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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 25/07/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa MA AR
AR in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 51/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NZ NO ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in Sondrio,
Via N. Sauro n. 7
ricorrente
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato in Sondrio, via XXV
Aprile n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis reiectis, preliminarmente: disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'avviso di debito impugnato in quanto
l'opposizione è fondata e il pagamento costituirebbe un grave danno per la ricorrente.
Nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria dell CP_1 indicata nell'avviso di addebito N. 405 2023 0000256216000 impugnato (anche a titolo di sanzioni civili, interessi di mora e di spese di riscossione) per presunti contributi non versati alla gestione separata e conseguentemente dichiararne l'annullamento.
Con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario come per legge del presente giudizio oltre IVA e C.A.”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis rejectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto risultante dall'avviso di addebito opposto o alla maggiore o minor somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/02/2024 conveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere l'annullamento dell' avviso di addebito n. 405 2023 CP_1
0000256216000, notificatole in data 11/01/2024, avente ad oggetto il pagamento di €
9.522,17 a titolo di contributi dovuti alla ES TA Liberi Professionisti, sanzioni e interessi per il periodo gennaio-dicembre 2014.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa contributiva di , in quanto: CP_1
- nel periodo oggetto di accertamento aveva ottenuto la pre-iscrizione, in qualità di praticante, presso la AS Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti (“CNPADC”) e in forza di tale pre-iscrizione aveva versato il relativo contributo annuale: per l'effetto, non era tenuta all'iscrizione per lo stesso periodo e per la stessa attività ad un altro ente di previdenza obbligatoria, quale la ES TA;
- il contributo da pre-iscrizione aveva pienamente natura previdenziale e pensionistica, anche in quanto destinato a rientrare nel montante contributivo individuale una volta avveratasi l'iscrizione in via definitiva alla CNPADC a seguito del conseguimento dell'abilitazione;
- non risultavano, quindi, integrati i presupposti per l'iscrizione alla ES
TA ai sensi dell'art. 2, co. 26 L. 335/1995 (come interpretato dall'art. 18, co. 12, D.L. 98/2011), richiesta esclusivamente per i soggetti che svolgono
Pag. 2 di 7 attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. alla luce di quanto sopra, allegava quindi di aver assolto il Parte_1 proprio onere contributivo in relazione al reddito di € 19.316,00 prodotto quale praticante commercialista nell'annualità in questione.
In data 13/03/2024 si costituiva , contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, e CP_1 in particolare riaffermando che la pre-iscrizione presso la AS professionale non dava origine a un'esenzione dall'obbligo contributivo verso la ES TA, in quanto il versamento del contributo annuale presso la prima non costituiva contribuzione soggettiva, di natura previdenziale, proporzionata al reddito prodotto, con la conseguenza che non poteva ritenersi integrata la condizione richiesta dall'art. 2 comma
26 citato, nella sua interpretazione autentica, per escludere l'assoggettamento dei redditi prodotti alla ES TA, ovverosia l'esistenza di una copertura assicurativa obbligatoria per la medesima attività.
All'udienza del 28/05/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
È pacifico tra le parti che nell'annualità 2014 ha prodotto un Parte_1 reddito per l'attività di praticante commercialista per € 19.316,00; è altresì pacifico e documentale che, in relazione a tale annualità, la ricorrente ha versato esclusivamente il contributo annuale alla AS Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti, pari a € 578,00 (doc. 8 ricorrente), dovuto in forza del conseguimento della “pre-iscrizione” alla AS medesima in qualità di praticante (doc. 3 ricorrente).
Invero, ai sensi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Unitario della AS (doc. 9 ricorrente), i praticanti in possesso di determinati requisiti possono presentare domanda di pre-iscrizione alla AS entro cinque anni dall'iscrizione al Registro Praticanti, con l'effetto che (esclusivamente in caso di iscrizione alla AS decorrente entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione) gli anni di pre-iscrizione concorrono alla determinazione dell'anzianità contributiva;
per i soggetti “pre-iscritti”, l'art. 7 del medesimo regolamento (“Art.
7 - Contributo da pre-iscrizione”) prevede che “1.
Pag. 3 di 7 Coloro che si pre-iscrivono alla AS sono obbligati al versamento di contributo annuo a scelta tra uno dei seguenti importi: a. euro 581,00; b. euro 1.164,00; c. euro
2.327,00. 2. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente ai sensi dell'art.
11” (ancora doc. 9).
Tanto premesso, si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni della sent. n. 716/2020 del 13/11/2020 della Corte d'Appello di Milano:
“Con la creazione della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione.
L'art. 2 della L. 335/95 dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita ES TA, presso l' , e finalizzata CP_1 all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività...”.
L'art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011 dispone che: “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita ES TA sono esclusivamente i soggetti CP_1 che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti ...”.
Come si ricava dalla lettura delle disposizioni in esame, presupposto dell'iscrizione presso la c.d. ES TA è la percezione di un reddito derivante dall'esercizio
Pag. 4 di 7 abituale di un'attività di lavoro autonomo, artistico o professionale. Ciò in virtù del richiamo espresso dell'art. 49 (oggi 53) del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte su Reddito), il quale recita: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.”
Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale (vedi Cass., 17-12-2018, n. 32608).
In sostanza, laddove manchi una copertura assicurativa obbligatoria per l'attività svolta
- come nel caso di specie, in cui l'appellata, in virtù di una scelta privatistica, è solo
“pre-iscritta”, quale praticante, presso la AS Commercialisti - e vi è produzione di reddito da lavoro autonomo - sorge l'obbligo di iscrizione alla ES TA.
Solo l'iscrizione obbligatoria alla AS di categoria inibisce la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995.
Sino a quando non si concretizzano i requisiti per l'iscrizione (obbligatoria) alla CNPR,
i redditi prodotti dal tirocinante (che – si ribadisce – non è obbligato ad iscriversi alla
AS, ma ha solo la facoltà, non essendo ancora in possesso dei requisiti professionali per farlo) devono essere assoggettati alla ES TA.
La debenza dei contributi sui redditi prodotti dev'essere verificata al momento della loro produzione e non può dipendere dal futuro avveramento di determinate condizioni
(nella specie, il superamento o meno dell'esame di abilitazione) che possono realizzarsi anche dopo un considerevole lasso di tempo.
Deve allora ritenersi che, se i redditi autonomi vengano prodotti in un determinato anno, la forza espansiva della ES TA venga meno solo se colui che li produce risulti, in relazione a quel periodo, già iscritto obbligatoriamente alla AS professionale e versi per tali redditi contributi soggettivi.
Pag. 5 di 7 In caso contrario, i redditi devono essere assoggettati inevitabilmente alla contribuzione della ES TA . CP_1
Come correttamente osservato dall' , la normativa disciplinante l'assicurazione CP_1 previdenziale obbligatoria dei ragionieri e dei periti commerciali non contempla affatto la “preiscrizione”, la quale costituisce mera possibilità privatistica di valorizzare, solo ex post, nel caso di successiva, effettiva, iscrizione dell'interessato presso la cassa, i periodi di apprendistato, altrimenti non rilevanti in alcun modo ai fini previdenziali.
La stessa locuzione “preiscrizione” rende evidente come si tratti di un istituto del tutto svincolato dall'insorgenza di un effettivo rapporto previdenziale obbligatorio tra apprendista e AS, rapporto, quindi, configurabile come forma assicurativa facoltativa, di fonte privatistica e non certo legislativa.
Deve, invero, convenirsi con l' che “il versamento di € 500,00 di preiscrizione CP_1 presso la AS dei Ragionieri è – palesemente – del tutto sganciato dall'onere contributivo astrattamente liquidabile sul reddito da lavoro autonomo percepito dalla contribuente;
pertanto, esso non rileva ai fini dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, norma che non evoca minimamente siffatta forma di prenotazione previdenziale. Inoltre, poiché la disposizione appena citata non rinvia in alcun modo né ad alcun fine alla normativa specificamente regolante le varie casse professionali può dedursi che tale normativa non sia in grado di produrre effetti derogatori rispetto a quella di fonte statuale.
Il regime della preiscrizione, infatti, è contenuto in una norma interna, a carattere regolamentare, della AS Ragionieri;
tale regime, quindi, non può derogare alla disciplina di fonte superiore, contenuta nella già evocata L. 335/95, come invece accadrebbe, se si consentisse una elisione ex tunc di un obbligo contributivo già sorto verso la ES TA. In altri termini, l'iscrizione ex post presso la AS professionale per effetto della riferita preiscrizione non è causa di estinzione retroattiva dell'obbligo contributivo presso la ES separata perché manca una norma, con forza ed efficacia di legge, che tanto disponga, né tale forma di estinzione/elisione a posteriori appare ricavabile induttivamente da qualche superiore principio;
anzi, essa, per come configurata, sembra piuttosto collidere con la gerarchia delle fonti dell'ordinamento vigente
Pag. 6 di 7 Ciò premesso, parte appellata non ha allegato né dimostrato, in alcun modo, di essere stata iscritta, nel 2011, né di aver versato, in quell'anno, contributi a casse professionali sul reddito da lavoro autonomo prodotto;
anzi, l'essere solo “pre-iscritta” presso la
AS dimostra che ella non vi fosse, propriamente, “iscritta”.
Dalla documentazione agli atti e dagli accertamenti effettuati, è emerso che l'appellata, nel 2011, ha conseguito redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 53 co.1 del
T.U.I.R., derivanti da attività libero professionale e, quindi, in mancanza di iscrizione
(obbligatoria) presso la AS di categoria, tali redditi devono essere assoggettati alla contribuzione a favore della ES TA.”.
Alla luce di quanto sopra, in primo luogo, la natura meramente facoltativa della “pre- iscrizione” non consente di qualificare i versamenti dovuti in forza della stessa quale forma di contribuzione correlata ad un obbligo di iscrizione a una gestione di categoria, idoneo ad elidere l'obbligo di iscrizione alla ES TA;
in secondo luogo, il pagamento di un mero contributo forfetario annuale non costituisce, evidentemente, adempimento dell'obbligo contributivo connesso alla produzione di reddito da lavoro autonomo: ne consegue che, alla luce del sistema sopra delineato, tale obbligo può essere adempiuto esclusivamente in favore della ES TA.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
La complessità della questione, che dà origine a orientamenti giurisprudenziali non univoci, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa MA AR AR, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 28/05/2025
Il Giudice
MA AR AR
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa MA AR
AR in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 51/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NZ NO ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in Sondrio,
Via N. Sauro n. 7
ricorrente
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato in Sondrio, via XXV
Aprile n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis reiectis, preliminarmente: disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'avviso di debito impugnato in quanto
l'opposizione è fondata e il pagamento costituirebbe un grave danno per la ricorrente.
Nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria dell CP_1 indicata nell'avviso di addebito N. 405 2023 0000256216000 impugnato (anche a titolo di sanzioni civili, interessi di mora e di spese di riscossione) per presunti contributi non versati alla gestione separata e conseguentemente dichiararne l'annullamento.
Con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario come per legge del presente giudizio oltre IVA e C.A.”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis rejectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto risultante dall'avviso di addebito opposto o alla maggiore o minor somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/02/2024 conveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere l'annullamento dell' avviso di addebito n. 405 2023 CP_1
0000256216000, notificatole in data 11/01/2024, avente ad oggetto il pagamento di €
9.522,17 a titolo di contributi dovuti alla ES TA Liberi Professionisti, sanzioni e interessi per il periodo gennaio-dicembre 2014.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa contributiva di , in quanto: CP_1
- nel periodo oggetto di accertamento aveva ottenuto la pre-iscrizione, in qualità di praticante, presso la AS Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti (“CNPADC”) e in forza di tale pre-iscrizione aveva versato il relativo contributo annuale: per l'effetto, non era tenuta all'iscrizione per lo stesso periodo e per la stessa attività ad un altro ente di previdenza obbligatoria, quale la ES TA;
- il contributo da pre-iscrizione aveva pienamente natura previdenziale e pensionistica, anche in quanto destinato a rientrare nel montante contributivo individuale una volta avveratasi l'iscrizione in via definitiva alla CNPADC a seguito del conseguimento dell'abilitazione;
- non risultavano, quindi, integrati i presupposti per l'iscrizione alla ES
TA ai sensi dell'art. 2, co. 26 L. 335/1995 (come interpretato dall'art. 18, co. 12, D.L. 98/2011), richiesta esclusivamente per i soggetti che svolgono
Pag. 2 di 7 attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. alla luce di quanto sopra, allegava quindi di aver assolto il Parte_1 proprio onere contributivo in relazione al reddito di € 19.316,00 prodotto quale praticante commercialista nell'annualità in questione.
In data 13/03/2024 si costituiva , contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, e CP_1 in particolare riaffermando che la pre-iscrizione presso la AS professionale non dava origine a un'esenzione dall'obbligo contributivo verso la ES TA, in quanto il versamento del contributo annuale presso la prima non costituiva contribuzione soggettiva, di natura previdenziale, proporzionata al reddito prodotto, con la conseguenza che non poteva ritenersi integrata la condizione richiesta dall'art. 2 comma
26 citato, nella sua interpretazione autentica, per escludere l'assoggettamento dei redditi prodotti alla ES TA, ovverosia l'esistenza di una copertura assicurativa obbligatoria per la medesima attività.
All'udienza del 28/05/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
È pacifico tra le parti che nell'annualità 2014 ha prodotto un Parte_1 reddito per l'attività di praticante commercialista per € 19.316,00; è altresì pacifico e documentale che, in relazione a tale annualità, la ricorrente ha versato esclusivamente il contributo annuale alla AS Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti, pari a € 578,00 (doc. 8 ricorrente), dovuto in forza del conseguimento della “pre-iscrizione” alla AS medesima in qualità di praticante (doc. 3 ricorrente).
Invero, ai sensi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Unitario della AS (doc. 9 ricorrente), i praticanti in possesso di determinati requisiti possono presentare domanda di pre-iscrizione alla AS entro cinque anni dall'iscrizione al Registro Praticanti, con l'effetto che (esclusivamente in caso di iscrizione alla AS decorrente entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione) gli anni di pre-iscrizione concorrono alla determinazione dell'anzianità contributiva;
per i soggetti “pre-iscritti”, l'art. 7 del medesimo regolamento (“Art.
7 - Contributo da pre-iscrizione”) prevede che “1.
Pag. 3 di 7 Coloro che si pre-iscrivono alla AS sono obbligati al versamento di contributo annuo a scelta tra uno dei seguenti importi: a. euro 581,00; b. euro 1.164,00; c. euro
2.327,00. 2. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente ai sensi dell'art.
11” (ancora doc. 9).
Tanto premesso, si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni della sent. n. 716/2020 del 13/11/2020 della Corte d'Appello di Milano:
“Con la creazione della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione.
L'art. 2 della L. 335/95 dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita ES TA, presso l' , e finalizzata CP_1 all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività...”.
L'art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011 dispone che: “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita ES TA sono esclusivamente i soggetti CP_1 che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti ...”.
Come si ricava dalla lettura delle disposizioni in esame, presupposto dell'iscrizione presso la c.d. ES TA è la percezione di un reddito derivante dall'esercizio
Pag. 4 di 7 abituale di un'attività di lavoro autonomo, artistico o professionale. Ciò in virtù del richiamo espresso dell'art. 49 (oggi 53) del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte su Reddito), il quale recita: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.”
Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale (vedi Cass., 17-12-2018, n. 32608).
In sostanza, laddove manchi una copertura assicurativa obbligatoria per l'attività svolta
- come nel caso di specie, in cui l'appellata, in virtù di una scelta privatistica, è solo
“pre-iscritta”, quale praticante, presso la AS Commercialisti - e vi è produzione di reddito da lavoro autonomo - sorge l'obbligo di iscrizione alla ES TA.
Solo l'iscrizione obbligatoria alla AS di categoria inibisce la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995.
Sino a quando non si concretizzano i requisiti per l'iscrizione (obbligatoria) alla CNPR,
i redditi prodotti dal tirocinante (che – si ribadisce – non è obbligato ad iscriversi alla
AS, ma ha solo la facoltà, non essendo ancora in possesso dei requisiti professionali per farlo) devono essere assoggettati alla ES TA.
La debenza dei contributi sui redditi prodotti dev'essere verificata al momento della loro produzione e non può dipendere dal futuro avveramento di determinate condizioni
(nella specie, il superamento o meno dell'esame di abilitazione) che possono realizzarsi anche dopo un considerevole lasso di tempo.
Deve allora ritenersi che, se i redditi autonomi vengano prodotti in un determinato anno, la forza espansiva della ES TA venga meno solo se colui che li produce risulti, in relazione a quel periodo, già iscritto obbligatoriamente alla AS professionale e versi per tali redditi contributi soggettivi.
Pag. 5 di 7 In caso contrario, i redditi devono essere assoggettati inevitabilmente alla contribuzione della ES TA . CP_1
Come correttamente osservato dall' , la normativa disciplinante l'assicurazione CP_1 previdenziale obbligatoria dei ragionieri e dei periti commerciali non contempla affatto la “preiscrizione”, la quale costituisce mera possibilità privatistica di valorizzare, solo ex post, nel caso di successiva, effettiva, iscrizione dell'interessato presso la cassa, i periodi di apprendistato, altrimenti non rilevanti in alcun modo ai fini previdenziali.
La stessa locuzione “preiscrizione” rende evidente come si tratti di un istituto del tutto svincolato dall'insorgenza di un effettivo rapporto previdenziale obbligatorio tra apprendista e AS, rapporto, quindi, configurabile come forma assicurativa facoltativa, di fonte privatistica e non certo legislativa.
Deve, invero, convenirsi con l' che “il versamento di € 500,00 di preiscrizione CP_1 presso la AS dei Ragionieri è – palesemente – del tutto sganciato dall'onere contributivo astrattamente liquidabile sul reddito da lavoro autonomo percepito dalla contribuente;
pertanto, esso non rileva ai fini dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, norma che non evoca minimamente siffatta forma di prenotazione previdenziale. Inoltre, poiché la disposizione appena citata non rinvia in alcun modo né ad alcun fine alla normativa specificamente regolante le varie casse professionali può dedursi che tale normativa non sia in grado di produrre effetti derogatori rispetto a quella di fonte statuale.
Il regime della preiscrizione, infatti, è contenuto in una norma interna, a carattere regolamentare, della AS Ragionieri;
tale regime, quindi, non può derogare alla disciplina di fonte superiore, contenuta nella già evocata L. 335/95, come invece accadrebbe, se si consentisse una elisione ex tunc di un obbligo contributivo già sorto verso la ES TA. In altri termini, l'iscrizione ex post presso la AS professionale per effetto della riferita preiscrizione non è causa di estinzione retroattiva dell'obbligo contributivo presso la ES separata perché manca una norma, con forza ed efficacia di legge, che tanto disponga, né tale forma di estinzione/elisione a posteriori appare ricavabile induttivamente da qualche superiore principio;
anzi, essa, per come configurata, sembra piuttosto collidere con la gerarchia delle fonti dell'ordinamento vigente
Pag. 6 di 7 Ciò premesso, parte appellata non ha allegato né dimostrato, in alcun modo, di essere stata iscritta, nel 2011, né di aver versato, in quell'anno, contributi a casse professionali sul reddito da lavoro autonomo prodotto;
anzi, l'essere solo “pre-iscritta” presso la
AS dimostra che ella non vi fosse, propriamente, “iscritta”.
Dalla documentazione agli atti e dagli accertamenti effettuati, è emerso che l'appellata, nel 2011, ha conseguito redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 53 co.1 del
T.U.I.R., derivanti da attività libero professionale e, quindi, in mancanza di iscrizione
(obbligatoria) presso la AS di categoria, tali redditi devono essere assoggettati alla contribuzione a favore della ES TA.”.
Alla luce di quanto sopra, in primo luogo, la natura meramente facoltativa della “pre- iscrizione” non consente di qualificare i versamenti dovuti in forza della stessa quale forma di contribuzione correlata ad un obbligo di iscrizione a una gestione di categoria, idoneo ad elidere l'obbligo di iscrizione alla ES TA;
in secondo luogo, il pagamento di un mero contributo forfetario annuale non costituisce, evidentemente, adempimento dell'obbligo contributivo connesso alla produzione di reddito da lavoro autonomo: ne consegue che, alla luce del sistema sopra delineato, tale obbligo può essere adempiuto esclusivamente in favore della ES TA.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
La complessità della questione, che dà origine a orientamenti giurisprudenziali non univoci, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa MA AR AR, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 28/05/2025
Il Giudice
MA AR AR
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