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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al N° 372 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Germana Ascarelli per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), in proprio e quale amministratore di sostegno di CodiceFiscale_3
(CF ), tutte rappresentate e difese dall'avv. _3 C.F._4
pagina 1 di 7 Mario Martorelli e dall'avv. Luciana Biancucci per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATE-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 220 pubblicata in data 17.03.2023 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona contrariis reiectis:
.- in via pregiudiziale e cautelare (…)
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 220/2023 emessa dal Tribunale di Fermo Sezione Civile, GOT Dott.sa Diodato, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1783/20 depositata in cancelleria in data 17/03/2023 notificata il 24/03/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà del sig. in Falerone (FE), distinto al foglio 21, Parte_1 particella 325 in favore del fondo delle SI.re , _3 CP_1
e anch'esso sito in Fal o
[...] Controparte_2 particella 404; ORDINARE, ex art. 949, 2 comma c.c., alle odierni convenute la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà del sig. Pt_1
NARE le SI.re , e _3 Controparte_1 CP
, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore nell'importo
[...] di € 28130.12 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per le appellate:
“Piaccia all'ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
pagina 2 di 7 - NEL MERITO, rigettare tutti i motivi di appello proposti da , Parte_1 poiché infondati sia in fatto che in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari del grado”
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Fermo al fine di sentir accertare che il Parte_1 proprio fondo sito a Falerone, contrada Morello, censito al foglio 21 particella 325 del locale N.C.E.U., non sia gravato da alcuna servitù in favore del contiguo immobile censito al foglio 21 particella 404 del medesimo catasto, di proprietà di e ha pertanto chiesto _3 Controparte_1 Controparte_2 che venga ordinato alle convenute di cessare qualsiasi turbativa nei propri confronti e di risarcire il danno provocato tramite l'indebito passaggio.
Costituendosi in giudizio, la e le hanno contestato la _3 CP_1 fondatezza della domanda attorea, chiedendo che venga accertata in via riconvenzionale la servitù di passaggio gravante sul fondo dell'attore in forza dell'intervenuta usucapione e che venga ordinato al di rimuovere il cancello Pt_1 posizionato lungo il tragitto, o quantomeno di sostituirlo con un manufatto meno pericoloso.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza in data 17.03.2023 il Tribunale ha accolto la domanda proposta in via riconvenzionale dalle convenute, accertando la sussistenza di una servitù di passaggio anche carrabile sul fondo di proprietà del e condannando quest'ultimo alla rimozione del cancello ed alla refusione Pt_1 delle spese di lite;
il primo giudice ha in particolare ritenuto che l'istruttoria svolta abbia confermato il possesso esercitato dalla e dalle per un _3 CP_1 periodo superiore al ventennio e la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il lamentando che il primo Pt_1 giudice abbia valorizzato le risultanze del procedimento possessorio già svoltosi pagina 3 di 7 tra le medesime parti;
l'appellante ha altresì contestato che gli scalini di accesso alla proprietà della controparte siano univocamente destinati all'esercizio della servitù e che sia stato comprovato un possesso idoneo al maturare dell'usucapione; ha da ultimo eccepito la violazione del principio della domanda, in quanto la controparte non avrebbe chiesto anche l'accertamento della servitù di passaggio carrabile.
Costituendosi nel presente grado, le appellate hanno eccepito l'inammissibilità del gravame e ne hanno comunque contestato la fondatezza, chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 25.02.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi d'appello, che risulta opportuno trattare congiuntamente, il censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice Pt_1 ha ritenuto che le odierne appellate siano titolari della servitù di passaggio in forza d'intervenuta usucapione: l'appellante contesta che le risultanze del precedente procedimento possessorio possano essere valorizzate nella presente sede e che gli scalini descritti dal primo giudice siano univocamente destinati all'esercizio della servitù; ribadisce in ogni caso che il possesso idoneo ad usucapire non può fondarsi su una mera tolleranza o su comportamenti tenuti in modo clandestino.
Tali censure debbono essere accolte.
E' stato infatti chiarito da tempo che la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio richiede soltanto la prova di un utilizzo non occasionale del percorso in epoca prossima a quella dello spoglio (leggasi ad esempio
Cass. Sez. II, sentenza n.2367 del 17.02.2012), mentre l'usucapione
“postula un potere sulla cosa che si manifesti inequivocamente in attività
pagina 4 di 7 corrispondente all'esercizio” del diritto reale, “che sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità, che si protragga con continuità e senza interruzione per l'indicato ventennio”
(leggasi già Cass. Sez. II, sentenza n.1069 del 09.02.1985).
Nel caso di specie, valutando in modo unitario quanto riferito dai testimoni dell'una e dell'altra parte, può ritenersi comprovato che le odierne appellate hanno fruito della corte di proprietà esclusiva dell'appellante nei periodi in cui egli non si recava nell'abitazione sita a Morello di Falerone;
nella comparsa di costituzione nel presente grado viene del resto ammesso che
“le appellate si astenevano dal passare sul fondo servente quando l'appellante vi si intratteneva a cena con eventuali ospiti” (cfr. pag. 6 della comparsa in appello).
Risulta quindi arduo ravvisare nel caso di specie un possesso pubblico e pacifico ad immagine della servitù di passaggio, non potendosi valorizzare a tal fine i comportamenti tenuti all'insaputa della controparte.
Altrettanto arduo risulta ritenere che i due gradini consunti visibili nelle fotografie prodotte dalle odierne appellate siano esclusivamente destinati ai sensi dell'art. 1061 comma II c.c. a raggiungere la corte del vicino in direzione della pubblica via, piuttosto che non a consentire la cura dei vasi di fiori posti nelle immediate vicinanze della propria abitazione (secondo quanto la medesima parte aveva evidenziato nel procedimento possessorio ed i testi escussi nel presente giudizio hanno ulteriormente confermato).
In integrale riforma della sentenza appellata, pertanto, dev'essere rigettata la domanda proposta in via riconvenzionale dalle odierne appellate, non essendo stata provata la ricorrenza di tutti i presupposti necessari per l'usucapione della dedotta servitù di passaggio;
analoghe conclusioni debbono trarsi per la connessa domanda volta alla rimozione del cancello meglio descritto negli atti di causa.
Dev'essere di conseguenza accolta la domanda proposta dall'odierno appellante al fine di sentir dichiarare che il proprio fondo censito alla particella 325 del foglio 21 del N.C.E.U. del comune di Falerone non è
pagina 5 di 7 gravato da alcuna servitù di passaggio in favore della contigua proprietà censita alla particella 404 del medesimo foglio.
Non sussistono invece i presupposti per condannare le odierne appellate al risarcimento dei danni, non essendo stato provato né ancor prima dedotto che il transito su una porzione della corte abbia effettivamente arrecato un pregiudizio all'odierno appellante;
né possono essere indennizzate a tale titolo le spese processuali sostenute dal Conti nel giudizio possessorio, tenuto conto della diversa natura delle posizioni soggettive tutelate.
2. In considerazione dell'esito complessivo del presente giudizio, caratterizzato dalla prevalente soccombenza delle odierne appellate, se ne impone da ultimo la condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 220 pubblicata in data 17.03.2023 dal Tribunale di Fermo,
In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della pronuncia gravata,
ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
DICHIARA che il fondo sito a Falerone, loc. Morello censito al foglio 21, particella
325 del locale non è gravato da servitù di passaggio in favore del CP_4 contiguo immobile censito alla particella 404 del medesimo foglio.
RIGETTA ogni ulteriore domanda proposta dall'appellante.
RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale da , _3
e . Controparte_1 Controparte_2
NA , e , in via _3 Controparte_1 Controparte_2 solidale tra loro, a rifondere le spese anticipate da , liquidate in euro Parte_1
pagina 6 di 7 534,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compenso professionale per il primo grado ed in euro 804,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso professionale per il presente grado, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al N° 372 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Germana Ascarelli per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), in proprio e quale amministratore di sostegno di CodiceFiscale_3
(CF ), tutte rappresentate e difese dall'avv. _3 C.F._4
pagina 1 di 7 Mario Martorelli e dall'avv. Luciana Biancucci per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATE-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 220 pubblicata in data 17.03.2023 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona contrariis reiectis:
.- in via pregiudiziale e cautelare (…)
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 220/2023 emessa dal Tribunale di Fermo Sezione Civile, GOT Dott.sa Diodato, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1783/20 depositata in cancelleria in data 17/03/2023 notificata il 24/03/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà del sig. in Falerone (FE), distinto al foglio 21, Parte_1 particella 325 in favore del fondo delle SI.re , _3 CP_1
e anch'esso sito in Fal o
[...] Controparte_2 particella 404; ORDINARE, ex art. 949, 2 comma c.c., alle odierni convenute la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà del sig. Pt_1
NARE le SI.re , e _3 Controparte_1 CP
, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore nell'importo
[...] di € 28130.12 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per le appellate:
“Piaccia all'ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
pagina 2 di 7 - NEL MERITO, rigettare tutti i motivi di appello proposti da , Parte_1 poiché infondati sia in fatto che in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari del grado”
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Fermo al fine di sentir accertare che il Parte_1 proprio fondo sito a Falerone, contrada Morello, censito al foglio 21 particella 325 del locale N.C.E.U., non sia gravato da alcuna servitù in favore del contiguo immobile censito al foglio 21 particella 404 del medesimo catasto, di proprietà di e ha pertanto chiesto _3 Controparte_1 Controparte_2 che venga ordinato alle convenute di cessare qualsiasi turbativa nei propri confronti e di risarcire il danno provocato tramite l'indebito passaggio.
Costituendosi in giudizio, la e le hanno contestato la _3 CP_1 fondatezza della domanda attorea, chiedendo che venga accertata in via riconvenzionale la servitù di passaggio gravante sul fondo dell'attore in forza dell'intervenuta usucapione e che venga ordinato al di rimuovere il cancello Pt_1 posizionato lungo il tragitto, o quantomeno di sostituirlo con un manufatto meno pericoloso.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza in data 17.03.2023 il Tribunale ha accolto la domanda proposta in via riconvenzionale dalle convenute, accertando la sussistenza di una servitù di passaggio anche carrabile sul fondo di proprietà del e condannando quest'ultimo alla rimozione del cancello ed alla refusione Pt_1 delle spese di lite;
il primo giudice ha in particolare ritenuto che l'istruttoria svolta abbia confermato il possesso esercitato dalla e dalle per un _3 CP_1 periodo superiore al ventennio e la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il lamentando che il primo Pt_1 giudice abbia valorizzato le risultanze del procedimento possessorio già svoltosi pagina 3 di 7 tra le medesime parti;
l'appellante ha altresì contestato che gli scalini di accesso alla proprietà della controparte siano univocamente destinati all'esercizio della servitù e che sia stato comprovato un possesso idoneo al maturare dell'usucapione; ha da ultimo eccepito la violazione del principio della domanda, in quanto la controparte non avrebbe chiesto anche l'accertamento della servitù di passaggio carrabile.
Costituendosi nel presente grado, le appellate hanno eccepito l'inammissibilità del gravame e ne hanno comunque contestato la fondatezza, chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 25.02.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi d'appello, che risulta opportuno trattare congiuntamente, il censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice Pt_1 ha ritenuto che le odierne appellate siano titolari della servitù di passaggio in forza d'intervenuta usucapione: l'appellante contesta che le risultanze del precedente procedimento possessorio possano essere valorizzate nella presente sede e che gli scalini descritti dal primo giudice siano univocamente destinati all'esercizio della servitù; ribadisce in ogni caso che il possesso idoneo ad usucapire non può fondarsi su una mera tolleranza o su comportamenti tenuti in modo clandestino.
Tali censure debbono essere accolte.
E' stato infatti chiarito da tempo che la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio richiede soltanto la prova di un utilizzo non occasionale del percorso in epoca prossima a quella dello spoglio (leggasi ad esempio
Cass. Sez. II, sentenza n.2367 del 17.02.2012), mentre l'usucapione
“postula un potere sulla cosa che si manifesti inequivocamente in attività
pagina 4 di 7 corrispondente all'esercizio” del diritto reale, “che sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità, che si protragga con continuità e senza interruzione per l'indicato ventennio”
(leggasi già Cass. Sez. II, sentenza n.1069 del 09.02.1985).
Nel caso di specie, valutando in modo unitario quanto riferito dai testimoni dell'una e dell'altra parte, può ritenersi comprovato che le odierne appellate hanno fruito della corte di proprietà esclusiva dell'appellante nei periodi in cui egli non si recava nell'abitazione sita a Morello di Falerone;
nella comparsa di costituzione nel presente grado viene del resto ammesso che
“le appellate si astenevano dal passare sul fondo servente quando l'appellante vi si intratteneva a cena con eventuali ospiti” (cfr. pag. 6 della comparsa in appello).
Risulta quindi arduo ravvisare nel caso di specie un possesso pubblico e pacifico ad immagine della servitù di passaggio, non potendosi valorizzare a tal fine i comportamenti tenuti all'insaputa della controparte.
Altrettanto arduo risulta ritenere che i due gradini consunti visibili nelle fotografie prodotte dalle odierne appellate siano esclusivamente destinati ai sensi dell'art. 1061 comma II c.c. a raggiungere la corte del vicino in direzione della pubblica via, piuttosto che non a consentire la cura dei vasi di fiori posti nelle immediate vicinanze della propria abitazione (secondo quanto la medesima parte aveva evidenziato nel procedimento possessorio ed i testi escussi nel presente giudizio hanno ulteriormente confermato).
In integrale riforma della sentenza appellata, pertanto, dev'essere rigettata la domanda proposta in via riconvenzionale dalle odierne appellate, non essendo stata provata la ricorrenza di tutti i presupposti necessari per l'usucapione della dedotta servitù di passaggio;
analoghe conclusioni debbono trarsi per la connessa domanda volta alla rimozione del cancello meglio descritto negli atti di causa.
Dev'essere di conseguenza accolta la domanda proposta dall'odierno appellante al fine di sentir dichiarare che il proprio fondo censito alla particella 325 del foglio 21 del N.C.E.U. del comune di Falerone non è
pagina 5 di 7 gravato da alcuna servitù di passaggio in favore della contigua proprietà censita alla particella 404 del medesimo foglio.
Non sussistono invece i presupposti per condannare le odierne appellate al risarcimento dei danni, non essendo stato provato né ancor prima dedotto che il transito su una porzione della corte abbia effettivamente arrecato un pregiudizio all'odierno appellante;
né possono essere indennizzate a tale titolo le spese processuali sostenute dal Conti nel giudizio possessorio, tenuto conto della diversa natura delle posizioni soggettive tutelate.
2. In considerazione dell'esito complessivo del presente giudizio, caratterizzato dalla prevalente soccombenza delle odierne appellate, se ne impone da ultimo la condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 220 pubblicata in data 17.03.2023 dal Tribunale di Fermo,
In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della pronuncia gravata,
ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
DICHIARA che il fondo sito a Falerone, loc. Morello censito al foglio 21, particella
325 del locale non è gravato da servitù di passaggio in favore del CP_4 contiguo immobile censito alla particella 404 del medesimo foglio.
RIGETTA ogni ulteriore domanda proposta dall'appellante.
RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale da , _3
e . Controparte_1 Controparte_2
NA , e , in via _3 Controparte_1 Controparte_2 solidale tra loro, a rifondere le spese anticipate da , liquidate in euro Parte_1
pagina 6 di 7 534,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compenso professionale per il primo grado ed in euro 804,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso professionale per il presente grado, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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