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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott. Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4144 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Betto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, rimetta gli atti al Collegio
per omologare con sentenza la separazione consensuale, alle concordate e di seguito indicate
condizioni
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa familiare di a (VI), Via Chiesa n. 48, verrà assegnata al sig. CP_1 [...]
quale genitore collocatario della prole, essendone pure esclusivo proprietario, Parte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze.
3. La sig.ra trasferisce la propria residenza (entro il 31.12.2024) nell'immobile Parte_2
locato sempre ad a in Via Vicenza n. 59. CP_1
Affidamento, collocazione e piano genitoriale per i figli
4. I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per
5. I figli ed resteranno collocati prevalentemente presso la dimora paterna, presso Per_1
la quale manterranno la residenza.
6. Quanto al diritto di visita, salvo diverso accordo, i minori rimarranno con i genitori secondo il seguente calendario:
a) Settimana A Con la madre dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola,
allorquando il padre andrà a prenderli e li terrà con sé fino al venerdì, riaccompagnandoli a scuola. Dall'uscita da scuola del venerdì rimarranno con la madre fino al lunedì mattina,
quando li riaccompagnerà a scuola.
Settimana B
Con il padre dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola, allorquando la madre andrà a prenderli e li terrà con se fino al venerdì, riaccompagnandoli a scuola.
Dall'uscita da scuola del venerdì rimarranno con il padre fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
Ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui rimarrà con i figli, a consentire loro lo svolgimento delle attività scolastiche, extrascolastiche e di carattere ludico-ricreativo programmate.
b) Per quanto attiene alle vacanze estive, i minori trascorreranno un periodo anche non continuativo di almeno tre settimane con ciascuno dei genitori, con la possibilità di viaggiare anche all'estero, per cui i coniugi si prestano sin d'ora il reciproco consenso, anche ai fini del rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio. Il periodo di ferie dovrà essere comunicato entro il giorno 30 aprile di ciascun anno.
Per c) Durante il periodo natalizio, ed trascorreranno con ciascuno dei genitori almeno Per_1
sette giorni: i genitori alterneranno di anno in anno il periodo comprendente il Natale ed il periodo comprendente il Capodanno, di modo che il genitore che ha trascorso con i figli il
Natale trascorrerà con loro il Capodanno nell'anno successivo.
d) Per quanto riguarda le festività Pasquali, i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
e) Il giorno del compleanno del papà e della festa del papà i figli resteranno con il padre, mentre il giorno di compleanno della madre e della festa della mamma resteranno con la madre, a prescindere dalla settimana di competenza.
f) I genitori trascorreranno con i figli le festività ricadenti in giorni feriali (c.d. ponti) in maniera alternata, dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino alla ripresa della stessa, quando il genitore che li ha avuti con sé in quell'occasione, le riaccompagnerà a scuola.
7. Infine, riguardo al mantenimento dei minori, si stabilisce che il padre verserà alla madre,
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 400,00 mensili,
rivalutabili annualmente sulla scorta degli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, fino alla vendita dell'immobile di proprietà della sig.ra . Parte_2
Dal mese successivo all'atto notarile di vendita del suddetto immobile, quindi da quando la sig.ra non sarà più gravata della rata del mutuo, i genitori provvederanno al Pt_2
mantenimento diretto dei figli quando staranno con loro.
8. In ogni caso, i genitori divideranno nella misura del 50% le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, provvedendo a rimborsare la quota del 50%
al genitore che affronterà la spesa straordinaria.
9. Al contempo i genitori hanno concordato di ripartire altresì al 50% la spesa relativa alla mensa scolastica dei figli.
Altre disposizioni patrimoniali
10. L'Assegno Unico e Universale per i minori erogato dall'INPS, ovvero qualsiasi altro contributo che andrà a sostituire ovvero rinominare il predetto, rimarrà alla sig.ra Parte_2
che lo percepisce attualmente e continuerà a percepirlo interamente.
11. Le parti hanno anche definito in separata sede ogni questione economico-patrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo l'uno dall'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15.11.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Longare (VI) in data 02.06.2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento
Per condiviso dei figli minori ed , alla prevalente collocazione degli stessi presso il Per_1
padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere gli accordi raggiunti dalle parti riguardo al mantenimento dei figli che appaiono congrui ed adeguati alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Altavilla
Vicentina (VI), in via Chiesa n. 48, in favore di quale genitore convivente Parte_1
con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Longare (VI) in data 02.06.2016 con atto trascritto al n. 16, parte II, serie C,
anno 2016 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Longare (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott. Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4144 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Betto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, rimetta gli atti al Collegio
per omologare con sentenza la separazione consensuale, alle concordate e di seguito indicate
condizioni
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa familiare di a (VI), Via Chiesa n. 48, verrà assegnata al sig. CP_1 [...]
quale genitore collocatario della prole, essendone pure esclusivo proprietario, Parte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze.
3. La sig.ra trasferisce la propria residenza (entro il 31.12.2024) nell'immobile Parte_2
locato sempre ad a in Via Vicenza n. 59. CP_1
Affidamento, collocazione e piano genitoriale per i figli
4. I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per
5. I figli ed resteranno collocati prevalentemente presso la dimora paterna, presso Per_1
la quale manterranno la residenza.
6. Quanto al diritto di visita, salvo diverso accordo, i minori rimarranno con i genitori secondo il seguente calendario:
a) Settimana A Con la madre dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola,
allorquando il padre andrà a prenderli e li terrà con sé fino al venerdì, riaccompagnandoli a scuola. Dall'uscita da scuola del venerdì rimarranno con la madre fino al lunedì mattina,
quando li riaccompagnerà a scuola.
Settimana B
Con il padre dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola, allorquando la madre andrà a prenderli e li terrà con se fino al venerdì, riaccompagnandoli a scuola.
Dall'uscita da scuola del venerdì rimarranno con il padre fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
Ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui rimarrà con i figli, a consentire loro lo svolgimento delle attività scolastiche, extrascolastiche e di carattere ludico-ricreativo programmate.
b) Per quanto attiene alle vacanze estive, i minori trascorreranno un periodo anche non continuativo di almeno tre settimane con ciascuno dei genitori, con la possibilità di viaggiare anche all'estero, per cui i coniugi si prestano sin d'ora il reciproco consenso, anche ai fini del rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio. Il periodo di ferie dovrà essere comunicato entro il giorno 30 aprile di ciascun anno.
Per c) Durante il periodo natalizio, ed trascorreranno con ciascuno dei genitori almeno Per_1
sette giorni: i genitori alterneranno di anno in anno il periodo comprendente il Natale ed il periodo comprendente il Capodanno, di modo che il genitore che ha trascorso con i figli il
Natale trascorrerà con loro il Capodanno nell'anno successivo.
d) Per quanto riguarda le festività Pasquali, i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
e) Il giorno del compleanno del papà e della festa del papà i figli resteranno con il padre, mentre il giorno di compleanno della madre e della festa della mamma resteranno con la madre, a prescindere dalla settimana di competenza.
f) I genitori trascorreranno con i figli le festività ricadenti in giorni feriali (c.d. ponti) in maniera alternata, dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino alla ripresa della stessa, quando il genitore che li ha avuti con sé in quell'occasione, le riaccompagnerà a scuola.
7. Infine, riguardo al mantenimento dei minori, si stabilisce che il padre verserà alla madre,
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 400,00 mensili,
rivalutabili annualmente sulla scorta degli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, fino alla vendita dell'immobile di proprietà della sig.ra . Parte_2
Dal mese successivo all'atto notarile di vendita del suddetto immobile, quindi da quando la sig.ra non sarà più gravata della rata del mutuo, i genitori provvederanno al Pt_2
mantenimento diretto dei figli quando staranno con loro.
8. In ogni caso, i genitori divideranno nella misura del 50% le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, provvedendo a rimborsare la quota del 50%
al genitore che affronterà la spesa straordinaria.
9. Al contempo i genitori hanno concordato di ripartire altresì al 50% la spesa relativa alla mensa scolastica dei figli.
Altre disposizioni patrimoniali
10. L'Assegno Unico e Universale per i minori erogato dall'INPS, ovvero qualsiasi altro contributo che andrà a sostituire ovvero rinominare il predetto, rimarrà alla sig.ra Parte_2
che lo percepisce attualmente e continuerà a percepirlo interamente.
11. Le parti hanno anche definito in separata sede ogni questione economico-patrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo l'uno dall'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15.11.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Longare (VI) in data 02.06.2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento
Per condiviso dei figli minori ed , alla prevalente collocazione degli stessi presso il Per_1
padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere gli accordi raggiunti dalle parti riguardo al mantenimento dei figli che appaiono congrui ed adeguati alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Altavilla
Vicentina (VI), in via Chiesa n. 48, in favore di quale genitore convivente Parte_1
con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Longare (VI) in data 02.06.2016 con atto trascritto al n. 16, parte II, serie C,
anno 2016 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Longare (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Elena Sollazzo