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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIANFARINI ALBERTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2053/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica EN Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240029605845 000 QUOTE CONSORTIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7628/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna la Cartella di pagamento n. 094 2024 00296058 45 000, notificata in data
31/01/2024 per il valore complessivo di € 255,88, resa a titolo di Quote consortili anno 2022 TER e diritti di notifica in base al ruolo n. 2024/000099; precisava che in data 31/01/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione le aveva notificato a mezzo A/R all'odierna ricorrente la cartella di pagamento n. 094 2024 00296058 45
000 (All. 1), avente ad oggetto Quota Consortile di Bonifica (codice tributo n. 1H78) per l'anno 2022 TER, per un importo di € 220,00, oltre € 5,88 per diritti di notifica: per un totale quindi di € 225,88. Chiedeva
l'annullamento sulla scorta della mancanza del presupposto impositivo e per analoghe precedenti sentenze.
Si costituiva la Agenzia e deduceva che vi era stato lo sgravio disposto dall'ente impositore in data 24/01/2025. affermava che non si sarebbe dato seguito alla riscossione della cartella di pagamento più sopra già menzionata. Chiedeva la l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art 46 del dlgs
546/92.
Il Consorzio rimaneva intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
lo sgravio dedotto dalla Agenzia Società_1 fa venir meno il contenzioso in quanto manca l'atto impugnato. In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale anche su altri aspetti e va dichiarata con sentenza, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti.
Il tempestivo annullamento dell'atto può essere valutato ai fini della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIANFARINI ALBERTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2053/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica EN Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240029605845 000 QUOTE CONSORTIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7628/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna la Cartella di pagamento n. 094 2024 00296058 45 000, notificata in data
31/01/2024 per il valore complessivo di € 255,88, resa a titolo di Quote consortili anno 2022 TER e diritti di notifica in base al ruolo n. 2024/000099; precisava che in data 31/01/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione le aveva notificato a mezzo A/R all'odierna ricorrente la cartella di pagamento n. 094 2024 00296058 45
000 (All. 1), avente ad oggetto Quota Consortile di Bonifica (codice tributo n. 1H78) per l'anno 2022 TER, per un importo di € 220,00, oltre € 5,88 per diritti di notifica: per un totale quindi di € 225,88. Chiedeva
l'annullamento sulla scorta della mancanza del presupposto impositivo e per analoghe precedenti sentenze.
Si costituiva la Agenzia e deduceva che vi era stato lo sgravio disposto dall'ente impositore in data 24/01/2025. affermava che non si sarebbe dato seguito alla riscossione della cartella di pagamento più sopra già menzionata. Chiedeva la l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art 46 del dlgs
546/92.
Il Consorzio rimaneva intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
lo sgravio dedotto dalla Agenzia Società_1 fa venir meno il contenzioso in quanto manca l'atto impugnato. In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale anche su altri aspetti e va dichiarata con sentenza, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti.
Il tempestivo annullamento dell'atto può essere valutato ai fini della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite