Articolo 237 del Codice della navigazione
Articolo 236Articolo 238
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21 aprile 1942
Art. 237.
(Forma del contratto di costruzione).

Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'.

La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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