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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 586/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio, promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in AZ NA (EN) alla via F. Guccio n. 11 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Leandro Alberghina (C.F.: ), che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in AZ NA alla via Machiavelli n. 115 presso lo studio dell'Avv.
Michele Guglielmo Calcagno (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta C.F._4 procura in atti
1 -RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig.
[...]
, a AZ NA (EN) in data 27.08.2005; atto trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
predetto Comune al n. 52, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2005.
La ricorrente ha rappresentato che dalla predetta unione sono nati due figli: nata a [...] Per_1
NA il 19.04.2007, e , nato a AZ NA il [...], a [...]oggi ancora Per_2 minorenni.
La ricorrente ha dedotto e documentato che, con Decreto reso in data 07.01.2022, il Tribunale di Enna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, in conformità alle condizioni dagli stessi indicate in ricorso.
Premesso che è trascorso il termine di legge senza che vi sia stata mai alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, la ricorrente ha chiesto di “rideterminare l'assegno di mantenimento da corrispondere nei confronti dei figli minori nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00) in ragione delle mutate esigenze di crescita e di studio della prole”, nonché di disporre a carico del coniuge “un assegno di mantenimento nei confronti della moglie nella misura di euro 200,00
(duecento/00) in ragione delle gravi condizioni di salute che rendono incapace al momento di provvedere autonomamente al proprio mantenimento”, e di “volersi confermare integralmente le condizioni in ordine all'affidamento condiviso dei figli, con collocamento privilegiato presso la madre e con ampio diritto di visita del padre così come disposto all'interno del ricorso per separazione consensuale omologato dal Tribunale Civile di Enna in data 07.01.2022”.
Con memoria depositata il 10.10.2024 si è costituito in giudizio il sig. , il quale non Controparte_1 si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma, in relazione alle ulteriori richieste della ricorrente, ha rilevato, anzitutto, che l'episodio patologico sofferto dalla ricorrente non le impedisce di svolgere attività lavorativa e, ad ogni modo, è stato ormai superato.
Sulla richiesta di incremento dell'assegno di mantenimento dei figli minori, per i quali il padre corrisponde già € 200,00 mensili per ciascun figlio in virtù degli accordi di separazione, il resistente ha rilevato che “a tre anni circa di distanza non risultano minimamente mutate le condizioni di fatto dell'epoca della separazione, con i figli che ancora frequentano entrambi la scuola dell'obbligo, 2 mentre per ogni particolare esigenza degli stessi, in termini di spesa straordinaria, soccorre la previsione del riparto supplementare degli esborsi tra entrambi i genitori”, non sussistendo pertanto ragioni giustificative del chiesto aumento dell'assegno di mantenimento, ancor più considerato che la ricorrente, dall'epoca della separazione, ha percepito integralmente l'assegno unico universale corrisposto dall' “per l'importo di euro 401,60, in ragione di euro 200,80 per ciascun figlio”. CP_2
Il resistente ha allegato documentazione fiscale rilevando di percepire un reddito netto mensile di €
1.200 circa.
Il resistente ha quindi chiesto di confermare le statuizioni contenute in separazione in ordine all'assegno di mantenimento dei minori.
Nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo, allegato in data 27.01.2025 da entrambe le parti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 04.02.2025, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “Piaccia all'adito Tribunale, confermare integralmente le condizioni di cui alla separazione consensuale, che qui si intendono richiamate per sintesi, ad eccezione della seguente modifica ed integrazione:- “Il resistente dichiara di rinunciare, con effetto Controparte_1 dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio, alla propria quota di spettanza dell'assegno unico mensile ai sensi della Legge 1° aprile 2021 n. 46 e s.m.i., erogato dall . CP_2
La ricorrente dichiara pertanto di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle domande di disposizione di un assegno di mantenimento e/o divorzile in proprio favore, nonché alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento dei figli minori a carico del resistente, siccome genitore non collocatario. In ragione dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle questioni controverse, chiedono che sia disposta la compensazione integrale delle spese di lite”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia Decreto di omologa, reso dal Tribunale di Enna in data 07.01.2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
944/2021 R.G., dell'accordo di separazione contenuto in ricorso, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo di separazione, con le precisazioni formulate dalle parti nel presente giudizio e come sopra riportate.
3 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra nata a [...] il Parte_1
25.05.1969 (C.F.: ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.11.1968 (C.F.: ), alle condizioni concordate tra le parti, come sopra C.F._3 riportate.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di AZ NA al n. 52, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2005.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 586/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio, promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in AZ NA (EN) alla via F. Guccio n. 11 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Leandro Alberghina (C.F.: ), che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in AZ NA alla via Machiavelli n. 115 presso lo studio dell'Avv.
Michele Guglielmo Calcagno (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta C.F._4 procura in atti
1 -RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig.
[...]
, a AZ NA (EN) in data 27.08.2005; atto trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
predetto Comune al n. 52, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2005.
La ricorrente ha rappresentato che dalla predetta unione sono nati due figli: nata a [...] Per_1
NA il 19.04.2007, e , nato a AZ NA il [...], a [...]oggi ancora Per_2 minorenni.
La ricorrente ha dedotto e documentato che, con Decreto reso in data 07.01.2022, il Tribunale di Enna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, in conformità alle condizioni dagli stessi indicate in ricorso.
Premesso che è trascorso il termine di legge senza che vi sia stata mai alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, la ricorrente ha chiesto di “rideterminare l'assegno di mantenimento da corrispondere nei confronti dei figli minori nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00) in ragione delle mutate esigenze di crescita e di studio della prole”, nonché di disporre a carico del coniuge “un assegno di mantenimento nei confronti della moglie nella misura di euro 200,00
(duecento/00) in ragione delle gravi condizioni di salute che rendono incapace al momento di provvedere autonomamente al proprio mantenimento”, e di “volersi confermare integralmente le condizioni in ordine all'affidamento condiviso dei figli, con collocamento privilegiato presso la madre e con ampio diritto di visita del padre così come disposto all'interno del ricorso per separazione consensuale omologato dal Tribunale Civile di Enna in data 07.01.2022”.
Con memoria depositata il 10.10.2024 si è costituito in giudizio il sig. , il quale non Controparte_1 si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma, in relazione alle ulteriori richieste della ricorrente, ha rilevato, anzitutto, che l'episodio patologico sofferto dalla ricorrente non le impedisce di svolgere attività lavorativa e, ad ogni modo, è stato ormai superato.
Sulla richiesta di incremento dell'assegno di mantenimento dei figli minori, per i quali il padre corrisponde già € 200,00 mensili per ciascun figlio in virtù degli accordi di separazione, il resistente ha rilevato che “a tre anni circa di distanza non risultano minimamente mutate le condizioni di fatto dell'epoca della separazione, con i figli che ancora frequentano entrambi la scuola dell'obbligo, 2 mentre per ogni particolare esigenza degli stessi, in termini di spesa straordinaria, soccorre la previsione del riparto supplementare degli esborsi tra entrambi i genitori”, non sussistendo pertanto ragioni giustificative del chiesto aumento dell'assegno di mantenimento, ancor più considerato che la ricorrente, dall'epoca della separazione, ha percepito integralmente l'assegno unico universale corrisposto dall' “per l'importo di euro 401,60, in ragione di euro 200,80 per ciascun figlio”. CP_2
Il resistente ha allegato documentazione fiscale rilevando di percepire un reddito netto mensile di €
1.200 circa.
Il resistente ha quindi chiesto di confermare le statuizioni contenute in separazione in ordine all'assegno di mantenimento dei minori.
Nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo, allegato in data 27.01.2025 da entrambe le parti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 04.02.2025, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “Piaccia all'adito Tribunale, confermare integralmente le condizioni di cui alla separazione consensuale, che qui si intendono richiamate per sintesi, ad eccezione della seguente modifica ed integrazione:- “Il resistente dichiara di rinunciare, con effetto Controparte_1 dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio, alla propria quota di spettanza dell'assegno unico mensile ai sensi della Legge 1° aprile 2021 n. 46 e s.m.i., erogato dall . CP_2
La ricorrente dichiara pertanto di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle domande di disposizione di un assegno di mantenimento e/o divorzile in proprio favore, nonché alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento dei figli minori a carico del resistente, siccome genitore non collocatario. In ragione dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle questioni controverse, chiedono che sia disposta la compensazione integrale delle spese di lite”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia Decreto di omologa, reso dal Tribunale di Enna in data 07.01.2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
944/2021 R.G., dell'accordo di separazione contenuto in ricorso, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo di separazione, con le precisazioni formulate dalle parti nel presente giudizio e come sopra riportate.
3 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra nata a [...] il Parte_1
25.05.1969 (C.F.: ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.11.1968 (C.F.: ), alle condizioni concordate tra le parti, come sopra C.F._3 riportate.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di AZ NA al n. 52, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2005.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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