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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3930 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata a sentenza all'udienza del 03/12/2024 e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
CO AN (BN) il 01/04/1960, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Spartico
Capocefalo, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Opponenti
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti in epigrafe indicati si opponevano al decreto ingiuntivo n. 600/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in data 19/05/2020, con il quale veniva ingiunto al debitore principale di pagare Pt_2 la somma di € 22.269,22, quale saldo a debito dei rapporti di finanziamento facenti capo al medesimo, e alla coobbligata in solido la minor somma di € 1.221,11, Pt_1
il tutto oltre interessi e accessori. A tal fine, gli opponenti deducevano il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sui ricorrenti, per aver prodotto mere certificazioni del credito ex art. 50 T.U.B., e non invece gli estratti conto relativi ai
1 rapporti intrattenuti dalla parte intimata con l'istituto di credito. Eccepivano, inoltre,
l'estinzione del diritto per prescrizione, facendo riferimento a crediti del 2006, nonché
– nel merito – la nullità del contratto per violazione del divieto di anatocismo
(trattandosi di un piano di ammortamento c.d. “alla francese”) e della normativa antiusura.
Si costituiva in giudizio quale mandataria di Controparte_2 [...]
contestando in toto l'opposizione spiegata e, in particolare, Controparte_1
evidenziando che gli odierni opponenti nemmeno contestavano di aver sottoscritto i contratti di finanziamento per cui è causa, nè di aver ricevuto le somme date a mutuo, né tantomeno negavano il proprio inadempimento, nei termini indicati dall'intimante.
Nessuna contestazione veniva sollevata, infine, relativamente alla cessione del credito da parte della società finanziaria, credito da ultimo ceduto in favore dell'odierna parte opposta.
A seguito di tali difese, con ordinanza del 26/03/2022, il precedente Giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo l'opposto decreto.
Assegnati i termini istruttori dalla sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo) e dopo un rinvio disposto d'ufficio ed uno richiesto dalle parti per tentare la conciliazione della causa, quest'ultima veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03/12/2024, quindi, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come prontamente rilevato dalla società opposta, infatti, nessuna contestazione veniva sollevata dai debitori circa l'insorgenza del rapporto obbligatorio ed il successivo inadempimento, di talchè dette circostanze possono ritenersi pacifiche alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.. Solo con le seconde memorie istruttorie, invero, il e la allegavano dei Pt_2 Pt_1
pagamenti parziali, ribadendo anche in comparsa conclusionale la necessità di scomputare dal quantum debeatur il totale dei citati versamenti. Tuttavia, parte opposta
2 prontamente ed analiticamente (inserendo all'interno della memoria diverse voci degli estratti conto depositati) replicava – con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 3,
c.p.c. – di aver già provveduto a contabilizzare tutti i pagamenti ex adverso dedotti. A fronte di una così specifica replica, negli atti successivi le controparti si limitavano a ribadire quanto precedentemente allegato, senza addurre nuove argomentazioni atte a superare le avverse deduzioni. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di adempimento parziale in esame.
Per ciò che concerne le eccezioni di nullità del rapporto di finanziamento e quella di prescrizione del credito, basti qui brevemente riportarsi ai rilievi già efficacemente operati dal precedente Giudice nell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 648 c.p.c., anch'essi mai in alcun modo superati dagli odierni opponenti.
In primo luogo, quanto all'eccezione di prescrizione, va evidenziato che il relativo dies a quo veniva individuato indistintamente nell'anno 2006, senza tener conto della pluralità di rapporti oggetto dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa. Alla luce di ciò, l'eccezione appare eccessivamente generica, oltre che in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui «trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì
l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento» (Cass. civ., Sez. III, 10/9/2010, sent. n. 19291).
L'opposta – peraltro - allegava e documentava l'avvenuta interruzione del corso della prescrizione, con riferimento ad ogni singolo rapporto.
In merito, poi, alla contestata natura usuraria degli interessi, nonché alla violazione del divieto di anatocismo, ci si limita a riportare di seguito – in quanto integralmente condivise – le puntuali argomentazioni contenute nell'ordinanza del 26/03/2022 e non specificamente contestate negli atti successivi dagli opponenti: «La violazione del tasso-soglia dell'usura è stata eccepita, dagli opponenti, con riferimento a tutti i contratti, ma indicando, in realtà, il TAN ed il TAEG soltanto di quello che, nella produzione della fase monitoria, viene distinto come «contratto 376».
L'opposta, oltre ad eccepire l'imprecisa formulazione dell'eccezione (con
3 riferimento, del resto, alla condivisibile posizione della S.C.: Cass. civ., Sezz. UU.,
18.9.2020, sent. n. 19597), chiarisce poi, analiticamente, che il tasso-soglia, considerato dagli opponenti, si riferisce ad altra categoria di operazioni: nei singoli casi, invece, da considerarsi ai fini di causa, il limite usurario era ben maggiore, e non è stato infranto (e non rileva neppure l'esame della questione del calcolo del tasso-soglia degli interessi di mora, giacché essi non risultano maggiori neppure della soglia dei corrispettivi).
Tali argomentazioni non sono state contrastate dagli opponenti.
Gli opponenti assumono che il c.d. ammortamento alla francese genererebbe un fenomeno anatocistico, vietato dalla legge: ma l'asserzione, neppure documentata da una perizia tecnica, non è sostenuta da ragioni, chiaramente articolate, né risponde ad un criterio di generale evidenza la tesi che gli interessi scaduti maturino interessi ulteriori, col sistema cosiddetto alla francese (che prevede, invece, una mera strutturazione della composizione delle singole rate, tale che esse mantengano il medesimo valore complessivo, nel corso dell'intero rapporto)».
In definitiva, ogni eccezione proposta dai debitori in solido andrà rigettata, in quanto infondata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
600/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in data 19/05/2020, già esecutivo in virtù dell'ordinanza del 26/03/2022.
2) CONDANNA e a rimborsare in Parte_2 Parte_1
favore di le spese relative al presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.237,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, €
777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Moretti
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa Martina De Pietro, Addetta all'Ufficio per il Processo.
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