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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di reclamo, ex art. 51 CCII, iscritta al n. r.g. 35/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. _1 P.IVA_1
CREMONINI GIAN PATRIZIO, elettivamente domiciliato in GALLERIA
GUGLIELMO MARCONI 2 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. CREMONINI
GIAN PATRIZIO.
RECLAMANTE contro
(C.F. OP
). P.IVA_2
pagina 1 di 12 (C.F. ), con il patrocinio OP P.IVA_2 dell'avv. OLIVA DAVIDE, dell'avv. SQUILLACE FRANCESCA e dell'avv.
SAMORI' GIANPIERO, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ORSOLA 36 41121
MODENA presso il difensore avv. OLIVA DAVIDE.
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI FERRARA (C.F. ).
RECLAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 54/2024, resa in data 20 novembre – 11 dicembre 2024, in accoglimento del ricorso proposto dalla società e previo rigetto OP dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 48 c. II CCII, dalla _1
il Tribunale di Ferrara ha omologato il concordato preventivo in continuità
[...]
aziendale proposto dalla menzionata società ricorrente.
Con ricorso ex art. 51 CCII, depositato in data 10 gennaio 2025, la _1 ha proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, chiedendo che l'adìta Corte
[...]
d'Appello, in riforma della reclamata decisione, nel merito : 1) revochi “la disposta omologazione del concordato preventivo introdotto da OP
; 2) “per l'ipotesi in cui la sentenza di omologazione del concordato preventivo
[...] venga confermata per la prevalenza dell'interesse generale dei creditori e dei lavoratori rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, ex art. 53 co. 5 bis CCII, e a condizione dell'accertamento con sentenza passata in giudicato del diritto di credito di cui in narrativa vantato dalla nei confronti della società _1 [...]
, condanni “la medesima società OP OP
a pagare alla a titolo di risarcimento danni la somma
[...] _1
pagina 2 di 12 indicata in narrativa, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo effettivo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa;
3) “nella medesima ipotesi”, condanni “la medesima società OP
a risarcire alla i maggiori danni di cui al
[...] _1
precedente paragrafo 4), lett. e), pag. 16, con riserva di promuovere separato giudizio per la relativa quantificazione”.
In via istruttoria, “occorrendo”, ordini “a di OP produrre la documentazione idonea a identificare i beni oggetto dell'IVA di rivalsa e fondanti il privilegio speciale ex art. 2758 co. 2 c.c.”.
Con memoria difensiva depositata in data 29 aprile 2025, la società OP
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si è costituita nel
[...]
presente giudizio, chiedendo, in via principale, il rigetto del reclamo ex adverso proposto e, in subordine, “accogliere l'istanza ex art. 53, comma 5 bis CCII formulata da confermando la sentenza di omologa, risultando OP
Cont evidente la prevalenza dell'interesse generale dei creditori e dei lavoratori di rispetto al minimo pregiudizio subito dal reclamante;
rigettare la richiesta risarcitoria formulata dalla ovvero, in ulteriore via subordinata, riconoscere alla medesima CP_1
il minor importo indicato in atti, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia della in concordato CP_2 preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, il Giudice Designato, all'esito dell'udienza tenuta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data 9 maggio 2025, previa acquisizione delle note difensive di udienza depositate dalle parti in via telematica, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova anzitutto precisare che l'Ente reclamante vanta nei confronti della società
[...]
un credito, peraltro tuttora sub iudice, di € 982.665,35, di cui euro 805.486,61 per CP_2
pagina 3 di 12 capitale ed € 177.178,74 per interessi, assistito dal privilegio (generale) previsto dall'art. 9 c. V D.lvo n. 123/1998, e, in tale qualità, ha dapprima manifestato, in sede di voto, il proprio dissenso all'approvazione del concordato preventivo così come proposto dalla debitrice istante, proponendo, successivamente, opposizione ex art. 48 CCII e, infine, reclamo ex art. 51 CCII.
Parte L'odierna reclamante ha, quindi, censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui, omologando il concordato preventivo così come proposto dalla società debitrice ed in conformità alla relativa proposta di distribuzione del valore di liquidazione, il primo
Giudice ha postergato il credito dell'Ente, come detto assistito dal suddetto privilegio, rispetto al credito di € 50.000,00, vantato da altro soggetto, a titolo di rivalsa IVA, assistito, a sua volta, da privilegio speciale ex art. 2758 c. II c.c., in asserita violazione della disciplina e dei principi dettati dagli artt. 84, 85 e 87 CCII in tema di graduazione delle cause legittime di prelazione.
In particolare, la reclamante ha dedotto la violazione della cd. “absolute priority rule” di cui al citato art. 84 co. VI CCII e, conseguentemente, l'insussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 112 c. I lett. a) e 112 c. II lett. a) CCII ai fini dell'omologazione della menzionata procedura, assumendo, al riguardo la carenza del requisito della regolarità della procedura, da intendersi, quest'ultimo, nel senso di osservanza delle norme sostanziali e procedurali che presiedono alla formazione del piano e della proposta, nonché allo svolgimento della procedura stessa.
Ancor più nel dettaglio, la reclamante ha lamentato che, in base al parere motivato predisposto, ex art. 48 CCII, dal Commissario Giudiziale in data 14/11/2024, il proprio credito, benchè, ope legis, posposto soltanto a quello per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile (e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi),
a seguito della qui contestata omologazione, verrebbe soddisfatto (nella misura del
27,31% ed i relazione ad un valore di liquidazione quantificato dalla proponente in complessivi € 3.805.399,00), in violazione delle norme che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, e, segnatamente, del citato art. 9 d.lvo n. 123/98 e pagina 4 di 12 dell'art. 2777 u.c. c.c., i quali, rispettivamente, ma concordemente, dispongono che “per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”, e, inoltre, che “i crediti che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono posposti unicamente al “privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis”.
Come esposto in premessa, la reclamante, in subordine, nel caso in cui la debitrice avesse comunque chiesto, ex art. 53 c. V CCII, la conferma della reclamata sentenza in ragione del prevalente interesse generale dei creditori e dei lavoratori, ha altresì chiesto la condanna della società al risarcimento del danno da erronea graduazione del CP_2
suo credito, nonché la condanna “generica” della debitrice al ristoro del maggior danno da errata quantificazione del suo credito, riservandosi di chiederne la liquidazione in separato giudizio.
A fronte delle allegazioni e domande come sopra articolate dalla reclamante, la società
in persona del suo A.U., premessa l'inesistenza o, in ogni caso, la natura CP_2
attualmente controversa del credito vantato da controparte, ha anzitutto contestato la fondatezza del principale motivo di gravame avversario (violazione del principio di graduazione delle cause legittime di prelazione), rilevando, al riguardo, che, come enunciato dal primo giudice, il credito della è assistito da privilegio generale e, CP_1
in quanto tale, cede ai crediti privilegiati ex art. 2751 bis e 2758 c.c., mentre il credito per IVA di rivalsa è dotato, ex art. 2958 c. II c.c., di privilegio speciale ove siano esattamente individuati i beni su cui è esercitabile la prelazione, circostanza quest'ultima che, a suo dire, oltre ad essere ricavabile dalle fatture relative alla cessione dei beni de quibus, sarebbe altresì incontrovertibile in quanto non specificamente contestata dalla opponente-reclamante, nonché non oggetto di specifico motivo di gravame.
pagina 5 di 12 In ogni caso, la società reclamata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione ex adverso proposta, ha chiesto, in via subordinata, che, ai sensi dell'art. 53 c. V bis CCII, la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale venga ugualmente confermata e non revocata, ritenendo sussistente
“il prevalente interesse generale dei creditori e dei lavoratori rispetto a quello minimale della reclamante” in quanto, in caso di revoca del concordato preventivo, si aprirebbero le porte ad una procedura di liquidazione giudiziale con conseguente perdita di un centinaio di posti di lavoro e un minor soddisfacimento delle ragioni dei creditori ammessi al passivo, fatto salvo il diritto della reclamante al risarcimento del danno che, nella specie, sarebbe inesistente o, comunque, di entità sensibilmente inferiore rispetto a quella pretesa, e ciò in ragione della coesistenza di altri due distinti crediti, che, come quello della reclamante, sono anch'essi assistiti da privilegio ex art. 9 D.lvo n. 123/98, e che, in quanto tali, dovrebbero beneficiare, in pari percentuale, della anteposizione del loro credito (privilegiato) rispetto a quello per IVA di rivalsa che verrebbe, così, degradato in chirografo.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che il reclamo, così come proposto dalla
[...]
non sia meritevole di accoglimento, non essendo i motivi così come CP_1
posti a sostegno del suddetto gravame, di per sé idonei a provocare la revoca della sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale proposto dalla società CP_2
Ed invero, deve, in primo luogo, rilevarsi come, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, il combinato disposto di cui agli artt. 2777 u.c. c.c. e 9 c. V D.lvo n.
123/98 sancisca, in modo chiaro e non equivocabile, la prevalenza del credito vantato dalla RER rispetto ad ogni altro credito in quanto assistito, per speciale disposizione di legge (art. 9 c. V sopra citato), da privilegio generale collocato, ope legis, in posizione prioritaria rispetto a qualsiasi altra causa legittima di prelazione, e ciò indipendentemente dalla natura, generale o speciale, di quest'ultima e dalla natura, legale o negoziale, del titolo da cui essa trae origine, fatta eccezione per quelle specifiche tipologie di credito, ivi espressamente indicate (i.e., spese di giustizia e crediti pagina 6 di 12 ex art. 2751 bis c.c.), nel cui circoscritto ambito, tuttavia, non può essere in alcun modo ricondotto il credito IVA di rivalsa che, conseguentemente, nella fattispecie in commento, risulta essere stato erroneamente anteposto al credito privilegiato fatto valere da RER.
Quella sopra esplicitata costituisce un'agile operazione esegetica imposta dal chiaro tenore letterale delle norme sopra citate, la cui testuale inequivocità, non necessitante per ciò dell'ausilio di ulteriori criteri ermeneutici, colloca la disciplina normativa in precedenza riportata su un piano sovraordinato, speciale e derogatorio, rispetto a quella, di carattere generale, dettata dall'art. 2778 c.c.
Ne consegue che la graduazione delle cause legittime di prelazione così come, in concreto, prospettata nella proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, attuata nel relativo piano di distribuzione del valore di liquidazione e, infine, fatta propria dalla reclamata sentenza di omologazione, non appare perfettamente corretta e conforme ai principi regolatori della materia.
Tuttavia, il vizio sopra accertato, per sua natura e per i limiti del sindacato affidato dal legislatore al competente Giudice ex artt. 48 e 112 CCII, non costituisce, di per sé, un idoneo e sufficiente motivo di reclamo ex art. 51 CCII, (e, ancor prima, di opposizione ex art. 48 CCII), al fine di conseguire la revoca della sentenza di omologazione del concordato preventivo de quo (e, in precedenza, il rigetto della domanda di omologazione).
Infatti, la violazione delle regole in materia di graduazione delle cause legittime di prelazione è stata, nel caso di specie, evocata dall'odierna reclamante non in quanto motivo, in sé e per sé, di revoca della disposta omologazione, bensì quale vizio che, nella prospettazione della creditrice dissenziente, integrerebbe, a sua volta, il substrato giuridico-processuale delle irregolarità formali e/o sostanziali della procedura, le quali, nei termini e nei limiti desumibili dal citato art. 112 CCII, costituiscono, ope legis, idonee ragioni ostative alla omologazione o, in ogni caso, motivi rilevanti per disporne la revoca a seguito di reclamo. pagina 7 di 12 Ritiene, tuttavia, la Corte che la mera violazione delle regole in tema di graduazione delle cause legittime di prelazione, in sé e per sé considerata, non impedisca l'omologazione della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, alla cui pronuncia o, in ogni caso, persistenza, osta, invece, il difetto delle originarie condizioni di ammissibilità ovvero la sussistenza di gravi irregolarità, formali e/o sostanziali, della già aperta procedura, così come previsto dal legislatore al citato art. 112 CCII.
Infatti, la norma da ultimo citata, infatti così testualmente recita : “Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c)
l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Il legislatore, inoltre, nel caso di concordato preventivo in continuità aziendale, ha stabilito che, “se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza pagina 8 di 12 delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
E', inoltre, previsto che “nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)”.
Dal quadro normativo sopra evocato, si evince, quindi, che, ai fini della revoca della sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la violazione dei principi che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione non è, di per sé, idonea e sufficiente, potendo, semmai, tale violazione costituire, anzitutto, oggetto di un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento e alla declaratoria del rango e della collocazione spettanti al privilegio vantato dal creditore, così come, del resto, accade nel caso di contestazione circa l'esistenza e la natura di detto titolo.
Peraltro, giova, sul punto, osservare come detta violazione, in sé e per sé, non impedisca l'omologazione della procedura in questione allorquando, come incontestatamente avvenuto nel caso di specie ed affermato in sentenza, il voto a ciò favorevole, ancorchè non all'unanimità, sia stato comunque espresso da una qualificata maggioranza di creditori appartenenti a classi di particolare rappresentatività, i cui interessi, in linea con quelli, ultra individuali e pubblicistici, sottesi alla procedura in continuità aziendale, vengono dal legislatore anteposti ad ogni altro anche se non correttamente posizionato nel piano di distribuzione.
Né la violazione delle regole in tema di graduazione delle cause legittime di prelazione, così come dedotta dalla reclamante, può, in quanto tale, essere ricompresa tra le irregolarità, formali e/o sostanziali, della procedura che il legislatore (art. 112 CCII) ha espressamente enucleato quali motivi di revoca. pagina 9 di 12 Infatti, nella fattispecie in esame, il suddetto vizio non viene allegato e, a fortiori, dimostrato, in termini di inidonea satisfattività o di non fattibilità del piano concordatario, di irregolare/erronea formazione delle classi dei creditori, di insussistenza delle maggioranze o quorum deliberativi previsti per legge, e neppure di carenza del requisito della convenienza della prospettiva concordataria in continuità aziendale rispetto a quella di liquidazione giudiziale.
La violazione in commento non viene argomentata neppure in termini di trattamento concordatario del creditore dissenziente peggiore rispetto a quello a cui quest'ultimo accederebbe nella diversa prospettiva di una liquidazione giudiziale, di trattamento concordatario dei creditori privilegiati peggiore o, comunque, non maggiormente satisfattivo di quello che agli stessi spetterebbe per legge, ovvero di disparità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, né di erronea quantificazione del valore di liquidazione e di omessa previsione di un fondo forfettario funzionale rispetto ad eventuali differenze di valore.
Quelle da ultimo menzionate sono, peraltro, oggetto di statuizioni non gravate da specifici motivi di reclamo e, per ciò, non più controvertibili.
Le allegazioni svolte dalla reclamante, quindi, non afferiscono a quelle gravi violazioni concernenti le condizioni di ammissibilità, idoneità, fattibilità e convenienza della domandata procedura concordataria, ma concernono unicamente la mera collocazione, in sede di piano di distribuzione, di uno specifico credito assistito da privilegio, che, per le ragioni sopra esposte, non giustifica, di per sé, l'invocata revoca della sentenza oggetto di gravame.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il reclamo di cui in premessa deve essere rigettato per insussistenza di un idoneo motivo di revoca, e, per l'effetto, la reclamata sentenza, sia pure con diversa motivazione, deve essere integralmente confermata senza possibilità di dare ingresso al rimedio risarcitorio invocato dal creditore reclamante, applicabile nel solo caso, diverso da quello che qui ci occupa, di conferma della sentenza di omologazione richiesta dalla società posta in concordato preventivo, a norma dell'art.
pagina 10 di 12 53 c. V bis CCII, nonostante la fondatezza del gravame, per prevalenza del generale interesse dei creditori e lavoratori.
Per quel che concerne le spese del presente giudizio, si ritiene che, in ragione della controvertibilità e novità delle questioni trattate, sussistano, nella fattispecie in esame, le condizioni di legge per disporre tra le parti la loro integrale compensazione.
Infine, in ragione del rigetto del gravame in esame, ricorrono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (e succ. mod.), per dichiarare la reclamante tenuta al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la contumacia della società in concordato preventivo, in persona del suo CP_2
Commissario Giudiziale.
RIGETTA il reclamo proposto, a norma dell'art. 51 CCII da e, per _1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 54/2024, resa dal Tribunale di Ferrara in data 20 novembre – 11 dicembre 2024, di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale proposto dalla società CP_2 OP CP_2 disponendo tra le parti l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
DICHIARA
la reclamante tenuta, ai sensi del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (e succ. mod.), al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
pagina 11 di 12 d'Appello, il 13 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di reclamo, ex art. 51 CCII, iscritta al n. r.g. 35/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. _1 P.IVA_1
CREMONINI GIAN PATRIZIO, elettivamente domiciliato in GALLERIA
GUGLIELMO MARCONI 2 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. CREMONINI
GIAN PATRIZIO.
RECLAMANTE contro
(C.F. OP
). P.IVA_2
pagina 1 di 12 (C.F. ), con il patrocinio OP P.IVA_2 dell'avv. OLIVA DAVIDE, dell'avv. SQUILLACE FRANCESCA e dell'avv.
SAMORI' GIANPIERO, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ORSOLA 36 41121
MODENA presso il difensore avv. OLIVA DAVIDE.
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI FERRARA (C.F. ).
RECLAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 54/2024, resa in data 20 novembre – 11 dicembre 2024, in accoglimento del ricorso proposto dalla società e previo rigetto OP dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 48 c. II CCII, dalla _1
il Tribunale di Ferrara ha omologato il concordato preventivo in continuità
[...]
aziendale proposto dalla menzionata società ricorrente.
Con ricorso ex art. 51 CCII, depositato in data 10 gennaio 2025, la _1 ha proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, chiedendo che l'adìta Corte
[...]
d'Appello, in riforma della reclamata decisione, nel merito : 1) revochi “la disposta omologazione del concordato preventivo introdotto da OP
; 2) “per l'ipotesi in cui la sentenza di omologazione del concordato preventivo
[...] venga confermata per la prevalenza dell'interesse generale dei creditori e dei lavoratori rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, ex art. 53 co. 5 bis CCII, e a condizione dell'accertamento con sentenza passata in giudicato del diritto di credito di cui in narrativa vantato dalla nei confronti della società _1 [...]
, condanni “la medesima società OP OP
a pagare alla a titolo di risarcimento danni la somma
[...] _1
pagina 2 di 12 indicata in narrativa, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo effettivo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa;
3) “nella medesima ipotesi”, condanni “la medesima società OP
a risarcire alla i maggiori danni di cui al
[...] _1
precedente paragrafo 4), lett. e), pag. 16, con riserva di promuovere separato giudizio per la relativa quantificazione”.
In via istruttoria, “occorrendo”, ordini “a di OP produrre la documentazione idonea a identificare i beni oggetto dell'IVA di rivalsa e fondanti il privilegio speciale ex art. 2758 co. 2 c.c.”.
Con memoria difensiva depositata in data 29 aprile 2025, la società OP
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si è costituita nel
[...]
presente giudizio, chiedendo, in via principale, il rigetto del reclamo ex adverso proposto e, in subordine, “accogliere l'istanza ex art. 53, comma 5 bis CCII formulata da confermando la sentenza di omologa, risultando OP
Cont evidente la prevalenza dell'interesse generale dei creditori e dei lavoratori di rispetto al minimo pregiudizio subito dal reclamante;
rigettare la richiesta risarcitoria formulata dalla ovvero, in ulteriore via subordinata, riconoscere alla medesima CP_1
il minor importo indicato in atti, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia della in concordato CP_2 preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, il Giudice Designato, all'esito dell'udienza tenuta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data 9 maggio 2025, previa acquisizione delle note difensive di udienza depositate dalle parti in via telematica, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova anzitutto precisare che l'Ente reclamante vanta nei confronti della società
[...]
un credito, peraltro tuttora sub iudice, di € 982.665,35, di cui euro 805.486,61 per CP_2
pagina 3 di 12 capitale ed € 177.178,74 per interessi, assistito dal privilegio (generale) previsto dall'art. 9 c. V D.lvo n. 123/1998, e, in tale qualità, ha dapprima manifestato, in sede di voto, il proprio dissenso all'approvazione del concordato preventivo così come proposto dalla debitrice istante, proponendo, successivamente, opposizione ex art. 48 CCII e, infine, reclamo ex art. 51 CCII.
Parte L'odierna reclamante ha, quindi, censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui, omologando il concordato preventivo così come proposto dalla società debitrice ed in conformità alla relativa proposta di distribuzione del valore di liquidazione, il primo
Giudice ha postergato il credito dell'Ente, come detto assistito dal suddetto privilegio, rispetto al credito di € 50.000,00, vantato da altro soggetto, a titolo di rivalsa IVA, assistito, a sua volta, da privilegio speciale ex art. 2758 c. II c.c., in asserita violazione della disciplina e dei principi dettati dagli artt. 84, 85 e 87 CCII in tema di graduazione delle cause legittime di prelazione.
In particolare, la reclamante ha dedotto la violazione della cd. “absolute priority rule” di cui al citato art. 84 co. VI CCII e, conseguentemente, l'insussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 112 c. I lett. a) e 112 c. II lett. a) CCII ai fini dell'omologazione della menzionata procedura, assumendo, al riguardo la carenza del requisito della regolarità della procedura, da intendersi, quest'ultimo, nel senso di osservanza delle norme sostanziali e procedurali che presiedono alla formazione del piano e della proposta, nonché allo svolgimento della procedura stessa.
Ancor più nel dettaglio, la reclamante ha lamentato che, in base al parere motivato predisposto, ex art. 48 CCII, dal Commissario Giudiziale in data 14/11/2024, il proprio credito, benchè, ope legis, posposto soltanto a quello per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile (e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi),
a seguito della qui contestata omologazione, verrebbe soddisfatto (nella misura del
27,31% ed i relazione ad un valore di liquidazione quantificato dalla proponente in complessivi € 3.805.399,00), in violazione delle norme che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, e, segnatamente, del citato art. 9 d.lvo n. 123/98 e pagina 4 di 12 dell'art. 2777 u.c. c.c., i quali, rispettivamente, ma concordemente, dispongono che “per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”, e, inoltre, che “i crediti che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono posposti unicamente al “privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis”.
Come esposto in premessa, la reclamante, in subordine, nel caso in cui la debitrice avesse comunque chiesto, ex art. 53 c. V CCII, la conferma della reclamata sentenza in ragione del prevalente interesse generale dei creditori e dei lavoratori, ha altresì chiesto la condanna della società al risarcimento del danno da erronea graduazione del CP_2
suo credito, nonché la condanna “generica” della debitrice al ristoro del maggior danno da errata quantificazione del suo credito, riservandosi di chiederne la liquidazione in separato giudizio.
A fronte delle allegazioni e domande come sopra articolate dalla reclamante, la società
in persona del suo A.U., premessa l'inesistenza o, in ogni caso, la natura CP_2
attualmente controversa del credito vantato da controparte, ha anzitutto contestato la fondatezza del principale motivo di gravame avversario (violazione del principio di graduazione delle cause legittime di prelazione), rilevando, al riguardo, che, come enunciato dal primo giudice, il credito della è assistito da privilegio generale e, CP_1
in quanto tale, cede ai crediti privilegiati ex art. 2751 bis e 2758 c.c., mentre il credito per IVA di rivalsa è dotato, ex art. 2958 c. II c.c., di privilegio speciale ove siano esattamente individuati i beni su cui è esercitabile la prelazione, circostanza quest'ultima che, a suo dire, oltre ad essere ricavabile dalle fatture relative alla cessione dei beni de quibus, sarebbe altresì incontrovertibile in quanto non specificamente contestata dalla opponente-reclamante, nonché non oggetto di specifico motivo di gravame.
pagina 5 di 12 In ogni caso, la società reclamata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione ex adverso proposta, ha chiesto, in via subordinata, che, ai sensi dell'art. 53 c. V bis CCII, la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale venga ugualmente confermata e non revocata, ritenendo sussistente
“il prevalente interesse generale dei creditori e dei lavoratori rispetto a quello minimale della reclamante” in quanto, in caso di revoca del concordato preventivo, si aprirebbero le porte ad una procedura di liquidazione giudiziale con conseguente perdita di un centinaio di posti di lavoro e un minor soddisfacimento delle ragioni dei creditori ammessi al passivo, fatto salvo il diritto della reclamante al risarcimento del danno che, nella specie, sarebbe inesistente o, comunque, di entità sensibilmente inferiore rispetto a quella pretesa, e ciò in ragione della coesistenza di altri due distinti crediti, che, come quello della reclamante, sono anch'essi assistiti da privilegio ex art. 9 D.lvo n. 123/98, e che, in quanto tali, dovrebbero beneficiare, in pari percentuale, della anteposizione del loro credito (privilegiato) rispetto a quello per IVA di rivalsa che verrebbe, così, degradato in chirografo.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che il reclamo, così come proposto dalla
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non sia meritevole di accoglimento, non essendo i motivi così come CP_1
posti a sostegno del suddetto gravame, di per sé idonei a provocare la revoca della sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale proposto dalla società CP_2
Ed invero, deve, in primo luogo, rilevarsi come, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, il combinato disposto di cui agli artt. 2777 u.c. c.c. e 9 c. V D.lvo n.
123/98 sancisca, in modo chiaro e non equivocabile, la prevalenza del credito vantato dalla RER rispetto ad ogni altro credito in quanto assistito, per speciale disposizione di legge (art. 9 c. V sopra citato), da privilegio generale collocato, ope legis, in posizione prioritaria rispetto a qualsiasi altra causa legittima di prelazione, e ciò indipendentemente dalla natura, generale o speciale, di quest'ultima e dalla natura, legale o negoziale, del titolo da cui essa trae origine, fatta eccezione per quelle specifiche tipologie di credito, ivi espressamente indicate (i.e., spese di giustizia e crediti pagina 6 di 12 ex art. 2751 bis c.c.), nel cui circoscritto ambito, tuttavia, non può essere in alcun modo ricondotto il credito IVA di rivalsa che, conseguentemente, nella fattispecie in commento, risulta essere stato erroneamente anteposto al credito privilegiato fatto valere da RER.
Quella sopra esplicitata costituisce un'agile operazione esegetica imposta dal chiaro tenore letterale delle norme sopra citate, la cui testuale inequivocità, non necessitante per ciò dell'ausilio di ulteriori criteri ermeneutici, colloca la disciplina normativa in precedenza riportata su un piano sovraordinato, speciale e derogatorio, rispetto a quella, di carattere generale, dettata dall'art. 2778 c.c.
Ne consegue che la graduazione delle cause legittime di prelazione così come, in concreto, prospettata nella proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, attuata nel relativo piano di distribuzione del valore di liquidazione e, infine, fatta propria dalla reclamata sentenza di omologazione, non appare perfettamente corretta e conforme ai principi regolatori della materia.
Tuttavia, il vizio sopra accertato, per sua natura e per i limiti del sindacato affidato dal legislatore al competente Giudice ex artt. 48 e 112 CCII, non costituisce, di per sé, un idoneo e sufficiente motivo di reclamo ex art. 51 CCII, (e, ancor prima, di opposizione ex art. 48 CCII), al fine di conseguire la revoca della sentenza di omologazione del concordato preventivo de quo (e, in precedenza, il rigetto della domanda di omologazione).
Infatti, la violazione delle regole in materia di graduazione delle cause legittime di prelazione è stata, nel caso di specie, evocata dall'odierna reclamante non in quanto motivo, in sé e per sé, di revoca della disposta omologazione, bensì quale vizio che, nella prospettazione della creditrice dissenziente, integrerebbe, a sua volta, il substrato giuridico-processuale delle irregolarità formali e/o sostanziali della procedura, le quali, nei termini e nei limiti desumibili dal citato art. 112 CCII, costituiscono, ope legis, idonee ragioni ostative alla omologazione o, in ogni caso, motivi rilevanti per disporne la revoca a seguito di reclamo. pagina 7 di 12 Ritiene, tuttavia, la Corte che la mera violazione delle regole in tema di graduazione delle cause legittime di prelazione, in sé e per sé considerata, non impedisca l'omologazione della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, alla cui pronuncia o, in ogni caso, persistenza, osta, invece, il difetto delle originarie condizioni di ammissibilità ovvero la sussistenza di gravi irregolarità, formali e/o sostanziali, della già aperta procedura, così come previsto dal legislatore al citato art. 112 CCII.
Infatti, la norma da ultimo citata, infatti così testualmente recita : “Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c)
l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Il legislatore, inoltre, nel caso di concordato preventivo in continuità aziendale, ha stabilito che, “se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza pagina 8 di 12 delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
E', inoltre, previsto che “nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)”.
Dal quadro normativo sopra evocato, si evince, quindi, che, ai fini della revoca della sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la violazione dei principi che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione non è, di per sé, idonea e sufficiente, potendo, semmai, tale violazione costituire, anzitutto, oggetto di un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento e alla declaratoria del rango e della collocazione spettanti al privilegio vantato dal creditore, così come, del resto, accade nel caso di contestazione circa l'esistenza e la natura di detto titolo.
Peraltro, giova, sul punto, osservare come detta violazione, in sé e per sé, non impedisca l'omologazione della procedura in questione allorquando, come incontestatamente avvenuto nel caso di specie ed affermato in sentenza, il voto a ciò favorevole, ancorchè non all'unanimità, sia stato comunque espresso da una qualificata maggioranza di creditori appartenenti a classi di particolare rappresentatività, i cui interessi, in linea con quelli, ultra individuali e pubblicistici, sottesi alla procedura in continuità aziendale, vengono dal legislatore anteposti ad ogni altro anche se non correttamente posizionato nel piano di distribuzione.
Né la violazione delle regole in tema di graduazione delle cause legittime di prelazione, così come dedotta dalla reclamante, può, in quanto tale, essere ricompresa tra le irregolarità, formali e/o sostanziali, della procedura che il legislatore (art. 112 CCII) ha espressamente enucleato quali motivi di revoca. pagina 9 di 12 Infatti, nella fattispecie in esame, il suddetto vizio non viene allegato e, a fortiori, dimostrato, in termini di inidonea satisfattività o di non fattibilità del piano concordatario, di irregolare/erronea formazione delle classi dei creditori, di insussistenza delle maggioranze o quorum deliberativi previsti per legge, e neppure di carenza del requisito della convenienza della prospettiva concordataria in continuità aziendale rispetto a quella di liquidazione giudiziale.
La violazione in commento non viene argomentata neppure in termini di trattamento concordatario del creditore dissenziente peggiore rispetto a quello a cui quest'ultimo accederebbe nella diversa prospettiva di una liquidazione giudiziale, di trattamento concordatario dei creditori privilegiati peggiore o, comunque, non maggiormente satisfattivo di quello che agli stessi spetterebbe per legge, ovvero di disparità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, né di erronea quantificazione del valore di liquidazione e di omessa previsione di un fondo forfettario funzionale rispetto ad eventuali differenze di valore.
Quelle da ultimo menzionate sono, peraltro, oggetto di statuizioni non gravate da specifici motivi di reclamo e, per ciò, non più controvertibili.
Le allegazioni svolte dalla reclamante, quindi, non afferiscono a quelle gravi violazioni concernenti le condizioni di ammissibilità, idoneità, fattibilità e convenienza della domandata procedura concordataria, ma concernono unicamente la mera collocazione, in sede di piano di distribuzione, di uno specifico credito assistito da privilegio, che, per le ragioni sopra esposte, non giustifica, di per sé, l'invocata revoca della sentenza oggetto di gravame.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il reclamo di cui in premessa deve essere rigettato per insussistenza di un idoneo motivo di revoca, e, per l'effetto, la reclamata sentenza, sia pure con diversa motivazione, deve essere integralmente confermata senza possibilità di dare ingresso al rimedio risarcitorio invocato dal creditore reclamante, applicabile nel solo caso, diverso da quello che qui ci occupa, di conferma della sentenza di omologazione richiesta dalla società posta in concordato preventivo, a norma dell'art.
pagina 10 di 12 53 c. V bis CCII, nonostante la fondatezza del gravame, per prevalenza del generale interesse dei creditori e lavoratori.
Per quel che concerne le spese del presente giudizio, si ritiene che, in ragione della controvertibilità e novità delle questioni trattate, sussistano, nella fattispecie in esame, le condizioni di legge per disporre tra le parti la loro integrale compensazione.
Infine, in ragione del rigetto del gravame in esame, ricorrono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (e succ. mod.), per dichiarare la reclamante tenuta al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la contumacia della società in concordato preventivo, in persona del suo CP_2
Commissario Giudiziale.
RIGETTA il reclamo proposto, a norma dell'art. 51 CCII da e, per _1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 54/2024, resa dal Tribunale di Ferrara in data 20 novembre – 11 dicembre 2024, di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale proposto dalla società CP_2 OP CP_2 disponendo tra le parti l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
DICHIARA
la reclamante tenuta, ai sensi del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (e succ. mod.), al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
pagina 11 di 12 d'Appello, il 13 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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