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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/09/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 641/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 641/2025, avente ad oggetto domanda per la separazione consensuale dei coniugi, promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , coniugi, residenti in [...] CodiceFiscale_2
Armerina, Via Scalazza Santa Veneranda, n. 3, elettivamente domiciliati in Piazza Armerina - Via
Generale Muscarà 77, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Katia Fioriglio - c.f. C.F._3
, che li rappresenta e difende per procura in atti;
[...]
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
15/05/2025; Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 27.09.2025, all'esito dell'udienza del
17.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi dell'art. 473-bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., domanda per la separazione consensuale, allegando di aver contratto matrimonio il 15/04/2015, in Buhusi - Romania, trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune e nei registri dello stato civile del Comune di Piazza Armerina, anno 2023, n. 28, parte II, serie C, Ufficio 1, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 07.04.2025.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale è nata il [...]. Persona_1
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, riconoscendosi reciprocamente piena facoltà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza. Gli stessi si esonerano reciprocamente a prestare il proprio consenso qualora lo stesso fosse necessario per legge ad uno di loro per espatriare o, comunque, ottenere il passaporto o il suo rinnovo.
2) La figlia minore, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che si impegnano a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità, ma coabiterà con la madre.
3) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulla suddetta figlia minore. Al padre è data facoltà di vederla due giorni la settimana dalle ore 17,00 alle ore 19,00; di tenerla con sé nei giorni di Sabato e Domenica a settimane alterne e trascorrere con esso il mese di
Luglio o Agosto, con facoltà della madre di vederla con ampia libertà, previo appuntamento telefonico;
il padre, potrà, tenerla con sé nei giorni di 24 e 25 Di-cembre o nei giorni 31 Dicembre
e 1 Gennaio e, nel periodo delle festività Pasquali, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e nel giorno del suo compleanno ad anni alterni.
4) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
5) Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardante l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese me-diche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori. 6) La casa coniugale, di proprietà della moglie, unitamente agli arredi e suppellettili ivi esistenti, sita in Piazza Armerina, Via Scalazza Santa Veneranda, viene assegnata alla stessa.
7) Il marito corrisponderà alla moglie entro il quinto giorno di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 100,00, da aggiornarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, fermo restando l'obbligo di contribuire nella misura del 50% dalle eventuali spese straordinarie.
8) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute.”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge né all'interesse della figlia minorenne , va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 17/09/2025, nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 07.04.2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale, definendo il giudizio, omologa la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], c.f. , e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
07/02/1970, c.f. , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il CodiceFiscale_2
07.04.2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina ai competenti Ufficiali di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 641/2025, avente ad oggetto domanda per la separazione consensuale dei coniugi, promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , coniugi, residenti in [...] CodiceFiscale_2
Armerina, Via Scalazza Santa Veneranda, n. 3, elettivamente domiciliati in Piazza Armerina - Via
Generale Muscarà 77, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Katia Fioriglio - c.f. C.F._3
, che li rappresenta e difende per procura in atti;
[...]
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
15/05/2025; Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 27.09.2025, all'esito dell'udienza del
17.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi dell'art. 473-bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., domanda per la separazione consensuale, allegando di aver contratto matrimonio il 15/04/2015, in Buhusi - Romania, trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune e nei registri dello stato civile del Comune di Piazza Armerina, anno 2023, n. 28, parte II, serie C, Ufficio 1, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 07.04.2025.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale è nata il [...]. Persona_1
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, riconoscendosi reciprocamente piena facoltà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza. Gli stessi si esonerano reciprocamente a prestare il proprio consenso qualora lo stesso fosse necessario per legge ad uno di loro per espatriare o, comunque, ottenere il passaporto o il suo rinnovo.
2) La figlia minore, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che si impegnano a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità, ma coabiterà con la madre.
3) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulla suddetta figlia minore. Al padre è data facoltà di vederla due giorni la settimana dalle ore 17,00 alle ore 19,00; di tenerla con sé nei giorni di Sabato e Domenica a settimane alterne e trascorrere con esso il mese di
Luglio o Agosto, con facoltà della madre di vederla con ampia libertà, previo appuntamento telefonico;
il padre, potrà, tenerla con sé nei giorni di 24 e 25 Di-cembre o nei giorni 31 Dicembre
e 1 Gennaio e, nel periodo delle festività Pasquali, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e nel giorno del suo compleanno ad anni alterni.
4) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
5) Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardante l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese me-diche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori. 6) La casa coniugale, di proprietà della moglie, unitamente agli arredi e suppellettili ivi esistenti, sita in Piazza Armerina, Via Scalazza Santa Veneranda, viene assegnata alla stessa.
7) Il marito corrisponderà alla moglie entro il quinto giorno di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 100,00, da aggiornarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, fermo restando l'obbligo di contribuire nella misura del 50% dalle eventuali spese straordinarie.
8) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute.”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge né all'interesse della figlia minorenne , va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 17/09/2025, nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 07.04.2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale, definendo il giudizio, omologa la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], c.f. , e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
07/02/1970, c.f. , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il CodiceFiscale_2
07.04.2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina ai competenti Ufficiali di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.