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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NO ER RR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. PP De GR Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 445/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EC NC
Appellante nei confronti di:
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (P.Iva ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. IA MAURIZIO e
IA SS
Appellata
Oggetto: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellante: “Si insiste integralmente sul contenuto e sulle richieste ritualmente formulate con l'atto di appello introduttivo del presente grado di giudizio e, pertanto LI
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - ritenere e dichiarare fondato il presente atto di appello proposto nell'interesse del sig. e riformare in toto la sentenza Parte_1 odiernamente impugnata;
- per l'effetto accertare e dichiarare il mancato adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dalla convenuta/appellata HDI Ass.ni di indennizzare il danno occorso all'appellante, sig. ; - condannare, per l'effetto, la Parte_1
convenuta/appellata al pagamento in favore di parte appellante del danno occorsogli, alternativamente quantificabile:
1. nella somma di € 17.776,00 chiesta in citazione
(valutazione Repubblica Motori, secondo semestre 2012, Opel Antara gasolio cilindrata
2231 kw immatricolata il 21.09.2012);
2. nella somma di € 16.000,00 pagata dal sig.
[...]
per l'acquisto della vettura (cfr. estratto PRA - all. 3 all'atto di citazione);
3. nella Pt_1
somma di € 15.300,00 con danno totale scoperto 10%, assicurata dalla Compagnia convenuta per il furto della vettura (cfr. contratto di assicurazione - allegato n. 4 all'atto di citazione;
condizioni generali di assicurazione versate in atti dalla convenuta su ordine del
Giudice);
4. in ogni caso nella diversa somma, maggiore o minore, stabilita in via equitativa
e ritenuta di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal momento del sinistro e sino al soddisfo, come per legge. - condannare la Compagnia assicurativa appellata al pagamento delle spese e dei compensi di questo e del precedente grado di giudizio. Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;
appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.- Rigettare integralmente l'impugnazione proposta da con l'atto di Parte_1
appello datato 06.03.2020, notificato in data 11.03.2020, in quanto manifestamente illegittima e infondata, sia in fatto che in diritto, per quanto rilevato ed eccepito nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 14.09.2020.- Conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata, perché incensurabile in ogni sua parte.-
Condannare l'appellante alle spese del grado.- In subordine e senza recesso da quanto superiormente dedotto, eccepito e richiesto, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame proposto da controparte, si insiste comunque nelle seguenti conclusioni, già formulate in primo grado: Dire e dichiarare che l'attore
(oggi appellante), , non ha diritto ad alcun indennizzo per il lamentato furto Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 dell'autovettura Opel Antara tg. EN 189 NS, non avendo fornito – pur avendone l'onere esclusivo ai sensi dell'art. 2697 C.C. – né altrimenti raggiunto nel corso del giudizio, alcuna prova dei fatti costitutivi posti alla base della domanda azionata in giudizio. - In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse raggiunta la suddetta prova, dire
e dichiarare che l'attore (oggi appellante), , non ha diritto ad alcun Parte_1
indennizzo per il lamentato furto dell'autovettura Opel Antara tg. EN 189 NS avendo reso, in sede di stipula del contratto di assicurazione (ed anche successivamente), dichiarazioni inesatte e/o reticenti su circostanze determinanti in ordine alla esatta rappresentazione del rischio – da cui, peraltro, deriva anche l'annullabilità del contratto, nella parte relativa alla garanzia “furto” – e, quindi, per aver violato le norme di legge e contrattuali al riguardo, per tutti i motivi evidenziati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del
14.09.2020 e negli scritti difensivi di primo grado.- Conseguentemente, annullare, con effetto ex tunc (sin dalla data di stipula), il contratto identificato con il numero di polizza
1012403389, sottoscritto in data 01.06.2015, limitatamente alla garanzia “furto”.- In alternativo subordine – e, comunque, anche a prescindere dall'annullamento del contratto, nella parte sopra indicata – dire e dichiarare che non ha diritto ad alcun Parte_1
indennizzo, in ragione di quanto disposto dalla legge (art. 1892 C.C.) e dal contratto (art.
1.1).- Conseguentemente e per l'effetto, in tutte le suddette ipotesi, rigettare integralmente la richiesta di indennizzo azionata in giudizio dal perché manifestamente Pt_1
inammissibile, illegittima e infondata, in fatto e in diritto, e non provata, con il favore delle spese e dei compensi processuali.- In via del tutto subordinata e senza che ciò costituisca recesso alcuno in ordine alle superiori richieste ed eccezioni, nella denegata ipotesi in cui queste ultime fossero rigettate e fosse riconosciuto il diritto del ad ottenere un Pt_1
qualche indennizzo, stabilire tale eventuale indennizzo sulla base dell'ultimo valore dell'autovettura Opel Antara tg. EN 186 NS effettivamente ed oggettivamente documentato
– quindi, entro e non oltre i limiti del valore del relitto (€. 2.500,00) o, in subordine, del prezzo dell'ultimo acquisto documentato (€. 5.000,00) – e, comunque e in ogni caso, senza eccedere l'ammontare della somma assicurata (€. 15.300,00) al netto dello scoperto (o
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 franchigia) contrattuale (10%, pari a €. 1.530,00), quindi entro e non oltre l'importo di €.
13.770,00, rigettando le richieste attoree di pagamento di somme superiori (€. 17.776,00 o
€. 16.000,00), in quanto assolutamente prive di fondamento e di prova e peraltro non rispettose delle condizioni contrattuali. - Con vittoria di spese e compensi processuali. -”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6/3/2020 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 4523/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 16/10/2019, con cui è stata disattesa la domanda di condanna al pagamento di indennizzo assicurativo avanzata nei confronti di
HDI Assicurazioni s.p.a., contestando la statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, contestando le doglianze dell'appellante.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 6 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva chiesto, alla società Parte_1
HDI Assicurazioni, il pagamento dell'indennizzo previsto nel contratto di assicurazione del proprio autoveicolo per il furto dello stesso verificatosi il 25 giugno 2015. Aveva narrato l'attore che l'1/6/2015 “acquistava l'autovettura Opel Antara 2.2. CDTI 163 CV “Start and
Stop Cosmo Unlimited” (…). In pari data il sig. assicurava la vettura Parte_1
acquistata con la Compagnia HDI Ass.ni S.p.A. odierna convenuta, in Palermo, presso
l'agenzia Palermo Villabianca 1012, con polizza n. 1012403389 RC Auto e Garanzie Rischi
Diversi tra cui Furto e totale e parziale” e che il 25/6/2015 “subiva il furto della Per_1
predetta autovettura, che denunciava in pari data”.
Nel contraddittorio con l'impresa assicurativa, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa, riscontrata la mancanza di specifica prova “dell'avvenuto fatto costitutivo del diritto alla richiesta indennità” e “del valore del mezzo oggetto di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 assicurazione”, come detto, è stata disattesa dal Tribunale di Palermo.
Col gravame, l'appellante contesta le ragioni poste a fondamento della statuizione, basata sull'assunto di non avere fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova dell'accadimento e della entità del danno: evidenzia invece la valenza probatoria della denuncia presentata e l'attendibilità del teste escusso, sottolineando la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
Così riepilogati i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, verte sulla prova delle circostanze idonee al riconoscimento nei confronti del danneggiato del diritto ad ottenere l'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione nel caso di furto del veicolo.
Segnatamente, con i due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante contesta la mancanza di prova del furto dell'autovettura e del valore del bene assicurato.
In dettaglio, col primo motivo adduce che il furto dell'autovettura “non era stato per nulla contestato da parte della convenuta, odierna appellata, né in sede di comparsa di risposta e neanche nella fase istruttoria del giudizio, dovendo pertanto essere considerato dal primo
Giudice come fatto non controverso e dunque non rientrante nel thema probandum” e che
“solo per completezza è doveroso aggiungere come il furto dell'autovettura in questione fosse stato esaustivamente documentato (…) attraverso la produzione da parte dell'attore/appellante della denuncia regolarmente presentata presso la Questura di
Palermo in data 25.06.2015, il giorno stesso dell'evento. Essa denuncia era stata, tra
l'altro, tempestivamente prodotta alla HDI Ass.ni s.p.a. in uno alla intera documentazione richiesta dalla Compagnia assicuratrice, tra cui anche le doppie chiavi del veicolo” (cfr.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 pagg. 7 e 9, atto di appello).
Quanto al valore dell'autoveicolo, col secondo motivo l'appellante afferma che dall'escussione del teste in primo grado “emerge non soltanto che la vettura non era danneggiata al momento della conclusione del contratto di assicurazione (…) ma anche che il sig. aveva utilizzato regolarmente il veicolo nel corso del mese di giugno, sia su Pt_1
percorso urbano che autostradale, e ciò sino al giorno del furto”. Inoltre, l'impresa assicurativa “conosceva perfettamente tutti quegli elementi concernenti la pregressa storia della vettura”, ritenendola comunque “perfettamente funzionante e tale da essere assicurata per un importo di €15.300,00” (cfr. ancora atto di appello, pag. 11).
Vale innanzitutto rammentare che con la sentenza n. 14652 del 18/7/2016 la Suprema
Corte ha chiarito che “l'onere di contestazione -la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova- sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ignoti”.
Inoltre, “nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 647120- 01)” e “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare
l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003,
n. 1935, Rv. 560329-01)” (Cassazione civile, sez. VI-III, ordinanza 7/11/2022 n. 32637).
Tuttavia, “la presentazione di una denuncia-querela introduce (quantomeno) un elemento indiziario (non foss'altro perché la simulazione di reato integra il delitto ex art. 367 c.p.)”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 12/12/2024 n. 32151).
Ancora il Supremo Collegio ha poi evidenziato che “nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 corrispondente a quello descritto nella polizza (…). Nella prassi commerciale sono frequenti i casi in cui il rischio, previsto nel contratto di assicurazione, sia delimitato, attraverso patti di vario genere che, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono l'indennizzabilità soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di una delle suddette clausole (c.d. di delimitazione del rischio), i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) i rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto (…); c) i rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 9/11/2023 n. 31251).
Tornando, sulla base di tali arresti, alla disamina del caso di specie, vale innanzitutto osservare che dalla polizza assicurativa n. 1012403389 dell'1/6/2015 emerge la seguente indicazione sul relativo oggetto: “Altre garanzie Somma assicurata, Incendio, Furto e
Rapina Totale e Parziale = 15.300 euro (…) Danno Totale Scoperto 10%, minimo 250,00€,
Danno Parziale Scoperto 10%, minimo 250,00€”.
Ora, l'appellante ha denunciato il furto il 25/6/2015 presso la Questura di Palermo, dichiarando che “tra le ore 00.30 e le ore 06.00 del giorno 25/06/2015 a MONREALE in
VIA PEZZINGOLI, 107 A, ignoti asportavano il veicolo” (cfr. all.6, atto di appello), e ha consegnato la denuncia alla compagnia assicurativa il 29/6/2015. Segnatamente, dalla comunicazione di apertura del sinistro emerge la consegna da parte dell'appellante all'HDI
Ass.ni: della “denuncia in originale”; dell'estratto cronologico generale del veicolo, “con annotata perdita di possesso da richiedere presso il Pubblico Registro Automobilistico”;
“carta di circolazione (nel caso non fosse in auto al momento del furto)”; certificato di proprietà, “con annotata perdita di possesso”; “chiavi del veicolo (originali e copie)”;
“procura notarile a vendere in favore della Compagnia” (all. 7, atto di appello).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Appare pertanto evidente che l'appellante abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per assolvere l'onere probatorio di cui è gravato, non essendosi costui sottratto né alla denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria, nonché alla consegna di tutta la documentazione richiesta dalla compagnia assicurativa e delle chiavi del veicolo.
In presenza di tali elementi, non ha specificato l'assicuratore quale ulteriore specifico (e possibile) onere era richiesto all'assicurato, considerando che nulla viene evocato in base a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
E allora, in difetto di elementi di segno contrario, non può che dirsi raggiunta la prova dell'effettiva verificazione dell'evento di rischio dedotto nel contratto assicurativo, con la conseguenza che HDI Assicurazioni s.p.a., tenuta al pagamento dell'indennizzo, deve essere condannata all'adempimento del contratto di polizza sottoscritto da ed al Parte_1
conseguente pagamento del quantum assicurato, pari a € 15.300,00.
Su quest'ultimo aspetto, va considerato che il contratto di assicurazione è stato stipulato l'1/6/2015 e che il furto è avvenuto il 25/6/2015: dunque, il valore dell'autovettura al momento della sottrazione del veicolo non poteva discostarsi da quello indicato nel contratto assicurativo neanche un mese prima.
Né rilevano le deduzioni dell'appellata su malfunzionamenti e danneggiamento del veicolo al momento dell'evento in questione, rimaste prive di supporto probatorio: anzi, quanto esposto dall'appellante su normali condizioni del veicolo trova conferma nella deposizione testimoniale di , il quale, escusso nel giudizio di primo grado, ha affermato Testimone_1
di aver “viaggiato spesso con il sig. ” (cfr. verbale di udienza del 19/2/2018): né Pt_1
sussistono motivi per dubitare dell'attendibilità del testimone, risultando generiche le contestazioni dell'assicuratore.
Inoltre, dalla dichiarazione stragiudiziale resa il 17/2/2016 da Testimone_2
(precedente proprietario del veicolo in esame) emerge che lo stesso, dopo aver acquistato l'autovettura “su internet presso un autosalone di Napoli”, a causa di alcuni “danni materiali” riportati dalla stessa, la “faceva riparare amichevolmente tramite un (…) amico che fa il carrozziere” (cfr. doc.12, comparsa di risposta). Da questo elemento non è dato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 inferire elementi atti a comprovare un danneggiamento del veicolo tale da incidere sul valore medio di mercato, al quale evidentemente le parti hanno avuto riguardo al momento della sottoscrizione della polizza.
Alla luce delle sin qui esposte considerazioni, il gravame merita accoglimento e l'impresa assicurativa va condannata al pagamento nei confronti dell'appellante dell'ammontare di €
15.300,00, oggetto della convenzione pattizia;
a questo ammontare devono aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge.
Quanto alla prima, devesi evidenziare che “l'indennizzo assicurativo - in considerazione della sua funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato - è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, potendo a tale somma cumularsi gli interessi, purché sussista una specifica domanda di parte, e ciò in quanto tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (così Cassazione civile sez. III
18/3/2025 n. 7216, in caso analogo di furto di autoveicolo). Né rileva che l'autovettura venne rubata poche settimane dopo la conclusione del contratto di assicurazione, sicché il valore indicato nella polizza non poteva aver subito alcun deprezzamento;
vale infatti considerare che “la rivalutazione si fonda sul presupposto secondo cui, mentre l'interesse del creditore al bene perduto rimane inalterato nel tempo, ciò non può dirsi per la somma che ne costituisce la "misura" in termini monetari, la quale dovrà, appunto, essere
"rivalutata" tra il momento in cui insorga il presupposto per la percezione del credito pecuniario e quello del suo effettivo soddisfo.” (ancora Cassaz. 7216/2025).
All'ammontare quindi ottenuto di € 18.589,00 (rivalutando la sorte di € 15.300,00 dal dì del furto a oggi) vanno aggiunti gli interessi da ritardato pagamento: difatti, la somma sin qui liquidata, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema
Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Effettuati i calcoli si perviene all'ammontare complessivi di € 20.724,8 (comprensivo di €
2.135,80 per interessi da ritardato pagamento, sulla posta via via rivalutata), al cui pagamento vanno conclusivamente condannati i convenuti in solido, oltre gli interessi ulteriore dalla data della presente statuizione sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza: l'impresa assicurativa va dunque condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di Pt_2
, e dette spese vengono liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre esborsi anticipati,
[...]
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della HDI Assicurazioni s.p.a, e vengono liquidate, in € 2.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da , con atto di citazione del 6/3/2020 Parte_1
avverso la sentenza n. 4523/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 16/10/2019, e in riforma di detta sentenza: condanna HDI Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore di di € Parte_1
20.724,80, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
condanna HDI Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 2.800,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge;
pone definitivamente a carico di
[...]
n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S. le spese di CTU, liquidate come Controparte_1
da decreto in atti.
Condanna HDI Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 2 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
PP De GR NO ER RR
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NO ER RR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. PP De GR Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 445/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EC NC
Appellante nei confronti di:
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (P.Iva ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. IA MAURIZIO e
IA SS
Appellata
Oggetto: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellante: “Si insiste integralmente sul contenuto e sulle richieste ritualmente formulate con l'atto di appello introduttivo del presente grado di giudizio e, pertanto LI
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - ritenere e dichiarare fondato il presente atto di appello proposto nell'interesse del sig. e riformare in toto la sentenza Parte_1 odiernamente impugnata;
- per l'effetto accertare e dichiarare il mancato adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dalla convenuta/appellata HDI Ass.ni di indennizzare il danno occorso all'appellante, sig. ; - condannare, per l'effetto, la Parte_1
convenuta/appellata al pagamento in favore di parte appellante del danno occorsogli, alternativamente quantificabile:
1. nella somma di € 17.776,00 chiesta in citazione
(valutazione Repubblica Motori, secondo semestre 2012, Opel Antara gasolio cilindrata
2231 kw immatricolata il 21.09.2012);
2. nella somma di € 16.000,00 pagata dal sig.
[...]
per l'acquisto della vettura (cfr. estratto PRA - all. 3 all'atto di citazione);
3. nella Pt_1
somma di € 15.300,00 con danno totale scoperto 10%, assicurata dalla Compagnia convenuta per il furto della vettura (cfr. contratto di assicurazione - allegato n. 4 all'atto di citazione;
condizioni generali di assicurazione versate in atti dalla convenuta su ordine del
Giudice);
4. in ogni caso nella diversa somma, maggiore o minore, stabilita in via equitativa
e ritenuta di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal momento del sinistro e sino al soddisfo, come per legge. - condannare la Compagnia assicurativa appellata al pagamento delle spese e dei compensi di questo e del precedente grado di giudizio. Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;
appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.- Rigettare integralmente l'impugnazione proposta da con l'atto di Parte_1
appello datato 06.03.2020, notificato in data 11.03.2020, in quanto manifestamente illegittima e infondata, sia in fatto che in diritto, per quanto rilevato ed eccepito nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 14.09.2020.- Conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata, perché incensurabile in ogni sua parte.-
Condannare l'appellante alle spese del grado.- In subordine e senza recesso da quanto superiormente dedotto, eccepito e richiesto, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame proposto da controparte, si insiste comunque nelle seguenti conclusioni, già formulate in primo grado: Dire e dichiarare che l'attore
(oggi appellante), , non ha diritto ad alcun indennizzo per il lamentato furto Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 dell'autovettura Opel Antara tg. EN 189 NS, non avendo fornito – pur avendone l'onere esclusivo ai sensi dell'art. 2697 C.C. – né altrimenti raggiunto nel corso del giudizio, alcuna prova dei fatti costitutivi posti alla base della domanda azionata in giudizio. - In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse raggiunta la suddetta prova, dire
e dichiarare che l'attore (oggi appellante), , non ha diritto ad alcun Parte_1
indennizzo per il lamentato furto dell'autovettura Opel Antara tg. EN 189 NS avendo reso, in sede di stipula del contratto di assicurazione (ed anche successivamente), dichiarazioni inesatte e/o reticenti su circostanze determinanti in ordine alla esatta rappresentazione del rischio – da cui, peraltro, deriva anche l'annullabilità del contratto, nella parte relativa alla garanzia “furto” – e, quindi, per aver violato le norme di legge e contrattuali al riguardo, per tutti i motivi evidenziati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del
14.09.2020 e negli scritti difensivi di primo grado.- Conseguentemente, annullare, con effetto ex tunc (sin dalla data di stipula), il contratto identificato con il numero di polizza
1012403389, sottoscritto in data 01.06.2015, limitatamente alla garanzia “furto”.- In alternativo subordine – e, comunque, anche a prescindere dall'annullamento del contratto, nella parte sopra indicata – dire e dichiarare che non ha diritto ad alcun Parte_1
indennizzo, in ragione di quanto disposto dalla legge (art. 1892 C.C.) e dal contratto (art.
1.1).- Conseguentemente e per l'effetto, in tutte le suddette ipotesi, rigettare integralmente la richiesta di indennizzo azionata in giudizio dal perché manifestamente Pt_1
inammissibile, illegittima e infondata, in fatto e in diritto, e non provata, con il favore delle spese e dei compensi processuali.- In via del tutto subordinata e senza che ciò costituisca recesso alcuno in ordine alle superiori richieste ed eccezioni, nella denegata ipotesi in cui queste ultime fossero rigettate e fosse riconosciuto il diritto del ad ottenere un Pt_1
qualche indennizzo, stabilire tale eventuale indennizzo sulla base dell'ultimo valore dell'autovettura Opel Antara tg. EN 186 NS effettivamente ed oggettivamente documentato
– quindi, entro e non oltre i limiti del valore del relitto (€. 2.500,00) o, in subordine, del prezzo dell'ultimo acquisto documentato (€. 5.000,00) – e, comunque e in ogni caso, senza eccedere l'ammontare della somma assicurata (€. 15.300,00) al netto dello scoperto (o
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 franchigia) contrattuale (10%, pari a €. 1.530,00), quindi entro e non oltre l'importo di €.
13.770,00, rigettando le richieste attoree di pagamento di somme superiori (€. 17.776,00 o
€. 16.000,00), in quanto assolutamente prive di fondamento e di prova e peraltro non rispettose delle condizioni contrattuali. - Con vittoria di spese e compensi processuali. -”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6/3/2020 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 4523/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 16/10/2019, con cui è stata disattesa la domanda di condanna al pagamento di indennizzo assicurativo avanzata nei confronti di
HDI Assicurazioni s.p.a., contestando la statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, contestando le doglianze dell'appellante.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 6 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva chiesto, alla società Parte_1
HDI Assicurazioni, il pagamento dell'indennizzo previsto nel contratto di assicurazione del proprio autoveicolo per il furto dello stesso verificatosi il 25 giugno 2015. Aveva narrato l'attore che l'1/6/2015 “acquistava l'autovettura Opel Antara 2.2. CDTI 163 CV “Start and
Stop Cosmo Unlimited” (…). In pari data il sig. assicurava la vettura Parte_1
acquistata con la Compagnia HDI Ass.ni S.p.A. odierna convenuta, in Palermo, presso
l'agenzia Palermo Villabianca 1012, con polizza n. 1012403389 RC Auto e Garanzie Rischi
Diversi tra cui Furto e totale e parziale” e che il 25/6/2015 “subiva il furto della Per_1
predetta autovettura, che denunciava in pari data”.
Nel contraddittorio con l'impresa assicurativa, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa, riscontrata la mancanza di specifica prova “dell'avvenuto fatto costitutivo del diritto alla richiesta indennità” e “del valore del mezzo oggetto di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 assicurazione”, come detto, è stata disattesa dal Tribunale di Palermo.
Col gravame, l'appellante contesta le ragioni poste a fondamento della statuizione, basata sull'assunto di non avere fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova dell'accadimento e della entità del danno: evidenzia invece la valenza probatoria della denuncia presentata e l'attendibilità del teste escusso, sottolineando la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
Così riepilogati i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, verte sulla prova delle circostanze idonee al riconoscimento nei confronti del danneggiato del diritto ad ottenere l'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione nel caso di furto del veicolo.
Segnatamente, con i due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante contesta la mancanza di prova del furto dell'autovettura e del valore del bene assicurato.
In dettaglio, col primo motivo adduce che il furto dell'autovettura “non era stato per nulla contestato da parte della convenuta, odierna appellata, né in sede di comparsa di risposta e neanche nella fase istruttoria del giudizio, dovendo pertanto essere considerato dal primo
Giudice come fatto non controverso e dunque non rientrante nel thema probandum” e che
“solo per completezza è doveroso aggiungere come il furto dell'autovettura in questione fosse stato esaustivamente documentato (…) attraverso la produzione da parte dell'attore/appellante della denuncia regolarmente presentata presso la Questura di
Palermo in data 25.06.2015, il giorno stesso dell'evento. Essa denuncia era stata, tra
l'altro, tempestivamente prodotta alla HDI Ass.ni s.p.a. in uno alla intera documentazione richiesta dalla Compagnia assicuratrice, tra cui anche le doppie chiavi del veicolo” (cfr.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 pagg. 7 e 9, atto di appello).
Quanto al valore dell'autoveicolo, col secondo motivo l'appellante afferma che dall'escussione del teste in primo grado “emerge non soltanto che la vettura non era danneggiata al momento della conclusione del contratto di assicurazione (…) ma anche che il sig. aveva utilizzato regolarmente il veicolo nel corso del mese di giugno, sia su Pt_1
percorso urbano che autostradale, e ciò sino al giorno del furto”. Inoltre, l'impresa assicurativa “conosceva perfettamente tutti quegli elementi concernenti la pregressa storia della vettura”, ritenendola comunque “perfettamente funzionante e tale da essere assicurata per un importo di €15.300,00” (cfr. ancora atto di appello, pag. 11).
Vale innanzitutto rammentare che con la sentenza n. 14652 del 18/7/2016 la Suprema
Corte ha chiarito che “l'onere di contestazione -la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova- sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ignoti”.
Inoltre, “nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 647120- 01)” e “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare
l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003,
n. 1935, Rv. 560329-01)” (Cassazione civile, sez. VI-III, ordinanza 7/11/2022 n. 32637).
Tuttavia, “la presentazione di una denuncia-querela introduce (quantomeno) un elemento indiziario (non foss'altro perché la simulazione di reato integra il delitto ex art. 367 c.p.)”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 12/12/2024 n. 32151).
Ancora il Supremo Collegio ha poi evidenziato che “nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 corrispondente a quello descritto nella polizza (…). Nella prassi commerciale sono frequenti i casi in cui il rischio, previsto nel contratto di assicurazione, sia delimitato, attraverso patti di vario genere che, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono l'indennizzabilità soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di una delle suddette clausole (c.d. di delimitazione del rischio), i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) i rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto (…); c) i rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 9/11/2023 n. 31251).
Tornando, sulla base di tali arresti, alla disamina del caso di specie, vale innanzitutto osservare che dalla polizza assicurativa n. 1012403389 dell'1/6/2015 emerge la seguente indicazione sul relativo oggetto: “Altre garanzie Somma assicurata, Incendio, Furto e
Rapina Totale e Parziale = 15.300 euro (…) Danno Totale Scoperto 10%, minimo 250,00€,
Danno Parziale Scoperto 10%, minimo 250,00€”.
Ora, l'appellante ha denunciato il furto il 25/6/2015 presso la Questura di Palermo, dichiarando che “tra le ore 00.30 e le ore 06.00 del giorno 25/06/2015 a MONREALE in
VIA PEZZINGOLI, 107 A, ignoti asportavano il veicolo” (cfr. all.6, atto di appello), e ha consegnato la denuncia alla compagnia assicurativa il 29/6/2015. Segnatamente, dalla comunicazione di apertura del sinistro emerge la consegna da parte dell'appellante all'HDI
Ass.ni: della “denuncia in originale”; dell'estratto cronologico generale del veicolo, “con annotata perdita di possesso da richiedere presso il Pubblico Registro Automobilistico”;
“carta di circolazione (nel caso non fosse in auto al momento del furto)”; certificato di proprietà, “con annotata perdita di possesso”; “chiavi del veicolo (originali e copie)”;
“procura notarile a vendere in favore della Compagnia” (all. 7, atto di appello).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Appare pertanto evidente che l'appellante abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per assolvere l'onere probatorio di cui è gravato, non essendosi costui sottratto né alla denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria, nonché alla consegna di tutta la documentazione richiesta dalla compagnia assicurativa e delle chiavi del veicolo.
In presenza di tali elementi, non ha specificato l'assicuratore quale ulteriore specifico (e possibile) onere era richiesto all'assicurato, considerando che nulla viene evocato in base a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
E allora, in difetto di elementi di segno contrario, non può che dirsi raggiunta la prova dell'effettiva verificazione dell'evento di rischio dedotto nel contratto assicurativo, con la conseguenza che HDI Assicurazioni s.p.a., tenuta al pagamento dell'indennizzo, deve essere condannata all'adempimento del contratto di polizza sottoscritto da ed al Parte_1
conseguente pagamento del quantum assicurato, pari a € 15.300,00.
Su quest'ultimo aspetto, va considerato che il contratto di assicurazione è stato stipulato l'1/6/2015 e che il furto è avvenuto il 25/6/2015: dunque, il valore dell'autovettura al momento della sottrazione del veicolo non poteva discostarsi da quello indicato nel contratto assicurativo neanche un mese prima.
Né rilevano le deduzioni dell'appellata su malfunzionamenti e danneggiamento del veicolo al momento dell'evento in questione, rimaste prive di supporto probatorio: anzi, quanto esposto dall'appellante su normali condizioni del veicolo trova conferma nella deposizione testimoniale di , il quale, escusso nel giudizio di primo grado, ha affermato Testimone_1
di aver “viaggiato spesso con il sig. ” (cfr. verbale di udienza del 19/2/2018): né Pt_1
sussistono motivi per dubitare dell'attendibilità del testimone, risultando generiche le contestazioni dell'assicuratore.
Inoltre, dalla dichiarazione stragiudiziale resa il 17/2/2016 da Testimone_2
(precedente proprietario del veicolo in esame) emerge che lo stesso, dopo aver acquistato l'autovettura “su internet presso un autosalone di Napoli”, a causa di alcuni “danni materiali” riportati dalla stessa, la “faceva riparare amichevolmente tramite un (…) amico che fa il carrozziere” (cfr. doc.12, comparsa di risposta). Da questo elemento non è dato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 inferire elementi atti a comprovare un danneggiamento del veicolo tale da incidere sul valore medio di mercato, al quale evidentemente le parti hanno avuto riguardo al momento della sottoscrizione della polizza.
Alla luce delle sin qui esposte considerazioni, il gravame merita accoglimento e l'impresa assicurativa va condannata al pagamento nei confronti dell'appellante dell'ammontare di €
15.300,00, oggetto della convenzione pattizia;
a questo ammontare devono aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge.
Quanto alla prima, devesi evidenziare che “l'indennizzo assicurativo - in considerazione della sua funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato - è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, potendo a tale somma cumularsi gli interessi, purché sussista una specifica domanda di parte, e ciò in quanto tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (così Cassazione civile sez. III
18/3/2025 n. 7216, in caso analogo di furto di autoveicolo). Né rileva che l'autovettura venne rubata poche settimane dopo la conclusione del contratto di assicurazione, sicché il valore indicato nella polizza non poteva aver subito alcun deprezzamento;
vale infatti considerare che “la rivalutazione si fonda sul presupposto secondo cui, mentre l'interesse del creditore al bene perduto rimane inalterato nel tempo, ciò non può dirsi per la somma che ne costituisce la "misura" in termini monetari, la quale dovrà, appunto, essere
"rivalutata" tra il momento in cui insorga il presupposto per la percezione del credito pecuniario e quello del suo effettivo soddisfo.” (ancora Cassaz. 7216/2025).
All'ammontare quindi ottenuto di € 18.589,00 (rivalutando la sorte di € 15.300,00 dal dì del furto a oggi) vanno aggiunti gli interessi da ritardato pagamento: difatti, la somma sin qui liquidata, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema
Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Effettuati i calcoli si perviene all'ammontare complessivi di € 20.724,8 (comprensivo di €
2.135,80 per interessi da ritardato pagamento, sulla posta via via rivalutata), al cui pagamento vanno conclusivamente condannati i convenuti in solido, oltre gli interessi ulteriore dalla data della presente statuizione sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza: l'impresa assicurativa va dunque condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di Pt_2
, e dette spese vengono liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre esborsi anticipati,
[...]
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della HDI Assicurazioni s.p.a, e vengono liquidate, in € 2.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da , con atto di citazione del 6/3/2020 Parte_1
avverso la sentenza n. 4523/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 16/10/2019, e in riforma di detta sentenza: condanna HDI Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore di di € Parte_1
20.724,80, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
condanna HDI Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 2.800,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge;
pone definitivamente a carico di
[...]
n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S. le spese di CTU, liquidate come Controparte_1
da decreto in atti.
Condanna HDI Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 2 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
PP De GR NO ER RR
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11