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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 12631/2024 v.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
31/10/2024 da
, con l'avv. Ruccia Antonio, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Talmon Luca, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
1 “Nel merito: 1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato presso celebrato nel Comune di Beli Mellal (Marocco) il 25/02/2020, e trascritto nei registri del
Comune di Padova (PD) al n. 585, parte 2, serie C, vol. 03 anno 2020, demandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di
Padova (PD). Spese di lite a carico di ciascuna parte.”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 25.2.2020 in Marocco Parte_1 Controparte_1
a Beni Mellal e trascritto nel registro del Comune di Padova al n.585, parte II, serie C, anno
2020.
Nel giudizio di separazione, all'udienza 14.9.2023, tenutasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il giudice delegato dal Presente del Tribunale, dato atto del deposito di conclusioni conformi delle parti, ha trasformato il rito in consensuale e si è riservato di riferire al collegio per la omologa. La separazione è stata omologata con decreto n. cron. 713/2024 del 26.1.2024.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio e la domanda è stata confermata con note depositate per l'udienza del 3.12.2024.
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
è nato in [...] e ivi è stato celebrato il matrimonio), appare Controparte_1
necessario verificare, con riferimento alla domanda di divorzio, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di divorzio., in base al Regolamento UE 1111/2019, applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
, che, con riferimento al precedente Regolamento (CE) Parte_2
n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri").
L'art. 3, paragrafo a) lettera i) stabilisce chesono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, e nel caso di specie, secondo quanto allegato e provato dalle parti, le stesse hanno residenza abituale in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio l'art. 8, del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei
2 coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e dunque va applicata la legge dello Stato italiano.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 14.9.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 25.2.2020 in Marocco a Beli Mellal e trascritto Controparte_1
nel registro del Comune di Padova al n.585, parte II, serie C, anno 2020;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 12631/2024 v.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
31/10/2024 da
, con l'avv. Ruccia Antonio, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Talmon Luca, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
1 “Nel merito: 1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato presso celebrato nel Comune di Beli Mellal (Marocco) il 25/02/2020, e trascritto nei registri del
Comune di Padova (PD) al n. 585, parte 2, serie C, vol. 03 anno 2020, demandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di
Padova (PD). Spese di lite a carico di ciascuna parte.”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 25.2.2020 in Marocco Parte_1 Controparte_1
a Beni Mellal e trascritto nel registro del Comune di Padova al n.585, parte II, serie C, anno
2020.
Nel giudizio di separazione, all'udienza 14.9.2023, tenutasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il giudice delegato dal Presente del Tribunale, dato atto del deposito di conclusioni conformi delle parti, ha trasformato il rito in consensuale e si è riservato di riferire al collegio per la omologa. La separazione è stata omologata con decreto n. cron. 713/2024 del 26.1.2024.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio e la domanda è stata confermata con note depositate per l'udienza del 3.12.2024.
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
è nato in [...] e ivi è stato celebrato il matrimonio), appare Controparte_1
necessario verificare, con riferimento alla domanda di divorzio, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di divorzio., in base al Regolamento UE 1111/2019, applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
, che, con riferimento al precedente Regolamento (CE) Parte_2
n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri").
L'art. 3, paragrafo a) lettera i) stabilisce chesono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, e nel caso di specie, secondo quanto allegato e provato dalle parti, le stesse hanno residenza abituale in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio l'art. 8, del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei
2 coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e dunque va applicata la legge dello Stato italiano.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 14.9.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 25.2.2020 in Marocco a Beli Mellal e trascritto Controparte_1
nel registro del Comune di Padova al n.585, parte II, serie C, anno 2020;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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