Articolo 7 della Legge 13 giugno 1962, n. 855
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 agosto 1962
Art. 7.
Le tasse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal Consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprieta' delle Casse stesse, il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potra' essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.
La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere e' a carico delle Casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente.
Entrata in vigore il 7 agosto 1962
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