Articolo 852 del Codice della navigazione
Articolo 842Articolo 844
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21 aprile 1942
Art. 852.
(Forma del contratto di costruzione).

Il contratto di costruzione dell'aeromobile, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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