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Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2023, n. 7421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7421 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7824/2017 R.G. proposto da RA IC rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, via Pietro Sterbini, n. 4; – ricorrente – contro Roma Capitale, in persona del sindaco p.t. – intimato – e avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria del Lazio, n. 5482/02/16 del 2016 depositata il 26 settembre 2016 Udita la relazione svolta nella udienza del 14 febbraio 2023 dal Consigliere Stefania Billi Oggetto: Civile Sent. Sez. 5 Num. 7421 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 14/03/2023 2 di 11 Letta la requisitoria del Procuratore Generale FATTI DI CAUSA - la ricorrente ha proposto sei motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, pronunciata dalla CTR del Lazio che, respingendo l’appello dalla stessa proposto e confermando la sentenza di primo grado, aveva accertato come dovuto il pagamento dell’Ici, ingiunto con l’avviso di accertamento n. 121440653 relativamente all’anno 2009 emesso dal Comune di Roma per l’importo di € 3.357,09; l’atto impositivo si fondava sul presupposto che alla ricorrente non spettasse l’esenzione prevista per l'abitazione principale con riguardo ad un immobile, in Roma, via del Casaletto n. 521, non avendo la stessa ivi fissato la propria residenza anagrafica;
- la CTR, in particolare ha ritenuto che: • non potesse essere accolta la richiesta di applicazione del giudicato esterno invocato dalla ricorrente con il quale era stata riconosciuta l'esenzione relativamente all'annualità 2008; • i documenti prodotti non erano sufficienti a provare l'effettività della dimora nell'immobile oggetto di imposizione, mentre le prove testimoniali non erano ammissibili;
• a decorrere dal 2008 in forza delle modifiche apportate all’art. 1, comma 173, lett. B), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per fruire dell'agevolazione ai fini Ici, è necessaria la residenza anagrafica nell'unità immobiliare accertata;
• è possibile, in astratto, usufruire dell'esenzione per l'abitazione principale con riguardo ad un immobile nel 3 di 11 quale non si abbia la residenza anagrafica, ma solo al ricorrere di particolari ed eccezionali situazioni, debitamente documentate;
• nel caso di specie, la residenza anagrafica della ricorrente è rimasta in via di Monteverde, n. 25 fino al 2010, mentre le prove testimoniale e documentali fornite non sono state idonee a sciogliere i dubbi circa l'effettiva residenza della ricorrente, anche alla luce della mutata legislazione di favore in materia di esenzione;
- il controricorrente è rimasto intimato, la ricorrente ha depositato memoria mentre il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso depositando osservazioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione al presente giudizio e, comunque, per la non applicazione, per l'anno d'imposta 2009, del giudicato esterno formatosi relativamente all'anno d'imposta 2008. Per potere escludere l’estensione del giudicato la CTR, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto, comunque, valutare gli elementi fattuali emergenti da quel giudicato per, poi, eventualmente non tenerne conto e avrebbe dovuto indicare gli elementi fattuali oggetto di mutamento negli anni 2008 e 2009, ai fini dell’esclusione dell’esenzione prevista per l’abitazione principale. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione di legge in 4 di 11 ordine alla mancata applicazione al presente giudizio, per l'anno d'imposta 2009, del giudicato esterno formatosi relativamente all'anno d'imposta 2008, la violazione in ordine all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per insufficiente, carente, illogica motivazione sul punto. Riprendendo le doglianze di cui al precedente motivo di impugnazione, la ricorrente si duole che i giudici di merito non abbiano verificato, né dato conto, degli elementi di fatto differenti per i due diversi periodi di imposta che avrebbero condotto ad escludere l’esenzione per l’anno 2009. 3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione delle norme di diritto per erronea interpretazione di quanto stabilito dalla Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 857 del 2010. Ripercorrendo le motivazioni dei punti precedenti, contesta la correttezza dell'interpretazione da parte della sentenza impugnata dell'arresto ora indicato, evidenziando che il potere discrezionale di valutazione delle prove in merito all'anno 2009 deve necessariamente seguire al raffronto degli elementi di fatto e di diritto ove riscontrati mutati relativamente agli anni di imposta 2008 e 2009. 4. I primi tre motivi sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente trattati. Sulla portata del giudicato esterno in materia tributaria si ricorda che l’efficacia espansiva del giudicato esterno nei rapporti di durata può in materia tributaria incontrare un limite nell’autonomia dei singoli periodi di d’imposta. E’ stato da tempo chiarito in sede di legittimità che l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano 5 di 11 verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (quali ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. n. 13916/2006, Rv. 589696 – 01). Ben vi possono essere, infatti, elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta. Così lo sono, ad es., le qualificazioni giuridiche che individuano vere e proprie situazioni di fatto (ad esempio "ente commerciale", "ente non commerciale"). La giurisprudenza ha chiarito che possono assumere carattere tendenzialmente permanente anche cd "elementi preliminari", come la "categoria e la rendita catastale" o la "spettanza di una esenzione o agevolazione pluriennale”. Tali elementi possono rimanere costanti anche oltre il limitato arco temporale del periodo di imposta. L’esenzione invocata dalla ricorrente nel caso di specie è contemplata dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui: “Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 6 di 11 principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. All’esito dell’istruzione probatoria la CTR ha concluso che la ricorrente ha mantenuto la residenza anagrafica in un altro immobile sito in via di Monteverde n. 25 fino al 2010, mentre non ha fornito la prova di avere avuto la residenza abituale in via del Casaletto n. 521, immobile oggetto di imposizione. Nel caso in esame, dunque, l’esenzione invocata poggia, non sul criterio legale principe della residenza anagrafica, ma su quello della residenza abituale, ovvero su un fatto suscettibile di modifiche nel tempo e rimesso alla prova contraria posta a carico del contribuente. Ciò posto, non è possibile ascrivere tale elemento tra quelli suscettibili di assumere un carattere permanente. La previsione di una detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, contenuta nella diposizione sopra riportata, come evidenziato dal Procuratore Generale, costituisce, infatti, espressione dell’alta possibilità che la residenza abituale subisca mutamenti e che, pertanto, non possa assurgere ad elemento della fattispecie con carattere permanente o duraturo. Va ricordato, inoltre, che l'efficacia preclusiva del giudicato non si estende, in generale, alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti (Cass. n. 24067/2006, Rv. 593953 - 01), ma copre soltanto le "qualificazioni giuridiche" o altri elementi 7 di 11 "che abbiano un valore condizionante per la valutazione e la disciplina di una pluralità di altri elementi della fattispecie" (Cass. n. n. 7417/2019, Rv. 653514 – 01, n. 1300/2018, Rv. 646807 – 01). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto l’irrilevanza del giudicato formatosi in relazione all’esenzione Ici per abitazione principale relativa all’anno 2008, sul presupposto della possibilità di un accertamento di fatto differente. 5. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia riguardante il mancato esame di una domanda in ordine alla eccepita violazione di legge, alla genericità dell'avviso e di quanto in esso contenuto, alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della l. 8 agosto 1990, n. 241, all'eccesso di potere sotto il profilo della perplessità dell'azione amministrativa, per mancata indicazione dei criteri di determinazione della presunta classe e rendita attribuita, per difetto dei presupposti, travisamento di fatto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dei principi generali in materia di obbligo di motivazione, degli artt. 7 e 10 della l. n. 241 del 1990, per omessa preventiva comunicazione da parte della PA all'interessata dell'avvio del procedimento di accertamento che era oggetto di motivo d'appello. Si duole che nell'avviso di accertamento in rettifica impugnato non siano stati indicati i criteri di determinazione di quanto richiesto a titolo d'imposta. 5.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha affrontato il merito della controversia e, pertanto, è da ritenere che abbia implicitamente disatteso le eccezioni sollevate. 8 di 11 Si osserva, inoltre, che le doglianze riferite ai criteri di classamento avrebbero potuto eventualmente riguardare la motivazione dell’avviso catastale dell’Agenzia del territorio, ma non l’avviso ICI del comune che si è limitato a recepirlo. 6. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per mancata valutazione da parte della CTR di prove documentali offerte in relazione all'art. 115, comma 1, c.p.c. e all’art. 116 c.p.c. Deduce che dall'elencazione della documentazione esaminata emerge l'omessa motivazione sulle risultanze processuali non esaminate che avrebbero indotto ad una decisione diversa, in quanto idonee a provare la stabilità e continuità dell'intero nucleo familiare nell'immobile in via del Casaletto 521. Lamenta, altresì, il precedente favorevole alla stessa ricorrente relativo allo stesso anno di imposta (sentenza n. 8466/47/2015 CTR Roma) 6.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Con il motivo in esame la ricorrente di fatto ha inteso indurre ad una rivisitazione della ricostruzione probatoria, preclusa in sede di legittimità. Del resto, secondo un consolidato principio di legittimità del tutto condiviso, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la 9 di 11 veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331/2020, Rv. 656802 – 01, n. 24679/2013, Rv. 628226 – 01, n. 27197/2011, Rv. 620709 - 01). Nel caso in esame, dunque, la sentenza impugnata non ha violato la regola della natura juris tantum della presunzione di coincidenza dell’abitazione principale con la residenza anagrafica, ma ha escluso che la prova contraria fosse stata fornita dalla contribuente. Deve, inoltre essere ricordato il principio per il quale, il giudice di merito non ha l’obbligo di dare conto di ogni singola prova, ma deve solo indicare gli elementi sui quali ha basato il proprio convincimento. In questo senso è stato affermato in modo condivisibile che la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente 10 di 11 disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. n. 14972/2006, Rv. 593037 – 01, n. 21412/2006, Rv. 592218 – 01, n. 5231/2001, Rv. 545751 - 01). La commissione tributaria regionale ha motivato, indicando le prove su cui ha formato il proprio convincimento e, pertanto, non è ravvisabile alcun omesso esame di fatti decisivi, con esito certamente diverso della lite. Sotto altro profilo si rileva che nel provvedimento impugnato effettivamente non si è dato conto del precedente reso con riferimento all’anno 2009, stesso periodo di imposta oggetto del presente giudizio, con cui la CTP (n. 8466/47/2015) ha riconosciuto i benefici per la prima casa, avendo accertato che la ricorrente in quell’anno abitava nell’unità immobiliare di via del Casaletto n. 521, pur non avendovi trasferito la residenza anagrafica. Si rileva, tuttavia, che il precedente non può avere alcun rilievo in questa sede, in quanto la pronuncia è stata impugnata e, dunque, non è passata in giudicato, mentre la relativa sentenza della CTR è sub iudice in sede di legittimità (RG. n. 28491 del 2017) e viene trattata anch’essa nella stessa udienza unitamente al presente procedimento. 7. Con il sesto motivo si lamenta l'ingiustizia della condanna alle spese di lite liquidate in euro 500,00. Il motivo è infondato, atteso che la condanna alle spese ha fatto seguito ad una pronuncia di rigetto della domanda con corretta applicazione del principio della soccombenza. 8. Segue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione di Roma Capitale. 11 di 11 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023.
- la CTR, in particolare ha ritenuto che: • non potesse essere accolta la richiesta di applicazione del giudicato esterno invocato dalla ricorrente con il quale era stata riconosciuta l'esenzione relativamente all'annualità 2008; • i documenti prodotti non erano sufficienti a provare l'effettività della dimora nell'immobile oggetto di imposizione, mentre le prove testimoniali non erano ammissibili;
• a decorrere dal 2008 in forza delle modifiche apportate all’art. 1, comma 173, lett. B), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per fruire dell'agevolazione ai fini Ici, è necessaria la residenza anagrafica nell'unità immobiliare accertata;
• è possibile, in astratto, usufruire dell'esenzione per l'abitazione principale con riguardo ad un immobile nel 3 di 11 quale non si abbia la residenza anagrafica, ma solo al ricorrere di particolari ed eccezionali situazioni, debitamente documentate;
• nel caso di specie, la residenza anagrafica della ricorrente è rimasta in via di Monteverde, n. 25 fino al 2010, mentre le prove testimoniale e documentali fornite non sono state idonee a sciogliere i dubbi circa l'effettiva residenza della ricorrente, anche alla luce della mutata legislazione di favore in materia di esenzione;
- il controricorrente è rimasto intimato, la ricorrente ha depositato memoria mentre il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso depositando osservazioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione al presente giudizio e, comunque, per la non applicazione, per l'anno d'imposta 2009, del giudicato esterno formatosi relativamente all'anno d'imposta 2008. Per potere escludere l’estensione del giudicato la CTR, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto, comunque, valutare gli elementi fattuali emergenti da quel giudicato per, poi, eventualmente non tenerne conto e avrebbe dovuto indicare gli elementi fattuali oggetto di mutamento negli anni 2008 e 2009, ai fini dell’esclusione dell’esenzione prevista per l’abitazione principale. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione di legge in 4 di 11 ordine alla mancata applicazione al presente giudizio, per l'anno d'imposta 2009, del giudicato esterno formatosi relativamente all'anno d'imposta 2008, la violazione in ordine all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per insufficiente, carente, illogica motivazione sul punto. Riprendendo le doglianze di cui al precedente motivo di impugnazione, la ricorrente si duole che i giudici di merito non abbiano verificato, né dato conto, degli elementi di fatto differenti per i due diversi periodi di imposta che avrebbero condotto ad escludere l’esenzione per l’anno 2009. 3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione delle norme di diritto per erronea interpretazione di quanto stabilito dalla Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 857 del 2010. Ripercorrendo le motivazioni dei punti precedenti, contesta la correttezza dell'interpretazione da parte della sentenza impugnata dell'arresto ora indicato, evidenziando che il potere discrezionale di valutazione delle prove in merito all'anno 2009 deve necessariamente seguire al raffronto degli elementi di fatto e di diritto ove riscontrati mutati relativamente agli anni di imposta 2008 e 2009. 4. I primi tre motivi sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente trattati. Sulla portata del giudicato esterno in materia tributaria si ricorda che l’efficacia espansiva del giudicato esterno nei rapporti di durata può in materia tributaria incontrare un limite nell’autonomia dei singoli periodi di d’imposta. E’ stato da tempo chiarito in sede di legittimità che l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano 5 di 11 verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (quali ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. n. 13916/2006, Rv. 589696 – 01). Ben vi possono essere, infatti, elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta. Così lo sono, ad es., le qualificazioni giuridiche che individuano vere e proprie situazioni di fatto (ad esempio "ente commerciale", "ente non commerciale"). La giurisprudenza ha chiarito che possono assumere carattere tendenzialmente permanente anche cd "elementi preliminari", come la "categoria e la rendita catastale" o la "spettanza di una esenzione o agevolazione pluriennale”. Tali elementi possono rimanere costanti anche oltre il limitato arco temporale del periodo di imposta. L’esenzione invocata dalla ricorrente nel caso di specie è contemplata dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui: “Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 6 di 11 principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. All’esito dell’istruzione probatoria la CTR ha concluso che la ricorrente ha mantenuto la residenza anagrafica in un altro immobile sito in via di Monteverde n. 25 fino al 2010, mentre non ha fornito la prova di avere avuto la residenza abituale in via del Casaletto n. 521, immobile oggetto di imposizione. Nel caso in esame, dunque, l’esenzione invocata poggia, non sul criterio legale principe della residenza anagrafica, ma su quello della residenza abituale, ovvero su un fatto suscettibile di modifiche nel tempo e rimesso alla prova contraria posta a carico del contribuente. Ciò posto, non è possibile ascrivere tale elemento tra quelli suscettibili di assumere un carattere permanente. La previsione di una detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, contenuta nella diposizione sopra riportata, come evidenziato dal Procuratore Generale, costituisce, infatti, espressione dell’alta possibilità che la residenza abituale subisca mutamenti e che, pertanto, non possa assurgere ad elemento della fattispecie con carattere permanente o duraturo. Va ricordato, inoltre, che l'efficacia preclusiva del giudicato non si estende, in generale, alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti (Cass. n. 24067/2006, Rv. 593953 - 01), ma copre soltanto le "qualificazioni giuridiche" o altri elementi 7 di 11 "che abbiano un valore condizionante per la valutazione e la disciplina di una pluralità di altri elementi della fattispecie" (Cass. n. n. 7417/2019, Rv. 653514 – 01, n. 1300/2018, Rv. 646807 – 01). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto l’irrilevanza del giudicato formatosi in relazione all’esenzione Ici per abitazione principale relativa all’anno 2008, sul presupposto della possibilità di un accertamento di fatto differente. 5. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia riguardante il mancato esame di una domanda in ordine alla eccepita violazione di legge, alla genericità dell'avviso e di quanto in esso contenuto, alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della l. 8 agosto 1990, n. 241, all'eccesso di potere sotto il profilo della perplessità dell'azione amministrativa, per mancata indicazione dei criteri di determinazione della presunta classe e rendita attribuita, per difetto dei presupposti, travisamento di fatto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dei principi generali in materia di obbligo di motivazione, degli artt. 7 e 10 della l. n. 241 del 1990, per omessa preventiva comunicazione da parte della PA all'interessata dell'avvio del procedimento di accertamento che era oggetto di motivo d'appello. Si duole che nell'avviso di accertamento in rettifica impugnato non siano stati indicati i criteri di determinazione di quanto richiesto a titolo d'imposta. 5.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha affrontato il merito della controversia e, pertanto, è da ritenere che abbia implicitamente disatteso le eccezioni sollevate. 8 di 11 Si osserva, inoltre, che le doglianze riferite ai criteri di classamento avrebbero potuto eventualmente riguardare la motivazione dell’avviso catastale dell’Agenzia del territorio, ma non l’avviso ICI del comune che si è limitato a recepirlo. 6. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per mancata valutazione da parte della CTR di prove documentali offerte in relazione all'art. 115, comma 1, c.p.c. e all’art. 116 c.p.c. Deduce che dall'elencazione della documentazione esaminata emerge l'omessa motivazione sulle risultanze processuali non esaminate che avrebbero indotto ad una decisione diversa, in quanto idonee a provare la stabilità e continuità dell'intero nucleo familiare nell'immobile in via del Casaletto 521. Lamenta, altresì, il precedente favorevole alla stessa ricorrente relativo allo stesso anno di imposta (sentenza n. 8466/47/2015 CTR Roma) 6.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Con il motivo in esame la ricorrente di fatto ha inteso indurre ad una rivisitazione della ricostruzione probatoria, preclusa in sede di legittimità. Del resto, secondo un consolidato principio di legittimità del tutto condiviso, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la 9 di 11 veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331/2020, Rv. 656802 – 01, n. 24679/2013, Rv. 628226 – 01, n. 27197/2011, Rv. 620709 - 01). Nel caso in esame, dunque, la sentenza impugnata non ha violato la regola della natura juris tantum della presunzione di coincidenza dell’abitazione principale con la residenza anagrafica, ma ha escluso che la prova contraria fosse stata fornita dalla contribuente. Deve, inoltre essere ricordato il principio per il quale, il giudice di merito non ha l’obbligo di dare conto di ogni singola prova, ma deve solo indicare gli elementi sui quali ha basato il proprio convincimento. In questo senso è stato affermato in modo condivisibile che la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente 10 di 11 disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. n. 14972/2006, Rv. 593037 – 01, n. 21412/2006, Rv. 592218 – 01, n. 5231/2001, Rv. 545751 - 01). La commissione tributaria regionale ha motivato, indicando le prove su cui ha formato il proprio convincimento e, pertanto, non è ravvisabile alcun omesso esame di fatti decisivi, con esito certamente diverso della lite. Sotto altro profilo si rileva che nel provvedimento impugnato effettivamente non si è dato conto del precedente reso con riferimento all’anno 2009, stesso periodo di imposta oggetto del presente giudizio, con cui la CTP (n. 8466/47/2015) ha riconosciuto i benefici per la prima casa, avendo accertato che la ricorrente in quell’anno abitava nell’unità immobiliare di via del Casaletto n. 521, pur non avendovi trasferito la residenza anagrafica. Si rileva, tuttavia, che il precedente non può avere alcun rilievo in questa sede, in quanto la pronuncia è stata impugnata e, dunque, non è passata in giudicato, mentre la relativa sentenza della CTR è sub iudice in sede di legittimità (RG. n. 28491 del 2017) e viene trattata anch’essa nella stessa udienza unitamente al presente procedimento. 7. Con il sesto motivo si lamenta l'ingiustizia della condanna alle spese di lite liquidate in euro 500,00. Il motivo è infondato, atteso che la condanna alle spese ha fatto seguito ad una pronuncia di rigetto della domanda con corretta applicazione del principio della soccombenza. 8. Segue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione di Roma Capitale. 11 di 11 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023.