TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2327/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2327/2024
Tra
Parte_1 ricorrente e
CP_1 resistente
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 09,30 innanzi al dott. Bruno Capodaglio, sono comparsi:
l'avv. CAMPANA NICOLA per la ricorrente -presente personalmente il sig. legale Parte_1 rappresentante della società- il quale si riporta integralmente alle difese in atti ed alla memoria conclusiva;
contesta le deduzioni avversarie ed insiste per una pronuncia di liberazione del terreno occupato illegittimamente dal resistente.
L'avv. BERTUCCIOLI FEDERICO per parte resistente il quale si riporta ai propri atti ed insiste per le conclusioni ivi riportate.
Il giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
Alle ore 16,00 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice Dott. Bruno Capodaglio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Capodaglio ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2327/2024 promossa da:
) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CAMPANA NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo Studio. ricorrente contro
) rappresentato e difeso dall'avv. BERTUCCIOLI FEDERICO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso VIALE DELLA REPUBBLICA, 90 47923 RIMINI
resistente
La causa è iscritta ruolo in data 05.09.2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 27.03.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
___________________________MOTIVI IN FATTO E DIRITTO___________________________
Con ricorso ex art.447bis c.p.c. ritualmente notificato, la società Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di accertare che il sig. è occupante senza
[...] CP_2 CP_1
titolo del terreno, di proprietà esclusiva della società ricorrente, distinto al foglio 8, particella 181 sito in Misano Adriatico (RN) in via dell'Oglione s.n. e del sovrastante manufatto ad uso deposito, e per l'effetto disporre provvedimento di rilascio immediato dell'area, nelle mani del Custode giudiziario della società, Dott. CP_3
pagina 2 di 5 Il Giudice con decreto del 26.09.2024 ordinava la comparizione delle parti per l'udienza del
28.11.2024, disponendo la notifica del decreto e del ricorso entro la data del 05.10.2024 invitando le parti a tentare la mediazione obbligatoria.
Si costituiva in giudizio con memoria di costituzione in data 27.11.2024 CP_1
opponendosi alle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto.
Alla prima udienza del 28.11.2024 parte ricorrente dava atto di aver depositato il verbale negativo della mediazione ed eccepiva la tardività della costituzione avversaria;
il giudice prendeva atto della tardività della costituzione avvenuta il giorno prima dell'udienza in spregio di quanto stabilito dell'art.416, comma primo c.p.c. -il quale prescrive che il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza- non ammetteva le prove orali ma riteneva opportuno tentare la mediazione ex art.185 c.p.c. e per tale motivo si riservava.
In data 29.11.2024 il giudice rendeva l'ordinanza ex art.185bis c.p.c nella quale formulava una proposta volta alla conciliazione della controversia. Alla successiva udienza del 28.01.2025 parte ricorrente dichiarava di non aderire a tale proposta evidenziando come medio tempore fosse decaduta la
Custodia Giudiziale della società ricorrente, riassegnata ai soci. Parte resistente eccepiva quindi il difetto di rappresentanza del procuratore e informava le parti di aver inviato al dott. il CP_3
CP_ 09.01.2025 una manifestazione di interesse del sig. alla sottoscrizione di un contratto di locazione con un canone di euro 300,00 mensili oltre ad un deposito cauzionale. il giudice non ammetteva le prove e rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione.
Oggetto della presente vertenza è la richiesta di restituzione di un fondo agricolo di proprietà della società ricorrente nei confronti dell'occupante senza titolo e la conseguenziale CP_1
richiesta di restituzione.
Ed invero, l'allora Custode Giudiziario dei beni della società ricorrente avrebbe verificato che dal terreno occupato da , vi sarebbe una conduttura autonoma che preleva l'acqua dal pozzo CP_1
comune, i quali consumi sarebbero addebitati alla società ricorrente, si vedano le bollette allegate (doc. CP_ 2). Per effetto di tale verifica, il Custode appurava che il sig. , stesse occupando il terreno, senza autorizzazione, né valido titolo abilitativo, per cui relazionava al Tribunale di Rimini tale situazione,
CP_ chiedendo di essere autorizzato a far cessare l'uso illegittimo della tubatura a , mediante azione CP_ giudiziaria di liberazione dell'area detenuta. a fronte della richiesta dell'allora Custode il sig. si rispondeva di avere un accordo con la società per la quale rivestiva la qualifica di custode e di non essere stato più pagato dal 2012.
pagina 3 di 5 Parte resistente ribadiva la sua posizione anche nella memoria di costituzione, ritenendo di avere avuto l'autorizzazione nell'immissione nel possesso nel terreno e dell'utilizzo del fabbricato dal sig. padre del legale rappresentante della società ricorrente da tempo immemorabile, Persona_1
essendosi protratto pacificamente lo stato di possesso del terreno fino ai giorni nostri, prevedendo l'accordo una sorta di controprestazione per l'utilizzo del fondo consistente nella sua manutenzione. A seguito di alcune lamentele dei proprietari dei fondi limitrofi relativamente alla contribuzione alla spese
CP_ di energia elettrica dello veniva iniziata una azione da parte del Custode Giudiziario per la rifusione delle spese senza contestare la detenzione dell'immobile, iniziando una querelle relativa alle modalità di contribuzione e contabilizzazione dell'utenza, senza però mai mettere in dubbio il diritto CP_ dello a permanere nel terreno.
Preliminarmente si deve ribadire la inutilizzabilità delle prove documentali, peraltro non decisive ai nostri fini e le richieste istruttorie formulate da parte resistente in quanto tardive, essendosi costituita oltre i termini di legge.
Ancora preliminarmente va dichiarata legittima la costituzione in giudizio del procuratore avv.
Nicola Campana, il quale -una volta decaduta la Custodia Giudiziale- ha depositato in giudizio una nuova procura in data 05.03.2025 rilasciata dalla società ricorrente unitamente alla dichiarazione ex art.302 c,p.c. di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Non vi sono dubbi circa la proprietà del terreno in questione in capo alla società ricorrente, la quale chiede che tale bene le venga restituito libero dall'occupante sena titolo.
Dal punto di vista documentale non vi sono prove che tra le parti vi fosse un accordo né un
CP_ contratto che legittimasse la titolarità del diritto dello ad occupare tale terreno. La circostanza che questo pagasse le utenze di energia elettrica non può essere ritenuta una prova fondamentale della
CP_ esistenza di un accordo in tal senso. Certamente il sig. detiene l'immobile da diversi anni ma anche volendo riconoscere una forma di comodato gratuito del terreno, la ricorrente ha comunque chiesto la sua restituzione, implicitamente sciogliendosi da qualsivoglia negozio giuridico verbalmente concluso con il resistente;
resistente che non vanta alcun diritto di permanere all'interno dell'immobile in tali circostanze.
Per tali ragioni il terreno va restituito al suo legittimo proprietario con condanna al rilascio da part del resistente.
pagina 4 di 5 Le spese legali possono essere compensate tra le parti sia in relazione al contegno processuale tenuto dal resistente, il quale ha aderito fattivamente alla ricerca di un accordo bonario anche in relazione alla proposta formulata dal giudice con l'ordinanza del 29.11.2024, la quale prevedeva la sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito con imputazione delle spese in capo al comodatario, cercando altresì una seconda via con l'allora Custode dei beni attraverso la proposta di sottostazione di un contratto di locazione.
____________________________________P.Q.M._________________________________________
Il giudice onorario del Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da
[...]
contro ogni ulteriore Parte_1 CP_1
domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso.
- Accertata l'occupazione senza titolo, ordina a la restituzione del terreno e del CP_1
sovrastante deposito distinto al foglio 8, particella 181 sito in Misano Adriatico (RN) in via dell'Oglione s.n. in capo al legittimo proprietario, libero da cose e persone entro la data del
30.05.2025.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
- Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 27 marzo 2025
Il giudice
Dott. Bruno Capodaglio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2327/2024
Tra
Parte_1 ricorrente e
CP_1 resistente
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 09,30 innanzi al dott. Bruno Capodaglio, sono comparsi:
l'avv. CAMPANA NICOLA per la ricorrente -presente personalmente il sig. legale Parte_1 rappresentante della società- il quale si riporta integralmente alle difese in atti ed alla memoria conclusiva;
contesta le deduzioni avversarie ed insiste per una pronuncia di liberazione del terreno occupato illegittimamente dal resistente.
L'avv. BERTUCCIOLI FEDERICO per parte resistente il quale si riporta ai propri atti ed insiste per le conclusioni ivi riportate.
Il giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
Alle ore 16,00 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice Dott. Bruno Capodaglio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Capodaglio ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2327/2024 promossa da:
) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CAMPANA NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo Studio. ricorrente contro
) rappresentato e difeso dall'avv. BERTUCCIOLI FEDERICO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso VIALE DELLA REPUBBLICA, 90 47923 RIMINI
resistente
La causa è iscritta ruolo in data 05.09.2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 27.03.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
___________________________MOTIVI IN FATTO E DIRITTO___________________________
Con ricorso ex art.447bis c.p.c. ritualmente notificato, la società Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di accertare che il sig. è occupante senza
[...] CP_2 CP_1
titolo del terreno, di proprietà esclusiva della società ricorrente, distinto al foglio 8, particella 181 sito in Misano Adriatico (RN) in via dell'Oglione s.n. e del sovrastante manufatto ad uso deposito, e per l'effetto disporre provvedimento di rilascio immediato dell'area, nelle mani del Custode giudiziario della società, Dott. CP_3
pagina 2 di 5 Il Giudice con decreto del 26.09.2024 ordinava la comparizione delle parti per l'udienza del
28.11.2024, disponendo la notifica del decreto e del ricorso entro la data del 05.10.2024 invitando le parti a tentare la mediazione obbligatoria.
Si costituiva in giudizio con memoria di costituzione in data 27.11.2024 CP_1
opponendosi alle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto.
Alla prima udienza del 28.11.2024 parte ricorrente dava atto di aver depositato il verbale negativo della mediazione ed eccepiva la tardività della costituzione avversaria;
il giudice prendeva atto della tardività della costituzione avvenuta il giorno prima dell'udienza in spregio di quanto stabilito dell'art.416, comma primo c.p.c. -il quale prescrive che il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza- non ammetteva le prove orali ma riteneva opportuno tentare la mediazione ex art.185 c.p.c. e per tale motivo si riservava.
In data 29.11.2024 il giudice rendeva l'ordinanza ex art.185bis c.p.c nella quale formulava una proposta volta alla conciliazione della controversia. Alla successiva udienza del 28.01.2025 parte ricorrente dichiarava di non aderire a tale proposta evidenziando come medio tempore fosse decaduta la
Custodia Giudiziale della società ricorrente, riassegnata ai soci. Parte resistente eccepiva quindi il difetto di rappresentanza del procuratore e informava le parti di aver inviato al dott. il CP_3
CP_ 09.01.2025 una manifestazione di interesse del sig. alla sottoscrizione di un contratto di locazione con un canone di euro 300,00 mensili oltre ad un deposito cauzionale. il giudice non ammetteva le prove e rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione.
Oggetto della presente vertenza è la richiesta di restituzione di un fondo agricolo di proprietà della società ricorrente nei confronti dell'occupante senza titolo e la conseguenziale CP_1
richiesta di restituzione.
Ed invero, l'allora Custode Giudiziario dei beni della società ricorrente avrebbe verificato che dal terreno occupato da , vi sarebbe una conduttura autonoma che preleva l'acqua dal pozzo CP_1
comune, i quali consumi sarebbero addebitati alla società ricorrente, si vedano le bollette allegate (doc. CP_ 2). Per effetto di tale verifica, il Custode appurava che il sig. , stesse occupando il terreno, senza autorizzazione, né valido titolo abilitativo, per cui relazionava al Tribunale di Rimini tale situazione,
CP_ chiedendo di essere autorizzato a far cessare l'uso illegittimo della tubatura a , mediante azione CP_ giudiziaria di liberazione dell'area detenuta. a fronte della richiesta dell'allora Custode il sig. si rispondeva di avere un accordo con la società per la quale rivestiva la qualifica di custode e di non essere stato più pagato dal 2012.
pagina 3 di 5 Parte resistente ribadiva la sua posizione anche nella memoria di costituzione, ritenendo di avere avuto l'autorizzazione nell'immissione nel possesso nel terreno e dell'utilizzo del fabbricato dal sig. padre del legale rappresentante della società ricorrente da tempo immemorabile, Persona_1
essendosi protratto pacificamente lo stato di possesso del terreno fino ai giorni nostri, prevedendo l'accordo una sorta di controprestazione per l'utilizzo del fondo consistente nella sua manutenzione. A seguito di alcune lamentele dei proprietari dei fondi limitrofi relativamente alla contribuzione alla spese
CP_ di energia elettrica dello veniva iniziata una azione da parte del Custode Giudiziario per la rifusione delle spese senza contestare la detenzione dell'immobile, iniziando una querelle relativa alle modalità di contribuzione e contabilizzazione dell'utenza, senza però mai mettere in dubbio il diritto CP_ dello a permanere nel terreno.
Preliminarmente si deve ribadire la inutilizzabilità delle prove documentali, peraltro non decisive ai nostri fini e le richieste istruttorie formulate da parte resistente in quanto tardive, essendosi costituita oltre i termini di legge.
Ancora preliminarmente va dichiarata legittima la costituzione in giudizio del procuratore avv.
Nicola Campana, il quale -una volta decaduta la Custodia Giudiziale- ha depositato in giudizio una nuova procura in data 05.03.2025 rilasciata dalla società ricorrente unitamente alla dichiarazione ex art.302 c,p.c. di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Non vi sono dubbi circa la proprietà del terreno in questione in capo alla società ricorrente, la quale chiede che tale bene le venga restituito libero dall'occupante sena titolo.
Dal punto di vista documentale non vi sono prove che tra le parti vi fosse un accordo né un
CP_ contratto che legittimasse la titolarità del diritto dello ad occupare tale terreno. La circostanza che questo pagasse le utenze di energia elettrica non può essere ritenuta una prova fondamentale della
CP_ esistenza di un accordo in tal senso. Certamente il sig. detiene l'immobile da diversi anni ma anche volendo riconoscere una forma di comodato gratuito del terreno, la ricorrente ha comunque chiesto la sua restituzione, implicitamente sciogliendosi da qualsivoglia negozio giuridico verbalmente concluso con il resistente;
resistente che non vanta alcun diritto di permanere all'interno dell'immobile in tali circostanze.
Per tali ragioni il terreno va restituito al suo legittimo proprietario con condanna al rilascio da part del resistente.
pagina 4 di 5 Le spese legali possono essere compensate tra le parti sia in relazione al contegno processuale tenuto dal resistente, il quale ha aderito fattivamente alla ricerca di un accordo bonario anche in relazione alla proposta formulata dal giudice con l'ordinanza del 29.11.2024, la quale prevedeva la sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito con imputazione delle spese in capo al comodatario, cercando altresì una seconda via con l'allora Custode dei beni attraverso la proposta di sottostazione di un contratto di locazione.
____________________________________P.Q.M._________________________________________
Il giudice onorario del Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da
[...]
contro ogni ulteriore Parte_1 CP_1
domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso.
- Accertata l'occupazione senza titolo, ordina a la restituzione del terreno e del CP_1
sovrastante deposito distinto al foglio 8, particella 181 sito in Misano Adriatico (RN) in via dell'Oglione s.n. in capo al legittimo proprietario, libero da cose e persone entro la data del
30.05.2025.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
- Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 27 marzo 2025
Il giudice
Dott. Bruno Capodaglio
pagina 5 di 5