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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 8640/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], provincia di Tucuman, in Parte_1
Argentina;
, nata il [...], a San Miguel de Tucuman, in [...], Persona_1
rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore , come sopra Parte_1
generalizzato;
, nata il [...] a [...] in Controparte_1
Argentina;
, nata il [...] a [...] in Parte_2
Argentina;
nato il [...], a [...] in Persona_2
Argentina, rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore Parte_2
, come sopra generalizzata;
[...]
, nato il [...], a san Miguel de Tucuman in [...]; Parte_3
, nata il [...] a [...] in Parte_4
Argentina;
, nata il [...] a San Miguel de Tucuman in [...]; Parte_5
, nata l'[...], a san Miguel De Tucuman in [...], Parte_6
rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore , come sopra Parte_5
generalizzata;
nata il [...] a San Miguel de Tucuman in [...]; Parte_7
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ugo Maiorana, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE , nata il [...] a San Miguel de Tucuman, in [...]; Parte_8
, nata il [...] a [...] provincia di Tucuman in Argentina;
Parte_9
, nata il [...] a San Miguel de Tucuman in [...]; Parte_10
, nato l'[...] a [...] provincia di Tucuman, in Parte_11
Argentina;
, nata il [...] a San Miguel de Tucuman, in [...]; Parte_12
, nato il [...] a San Miguel de Tucuman in [...]; Parte_13
, nata il [...] a San Miguel de Tucuman, in [...]; Parte_14
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ugo Maiorana, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE INTERVENUTA
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
PARTE CONVENUTA Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis ai ricorrenti.
Conclusioni parte intervenuta: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis ai soggetti intervenuti;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del IG. , nato a Persona_3
Cigliano (VC), il 24.1.1847 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 4);
- il IG. ha contratto matrimonio con la IG.ra Persona_3 CP_3
(cfr. doc. 2) e dalla loro unione è nato il IG. , nato il
[...] Persona_4
30.8.1890 (cfr. doc. 5);
- il IG. ha contratto matrimonio con la IG.ra Persona_4 Parte_15
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nato il IG. , nato il [...] Persona_5
(cfr. doc. 7);
- il IG. ha contratto matrimonio con la IG.ra Persona_5 [...]
(cfr. doc. 8) e dalla loro unione è nata la IG.ra Persona_6 Persona_7
, nata il [...] (cfr. doc. 9);
[...] - la IG.ra ha contratto matrimonio con il IG. Persona_7 CP_4
(cfr. doc. 10) e dalla loro unione sono nati la IG.ra
[...] Parte_2
nata il [...] (cfr. doc. 12), il IG. nato il
[...] Parte_1
31.8.1971(cfr. doc. 13), nato il [...] (cfr. doc. 14), Parte_3 [...]
il 19.5.1975 (cfr. doc. 11), Controparte_1 Parte_5
nata il [...] (cfr. doc. 15), tutti odierni ricorrenti;
- è madre della IG.ra nata il Controparte_1 Parte_7
27.5.2005 (cfr. doc. 16), odierna ricorrente;
- la IG.ra è madre di Parte_2 Persona_2
nato il [...] (cfr. doc. 18), odierno ricorrente;
[...]
- il IG. è padre della IG.ra , nata il Parte_1 Persona_1
13.11.2007 (cfr. doc. 20), odierna ricorrente;
- il IG. è padre della IG.ra Parte_3 Parte_4
, nata il [...] (cfr. doc. 22), odierna ricorrente;
[...]
- la IG.ra è madre di , nata Parte_5 Parte_6
l'8.8.2009 (cfr. doc. 24), odierna ricorrente;
- in data 25.12.2024, con comparsa di intervento volontario adesivo autonomo ex art. 105, primo comma c.p.c., sono intervenuti , , Parte_8 Parte_9 [...]
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
e , i quali vantano, come i ricorrenti, Parte_13 Parte_14
di essere discendenti diretti del IG. , nato a [...], il Persona_3
24.2.1847 (cfr. doc. 1);
- in particolare, (nipote di ) Pt_1 Persona_5 Persona_3
è padre – oltre che di , come sopra esposto – della IG.ra Persona_7 [...]
nata il [...] (cfr. doc. 28), della IG.ra Parte_14 Parte_9 nata il [...] (cfr. doc. 29), del IG. nato l'[...] (cfr. doc. Parte_11
30), tutti odierni ricorrenti, e del IG. nato il [...] (cfr. doc. Parte_16
27);
- il IG. ha contratto matrimonio con la IG.ra Parte_16 Controparte_5
(cfr. doc. 31) e dalla loro unione sono nate la IG.ra ,
[...] Parte_8
nata il [...] (cfr. doc. 32) e la IG.ra , nata il [...] (cfr. doc. 33), Parte_12
entrambe odierne ricorrenti;
- la IG.ra ha contratto matrimonio con il IG. Parte_14 [...]
(cfr. doc. 34) e dalla loro unione sono nati la IG.ra Parte_13 Parte_10 , nata il [...] (cfr. doc. 35) e il IG. , nato il
[...] Pt_13 Parte_13
22.7.1998 (cfr. doc. 36), entrambi odierni ricorrenti;
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la FE ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede all'estero, che il dante causa è nato a
Cigliano (VC), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. Per tale motivo, i ricorrenti e le parti intervenute , Parte_14 [...]
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_13
hanno adito questo Tribunale.
Per le parti intervenute , e Parte_11 Parte_8 Pt_12
, non interessate da eventi di interruzione della discendenza italiana per linea materna, si
[...]
osserva che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_17
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Pt_18
anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, le parti sopra citate hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, IG. , non Persona_3
essendo mai stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 4, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Poter Giudiziario della Nazione – Camera Nazionale
Elettorale, in Argentina).
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea paterna, al Persona_3
figlio , la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Persona_4
femminile, al figlio , Persona_5
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Persona_5
, , Persona_7 Parte_16 Parte_14
, e , gli ultimi tre odierni
[...] Parte_9 Parte_11
ricorrenti.
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, ai figli Persona_7
, , Parte_2 Parte_2 Parte_1 Parte_3
, ,
[...] Controparte_1 Parte_5
, tutti odierni ricorrenti.
[...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, Controparte_1
alla figlia odierna ricorrente. Parte_7
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, al Parte_2
figlio odierno ricorrente. Persona_2 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, alla Parte_1
figlia , odierna ricorrente. Persona_1
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, alla Parte_3
figlia , odierna ricorrente. Parte_4
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, alla Parte_5
figlia , odierna ricorrente. Parte_6
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, alle figlie Parte_16
e , entrambe Persona_8 Parte_12
odierne ricorrenti.
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, ai Parte_14
figli e , entrambi Parte_10 Parte_13
odierni ricorrenti.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , di Persona_7 Parte_14
, e di , sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali –
[...] Parte_9 unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a , Parte_1
nato il [...] a [...], provincia di Tucuman, in Argentina;
, Persona_1
nata il [...], a San Miguel de Tucuman, in [...], rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore come sopra generalizzato;
Parte_1 [...]
, nata il [...] a san Miguel de Tucuman in [...]; CP_1 [...]
, nata il [...] a San Miguel de Tucuman in [...]; Parte_2 [...]
, nato il [...], a San Miguel de Tucuman in [...], Persona_2
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore , come Parte_2
sopra generalizzata;
, nato il [...], a [...] Parte_3
Tucuman in Argentina;
, nata il [...] a [...] Parte_4
de Tucuman in Argentina;
, nata il [...] a [...] Parte_5 de Tucuman in Argentina;
, nata l'[...], a [...] Parte_6
Tucuman in Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore Parte_5
, come sopra generalizzata;
nata il [...] a [...]
[...] Parte_7
de Tucuman in Argentina;
, nata il [...] a [...] Parte_8
Tucuman, in Argentina;
, nata il [...] a [...] provincia di Parte_9
Tucuman in Argentina;
, nata il [...] a [...] Parte_10
Tucuman in Argentina;
, nato l'[...] a [...] provincia Parte_11
di Tucuman, in Argentina;
, nata il [...] a [...], in Parte_12
Argentina; , nato il [...] a [...] in Parte_13
Argentina; , nata il [...] a [...], in Parte_14
Argentina;
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 9.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo