alla condizione che siano proposte con riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ma senza che sia necessario che siano state anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. Sez. U 15661/2005 già citata, Cass. Sez. 6-2 13-1-2012 n. 409 Rv. 620727-01, Cass. Sez. U 7-5-2013 n. 10531 Rv. 626194-01, Cass. Sez. 6-2 14-6-2018 n. 15591 Rv. 649094-01, Cass. Sez. 2 31-10-2018 n. 27998 Rv. 651039- 01, Cass. Sez. 2 6-12-2018 n. 31638 Rv. 651602-01, Cass. Sez. 3 6- 5-2020 n. 8525 Rv. 657810-01, Cass. Sez. 6-3 30-6-2020 n. 12980 Rv. 658372-01, Cass. Sez. 2 5-6-2024 n.15653 Rv. 671698-01); integra eccezione in senso lato l’eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente del tramite di una manifestazione di volontà della parte (Cass. Sez. 3 14- 7-2015 n. 14654 Rv. 636277-01, Cass. Sez. L 24-12-2021 n. 41474 Rv. 663413-01). Secondo i principi enunciati da Cass. Sez. U 10531/2013 nel risolvere esplicitamente il problema della rilevabilità d’ufficio dell’eccezione in senso lato che si fondi su risultanze comunque disponibili negli atti di causa, il rilievo di ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della 11 parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte;
ciò in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili di ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. Infatti, come pure si legge in Cass. Sez. U 10531/2013, qualora prevalesse la diversa tesi in ordine alle regole di allegazione e prova, resterebbe di modesto rilievo la distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato: il regime di queste ultime, che sarebbero da allegare e provare entro il limite delle preclusioni istruttorie, verrebbe nel rito ordinario quasi a coincidere con quello delle prime, restando solo la differenza in ordine all’anticipata rilevazione in comparsa di risposta delle eccezioni in senso stretto. In questa prospettiva, come pure evidenziato da Cass. Sez. U 10531/2013, con notazione che rimane attuale, è significativa la scelta legislativa, rimasta intatta anche a fronte delle modifiche della disposizione, di ribadire espressamente, nel secondo comma dell’art. 345 cod. proc. civ. che nel giudizio di appello possono proporsi nuove eccezioni purché siano rilevabili anche d’ufficio: la previsione conferma che deve essere ammessa in appello la rilevabilità di eccezioni in senso lato, che ha senso preminente quando è basata su allegazioni nuove, quantomeno se già documentate ex actis. Non consentono di giungere ad altra conclusione le deduzioni delle controricorrenti, in ordine al fatto che l’eccezione sollevata da British ME CC LI s.p.a. non fosse un’eccezione documentata dagli atti, alla quale era precluso l’ingresso in appello in quanto avrebbe comportato un nuovo tema di indagine. La costituzione del fondo era, secondo quanto attestato dalla sentenza impugnata, fatto risultante da documento prodotto tempestivamente (doc. 5 della convenuta British 12 ME CC LI s.p.a.); quindi, in quanto integrante eccezione in senso lato, la deduzione era sottratta al divieto stabilito dall’art. 345 co. 2 cod. proc. civ. e la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminarla nel merito, sulla base delle prove ritualmente acquisite in causa e sulla base delle difese di segno contrario della controparte. Invece, l’ingresso a nuove prove sarebbe stato vietato dall’art. 345 co. 3 cod. proc. civ. quale risultante dal d.l. 83/2012 conv. con mod. nella legge 134/2012 -applicabile al giudizio in quanto la sentenza di primo grado è stata pubblicata dopo l’11-9-2012-, che pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’indispensabilità degli stessi e ferma per la parte soltanto la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile (Cass. Sez. 3 9-11-2017 n. 26522 Rv. 646466-01, Cass. Sez. 1 12-6-2024 n. 16289 Rv. 671542-02). 4.Il terzo motivo di ricorso è intitolato “illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 347 c.p.c. e degli artt. 1193 e 2697 c.c. in relazione all’eccezione di inadempimento” e con esso la ricorrente censura il medesimo capo della sentenza laddove ha escluso che l’appostamento del fondo potesse integrare pagamento, per il caso in cui si ritenesse che con tale notazione vi sia stata anche pronuncia nel merito del primo motivo di appello. Evidenzia che nella memoria di costituzione in appello LO LI s.p.a. aveva riconosciuto, o comunque non contestato, che la costituzione di apposito fondo rischi potesse in astratto configurare pagamento anticipato, ma aveva dedotto che quanto rappresentato dalla controparte riguardasse effettivamente le partite in sospeso dal gennaio 1999 a settembre 2002, sostenendo che, invece, il fondo riguardava i furti e le avarie 13 dell’anno 2003. Quindi sostiene che la pronuncia sia viziata anche in quanto contrastante con il principio di non contestazione. 4.1.Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti motivi, in quanto sarà il giudice del rinvio a esaminare nel merito la questione relativa all’esistenza di fondo rischi creato da EN CC LIni s.p.a. a favore di RA s.p.a. e ad accertarne la rilevanza con riguardo alla domanda proposta in causa. Tale disamina, diversamente da quanto prospettato dal Pubblico Ministero, non è stata eseguita dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto e dichiarato le relative deduzioni tardive e perciò inammissibili e ha aggiunto che le deduzioni non integravano eccezione di pagamento soltanto al fine di non esaminarle nel merito. 5.Il quarto motivo è intitolato “illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218 e 1223 c.c. e del principio della compensatio lucri cum damno”; con esso la ricorrente evidenzia che, alla luce del quadro probatorio in atti fin dal primo grado e valorizzato con il primo motivo di appello, la sentenza era chiamata ad applicare il principio della compensatio lucri cum damno, verificando se, in concreto, la domanda accolta dal Tribunale comportasse effettivamente un ingiustificato arricchimento a carico di LO s.p.a., la quale aveva la disponibilità delle risorse, lasciatele appositamente come riserve a bilancio per pagare le accise e, nonostante ciò, ha preteso e ottenuto dal giudice di primo grado il rimborso integrale delle accise medesime. 5.1.Il motivo è assorbito, in quanto anche questa questione non è stata esaminata dalla sentenza impugnata che ha erroneamente ritenuto inammissibile la deduzione in ordine all’esistenza del fondo rischi;
quindi, sarà il giudice del rinvio ad accertare se e in quale termini sussistano i presupposti perché operi anche il principio della compensatio lucri cum damno. 14 6.Con il quinto motivo la ricorrente deduce “illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per mancanza di motivazione e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inerente la pertinenza anche al periodo 01.01.1999-30.09.2002 del Fondo rischi e oneri per furti e avarie di cui al bilancio al 30.09.2003 di RA e l’avvenuta valutazione del medesimo Fondo ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle azioni della società”; evidenzia che le parti avevano discusso sulla pertinenza o meno del fondo rischi di cui al bilancio 30-9-2003 di RA -e, in particolare, dei relativi “accantonamenti per furti e avarie” per Euro 5.239.000,00- rispetto alle accise sulla partite in sospeso per il periodo gennaio 1999- settembre 2002 oggetto della cartella poi pagata nel 2009 da LO LI s.p.a.; lamenta che la sentenza nulla abbia statuito sul punto, limitandosi a sostenere che non fosse configurabile estinzione dell’obbligazione per pagamento. 6.1.Anche il quinto motivo di ricorso è assorbito, per le medesime ragioni che comportano l’assorbimento del terzo e del quarto motivo. La sentenza impugnata non ha preso in esame le questioni sulla base dell’erroneo presupposto che fossero inammissibili e sarà il giudice del rinvio a esaminarle. 7.Il sesto motivo è intitolato “illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1368 c.c. in relazione alla clausola 7.2 del contratto di compravendita delle azioni di RA concluso il 29-7-2004 tra TI e LO SA” e con esso la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato il suo terzo motivo di appello finalizzato a ottenere l’accoglimento della propria domanda di manleva nei confronti di LO Sa. La ricorrente denuncia la violazione del canone dell’interpretazione letterale della clausola 7.2, 15 rilevando che la sentenza impugnata ha fatto propria l’interpretazione restrittiva della clausola, nel senso che l’obbligo di manleva assunto dal compratore nei confronti del venditore era soltanto a favore di soggetti terzi rispetto alle parti tra le quali erano intervenute le transazioni legate alle aziende EN CC LIni s.p.a. ed RA, nonostante la clausola contenesse una previsione generale e di massima ampiezza, senza alcun riferimento a una restrizione della manleva nei termini ritenuti dalla sentenza impugnata. Aggiunge che la sentenza impugnata non ha neppure verificato se l’interpretazione restrittiva della clausola adottata trovasse riscontro nella condotta tenuta dalle parti dopo la conclusione del contratto, perché in tal caso si sarebbe avveduta che British ME CC LI s.p.a. con lettera 1-9- 2005 aveva risposto a LO LI s.p.a. deducendo che, a seguito del contratto del 29-7-2004, tutti i precedenti impegni e garanzie erano passati in capo a LO SA in base all’art.
7.2 del contratto. Rileva altresì che la sentenza ha ulteriormente errato nell’interpretare la clausola in quanto, pur non rilevando alcuna equivocità o insufficienza del dato letterale, è ricorsa al criterio sussidiario degli usi interpretativi di cui all’art. 1368 cod. civ., laddove ha fatto riferimento al fatto che clausole di garanzia nei confronti di terzi erano frequenti nei contratti di compravendita di azioni. 7.1.Il motivo è fondato. Le deduzioni della ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente e da quanto rilevato dal Pubblico Ministero, individuano nella sentenza impugnata la violazione del canone di interpretazione letterale del contratto. La sentenza, a fronte del contenuto letterale della clausola che non conteneva alcuna limitazione, ha interpretato la clausola nel senso che la stessa prevedesse l’obbligo del compratore LO SA di garantire e tenere indenne il venditore EN CC LIni s.p.a. per ogni garanzia o 16 indennizzo prestato dal medesimo venditore per RA, ma a favore di terzi diversi dalle parti tra le quali erano intervenute le transazioni legate alle aziende di EN CC ed RA. Quindi, la sentenza avrebbe dovuto individuare le ragioni che giustificassero una interpretazione letterale della clausola in senso restrittivo, ma ciò non ha fatto. Tale spiegazione non è data dall’affermata relazione tra il significato letterale dei termini utilizzati con la “natura delle parti”, perché non vi è alcuna esplicitazione del concetto che consenta di intendere a quali aspetti della natura delle parti la sentenza abbia inteso fare riferimento;
la spiegazione non è data dal riferimento alla “volontà comune che è dato ricavarsi dall’insieme delle clausole del contratto”, perché la sentenza non contiene un qualche riferimento alle altre clausole del contratto che sostenga la conclusione assunta. Tale spiegazione non è data neppure dalla considerazione, pure svolta dalla sentenza, secondo la quale British ME CC LI s.p.a., essendo controllante di RA, aveva verosimilmente garantito obbligazioni assunte dalla medesima RA nei confronti dei terzi e a tali obbligazioni l’articolo faceva riferimento, in quanto LO SA assumeva su di sé gli obblighi di garanzia verso terzi che erano stati prima di EN CC LIni. Infatti, con questa affermazione la sentenza non spiega per quale ragione l’articolo dovesse fare riferimento soltanto a quelle obbligazioni e perciò fosse limitato alle garanzie prestate dal venditore nei confronti dei terzi. In altri termini, la sentenza ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che la clausola avesse a oggetto gli obblighi di garanzia verso i terzi, ma non ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che la clausola riguardasse soltanto quegli obblighi, e perciò non ha esposto le ragioni dell’interpretazione restrittiva che ha eseguito;
diversamente, era quella la questione controversa da esaminare e risolvere. Si esclude 17 anche che la spiegazione sia stata fornita con il riferimento al fatto che clausole di quel contenuto erano frequenti nei contratti di compravendita di azioni perché, si ripete, il dato che la clausola prevedesse garanzia nei confronti dei terzi non significava in sé che non potesse prevedere garanzia anche a favore del venditore. Infatti, il motivo è fondato anche laddove lamenta la violazione dell’art. 1368 cod. civ., in quanto la sentenza ha fatto riferimento al criterio sussidiario integrativo degli usi, laddove ha dichiarato che clausole di analogo contenuto erano frequenti nei contratti di compravendita di azioni, senza esplicitare in quali termini il senso letterale delle parole fosse ambiguo e tale da giustificare il ricorso al criterio integrativo. Ciò, in violazione del principio secondo il quale il primo strumento da utilizzare nell’interpretazione del contratto è il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate e, se esso risulti ambiguo, può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 all’art. 1371 cod. civ. (Cass. Sez. 2 11-11-2021 n. 33451 Rv. 662753- 01, Cass. Sez. 2 20-6-2024 n. 17063 Rv. 671707-01). 8.Il settimo motivo è intitolato “illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione in relazione all’interpretazione data all’art. 7.2 del contratto di compravendita delle azioni di RA concluso il 29-7- 2004” e con esso la ricorrente ulteriormente censura la sentenza impugnata per avere rigettato il suo terzo motivo di appello. ME che la sentenza, nell’interpretare la clausola 7.2 del contratto, abbia omesso non solo di individuare i presunti terzi che avrebbero dovuto beneficiare della manleva di LO SA, ma abbia anche omesso di esaminare la rilevanza, rispetto all’interpretazione fornita, dell’avvenuta costituzione di un fondo rischi e oneri per furti e avarie 18 di cui al bilancio al 30-9-2003 di RA inerente il periodo pregresso e la rilevanza dell’avvenuta valutazione del medesimo fondo ai fini della determinazione del prezzo di vendita;
sostiene trattarsi di questioni che, oltre a essere state oggetto di discussione tra le parti, giustificavano che la manleva concessa da LO Sa in qualità di acquirente di RA operasse anche a favore di British ME CC LI s.p.a. qualora tale soggetto fosse tenuto a indennizzare RA per il pagamento delle accise, il cui valore era già stato appostato a riserva di RA ed era già stato scomputato dal prezzo pagato da LO SA al fine di evitare indebito arricchimento in danno di British ME CC s.p.a. 8.1.Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo, secondo e sesto motivo di ricorso: l’accoglimento del sesto motivo comporta che il giudice del rinvio procederà a una nuova interpretazione della clausola rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. e, nel ricercare la comune intenzione delle parti, terrà conto anche delle questioni relative alla costituzione del fondo alle quali erroneamente la Corte d’appello non ha dato ingresso in causa. 9.In conclusione, sono accolti per le ragioni esposte il primo, il secondo e il sesto motivo di ricorso e sono assorbiti gli altri motivi;
in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che farà applicazione dei principi esposti e si atterà a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e sesto motivo di ricorso, assorbiti il terzo, quarto, quinto e settimo motivo, cassa la sentenza impugnata 19 in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
in via subordinata ha chiesto di condannare la convenuta a restituire all’attrice quanto incassato dalle compagnie di assicurazione a titolo di indennizzo per i furti della merce. British ME CC LI s.p.a. nel 2003 aveva acquisito EN CC LIni s.p.a. e con essa l’intero capitale di RA s.p.a., società controllata integralmente dall’EN CC LIni s.p.a. e che deteneva il monopolio della distribuzione dei tabacchi lavorati in LI. Il 29-7-2004 Compañia De Distribución Integral LO SA aveva acquistato da British ME CC LI s.p.a. il 96% del capitale di RA s.p.a. e ne aveva modificato la denominazione in LO LI s.p.a. 3 L’attrice LO s.p.a. ha dichiarato che le vicende di cui al giudizio erano legate alla trasformazione dei Magazzini Vendita in Depositi Fiscali, disposta a decorrere dal 30-9-2002 dal D.M. 67/1999, e all’emissione del Decreto Direttoriale di attuazione del 10-7-2002; con tale decreto l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato aveva stabilito che nei Magazzini Vendita sarebbero state temporaneamente bloccate le vendite al fine di eseguire una ricognizione delle dotazioni, prima della trasformazione definitiva in Depositi Fiscali, e aveva stabilito che, con riferimento alle “partite in sospeso” derivanti da furti e rapine successive al 31-12-1998, si sarebbe dovuta corrispondere l’accisa sulla base del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti sottratti al momento della commissione dei reati. L’attrice ha sostenuto che, sulla scorta del Decreto Direttoriale, con accordo concluso mediante scambio di corrispondenza il 18/21-10-2002, EN CC LIni s.p.a. aveva trasferito a RA le dotazioni conferite ai Magazzini Vendite, fatta eccezione per gli arrotondamenti e le partite in sospeso, e si era obbligata a tenere manlevata RA da “qualunque onere, obbligo, vantaggio, rapporto, responsabilità, conseguenze, effetti e quant’altro inerenti alla titolarità di dette partite”. L’attrice ha altresì dedotto che, a seguito della notifica di avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato nel 2003 relativo alle accise sulle partite in sospeso dal I-1-1999 al 30-9-2002, le era stata notificata cartella di pagamento, avverso la quale aveva fatto opposizione alla Commissione tributaria provinciale e regionale ed era stata infine costretta a versare Euro 7.441.491,00. L’attrice ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento delle accise gravanti sulle partite in sospeso, in quanto mai trasferite da EN CC LIni s.p.a., poi British ME CC LI s.p.a., a RA, poi LO LI s.p.a., e in quanto EN CC LIni s.p.a. si era obbligata a manlevare RA;
ha sostenuto perciò che le 4 accise avrebbero dovuto essere a carico di British ME CC LI s.p.a. e che quindi la stessa sarebbe stata tenuta a restituire anche a titolo di manleva all’attrice quanto dalla stessa versato all’erario. In via subordinata l’attrice ha sostenuto che la convenuta aveva indebitamente trattenuto gli indennizzi liquidati dalle compagnie di assicurazione in conseguenza dei furti di merce e quindi ha chiesto che le fossero corrisposti tali importi. Si è costituita British ME CC s.p.a. contestando la domanda e deducendo, tra l’altro, che LO LI s.p.a. era obbligata al versamento delle accise sulle partite in sospeso derivanti da furti e rapine successive al 31-12-1998 perché tali partite erano state effettivamente trasferite da EN CC LIni s.p.a. a RA con atto di conferimento di azienda del 28-9-2001, nel quale non era prevista alcuna esclusione a favore di RA. In ordine all’obbligo di manleva, la convenuta ha dichiarato che era stato superato dal contratto di compravendita del pacchetto di maggioranza delle azioni di RA intercorso tra British ME CC LI s.p.a. e LO SA il 29-7-2004, con il quale, all’art. 7.2, quest’ultima si era impegnata a tenere indenne la venditrice da qualsivoglia costo, pretesa e responsabilità derivante da ciascuna delle garanzie o indennità prestate;
quindi ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa LO SA. Si è costituita la chiamata in causa LO SA, contestando la domanda di British ME CC s.p.a. nei suoi confronti, in quanto la manleva di cui all’art.
7.2 del contratto di compravendita non poteva essere applicata al caso di specie. Con sentenza n. 1499/2016 depositata il 26-1-2016 il Tribunale di Roma ha accertato il diritto dell’attrice LO LI s.p.a. a essere manlevata e tenuta indenne dalla convenuta British ME CC LI s.p.a. di quanto versato all’Amministrazione Autonoma Monopoli 5 di Stato e ha condannato la società convenuta a pagare all’attrice Euro 7.441.491,00 con gli interessi;
ha rigettato la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata. 2.British ME CC LI s.p.a. ha proposto appello, del quale LO s.p.a. e LO SA hanno chiesto il rigetto, e che la Corte d’appello di Roma ha integralmente rigettato con sentenza n. 6906/2018 depositata il 30-10-2018. La sentenza ha rigettato il primo motivo di appello, con il quale British ME CC LI s.p.a. aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere tenuto conto della circostanza, dedotta e provata in primo grado, relativa alla previsione da parte di EN CC LIno s.p.a. di apposito fondo rischi previsionale a favore di RA s.p.a., così come risultante dal bilancio 2003 di cui al doc. 5 di primo grado, costituito con utili distribuibili ai quali EN CC LIno s.p.a. aveva rinunciato. Ha dichiarato che l’eccezione di inammissibilità della deduzione sollevata dall’appellata LO LI s.p.a. era fondata, perché la questione della costituzione del fondo rischi era stata svolta solo nella comparsa conclusionale di primo grado e comportava inammissibile modifica del thema decidendum e probandum;
ha escluso che la questione relativa all’esistenza di fondo rischi creato per coprire eventuali addebiti fiscali per furti e ammanchi integrasse una eccezione di estinzione del debito, perché l’eccezione di pagamento presuppone che il creditore abbia ottenuto quanto preteso e non che le somme in questione possano essere considerate come allocate a un fine simile a quello preteso dal creditore verso il suo debitore;
ha escluso che l’eccezione dedotta in maniera esplicita nella comparsa conclusionale di primo grado fosse stata presente, sia pure implicitamente, nella prima difesa di British ME CC LI s.p.a. 6 La sentenza ha altresì rigettato il secondo motivo di appello, con il quale la sentenza di primo grado era stata censurata per avere condannato British ME CC LI s.p.a. a rimborsare a LO LI s.p.a. anche gli interessi di mora e le sanzioni riferite all’avviso di accertamento. Ha rigettato anche il terzo motivo di appello, con il quale la sentenza di primo grado era stata censurata per avere rigettato la domanda proposta da British ME CC LI s.p.a. al fine di essere manlevata da LO Sa;
ha dichiarato che la corretta interpretazione della clausola 7.2 del contratto del 29-7-2004 era nel senso di prevedere l’obbligo del compratore LO SA di tenere indenne il venditore EN CC LIni s.p.a. per ogni garanzia o indennizzo prestato dal venditore per RA, ma a favore di terzi diversi dalle parti tra le quali erano intervenute le transazioni legate alle aziende di EN CC LIni s.p.a. ed RA. 3.British ME CC LI s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. LO LI s.p.a. e Compañia De Distribuciòn Integral LO Sa hanno resistito con unico controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 30-1-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria entrambe le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, intitolato “illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.”, British ME CC LI s.p.a. lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato nel merito, ritenendole tardive, le sue deduzioni secondo le quali nel contratto di compravendita del 29-7-2004 con cui essa aveva ceduto a LO SA la proprietà di RA si era già tenuto conto dell’esistenza 7 di apposito fondo rischi previsionale di Euro 5.239.000,00 a favore di RA, costituito utilizzando utili altrimenti distribuibili e risultante dal bilancio 2003 di RA prodotto in primo grado, destinato a coprire “passività potenziali…relative alla stima degli oneri afferenti i furti e le rapine di prodotti finiti”, con il quale era già stato parzialmente adempiuto all’obbligo di manleva. Evidenzia di avere richiesto il rigetto delle domande di LO s.p.a. già dalla comparsa di risposta, sulla base della natura assorbente del contratto di compravendita del 29-7- 2004, sia pure con riferimento all’interpretazione dell’art.
7.2 e della produzione di tale contratto, al quale era allegato il bilancio 2003 di RA, dal quale risultava l’avvenuta costituzione del fondo rischi previsionale;
perciò sostiene che la sentenza impugnata, ritenendo inammissibile la deduzione, sia incorsa nella violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in quanto il giudice deve tenere conto della pretesa fatta valere e può considerare come implicita una istanza non espressa, ma connessa al petitum e alla causa petendi. Nega che il suo riferimento alla corretta interpretazione dell’art. 7.2 del contratto di compravendita, siccome legato all’estensione della manleva concessa da LO SA, fosse di per sé logicamente incompatibile con la questione dell’avvenuta costituzione del fondo rischi, perché la costituzione di quel fondo era circostanza che rilevava nell’interpretazione dell’art. 7.2. 2.Con il secondo motivo, ugualmente intitolato “illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.”, la ricorrente censura lo stesso capo della sentenza sotto l’ulteriore profilo di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., evidenziando come sia possibile anche in appello rilevare d’ufficio le eccezioni in senso lato documentate ex actis, indipendentemente dalla specifica allegazione della parte;
dichiara che, al valore primario del processo costituito dalla giustizia della decisione, 8 risponde la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di pagamento del debito azionato, che si fondi su risultanze disponibili negli atti di causa;
aggiunge che anche l’eccezione di compensatio lucri cum damno integra eccezione in senso lato rientrante nell’attività difensiva, in quanto con la stessa non viene prospettato alcun ampliamento dell’iniziale oggetto della controversia;
quindi sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere conto che, in ogni caso, il primo motivo di appello recava quantomeno una eccezione in senso lato di avvenuto pagamento o di compensatio lucri cum damno, da esaminare nel merito senza incorrere nella violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. 3.Il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente stante la stretta connessione, sono fondati per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata ha deciso sulla base della premessa implicita, censurata dalla ricorrente e che non può essere condivisa, secondo la quale la costituzione del fondo rischi con accantonamento per Euro 5.239.000,00 nel bilancio di RA fosse una eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio; al contrario la deduzione in ordine all’esistenza di tale fondo rischi prospettava un fatto estintivo della pretesa di pagamento azionata da LO LI s.r.l. nei confronti di British ME CC LI s.p.a., che integrava eccezione in senso lato e perciò era rilevabile d’ufficio e anche in appello, se il fatto risultava dagli atti di causa. In effetti, la pretesa di LO LI s.p.a. nei confronti di British ME CC LI s.p.a. si giustificava se e in quanto LO LI s.p.a. non avesse già avuto a disposizione, perché già accantonati con tale destinazione nel bilancio di RA s.p.a. a cura della società che la controllava interamente EN CC LIni s.p.a. utilizzando utili altrimenti distribuibili, importi finalizzati al pagamento delle accise per le quali era stata emessa la cartella di pagamento;
cioè, l’obbligo di manleva contrattualmente previsto 9 poteva sussistere limitatamente agli importi ulteriori rispetto a quelli che il soggetto obbligato alla manleva aveva lasciato a disposizione di RA per il fine al quale si riferiva la manleva. Quindi, la circostanza che vi fosse nel bilancio della società RA fondo destinato al pagamento delle accise per le quali era stata emessa la cartella di pagamento in sostanza integrava o eccezione finalizzata a quantificare l’entità dell’obbligo di manleva in forza del contratto di cessione limitatamente agli importi ulteriori a quelli già lasciati appostati a bilancio come riserve per pagare le accise in questione dal soggetto obbligato alla manleva, o comunque eccezione di parziale estinzione dell’obbligazione tramite l’utilizzo del fondo -e perciò eccezione assimilabile a quella di pagamento con riguardo agli importi compresi nell’importo del fondo. In linea generale, le eccezioni in senso stretto, rilevabili esclusivamente a istanza di parte, sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all’iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva, nei casi in cui il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinate circostanze non abbia una autonoma efficacia produttiva della nuova situazione sostanziale, ma la consegua solo per il tramite di una manifestazione di volontà dell’interessato che, da sola o, a seconda delle ipotesi, previo accertamento giurisdizionale dell’avvenuta costituzione della fattispecie medesima, si inserisce all’interno di questa;
per conseguire il risultato difensivo, non basta l’allegazione del fatto, ma occorre che l’interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che, secondo la norma di previsione, si produca quella nuova, con il compimento di apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso (Cass. Sez. U 3-2-1998 n. 1099 Rv. 515986-01, Cass. Sez. U 27-7-2005 n. 15661 Rv. 583491-01). Invece le eccezioni in senso 10 lato consistono, secondo la definizione ricavabile dall’art. 2697 cod. civ., nell’allegazione, se fatta dalla parte, o nella rilevazione, se fatta d’ufficio dal giudice, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio;
si distinguono dalle mere difese -volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo (Cass. Sez. 3 12-9-2005 n. 18096 Rv. 584110-01, Cass. Sez. 6-1 1-10-2018 n. 23796 Rv. 650608-01, Cass. Sez. 2 28-5-2019 n. 14515 Rv. 654080-01)- e non sono precluse, ancorché nuove, in appello, perché non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 345 co.2 cod. proc. civ., alla condizione che siano proposte con riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ma senza che sia necessario che siano state anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. Sez. U 15661/2005 già citata, Cass. Sez. 6-2 13-1-2012 n. 409 Rv. 620727-01, Cass. Sez. U 7-5-2013 n. 10531 Rv. 626194-01, Cass. Sez. 6-2 14-6-2018 n. 15591 Rv. 649094-01, Cass. Sez. 2 31-10-2018 n. 27998 Rv. 651039- 01, Cass. Sez. 2 6-12-2018 n. 31638 Rv. 651602-01, Cass. Sez. 3 6- 5-2020 n. 8525 Rv. 657810-01, Cass. Sez. 6-3 30-6-2020 n. 12980 Rv. 658372-01, Cass. Sez. 2 5-6-2024 n.15653 Rv. 671698-01); integra eccezione in senso lato l’eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente del tramite di una manifestazione di volontà della parte (Cass. Sez. 3 14- 7-2015 n. 14654 Rv. 636277-01, Cass. Sez. L 24-12-2021 n. 41474 Rv. 663413-01). Secondo i principi enunciati da Cass. Sez. U 10531/2013 nel risolvere esplicitamente il problema della rilevabilità d’ufficio dell’eccezione in senso lato che si fondi su risultanze comunque disponibili negli atti di causa, il rilievo di ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della 11 parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte;
ciò in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili di ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. Infatti, come pure si legge in Cass. Sez. U 10531/2013, qualora prevalesse la diversa tesi in ordine alle regole di allegazione e prova, resterebbe di modesto rilievo la distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato: il regime di queste ultime, che sarebbero da allegare e provare entro il limite delle preclusioni istruttorie, verrebbe nel rito ordinario quasi a coincidere con quello delle prime, restando solo la differenza in ordine all’anticipata rilevazione in comparsa di risposta delle eccezioni in senso stretto. In questa prospettiva, come pure evidenziato da Cass. Sez. U 10531/2013, con notazione che rimane attuale, è significativa la scelta legislativa, rimasta intatta anche a fronte delle modifiche della disposizione, di ribadire espressamente, nel secondo comma dell’art. 345 cod. proc. civ. che nel giudizio di appello possono proporsi nuove eccezioni purché siano rilevabili anche d’ufficio: la previsione conferma che deve essere ammessa in appello la rilevabilità di eccezioni in senso lato, che ha senso preminente quando è basata su allegazioni nuove, quantomeno se già documentate ex actis. Non consentono di giungere ad altra conclusione le deduzioni delle controricorrenti, in ordine al fatto che l’eccezione sollevata da British ME CC LI s.p.a. non fosse un’eccezione documentata dagli atti, alla quale era precluso l’ingresso in appello in quanto avrebbe comportato un nuovo tema di indagine. La costituzione del fondo era, secondo quanto attestato dalla sentenza impugnata, fatto risultante da documento prodotto tempestivamente (doc. 5 della convenuta British 12 ME CC LI s.p.a.); quindi, in quanto integrante eccezione in senso lato, la deduzione era sottratta al divieto stabilito dall’art. 345 co. 2 cod. proc. civ. e la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminarla nel merito, sulla base delle prove ritualmente acquisite in causa e sulla base delle difese di segno contrario della controparte. Invece, l’ingresso a nuove prove sarebbe stato vietato dall’art. 345 co. 3 cod. proc. civ. quale risultante dal d.l. 83/2012 conv. con mod. nella legge 134/2012 -applicabile al giudizio in quanto la sentenza di primo grado è stata pubblicata dopo l’11-9-2012-, che pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’indispensabilità degli stessi e ferma per la parte soltanto la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile (Cass. Sez. 3 9-11-2017 n. 26522 Rv. 646466-01, Cass. Sez. 1 12-6-2024 n. 16289 Rv. 671542-02). 4.Il terzo motivo di ricorso è intitolato “illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 347 c.p.c. e degli artt. 1193 e 2697 c.c. in relazione all’eccezione di inadempimento” e con esso la ricorrente censura il medesimo capo della sentenza laddove ha escluso che l’appostamento del fondo potesse integrare pagamento, per il caso in cui si ritenesse che con tale notazione vi sia stata anche pronuncia nel merito del primo motivo di appello. Evidenzia che nella memoria di costituzione in appello LO LI s.p.a. aveva riconosciuto, o comunque non contestato, che la costituzione di apposito fondo rischi potesse in astratto configurare pagamento anticipato, ma aveva dedotto che quanto rappresentato dalla controparte riguardasse effettivamente le partite in sospeso dal gennaio 1999 a settembre 2002, sostenendo che, invece, il fondo riguardava i furti e le avarie 13 dell’anno 2003. Quindi sostiene che la pronuncia sia viziata anche in quanto contrastante con il principio di non contestazione. 4.1.Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti motivi, in quanto sarà il giudice del rinvio a esaminare nel merito la questione relativa all’esistenza di fondo rischi creato da EN CC LIni s.p.a. a favore di RA s.p.a. e ad accertarne la rilevanza con riguardo alla domanda proposta in causa. Tale disamina, diversamente da quanto prospettato dal Pubblico Ministero, non è stata eseguita dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto e dichiarato le relative deduzioni tardive e perciò inammissibili e ha aggiunto che le deduzioni non integravano eccezione di pagamento soltanto al fine di non esaminarle nel merito. 5.Il quarto motivo è intitolato “illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218 e 1223 c.c. e del principio della compensatio lucri cum damno”; con esso la ricorrente evidenzia che, alla luce del quadro probatorio in atti fin dal primo grado e valorizzato con il primo motivo di appello, la sentenza era chiamata ad applicare il principio della compensatio lucri cum damno, verificando se, in concreto, la domanda accolta dal Tribunale comportasse effettivamente un ingiustificato arricchimento a carico di LO s.p.a., la quale aveva la disponibilità delle risorse, lasciatele appositamente come riserve a bilancio per pagare le accise e, nonostante ciò, ha preteso e ottenuto dal giudice di primo grado il rimborso integrale delle accise medesime. 5.1.Il motivo è assorbito, in quanto anche questa questione non è stata esaminata dalla sentenza impugnata che ha erroneamente ritenuto inammissibile la deduzione in ordine all’esistenza del fondo rischi;
quindi, sarà il giudice del rinvio ad accertare se e in quale termini sussistano i presupposti perché operi anche il principio della compensatio lucri cum damno. 14 6.Con il quinto motivo la ricorrente deduce “illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per mancanza di motivazione e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inerente la pertinenza anche al periodo 01.01.1999-30.09.2002 del Fondo rischi e oneri per furti e avarie di cui al bilancio al 30.09.2003 di RA e l’avvenuta valutazione del medesimo Fondo ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle azioni della società”; evidenzia che le parti avevano discusso sulla pertinenza o meno del fondo rischi di cui al bilancio 30-9-2003 di RA -e, in particolare, dei relativi “accantonamenti per furti e avarie” per Euro 5.239.000,00- rispetto alle accise sulla partite in sospeso per il periodo gennaio 1999- settembre 2002 oggetto della cartella poi pagata nel 2009 da LO LI s.p.a.; lamenta che la sentenza nulla abbia statuito sul punto, limitandosi a sostenere che non fosse configurabile estinzione dell’obbligazione per pagamento. 6.1.Anche il quinto motivo di ricorso è assorbito, per le medesime ragioni che comportano l’assorbimento del terzo e del quarto motivo. La sentenza impugnata non ha preso in esame le questioni sulla base dell’erroneo presupposto che fossero inammissibili e sarà il giudice del rinvio a esaminarle. 7.Il sesto motivo è intitolato “illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1368 c.c. in relazione alla clausola 7.2 del contratto di compravendita delle azioni di RA concluso il 29-7-2004 tra TI e LO SA” e con esso la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato il suo terzo motivo di appello finalizzato a ottenere l’accoglimento della propria domanda di manleva nei confronti di LO Sa. La ricorrente denuncia la violazione del canone dell’interpretazione letterale della clausola 7.2, 15 rilevando che la sentenza impugnata ha fatto propria l’interpretazione restrittiva della clausola, nel senso che l’obbligo di manleva assunto dal compratore nei confronti del venditore era soltanto a favore di soggetti terzi rispetto alle parti tra le quali erano intervenute le transazioni legate alle aziende EN CC LIni s.p.a. ed RA, nonostante la clausola contenesse una previsione generale e di massima ampiezza, senza alcun riferimento a una restrizione della manleva nei termini ritenuti dalla sentenza impugnata. Aggiunge che la sentenza impugnata non ha neppure verificato se l’interpretazione restrittiva della clausola adottata trovasse riscontro nella condotta tenuta dalle parti dopo la conclusione del contratto, perché in tal caso si sarebbe avveduta che British ME CC LI s.p.a. con lettera 1-9- 2005 aveva risposto a LO LI s.p.a. deducendo che, a seguito del contratto del 29-7-2004, tutti i precedenti impegni e garanzie erano passati in capo a LO SA in base all’art.
7.2 del contratto. Rileva altresì che la sentenza ha ulteriormente errato nell’interpretare la clausola in quanto, pur non rilevando alcuna equivocità o insufficienza del dato letterale, è ricorsa al criterio sussidiario degli usi interpretativi di cui all’art. 1368 cod. civ., laddove ha fatto riferimento al fatto che clausole di garanzia nei confronti di terzi erano frequenti nei contratti di compravendita di azioni. 7.1.Il motivo è fondato. Le deduzioni della ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente e da quanto rilevato dal Pubblico Ministero, individuano nella sentenza impugnata la violazione del canone di interpretazione letterale del contratto. La sentenza, a fronte del contenuto letterale della clausola che non conteneva alcuna limitazione, ha interpretato la clausola nel senso che la stessa prevedesse l’obbligo del compratore LO SA di garantire e tenere indenne il venditore EN CC LIni s.p.a. per ogni garanzia o 16 indennizzo prestato dal medesimo venditore per RA, ma a favore di terzi diversi dalle parti tra le quali erano intervenute le transazioni legate alle aziende di EN CC ed RA. Quindi, la sentenza avrebbe dovuto individuare le ragioni che giustificassero una interpretazione letterale della clausola in senso restrittivo, ma ciò non ha fatto. Tale spiegazione non è data dall’affermata relazione tra il significato letterale dei termini utilizzati con la “natura delle parti”, perché non vi è alcuna esplicitazione del concetto che consenta di intendere a quali aspetti della natura delle parti la sentenza abbia inteso fare riferimento;
la spiegazione non è data dal riferimento alla “volontà comune che è dato ricavarsi dall’insieme delle clausole del contratto”, perché la sentenza non contiene un qualche riferimento alle altre clausole del contratto che sostenga la conclusione assunta. Tale spiegazione non è data neppure dalla considerazione, pure svolta dalla sentenza, secondo la quale British ME CC LI s.p.a., essendo controllante di RA, aveva verosimilmente garantito obbligazioni assunte dalla medesima RA nei confronti dei terzi e a tali obbligazioni l’articolo faceva riferimento, in quanto LO SA assumeva su di sé gli obblighi di garanzia verso terzi che erano stati prima di EN CC LIni. Infatti, con questa affermazione la sentenza non spiega per quale ragione l’articolo dovesse fare riferimento soltanto a quelle obbligazioni e perciò fosse limitato alle garanzie prestate dal venditore nei confronti dei terzi. In altri termini, la sentenza ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che la clausola avesse a oggetto gli obblighi di garanzia verso i terzi, ma non ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che la clausola riguardasse soltanto quegli obblighi, e perciò non ha esposto le ragioni dell’interpretazione restrittiva che ha eseguito;
diversamente, era quella la questione controversa da esaminare e risolvere. Si esclude 17 anche che la spiegazione sia stata fornita con il riferimento al fatto che clausole di quel contenuto erano frequenti nei contratti di compravendita di azioni perché, si ripete, il dato che la clausola prevedesse garanzia nei confronti dei terzi non significava in sé che non potesse prevedere garanzia anche a favore del venditore. Infatti, il motivo è fondato anche laddove lamenta la violazione dell’art. 1368 cod. civ., in quanto la sentenza ha fatto riferimento al criterio sussidiario integrativo degli usi, laddove ha dichiarato che clausole di analogo contenuto erano frequenti nei contratti di compravendita di azioni, senza esplicitare in quali termini il senso letterale delle parole fosse ambiguo e tale da giustificare il ricorso al criterio integrativo. Ciò, in violazione del principio secondo il quale il primo strumento da utilizzare nell’interpretazione del contratto è il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate e, se esso risulti ambiguo, può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 all’art. 1371 cod. civ. (Cass. Sez. 2 11-11-2021 n. 33451 Rv. 662753- 01, Cass. Sez. 2 20-6-2024 n. 17063 Rv. 671707-01). 8.Il settimo motivo è intitolato “illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione in relazione all’interpretazione data all’art. 7.2 del contratto di compravendita delle azioni di RA concluso il 29-7- 2004” e con esso la ricorrente ulteriormente censura la sentenza impugnata per avere rigettato il suo terzo motivo di appello. ME che la sentenza, nell’interpretare la clausola 7.2 del contratto, abbia omesso non solo di individuare i presunti terzi che avrebbero dovuto beneficiare della manleva di LO SA, ma abbia anche omesso di esaminare la rilevanza, rispetto all’interpretazione fornita, dell’avvenuta costituzione di un fondo rischi e oneri per furti e avarie 18 di cui al bilancio al 30-9-2003 di RA inerente il periodo pregresso e la rilevanza dell’avvenuta valutazione del medesimo fondo ai fini della determinazione del prezzo di vendita;
sostiene trattarsi di questioni che, oltre a essere state oggetto di discussione tra le parti, giustificavano che la manleva concessa da LO Sa in qualità di acquirente di RA operasse anche a favore di British ME CC LI s.p.a. qualora tale soggetto fosse tenuto a indennizzare RA per il pagamento delle accise, il cui valore era già stato appostato a riserva di RA ed era già stato scomputato dal prezzo pagato da LO SA al fine di evitare indebito arricchimento in danno di British ME CC s.p.a. 8.1.Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo, secondo e sesto motivo di ricorso: l’accoglimento del sesto motivo comporta che il giudice del rinvio procederà a una nuova interpretazione della clausola rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. e, nel ricercare la comune intenzione delle parti, terrà conto anche delle questioni relative alla costituzione del fondo alle quali erroneamente la Corte d’appello non ha dato ingresso in causa. 9.In conclusione, sono accolti per le ragioni esposte il primo, il secondo e il sesto motivo di ricorso e sono assorbiti gli altri motivi;
in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che farà applicazione dei principi esposti e si atterà a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e sesto motivo di ricorso, assorbiti il terzo, quarto, quinto e settimo motivo, cassa la sentenza impugnata 19 in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione