Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 263 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rossella Bonaddio presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti , dall'avv.CARIOTTI LUCA e avv. Mazzali Erica presso cui elettivamente domicilia inViale Italia 46100 Mantova
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e in data Controparte_1 Parte_1
10/09/1995 a SAN BENEDETTO PO (MN) Atto
N. 16 parte 2 serie A - anno 1995 - Comune di SAN BENEDETTO PO (MN)
e, per l'effetto,
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2. ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni
l'emananda sentenza con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge, a margine dell'atto di matrimonio.
3. Omologare le seguenti condizioni:
i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed
autosufficienti, nonché di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di contribuzione futura per il proprio mantenimento, fermi gli accordi raggiunti per il mantenimento del figlio ivi comprese le somme già maturate e non Per_1
corrisposte oggetto di separato accordo transattivo.
Ordinare al sig. di versare la somma di €. 150,00 Parte_1
(centocinquanta/00) mensili a titolo di mantenimento del figlio
[...]
fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso ed Per_2
in ogni caso almeno fino al 10/01/2029 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente della madre in Controparte_1
ragione della residenza del figlio presso la stessa. Il figlio ha Persona_2
espresso il proprio consenso, come attestato dalla sottoscrizione al presente atto.
Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Le spese ed i compensi legali relative al presente procedimento si ritengono compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero ha preso visione degli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 3.6.2025 le parti hanno formalizzato l'accordo raggiunto.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Mantova con decreto n.1207 del
2006, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte
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convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulle domande accessorie
Poiché gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative possono essere recepiti dal collegio.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
Regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto al figlio maggiorenne, come da accordi riportati nelle conclusioni;
Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di SAN BENEDETTO PO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) ( atto n. 16 parte 2 s.A. anno
1995).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 12/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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