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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11698 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., dà lettura della seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 32840/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Denis Ferri, per procura Parte_1 allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: Fondo di Garanzia ex art. 2 D.Lgs. n. 80 del 27/01/1992. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 24/9/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, e, premesso:
- di essere stato assunto il 5/2/2019 dalla Gruppo Secur S.r.l. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e qualifica di Guardia Particolare Giurata,
- di non avere ricevuto alcuna retribuzione per i mesi di luglio, agosto e settembre 2019, - che in data 19/7/2021 era dichiarato il fallimento della Gruppo Secur S.r.l.,
- che il ricorrente era ammesso al passivo per la somma di € 4.174,48, corrispondente alle ultime tre retribuzioni di luglio, agosto e settembre 2019,
- di avere richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità,
- che in data 30/04/2025 l' aveva respinto l'istanza di accesso al CP_1
Fondo, con la motivazione che “i crediti richiesti non sono tutelati dal fondo di garanzia”,
- che il ricorso amministrativo avverso tale decisione era parimenti respinto con provvedimento del 28/5/2025, in ragione della natura chirografaria dei crediti, ritenendo di avere diritto al pagamento della somma a lui spettante a titolo di ultime tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia, domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto da parte dell ad erogare i richiesti emolumenti in favore del sig. e CP_1 Parte_1 conseguentemente condannare l' n.q. di gestore del Fondo di Garanzia ex CP_1
L. 297/1982 a pagare al ricorrente la complessiva somma di € 4.174,48 dovute a titolo di ultime 3 retribuzioni maturate e non corrisposte dal datore di lavoro, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”;
“In via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto da parte dell' ad erogare i richiesti emolumenti in favore del sig. CP_1 Parte_1
e conseguentemente condannare l' n.q. di gestore del Fondo di Garanzia ex CP_1
L. 297/1982 a pagare al ricorrente la maggiore o minor somma oltre interessi legali dal dovuto al saldo ritenuta di giustizia all'esito del giudizio sub iudice” oltre, in ogni caso, refusione delle spese, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si riportava ai propri scritti e domandava la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
La controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, veniva indi decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, il ricorso non è fondato. I fatti di causa sono oggetto di riscontro documentale. L'odierno ricorrente, già dipendente della Gruppo Secur S.r.l., dichiarata fallita il 19/7/2021, ha domandato l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, per le quali è stato ammesso al passivo fallimentare. 2.1 Il Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, come noto, è stato istituito dal D.Lgs. n. 80 del 27/01/1992, il quale 2 all'articolo 2, commi 1 e 2, ha così stabilito: "Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”. La norma tutela, dunque, i lavoratori subordinati in caso di insolvenza - e non di mero inadempimento dell'obbligazione retributiva - del datore di lavoro, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata. Il pagamento è ammesso entro il limite dell'importo pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. 2.2 Nel caso in esame, il lavoratore ha fatto istanza di intervento del Fondo con domanda del 25/2/2025. L' la ha respinta con la motivazione che “i crediti richiesti non sono CP_1 tutelati dal fondo di garanzia”, motivando poi, nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, che “i crediti retributivi godono del privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, c.c., condizione indispensabile per surrogarsi al lavoratore o ai suoi aventi causa, nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 c.c.; tuttavia, l'articolo 93 della legge fallimentare e l'articolo 201 del ccii prevedono che, se nel ricorso per l'ammissione non viene indicato il titolo di prelazione del credito, quest'ultimo debba essere considerato chirografario;
ricorrendo la fattispecie sopra descritta, l'intervento del fondo di garanzia non è possibile in quanto verrebbe meno la possibilità di surrogarsi al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 c.c. prevista dalla legge e come stabilito dalla Circolare CP_1
70/2023 paragrafo 5.1 lettera c.”. 2.3 Occorre muovere dalla considerazione che, per costante giurisprudenza, “In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della nascita dell'obbligazione del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui all'art. 2 del CP_1
3 d.lgs. n. 80 del 1992, non è sufficiente che il credito relativo alle ultime tre mensilità sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, ma occorre accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l'obbligo di tutela assicurativa, né, a seguito di tale ammissione, dalla natura autonoma e dal carattere previdenziale della prestazione deriva l'impossibilità per l' di contestare la ricorrenza degli CP_1 elementi interni alla fattispecie previdenziale” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 31128 del 28/11/2019). Di talché l' quale gestore del Fondo di Garanzia, ha il potere-dovere CP_1 di verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'intervento del Fondo, non potendo limitarsi a dare esecuzione al provvedimento di ammissione al passivo. 2.4 Nel caso in esame, emerge dagli atti che il credito a titolo di ultime tre mensilità del ricorrente sia stato ammesso al passivo fallimentare in chirografo. A norma dell'articolo 201, comma 4, del CCII “(...) Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario”, ove il requisito di cui al precedente comma 3, lettera d) è riferito a “d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale”. Di talché, nonostante, a norma del disposto generale di cui all'articolo 2751 bis c.c. “hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (...)”, il credito a titolo di ultime tre retribuzioni del ricorrente è stato ammesso senza privilegio, per mancata indicazione del titolo di prelazione nell'istanza di insinuazione al passivo, avendo, piuttosto, il ricorrente espressamente domandato l'insinuazione al passivo fallimentare “per la complessiva somma di
€ 4.957,00 in chirografo” (cfr. istanza di insinuazione tardiva al passivo del 4/4/2024). Orbene, la norma istitutiva del Fondo di Garanzia per il TFR prevede, con l'articolo 2, comma 7, secondo periodo, della legge n. 297/1982, che: “Il fondo, previa esibizione della contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate”. La medesima disposizione è richiamata - e si applica altresì - per l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità, in ragione del richiamo previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 80/1992, a mente del quale “Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata”. Di talché, in caso di fallimento del datore di lavoro, la surroga nel privilegio spettante al lavoratore ai sensi degli art. 2751 bis e 2776 c.c. - prevista dall'art. 2, comma 7, legge n. 297 del 1982 in favore del Fondo di garanzia gestito dall' che abbia provveduto al pagamento del TFR o delle ultime tre CP_1
4 mensilità in favore dei lavoratori dipendenti - consente al medesimo Fondo di essere ammesso al passivo nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore (cfr., in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9017 del 5/05/2016). In difetto di privilegio e in relazione a crediti ammessi in mero chirografo, l' si troverebbe, di contro, a poter essere soddisfatto nella ripartizione degli CP_1 utili fallimentari solo tra gli ultimi, dopo il soddisfacimento di tutti i crediti privilegiati. Invero, diversamente da quanto ipotizzato in ricorso, alcuna norma consentirebbe all' di essere ammesso in surroga in posizione privilegiata, CP_1 ove tale non fosse quella del credito surrogato (cfr., ex multis, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9017 del 5/05/2016, cit.). Per tale ragione, poiché i crediti retributivi dei lavoratori sono assistiti ex lege da privilegio e solo la negligenza del lavoratore - che abbia omesso di indicare il titolo di privilegio nell'istanza di insinuazione al passivo - o, come nel caso in esame, la sua libera scelta possono determinarne l'ammissione in chirografo, deve ritenersi che la ammissione con privilegio, secondo la legge, sia da considerarsi requisito essenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 297/1982, come richiamato dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 80/1992, per l'intervento del Fondo, che solo in tal modo potrà esercitare il diritto di surroga nella posizione privilegiata. Opinando diversamente, si farebbe ricadere sul Fondo, in termini di maggiore difficoltà di recupero delle somme erogate in sede di surroga, il comportamento negligente o la libera scelta del lavoratore.
3. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso deve essere respinto, in quanto risultato non fondato, avendo l' correttamente respinto l'istanza di CP_1 intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione spettanti al ricorrente nel rapporto di lavoro con la fallita Gruppo Secur S.r.l., in quanto ammesse al passivo solo in chirografo. 3.1 Nulla sulle spese, stante la contumacia dell' CP_1
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui pronunciata, rigetta il ricorso. CP_1
Nulla sulle spese. Roma, 18 novembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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