Art. 7.
Le tasse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal Consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprieta' delle Casse stesse, il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potra' essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.
La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere e' a carico delle Casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente.
Le tasse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal Consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprieta' delle Casse stesse, il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potra' essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.
La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere e' a carico delle Casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente.