CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 281/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Elisabetta Parte_1
Morganti del Foro di Ascoli Piceno
Appellante
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Cristiano Di Toro
Mammarella del Foro di Milano
Appellata
, in persona del legale rappresentante contumace Controparte_2
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 28 giugno 2024 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere le differenze retributive asseritamente spettanti a titolo di lavoro straordinario svolto alle dipendenze delle Società Cooperativa indicata in epigrafe, la quale aveva a sua volta concluso un contratto di appalto di servizi con per trasporto Controparte_2 merci in regime di esclusiva. L'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nel decidere la controversia sul presupposto scontato che la fattispecie fosse soggetta alla disciplina del lavoro discontinuo, con innalzamento dei limiti di orario fissati per il lavoro ordinario contrattualmente esigibile da 39 a 44 ore settimanali, laddove dal contenuto dei contratti di appalto di trasporto intercorsi tra le due Società e da ogni altro elemento acquisito agli atti era emersa la prova che il rapporto di lavoro dedotto in causa non potesse qualificarsi “discontinuo”, in quanto il lavoratore, oltre a guidare l'automezzo dai magazzini della ai luoghi di destinazione, era CP_2 impegnato personalmente nel carico e scarico delle merci e dei vuoti, nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nella pulizia del mezzo, nella verifica dell'efficienza del veicolo, nell'espletamento di tutte le attività amministrative legate alle mansioni del conducente e, una volta tornato dal primo viaggio, doveva partire per il secondo viaggio senza soluzione di continuità e senza pause o riposi;
che, pertanto, non avrebbe dovuto trovare ingresso l'eccezione di decadenza semestrale prevista dall'art. 11 bis del CCNL Logistica Trasporto né avrebbe potuto invocarsi la disciplina degli accordi di forfettizzazione di cui all'art. 11, comma 8 lett. B) del CCNL stesso, versati in atti dalla convenuta e vigenti nel periodo di riferimento, non avendo la stessa mai dedotto, né CP_1 chiesto di provare, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime di discontinuità; che, infatti, il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali non avrebbero potuto derogare convenzionalmente al regime di discontinuità, rendendolo operante anche in contesti lavorativi non partecipanti dei requisiti individuati dalla Contrattazione Collettiva di settore, oltremodo chiara nel precisare che le parti potessero solo “verificare” la sussistenza delle caratteristiche dell'organizzazione tali da costituire condizioni essenziali per l'operatività di detto regime;
che le mansioni affidate agli autisti dalla compreso l'appellante, erano desumibili Pt_2 documentalmente anche dai contratti di appalto versati in atti, in cui espressamente era prescritto l'obbligo della Società appellata anche di carico/scarico merci;
che sarebbe stato onere della Pt_2
a fronte delle allegazioni attoree, dedurre e dimostrare che nel periodo di riferimento al lavoratore venivano assegnati con congruo preavviso i tempi di disponibilità di una certa durata, oltre che la concessione dei riposi compensativi. L'appellante ha, altresì, criticato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto non ritualmente articolati i capitoli di prova finalizzati a dimostrare che per ogni turno di servizio l'appellante fosse impegnato a svolgere le mansioni lavorative assegnate dal datore di lavoro senza soluzione di continuità e senza pause e/o riposi, per dodici ore consecutive, al netto solo della pausa pranzo e delle pause alla guida obbligatorie, tenuto conto della necessità di temperare l'onere probatorio in relazione all'estrema difficoltà per il lavoratore di provare in maniera specifica la lunghezza ed i tempi delle tratte, a causa della loro estrema variabilità. L'appellante ha, quindi, insistito per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
è rimasta contumace. Controparte_2 Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo occorre precisare che la natura dei rapporti intercorsi tra Controparte_2
e la - riconducibile alla figura dell'appalto di
[...] Parte_3 servizi, ed in tal senso incontestatamente dedotta dalla parti in causa - non rileva ai fini dell'odierna decisione, dal momento che il concreto atteggiarsi degli obblighi reciproci ed il contenuto delle pattuizioni intercorse tra committente ed appaltatrice non hanno alcuna incidenza sulla disciplina del contratto di lavoro subordinato concluso da quest'ultima con i propri dipendenti, ed in particolare sulla disciplina dell'orario di lavoro pattuito in conformità con la Contrattazione
Collettiva di settore applicata;
se, infatti, è ragionevole ritenere che l'organizzazione del lavoro dei dipendenti debba nel suo complesso risultare funzionale alla realizzazione dell'oggetto dell'appalto,
è, tuttavia, il contratto di lavoro subordinato a costituire la fonte esclusiva dei diritti e degli obblighi reciproci della datrice di lavoro e dei singoli dipendenti, rispetto ai profili qualitativi e quantitativi della prestazione resa da costoro in favore della prima.
Ciò detto, in base ai chiari contenuti della documentazione prodotta dall'originario ricorrente ed appellante - buste paga e contratto di lavoro individuale regolarmente sottoscritto - nonché alla stregua delle ammissioni del medesimo, consacrate nel ricorso di primo grado in sede di rappresentazione del concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa, si può senz'altro affermare che costui è stato inquadrato nel livello 3 Super del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione ratione temporis vigente, con la qualifica di , assegnato fin dall'assunzione al Parte_4 trasporto delle merci, con partenza dagli stabilimenti della situati in alcuni Controparte_2 paesi della provincia di Ascoli Piceno, per raggiungere i vari punti vendita ed esercizi commerciali di tutto il Centro Italia (Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria, e anche in Basilicata), sistematicamente impegnato nel trasporto di carichi per intere giornate, quindi beneficiario dell'indennità di trasferta, erogatagli con cadenza pressoché mensile, in virtù di tale concreta modalità della prestazione lavorativa.
Ebbene, recita l'art. 11 bis, primo comma, del CCNL di settore applicato, sotto la rubrica
“Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”:
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti
l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti
l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali. …..
La lettura del surriferito testo contrattuale consente di affermare che le concrete modalità della prestazione lavorativa, incontestatamente svolta dall'appellante, ne determinano la piena soggezione alla disciplina del lavoro discontinuo ivi consacrata, atteso che l'inquadramento nel livello 3S della categoria del personale viaggiante di indiscussa appartenenza, oltre che il carattere sistematicamente extraurbano dell'attività, implicante le assenze giornaliere continuate e l'erogazione altrettanto sistematica dell'indennità di trasferta, in rapporto alla particolare tipologia del trasporto, legittimano senz'altro la deroga alle generali previsioni dell'art. 11 in tema di limiti di orario di lavoro.
In quest'ottica, è superfluo ogni approfondimento istruttorio, dal momento che la produzione documentale e le allegazioni attoree cristallizzate nell'atto introduttivo del giudizio sono sufficienti ad attestare la ricorrenza nel caso di specie delle condizioni di legittimità della deroga di cui si discute.
Al riguardo, è opportuno aggiungere che coloro i quali svolgono, in regime di subordinazione, le attività descritte al primo comma dell'art. 11 bis del CCNL in esame vengono definiti dall'articolo 2, primo comma, del Decreto Legislativo 234/07 “lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada” e per essi il successivo art. 4 prevede al primo comma:
“la durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.”
Si tratta, insomma, di una tipologia di lavoratori per i quali la Legge, ancor prima che la
Contrattazione Collettiva, stabilisce un innalzamento dei limiti di orario legale, in considerazione di quelle caratteristiche della prestazione, connotata essenzialmente dal compimento di operazioni mobili di autotrasporto (art. 1), cui inerisce il sistematico alternarsi di tempi attivi di lavorazione e di pause di attesa, e che già la previgente legislazione definiva “discontinui” ( R.D.L. 15/3/1923 n.
692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657).
In altri termini, i presupposti per l'applicazione del regime di discontinuità risiedono, in base alla volontà legislativa, nella circostanza che i lavoratori siano formalmente adibiti, come nella specie, ad operazioni mobili di autotrasporto, così da sottoporre il rapporto di lavoro esistente tra detti prestatori e l'azienda datrice ad una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale, in organica attuazione della direttiva n. 2002/15/CE, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, secondo la lettera dell'art. 1, primo comma, del citato D. Lvo n.
234/2007.
A tal fine, rileva in primo luogo la nozione di orario di lavoro codificata dall'art. 3, primo comma, lettera a), del D. Lvo n.234/2007, nei seguenti termini:
1) “il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto”; in particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali…” .
Rileva, tuttavia, anche la definizione di lavoratore mobile, ossia colui che risponde alla descrizione, elaborata alla successiva lettera d) del medesimo art. 3 d.lvo n. 234/2007, di “…facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi…”, il quale soggiace come tale ad una disciplina dell'orario di lavoro che vuole la durata media della settimana lavorativa pari a quarantotto ore, ai sensi del successivo art.4, primo comma, del Decreto legislativo in esame, richiamato dall'art. 11 bis del CCNL di settore applicato al rapporto dedotto in causa, ossia in quanto di fatto sistematicamente adibito non soltanto alla guida di autoveicoli ed al trasporto di merci o persone a bordo dello stesso, bensì anche a tutte le operazioni connesse al trasporto, di cui alla riportata elencazione.
In quest'ottica, a prescindere dal concreto modo di atteggiarsi della prestazione lavorativa dell'autista o autotrasportatore o conduttore di automezzi che dir si voglia, la stessa, entro il limite delle quarantotto ore settimanali, deve essere remunerata a titolo di lavoro ordinario, non già straordinario, così che, rispetto a tale limite temporale, nessun particolare onere di allegazione o probatorio incombe alla datrice di lavoro, in ordine alla circostanza che l'attività del prestatore sia stata caratterizzata da pause di riposo o di inattività.
Non vi è, pertanto, alcuna ragione per considerare illegittimi gli accordi aziendali del 14 giugno 2007 e del 22 giugno 2015, invocati e prodotti dalla datrice di lavoro convenuta, in forza dei quali si può concludere che il trattamento economico riservato in concreto al ricorrente, avuto riguardo alla qualità e quantità della prestazione dallo stesso resa in concreto, è conforme alle disposizioni di legge e contrattuali di diritto interno, ed è, altresì, rispettoso della normativa comunitaria, ed in particolare alle disposizioni del Reg. 561/2005/CE in materia di tempi di guida e di riposo.
Ed infatti, l'originario ricorrente ed odierno appellante non mai ha allegato né chiesto di provare in maniera puntuale e precisa che la prestazione lavorativa settimanale sia stata resa, nel periodo dedotto in causa, oltre le 47 ore settimanali, ossia oltre i limiti legittimamente fissati per la remunerazione del lavoro ordinario dalla contrattazione aziendale, anche mediante ricorso al criterio della forfettizzazione.
Le suesposte considerazioni, di natura assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, anche in ordine alla maturata decadenza semestrale, consentono di confermare integralmente la sententenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della sola appellata costituita
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore della Controparte_1 in complessivi euro 1.900,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali
[...] nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 281/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Elisabetta Parte_1
Morganti del Foro di Ascoli Piceno
Appellante
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Cristiano Di Toro
Mammarella del Foro di Milano
Appellata
, in persona del legale rappresentante contumace Controparte_2
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 28 giugno 2024 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere le differenze retributive asseritamente spettanti a titolo di lavoro straordinario svolto alle dipendenze delle Società Cooperativa indicata in epigrafe, la quale aveva a sua volta concluso un contratto di appalto di servizi con per trasporto Controparte_2 merci in regime di esclusiva. L'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nel decidere la controversia sul presupposto scontato che la fattispecie fosse soggetta alla disciplina del lavoro discontinuo, con innalzamento dei limiti di orario fissati per il lavoro ordinario contrattualmente esigibile da 39 a 44 ore settimanali, laddove dal contenuto dei contratti di appalto di trasporto intercorsi tra le due Società e da ogni altro elemento acquisito agli atti era emersa la prova che il rapporto di lavoro dedotto in causa non potesse qualificarsi “discontinuo”, in quanto il lavoratore, oltre a guidare l'automezzo dai magazzini della ai luoghi di destinazione, era CP_2 impegnato personalmente nel carico e scarico delle merci e dei vuoti, nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nella pulizia del mezzo, nella verifica dell'efficienza del veicolo, nell'espletamento di tutte le attività amministrative legate alle mansioni del conducente e, una volta tornato dal primo viaggio, doveva partire per il secondo viaggio senza soluzione di continuità e senza pause o riposi;
che, pertanto, non avrebbe dovuto trovare ingresso l'eccezione di decadenza semestrale prevista dall'art. 11 bis del CCNL Logistica Trasporto né avrebbe potuto invocarsi la disciplina degli accordi di forfettizzazione di cui all'art. 11, comma 8 lett. B) del CCNL stesso, versati in atti dalla convenuta e vigenti nel periodo di riferimento, non avendo la stessa mai dedotto, né CP_1 chiesto di provare, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime di discontinuità; che, infatti, il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali non avrebbero potuto derogare convenzionalmente al regime di discontinuità, rendendolo operante anche in contesti lavorativi non partecipanti dei requisiti individuati dalla Contrattazione Collettiva di settore, oltremodo chiara nel precisare che le parti potessero solo “verificare” la sussistenza delle caratteristiche dell'organizzazione tali da costituire condizioni essenziali per l'operatività di detto regime;
che le mansioni affidate agli autisti dalla compreso l'appellante, erano desumibili Pt_2 documentalmente anche dai contratti di appalto versati in atti, in cui espressamente era prescritto l'obbligo della Società appellata anche di carico/scarico merci;
che sarebbe stato onere della Pt_2
a fronte delle allegazioni attoree, dedurre e dimostrare che nel periodo di riferimento al lavoratore venivano assegnati con congruo preavviso i tempi di disponibilità di una certa durata, oltre che la concessione dei riposi compensativi. L'appellante ha, altresì, criticato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto non ritualmente articolati i capitoli di prova finalizzati a dimostrare che per ogni turno di servizio l'appellante fosse impegnato a svolgere le mansioni lavorative assegnate dal datore di lavoro senza soluzione di continuità e senza pause e/o riposi, per dodici ore consecutive, al netto solo della pausa pranzo e delle pause alla guida obbligatorie, tenuto conto della necessità di temperare l'onere probatorio in relazione all'estrema difficoltà per il lavoratore di provare in maniera specifica la lunghezza ed i tempi delle tratte, a causa della loro estrema variabilità. L'appellante ha, quindi, insistito per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
è rimasta contumace. Controparte_2 Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo occorre precisare che la natura dei rapporti intercorsi tra Controparte_2
e la - riconducibile alla figura dell'appalto di
[...] Parte_3 servizi, ed in tal senso incontestatamente dedotta dalla parti in causa - non rileva ai fini dell'odierna decisione, dal momento che il concreto atteggiarsi degli obblighi reciproci ed il contenuto delle pattuizioni intercorse tra committente ed appaltatrice non hanno alcuna incidenza sulla disciplina del contratto di lavoro subordinato concluso da quest'ultima con i propri dipendenti, ed in particolare sulla disciplina dell'orario di lavoro pattuito in conformità con la Contrattazione
Collettiva di settore applicata;
se, infatti, è ragionevole ritenere che l'organizzazione del lavoro dei dipendenti debba nel suo complesso risultare funzionale alla realizzazione dell'oggetto dell'appalto,
è, tuttavia, il contratto di lavoro subordinato a costituire la fonte esclusiva dei diritti e degli obblighi reciproci della datrice di lavoro e dei singoli dipendenti, rispetto ai profili qualitativi e quantitativi della prestazione resa da costoro in favore della prima.
Ciò detto, in base ai chiari contenuti della documentazione prodotta dall'originario ricorrente ed appellante - buste paga e contratto di lavoro individuale regolarmente sottoscritto - nonché alla stregua delle ammissioni del medesimo, consacrate nel ricorso di primo grado in sede di rappresentazione del concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa, si può senz'altro affermare che costui è stato inquadrato nel livello 3 Super del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione ratione temporis vigente, con la qualifica di , assegnato fin dall'assunzione al Parte_4 trasporto delle merci, con partenza dagli stabilimenti della situati in alcuni Controparte_2 paesi della provincia di Ascoli Piceno, per raggiungere i vari punti vendita ed esercizi commerciali di tutto il Centro Italia (Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria, e anche in Basilicata), sistematicamente impegnato nel trasporto di carichi per intere giornate, quindi beneficiario dell'indennità di trasferta, erogatagli con cadenza pressoché mensile, in virtù di tale concreta modalità della prestazione lavorativa.
Ebbene, recita l'art. 11 bis, primo comma, del CCNL di settore applicato, sotto la rubrica
“Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”:
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti
l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti
l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali. …..
La lettura del surriferito testo contrattuale consente di affermare che le concrete modalità della prestazione lavorativa, incontestatamente svolta dall'appellante, ne determinano la piena soggezione alla disciplina del lavoro discontinuo ivi consacrata, atteso che l'inquadramento nel livello 3S della categoria del personale viaggiante di indiscussa appartenenza, oltre che il carattere sistematicamente extraurbano dell'attività, implicante le assenze giornaliere continuate e l'erogazione altrettanto sistematica dell'indennità di trasferta, in rapporto alla particolare tipologia del trasporto, legittimano senz'altro la deroga alle generali previsioni dell'art. 11 in tema di limiti di orario di lavoro.
In quest'ottica, è superfluo ogni approfondimento istruttorio, dal momento che la produzione documentale e le allegazioni attoree cristallizzate nell'atto introduttivo del giudizio sono sufficienti ad attestare la ricorrenza nel caso di specie delle condizioni di legittimità della deroga di cui si discute.
Al riguardo, è opportuno aggiungere che coloro i quali svolgono, in regime di subordinazione, le attività descritte al primo comma dell'art. 11 bis del CCNL in esame vengono definiti dall'articolo 2, primo comma, del Decreto Legislativo 234/07 “lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada” e per essi il successivo art. 4 prevede al primo comma:
“la durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.”
Si tratta, insomma, di una tipologia di lavoratori per i quali la Legge, ancor prima che la
Contrattazione Collettiva, stabilisce un innalzamento dei limiti di orario legale, in considerazione di quelle caratteristiche della prestazione, connotata essenzialmente dal compimento di operazioni mobili di autotrasporto (art. 1), cui inerisce il sistematico alternarsi di tempi attivi di lavorazione e di pause di attesa, e che già la previgente legislazione definiva “discontinui” ( R.D.L. 15/3/1923 n.
692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657).
In altri termini, i presupposti per l'applicazione del regime di discontinuità risiedono, in base alla volontà legislativa, nella circostanza che i lavoratori siano formalmente adibiti, come nella specie, ad operazioni mobili di autotrasporto, così da sottoporre il rapporto di lavoro esistente tra detti prestatori e l'azienda datrice ad una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale, in organica attuazione della direttiva n. 2002/15/CE, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, secondo la lettera dell'art. 1, primo comma, del citato D. Lvo n.
234/2007.
A tal fine, rileva in primo luogo la nozione di orario di lavoro codificata dall'art. 3, primo comma, lettera a), del D. Lvo n.234/2007, nei seguenti termini:
1) “il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto”; in particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali…” .
Rileva, tuttavia, anche la definizione di lavoratore mobile, ossia colui che risponde alla descrizione, elaborata alla successiva lettera d) del medesimo art. 3 d.lvo n. 234/2007, di “…facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi…”, il quale soggiace come tale ad una disciplina dell'orario di lavoro che vuole la durata media della settimana lavorativa pari a quarantotto ore, ai sensi del successivo art.4, primo comma, del Decreto legislativo in esame, richiamato dall'art. 11 bis del CCNL di settore applicato al rapporto dedotto in causa, ossia in quanto di fatto sistematicamente adibito non soltanto alla guida di autoveicoli ed al trasporto di merci o persone a bordo dello stesso, bensì anche a tutte le operazioni connesse al trasporto, di cui alla riportata elencazione.
In quest'ottica, a prescindere dal concreto modo di atteggiarsi della prestazione lavorativa dell'autista o autotrasportatore o conduttore di automezzi che dir si voglia, la stessa, entro il limite delle quarantotto ore settimanali, deve essere remunerata a titolo di lavoro ordinario, non già straordinario, così che, rispetto a tale limite temporale, nessun particolare onere di allegazione o probatorio incombe alla datrice di lavoro, in ordine alla circostanza che l'attività del prestatore sia stata caratterizzata da pause di riposo o di inattività.
Non vi è, pertanto, alcuna ragione per considerare illegittimi gli accordi aziendali del 14 giugno 2007 e del 22 giugno 2015, invocati e prodotti dalla datrice di lavoro convenuta, in forza dei quali si può concludere che il trattamento economico riservato in concreto al ricorrente, avuto riguardo alla qualità e quantità della prestazione dallo stesso resa in concreto, è conforme alle disposizioni di legge e contrattuali di diritto interno, ed è, altresì, rispettoso della normativa comunitaria, ed in particolare alle disposizioni del Reg. 561/2005/CE in materia di tempi di guida e di riposo.
Ed infatti, l'originario ricorrente ed odierno appellante non mai ha allegato né chiesto di provare in maniera puntuale e precisa che la prestazione lavorativa settimanale sia stata resa, nel periodo dedotto in causa, oltre le 47 ore settimanali, ossia oltre i limiti legittimamente fissati per la remunerazione del lavoro ordinario dalla contrattazione aziendale, anche mediante ricorso al criterio della forfettizzazione.
Le suesposte considerazioni, di natura assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, anche in ordine alla maturata decadenza semestrale, consentono di confermare integralmente la sententenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della sola appellata costituita
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore della Controparte_1 in complessivi euro 1.900,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali
[...] nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente