Articolo 764 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 763Articolo 759
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9 ottobre 2010
Art. 764. Equipollenza dei titoli conseguiti 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, l'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dai volontari e dai sottufficiali, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 , anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
Nota all' art. 764:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 (Istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1970, n. 120.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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