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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/03/2024, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 769/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 769/2022 promossa da:
CF ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA BIGNAMI Parte_1 C.F._1
e dell'avv. FEDERICO LANDI
ATTORE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA FEGATELLI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 07/09/2023:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, chiedendo, Parte_1 pertanto: «contrariis reiectis: - accertare e dichiarare il grave inadempimento della società CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rispetto alle obbligazioni dalla stessa
[...] assunte con i contratti del 18/12/2019, aventi ad oggetto, rispettivamente, la fornitura e la posa in opera dell'impianto termico e la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico, e per l'effetto: a) dichiarare la risoluzione del contratto del 18/12/2019 avente ad oggetto di la fornitura e la posa in opera dell'impianto termico;
b) dichiarare la risoluzione del contratto del 18/12/2019 avente ad oggetto di la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico;
c) condannare la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati al sig.
[...]
, quantificati in Euro 18.069,76, oltre IVA, quali costi per l'esecuzione dei lavori a Pt_1 completamento, in Euro 2.750,86, oltre IVA, quali costi per l'esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione dei vizi, in Euro 3.039,12, oltre C.P. ed IVA, quali spese di progettazione, in Euro 1.793,73, Cont oltre IVA, quali spese sostenute dal sig. per ovviare alle carenze delle prestazioni svolte da Pt_1
pagina 1 di 10 in Euro 3.620,17 quali spese sostenute dal sig. per le forniture di gas e di energia CP_1 Pt_1 elettrica, o comunque in quelle diverse, maggiori o minori, somme che saranno ritenute di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo pagamento;
d) condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a rimborsare al sig. la spesa di Euro 768,60 (comprensiva Parte_1 di C.P. ed IVA) per la redazione della perizia di parte relativi agli accertamenti tecnici eseguiti sul proprio immobile, la spesa di Euro 1.281,00 (comprensiva di C.P. ed IVA), quale compenso del proprio
CTP nel procedimento NRG 368/2021 del Tribunale di Prato, la spesa di Euro 3.765,36 (comprensiva di CAP e di Euro 286,00 per contributo unificato e marca per iscrizione a ruolo) per spese legali del procedimento NRG 368/2021, la spesa di Euro 4.108,69 (comprensiva di contributo Inarcassa) quale compenso liquidato in favore del CTU del procedimento NRG 368/2021, o comunque quelle diverse, maggiori o minori, somme che saranno ritenute di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo pagamento. In ogni caso, con vittoria, di spese e compensi professionali del presente giudizio».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione, Controparte_1 chiedendo, pertanto: «disattesa ogni contrario istanza di regolazione ed eccezione: 1) rigettare la domanda di risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera dell'impianto termico sottoscritto tra in data 18.12.2019 e per l'effetto dichiarare l'efficacia del contratto tra le parti;
Pt_1 Controparte_1
2) rigettare la domanda di risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera dell'impianto Cont fotovoltaico sottoscritto tra e in data 18.12.2019 e per l'effetto dichiarare Pt_1 CP_1
l'efficacia del contratto tra le parti;
3) rigettare in conseguenza la domanda di risarcimento dei danni così come quantificata nell'atto di citazione perché infondata ed illegittima;
4) in via subordinata con espressa riserva di gravame ridurre gli importi richiesti alle voci minori indicate come in parte motiva.
Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto dichiararsi la risoluzione dei Parte_1 contratti stipulati con il 18.12.19 aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera dell'impianto CP_1 termico e dell'impianto fotovoltaico con condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver stipulato il 18.12.19 con (previo “conferimento di incarico” del 7.12.19) un CP_1 contratto per la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico e impianto termico, per il corrispettivo di € 25.300,00;
- che nei giorni precedenti, nel corso di due sopralluoghi, era stato concordato che non sarebbe stata fornita una pompa di calore con due ventole sovrapposte, la cui immagine era stata barrata nella brochure consegnata al committente;
- di aver versato una caparra confirmatoria di € 1.000,00 e le somme di € 7.000,00 ed € 6.405,00 a saldo, rispettivamente, per l'impianto fotovoltaico e per l'impianto termico, il 20.12.19;
- che le attività di installazione erano iniziate il 30.6.20;
- di essersi rivolto il 1.7.20 a responsabile territoriale di CP_2 CP_1 pagina 2 di 10 segnalando che, difformemente dagli accordi, era stata montata una pompa di calore a ventole sovrapposte;
- che la propria moglie aveva comunicato a che l'impianto era stato installato su falde CP_2 diverse da quelle concordate;
- che aveva inviato per SMS le dimensioni delle due pompe di calore da installare in CP_2 sostituzione;
- che il 9.7.20 era stata contestato l'errato posizionamento dei pannelli fotovoltaici;
- che il 27.8.20 era stata asportata la pompa di calore a ventole sovrapposte;
- che il 2.9.20 erano stata chiesto l'eliminazione di alcuni vizi, tra cui l'eccessiva rumorosità dello scaldabagno, e l'erroneo posizionamento del “collegamento del sistema al camino”, chiedendo la documentazione a comprova dello smaltimento della caldaia a metano;
- che il 24.10.20 era stato ancora contestato «che non erano ancora stati ultimati la fornitura, installazione, allacciamento, avviamento e collaudo delle pompe di calore, né la fornitura e posa in opera dell'accumulatore da né il completamento dell'installazione dell'impianto Org_1 fotovoltaico e la posa dei cavi fino al punto di allacciamento alla rete elettrica, né il completamento delle pratiche ai fini dell'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica»;
- che il 9.11.20 gli aveva inviato una “offerta per ultimare l'intervento di installazione” CP_1 con sostituzione della pompa di calore;
- che la copertura non era stata dotata di punto di accesso e linea-vita ed erano stati montati ancoraggi fissi senza adeguata documentazione della correttezza della progettazione e della posa;
- che erano state riscontrate infiltrazioni, la cui causa era da ricondursi alla perforazione della guina impermeabilizzante;
- che non erano state installate le pompe di calore, non era stato consegnato l'accumulatore Contr 2,4 , e non era stato eseguito il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla CP_3 rete elettrica;
- che aveva avuto luogo un procedimento di ATP, che aveva riscontrato l'incompletezza delle opere e i vizi delle stesso, stimando il costo per l'esecuzione dei lavori a completamento, per l'eliminazione dei vizi, per la progettazione, nonché le spese sostenute in complessivi
€ 31.418,80;
- che dovevano altresì risarcirsi i danni patiti per il mancato completamento e messa in funzione degli impianti, in relazioni ai consumi di energia elettrica e di gas, tenuto conto che le opere avrebbero dovuto essere ultimate entro il 31.12.19, danno quantificabile, sino al 28.2.22 in
€ 3.620,17, oltre alle spese per la redazione della perizia di parte, e per l'accertamento svolto in sede di ATP.
Dichiarata la contumacia della convenuta e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali, con assunzione della prova per testi e mediante acquisizione degli atti del procedimento di ATP RG 368/2021, nel cui ambito era stata svolta pagina 3 di 10 CTU sul seguente quesito «il c.t.u., tenuto conto degli atti e dei documenti depositati, in particolare del contenuto dei contratti del 18/12/2019 e dei relativi allegati, nonché della relazione dell'ing. e del CP_5 geom. 1) accerti e descriva lo stato dei luoghi dell'immobile di proprietà di CP_6 Parte_1 posto in Poggio a Caiano (PO), via Ardengo Soffici n. 75/77, avuto riguardo, in particolare, ai lavori commissionati a 2) accerti e descriva lo stato di avanzamento dei lavori di fornitura e Controparte_1 di posa in opera commissionati a 2a) con particolare riguardo all'accumulatore, accerti Controparte_1 le attività ancora da compiere per la sua posa in opera e per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete, specificando chi debba eseguire tali attività; 3) dica se i lavori di cui al punto 2) siano stati eseguiti a regola d'arte, in particolare distinguendo tra i difetti (vizi o difformità) eliminabili con il normale completamento dei lavori (se non ultimati) e quelli che prescindono dalla mancata ultimazione delle forniture e delle opere;
si precisa quanto segue: “il giudice dispone che il c.t.u. risponda ai quesiti in base agli elementi disponibili, precisando se la risposta si basa su conclusioni probabilistiche o possibiliste oppure se non è possibile rispondere”; 3a) specifichi se la pompa di calore a 12 kw installata
e poi rimossa fosse conforme al contratto del 18/12/2019 e, in ogni caso, se fosse astrattamente idonea all'uso a cui era destinata;
in aggiunta: “verifica se le prestazioni di una pompa da 12 kw siano equivalenti a quelle di due pompe da 6 kw ciascuna”; 3b) specifichi se i punti di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici siano stati realizzati a regola d'arte; 4) accerti e descriva gli interventi necessari all'esatta esecuzione delle prestazioni convenute, distinguendo tra quelli finalizzati all'ultimazione delle forniture
e delle opere e quelli volti a eliminare i difetti eventualmente accertati, stimandone distintamente i relativi costi;
5) accerti e verifichi la rispondenza della documentazione, anche progettuale, relativa ai lavori commissionati a alla disciplina normativa di settore e alle pattuizioni contrattuali;
Controparte_1 descriva, in caso contrario, le attività da svolgere ai fini della predetta rispondenza e ne quantifichi i costi;
5a) dica se, a seguito della rimozione e dello smaltimento della caldaia a metano presente presso
l'immobile del da parte di quest'ultima debba consegnare al committente Pt_1 Controparte_1 certificazioni o attestazioni;
6) accerti gli interventi svolti autonomamente da in Parte_1 conseguenza delle carenze delle prestazioni di eventualmente accertate, e verifichi la Controparte_1 congruità delle spese documentate o comunque stimi il costo dei predetti interventi».
Istruita la causa e rinviata la stessa per la precisazione delle conclusioni, il 2.9.23 si è costituita CP_1 che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie eccependo e deducendo che:
[...]
- l'inadempimento lamentato non poteva considerarsi di non scarsa importanza;
- il contratto sottoscritto dalle parti preveda l'installazione di «n° 1 pompa di calore di potenza termica nominale pari a 12 kW e dunque una pompa di calore con 2 ventole sovrapposte»;
- gli eventuali accordi raggiunti prima della stipula del contratto dovevano ritenersi superati da questo;
- che il segno apposto sulla brochure non era idoneo a provare il contrario;
- che solamente a metà luglio, veva cambiato idea rispetto alla pompa di calore installata Pt_1 il 30.6.20, e aveva «disintall[ato] la pompa di calore su richiesta del Committente in CP_1 attesa che si formalizzasse l'accordo economico sulla nuova fornitura»;
- che in successive comunicazioni via email aveva mutato avviso in ordine alla Pt_1 collocazione delle pompe di calore;
pagina 4 di 10 - che il preventivo trasmesso da e propedeutico alla sottoscrizione di un nuovo accordo CP_1 non era stato accettato;
- che le opere di completamento e di sistemazione sarebbero state eseguite se il committente non avesse impedito l'accesso al cantiere;
- che, quanto all'impianto fotovoltaico, solo la posa in opera dell'accumulatore rientrava nella prestazione contrattuale pattuita, mentre quadri elettrici e collegamenti «non rappresent[avano] una voce specifica del contratto di appalto», ma una scelta progettuale del CTU;
- che l'accumulatore non era stato installato “a tutela della parte attrice”;
- che anche i difetti esecutivi non potevano fondare una domanda di risoluzione ma semmai «venire in considerazione sub specie di vizi dell'appalto»;
- che, con riferimento alla mancata predisposizione dei progetti, non aveva ricevuto CP_1 incarico di progettazione;
- che, conseguentemente, le domande risarcitorie non potevano trovare accoglimento;
- che le spese per i consumi di energia elettrica e gas non potevano essere riconosciute, non dipendendo la connessione dell'impianto alla rete e le altre attività connesse dall'operato di CP_1
, che aveva avviato la pratica presso il distributore.
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07/09/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda di risoluzione formulata da è fondata, e meritevole, pertanto, di Parte_1 accoglimento.
1.1. Occorre in prima battura segnalare come i due contratti tra le parti non abbiano trovato integrale esecuzione da parte di il che si riflette su presupposti e limiti dell'azione di risoluzione, CP_1 formulata nel caso di specie.
Invero, il completamento delle opere oggetto di appalto influisce sul regime normativo applicabile: nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla, restando, in tali ipotesi, l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668
c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma sia affetta da vizi o difformità, ovvero sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche
(v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019).
Nel caso di specie, operando il regime ordinario, per pronunciare la risoluzione contrattuale occorrerà quindi verificare non che l'opera sia del tutto inadatta all'uso pattuito (art. 1668 c.c.), ma che l'inadempimento sia di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte (art. 1455), giudizio che non può semplicisticamente concernere il valore economico della prestazione rimasta inadempiuta, come sostenuto dalla parte convenuta, ma richiede di verificarne il ruolo nell'ambito del complessivo sinallagma contrattuale.
pagina 5 di 10 1.2. Con riferimento al contratto per la fornitura e posa in opera dell'impianto termico, occorre procedere, in primo luogo, alla determinazione del contenuto delle pattuizioni contrattuali. Sostiene la parte attrice che, nelle interlocuzioni antecedenti alla stipula del contratto, fosse stata esclusa l'installazione di una unità esterna a doppia ventola;
la prospettazione della parte convenuta, invece, è che proprio di tale tipologia di macchinario fosse stata convenuta l'installazione, e che successivamente il committente avesse mutato avviso.
1.2.1. L'esame della documentazione prodotta, il contengo delle parti, gli esiti dell'istruttoria orale concorrono univocamente a suffragare la prospettazione della parte attrice.
Giova premettere che, anche a voler qualificare la pattuizione in merito alla tipologia di macchinario quale patto contrario al contenuto del contratto scritto, stipulato anteriormente o contemporaneamente allo stesso, non potrebbe operare, in difetto di tempestiva eccezione di parte — ed essendo esclusa la rilevabilità d'ufficio (v. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 21443 del 19/09/2013) — il divieto di cui all'art. 2722 c.c. Gli esiti della prova orale, in parte qua non (più) contestabili, e non contestati sotto il versante dell'attendibilità, consentono quindi di affermare come fosse stato esclusa l'installazione di un macchinario a doppia ventola, il che trova riscontro nella “cancellazione” della relativa figura nella brochure prodotta dall'opponente (doc. 1 fasc. nonché nella circostanza che l'appaltatore abbia Pt_1
(pacificamente) rimosso il macchinario a seguito della richiesta del committente, senza che fosse data alcuna evidenza della circostanza che si trattassi di un accordo modificativo della pattuizioni contrattuali, come prospetta la parte convenuta.
Al riguardo deve, peraltro, segnalarsi che la documentazione prodotta da con la propria CP_1 comparsa di costituzione, depositata dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., non può ritenersi utilizzabile nel presente giudizio, non potendosi dare ingresso nel procedimento di merito alla documentazione prodotta dalle parti in sede di ATP, ove non tempestivamente prodotta agli atti del successivo giudizio, vigendo il principio di disponibilità delle prove.
1.2.2. Tanto premesso quanto all'oggetto del contratto, può procedersi all'esame delle risultanze peritali.
Ritiene il Tribunale di poter far proprie le risultanze della CTU, svolta nel procedimento di ATP e acquisita agli atti del giudizio, eseguita con attenta e rigorosa aderenza alla documentazione depositata, completa ed esaustiva, scevra di aporie e contraddizioni, che le cui conclusioni sono, pertanto, pienamente condivisibili.
Il consulente ha, infatti, partitamente offerto risposta ai quesiti formulati dal giudice del procedimento di istruzione preventiva, rilevando la sussistenza delle incompletezze, difformità e vizi lamentate nel presente giudizio di merito.
Il CTU, con riferimento all'impianto termico, ha rilevato la presenza un bollitore a pompa di calore e l'allacciamento di una caldaia a gas e, con riferimento all'impianto fotovoltaico, la posa di 12 pannelli su due falde ed un inverter. Ha altresì rilevato come i lavori risultassero incompleti nell'esecuzione, mancando il generatore a pompa di calore, e, quanto all'impianto solare, la mancanza del progetto dell'impianto a firma di un responsabile tecnico dell'impresa installatrice (o professionista abilitato), della richiesta di connessione alla rete elettrica nazionale, della trasmissione del foglio di fine lavori pagina 6 di 10 Org_ Orga all e della presentazione della richiesta di convenzione al Ha altresì segnalato come risultasse necessario per il completamento dell'impianto «almeno un quadretto di sezionamento per la manutenzione dell'impianto da porre a valle del contatore di produzione con i rispettivi cablaggi, la posa dell'accumulatore a monte dell'inverter e la posa di un quadro di campo comprendente gli organi di sezionamento e gli eventuali SPD (se previsto a progetto)».
Quanto all'esecuzione o meno delle opere a regola d'arte, il CTU ha segnalato difformità nella posa dell'impianto di acqua calda sanitaria, con riferimento al collegamento tra bollitore e linea esistente, collocazione del vaso di espansione, assenza di imbuto e tubazioni di scarico nella valvola di sicurezza, mancato rispetto delle distanze minime nell'installazione del boiler, mancanza di tubazioni di scarico della condensa, alimentazione mediante presa di corrente invece che mediante cavo di alimentazione con interruttore di sezionamento bipolare, vizi correggibili in sede di completamento delle opere, ad eccezione della collocazione del boiler, non essendo possibile rispettare le distanze di montaggio in ragione delle dimensioni rispettive della macchina e dello spazio a disposizione.
Quanto all'impianto fotovoltaico, oltre a problematiche risolvibili in sede di completamento dei lavori, sono stati individuati vizi attinenti al sistema di ancoraggio. Il CTU, in particolare, ha riscontrato l'erroneità del fissaggio dei pannelli alla copertura, che avrebbe dovuto avvenire «con ancorante chimico
FIS V su travi e solette in calcestruzzo» in considerazione della tipologia di copertura presente, mentre in concreto le viti erano state fissate sugli elementi in laterizio senza raggiungere le travi in cemento, il che non solo era difforme alle indicazioni del costruttore, ma non garantiva la tenuta della struttura al vento, essendo le tavelle non ancorate, ma semplicemente appoggiate.
Il CTU ha, quindi, proceduto ad indicare gli interventi necessari all'ultimazione delle opere e all'eliminazione dei difetti, e per le opere di progettazione, stimandone i costi, nonché la congruità delle spese sostenute dal committente su cui amplius infra.
1.2.3. Ciò posto, ritiene il Tribunale che la circostanza — in fatto pacifica — che non risulti installata la pompa di calore, rappresenti inadempimento di non scarsa importanza, trattandosi di macchinario indispensabile per la messa in funzione dell'impianto, che è il fuoco dell'interesse della parte nella stipula del contratto. Né v'è la prova che l'inadempimento non sia imputabile alla convenuta, non risultando riscontri documentali alla prospettazione della che il committente (che peraltro ha trasmesso CP_1 plurime diffide ad adempiere) abbia impedito l'accesso al cantiere. Ne consegue che deve dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto termico.
1.3. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto volto alla fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico
1.3.1. Deve, infatti segnalarsi come sia pacifico che non abbia avuto luogo l'istallazione dell'accumulatore, e, per converso, che non via sia alcuna prova che ciò sia avvenuto “nell'interesse” del committente, o, comunque, in conseguenza di un divieto ad accedere al cantiere. Né persuade la ricostruzione della convenuta in merito alla mancata assunzione di una obbligazione di “progettazione”, trattandosi, all'evidenza, non di una separata prestazione, ma dello svolgimento dell'attività funzionale alla “fornitura e posa in opera dell'impianto” che in tanto può avere luogo, in quanto sia compiuta sulla scorta di un qualche elaborato progettuale. Infine, la prospettazione di non convince neppure CP_1 laddove si esclude che esulasse dalle obbligazioni dedotte in contratto la realizzazione di quadri elettrici, trattandosi, anche in questo caso, di opere necessarie, secondo il giudizio del CTU, per l'esecuzione a pagina 7 di 10 regola d'arte della prestazione oggetto del contratto. In ultima analisi, l'impianto fotovoltaico non risulta completato, il che è ammesso dalla stessa parte convenuta, giacché leggesi, in comparsa conclusionale Orga che «la pratica di allaccio alla rete e la pratica presso il richiedono l'ultimazione Org_4 dell'impianto e senza dubbio sarebbero state adempiute dalla convenuta se il Sig. vesse permesso Pt_1
l'adempimento».
1.3.2. Poiché anche l'impianto fotovoltaico non risulta ultimato e non è, quindi, utilizzabile, sulla falsariga di quanto argomentato con riferimento all'impianto termico l'inadempimento deve ritenersi qualificabile come grave, e deve dichiararsi la risoluzione del contratto.
2. La domanda risarcitoria formulata da fondata, e deve, pertanto essere accolta, Parte_1 nei limiti di cui in prosieguo.
2.1. L'attore ha, in primo luogo, chiesto il risarcimento del danno rappresentato dal costo per l'esecuzione delle opere di completamento, dal costo dei lavori per l'eliminazione dei vizi, del costo per la progettazione, dalle spese sostenute — sulla scorta la valutazione del CTU — nonché dalla spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas.
2.1.1. Quanto al costo per i lavori di completamento, ritiene il Tribunale che debba condividersi la stima del perito, che ha valutato il costo delle opere in € 18.069,76 oltre iva per la posa dei due generatori termini a pompa di calore — dovendosi peraltro osservare che, allo stato, a seguito della pacifica rimozione del macchinario con due ventole sovrapposte, rientrato quindi nella disponibilità dell'appaltatore, non risulta installata alcuna pompa di calore — per lo spostamento del gruppo di riempimento a parete, per opere finalizzate allo smaltimento dell'acqua di condensa e adeguamento impianto elettrico per alimentazione del nuovo bollitore, per fornitura di nuovo boiler, per completamento dell'impianto fotovoltaico.
2.1.2. Con riferimento alla voce di danno rappresentata dalla spesa da sostenere per l'eliminazione dei vizi, il CTU ha quantificato il costo in € 3.384,63. Poiché l'attore ha chiesto la condanna al risarcimento nella minor misura di € 2.750,86 oltre iva, deve riconoscersi il risarcimento del danno nei limiti della richiesta, sulla base del principio della domanda.
2.1.3. Anche con riferimento alle spese di progettazione, quantificate in € 3.039,12, oltre iva e cassa, ritiene il Tribunale che debba aderirsi alla valutazione del CTU, che ha ampiamente argomentato come, trattandosi di fornitura e posa in opera “chiavi in mano”, all'appaltatore competesse lo svolgimenti di quel minimo di progettazione indispensabile per l'esecuzione a regola d'arte delle opere, onde, nel momento in cui le opere non risultino completate, ed occorra dare incarico in tal senso ad altro soggetto, non risultando la consegna di documentazione progettuale ed essendo essa necessaria per il completamento dei lavori, la relativa spesa deve far carico al contraente inadempiente.
2.1.4. Con riferimento, poi, alle spese sostenute dal committente per porre rimedio all'inadempimento della controparte, il CTU ha valutato congrua la spesa di € 1.793,73, escludendo il prezzo della caldaia
(ritenuta di recupero), e computando, pertanto, unicamente il costo per l'installazione della stessa e per la posa in opera delle tubazioni.
Nell'ambito di tale voce dovrebbe altresì collocarsi la spesa sostenuta dall'attore per la redazione della perizia di parte, prodromica all'introduzione del ricorso per ATP, che, diversamente dalla spesa per il compenso del CTP, non può considerarsi rientrante tra le spese di lite. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che pagina 8 di 10 tale voce di danno non possa essere riconosciuta all'attore, in difetto di prova dell'effettivo pagamento del compenso.
2.1.5. Come sopra segnalato, l'attore ha altresì richiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno rappresentato dall'aver sostenuto spese per la fornitura di energia elettrica e gas naturale.
Ritiene il Tribunale che la domanda, in parte qua, non sia accoglibile, non potendosi ritenere con un ragionevole grado di certezza che il consumi per energia elettrica e gas tra il 1.1.20 e il 28.2.22 sarebbero stati evitati nell'ipotesi di esatto adempimento delle prestazioni, essendo la gestione della pratica di allacciamento alla rete elettrica nazionale rimessa a soggetto diverso da e non essendo stata CP_1 offerta prova — né essendo state svolte specifiche deduzioni in merito — che ciò sarebbe avvenuto prima del 28.2.22. Né può ritenersi riconoscibile il costo sostenuto per la fornitura di gas naturale (necessaria per l'alimentazione della caldaia provvisoria) giacché — benché, ove fosse stata completata l'installazione dell'impianto termico, il consumo di gas sarebbe certamente cessato — tale mancata spesa, in difetto di allacciamento dell'impianto fotovoltaico, sarebbe stata verosimilmente compensata da un maggior consumo di energia elettrica. L'incertezza del danno preclude, pertanto, la sua risarcibilità.
2.2. Conclusivamente, la convenuta deve condannarsi al risarcimento del danno stimato dal CTU nella perizia deposita l'8.10.21 — ridotto, come visto, in considerazione della minor domanda attorea — e pertanto, computata l'iva e, quanto alle spese di progettazione, il contributo alla cassa previdenziale, nella misura di € 31.418,80.
Trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, dunque, per oggetto una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio, anche in assenza di domanda di parte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del
10/12/2021) — la somma di € 31.418,80, stimata alla data del deposito della relazione peritale (8.10.21), deve essere rivalutata alla data odierna sulla basa degli indici ISTAT-FOI, così pervenendosi ad
€ 35.660,34. Devono, altresì, riconoscersi gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata all'ottobre 2020, da ritenersi momento produttivo del danno, essendosi allora evidenziata l'intenzione della convenuta di non completare le opere (€ 30.503,69), ed anno per anno rivalutata sino alla sentenza, per complessivi € 2.306,26 (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del
27/12/2022).
3. Occorre, infine, provvedere alla statuizione in punto di spese di lite conseguenti alla soccombenza di
CP_1
3.1. Quanto alle spese del presente giudizio, si provvede alla liquidazione in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, e applicazione, in ragione del valore della causa, e dell'istruttoria compiuta, dei valori medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00.
3.2. Anche le spese per il procedimento di negoziazione assistita, la cui instaurazione è documentata dalla parte attrice (docc. 49-52 fasc. PAGNI) debbono porsi a carico della soccombente, con riferimento alle sole fasi dell'attivazione e della negoziazione.
3.3. Quanto alle spese di ATP, anch'esse debbono essere poste a carico di con liquidazione CP_1 ai sensi del DM 55/2014 quanto alle spese di lite, e sulla base delle fattura del geom. Persona_1
(€ 1.000,00 oltre accessori, doc. 44 fasc. quanto alle spese di CTP, valutato congruo l'importo Pt_1
pagina 9 di 10 richiesto, in rapporto alla liquidazione del CTU, e tenuto conto che, trattandosi di spese di lite, non ne è necessaria la documentazione, al pari delle spese per il compenso del difensore.
4. In ragione della soccombenza le spese per la CTU svolta in sede di ATP, già liquidate in favore dell'ing. nella misura di € 3.950,66 oltre iva e contributo previdenziale, debbono CP_7 essere poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la risoluzione dei contratti stipulati da l 18.12.19 Parte_1 Controparte_1 aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera dell'impianto termico e la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico, da eseguirsi presso l'immobile sito in Poggio a Caiano (PO), via A.
Soffici n. 75/77;
- condanna al risarcimento dei danni patiti da liquidati, alla Controparte_1 Parte_1 data della sentenza, in € 37.966,60, somma comprensiva degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria;
- condanna a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano: Controparte_1 Parte_1
o per il procedimento di ATP in € 3.056,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, € 1.281,00
(già comprensivo di iva e cassa professionale) per CTP, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
o per il tentativo di negoziazione assistita, in € 1.607,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
o per il presente giudizio, in € 7.616,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
- pone le spese di CTU, già liquidate in sede di ATP in € 3.950,66, oltre iva e cassa professionale, definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Prato il giorno 13 marzo 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 769/2022 promossa da:
CF ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA BIGNAMI Parte_1 C.F._1
e dell'avv. FEDERICO LANDI
ATTORE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA FEGATELLI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 07/09/2023:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, chiedendo, Parte_1 pertanto: «contrariis reiectis: - accertare e dichiarare il grave inadempimento della società CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rispetto alle obbligazioni dalla stessa
[...] assunte con i contratti del 18/12/2019, aventi ad oggetto, rispettivamente, la fornitura e la posa in opera dell'impianto termico e la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico, e per l'effetto: a) dichiarare la risoluzione del contratto del 18/12/2019 avente ad oggetto di la fornitura e la posa in opera dell'impianto termico;
b) dichiarare la risoluzione del contratto del 18/12/2019 avente ad oggetto di la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico;
c) condannare la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati al sig.
[...]
, quantificati in Euro 18.069,76, oltre IVA, quali costi per l'esecuzione dei lavori a Pt_1 completamento, in Euro 2.750,86, oltre IVA, quali costi per l'esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione dei vizi, in Euro 3.039,12, oltre C.P. ed IVA, quali spese di progettazione, in Euro 1.793,73, Cont oltre IVA, quali spese sostenute dal sig. per ovviare alle carenze delle prestazioni svolte da Pt_1
pagina 1 di 10 in Euro 3.620,17 quali spese sostenute dal sig. per le forniture di gas e di energia CP_1 Pt_1 elettrica, o comunque in quelle diverse, maggiori o minori, somme che saranno ritenute di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo pagamento;
d) condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a rimborsare al sig. la spesa di Euro 768,60 (comprensiva Parte_1 di C.P. ed IVA) per la redazione della perizia di parte relativi agli accertamenti tecnici eseguiti sul proprio immobile, la spesa di Euro 1.281,00 (comprensiva di C.P. ed IVA), quale compenso del proprio
CTP nel procedimento NRG 368/2021 del Tribunale di Prato, la spesa di Euro 3.765,36 (comprensiva di CAP e di Euro 286,00 per contributo unificato e marca per iscrizione a ruolo) per spese legali del procedimento NRG 368/2021, la spesa di Euro 4.108,69 (comprensiva di contributo Inarcassa) quale compenso liquidato in favore del CTU del procedimento NRG 368/2021, o comunque quelle diverse, maggiori o minori, somme che saranno ritenute di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo pagamento. In ogni caso, con vittoria, di spese e compensi professionali del presente giudizio».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione, Controparte_1 chiedendo, pertanto: «disattesa ogni contrario istanza di regolazione ed eccezione: 1) rigettare la domanda di risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera dell'impianto termico sottoscritto tra in data 18.12.2019 e per l'effetto dichiarare l'efficacia del contratto tra le parti;
Pt_1 Controparte_1
2) rigettare la domanda di risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera dell'impianto Cont fotovoltaico sottoscritto tra e in data 18.12.2019 e per l'effetto dichiarare Pt_1 CP_1
l'efficacia del contratto tra le parti;
3) rigettare in conseguenza la domanda di risarcimento dei danni così come quantificata nell'atto di citazione perché infondata ed illegittima;
4) in via subordinata con espressa riserva di gravame ridurre gli importi richiesti alle voci minori indicate come in parte motiva.
Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto dichiararsi la risoluzione dei Parte_1 contratti stipulati con il 18.12.19 aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera dell'impianto CP_1 termico e dell'impianto fotovoltaico con condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver stipulato il 18.12.19 con (previo “conferimento di incarico” del 7.12.19) un CP_1 contratto per la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico e impianto termico, per il corrispettivo di € 25.300,00;
- che nei giorni precedenti, nel corso di due sopralluoghi, era stato concordato che non sarebbe stata fornita una pompa di calore con due ventole sovrapposte, la cui immagine era stata barrata nella brochure consegnata al committente;
- di aver versato una caparra confirmatoria di € 1.000,00 e le somme di € 7.000,00 ed € 6.405,00 a saldo, rispettivamente, per l'impianto fotovoltaico e per l'impianto termico, il 20.12.19;
- che le attività di installazione erano iniziate il 30.6.20;
- di essersi rivolto il 1.7.20 a responsabile territoriale di CP_2 CP_1 pagina 2 di 10 segnalando che, difformemente dagli accordi, era stata montata una pompa di calore a ventole sovrapposte;
- che la propria moglie aveva comunicato a che l'impianto era stato installato su falde CP_2 diverse da quelle concordate;
- che aveva inviato per SMS le dimensioni delle due pompe di calore da installare in CP_2 sostituzione;
- che il 9.7.20 era stata contestato l'errato posizionamento dei pannelli fotovoltaici;
- che il 27.8.20 era stata asportata la pompa di calore a ventole sovrapposte;
- che il 2.9.20 erano stata chiesto l'eliminazione di alcuni vizi, tra cui l'eccessiva rumorosità dello scaldabagno, e l'erroneo posizionamento del “collegamento del sistema al camino”, chiedendo la documentazione a comprova dello smaltimento della caldaia a metano;
- che il 24.10.20 era stato ancora contestato «che non erano ancora stati ultimati la fornitura, installazione, allacciamento, avviamento e collaudo delle pompe di calore, né la fornitura e posa in opera dell'accumulatore da né il completamento dell'installazione dell'impianto Org_1 fotovoltaico e la posa dei cavi fino al punto di allacciamento alla rete elettrica, né il completamento delle pratiche ai fini dell'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica»;
- che il 9.11.20 gli aveva inviato una “offerta per ultimare l'intervento di installazione” CP_1 con sostituzione della pompa di calore;
- che la copertura non era stata dotata di punto di accesso e linea-vita ed erano stati montati ancoraggi fissi senza adeguata documentazione della correttezza della progettazione e della posa;
- che erano state riscontrate infiltrazioni, la cui causa era da ricondursi alla perforazione della guina impermeabilizzante;
- che non erano state installate le pompe di calore, non era stato consegnato l'accumulatore Contr 2,4 , e non era stato eseguito il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla CP_3 rete elettrica;
- che aveva avuto luogo un procedimento di ATP, che aveva riscontrato l'incompletezza delle opere e i vizi delle stesso, stimando il costo per l'esecuzione dei lavori a completamento, per l'eliminazione dei vizi, per la progettazione, nonché le spese sostenute in complessivi
€ 31.418,80;
- che dovevano altresì risarcirsi i danni patiti per il mancato completamento e messa in funzione degli impianti, in relazioni ai consumi di energia elettrica e di gas, tenuto conto che le opere avrebbero dovuto essere ultimate entro il 31.12.19, danno quantificabile, sino al 28.2.22 in
€ 3.620,17, oltre alle spese per la redazione della perizia di parte, e per l'accertamento svolto in sede di ATP.
Dichiarata la contumacia della convenuta e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali, con assunzione della prova per testi e mediante acquisizione degli atti del procedimento di ATP RG 368/2021, nel cui ambito era stata svolta pagina 3 di 10 CTU sul seguente quesito «il c.t.u., tenuto conto degli atti e dei documenti depositati, in particolare del contenuto dei contratti del 18/12/2019 e dei relativi allegati, nonché della relazione dell'ing. e del CP_5 geom. 1) accerti e descriva lo stato dei luoghi dell'immobile di proprietà di CP_6 Parte_1 posto in Poggio a Caiano (PO), via Ardengo Soffici n. 75/77, avuto riguardo, in particolare, ai lavori commissionati a 2) accerti e descriva lo stato di avanzamento dei lavori di fornitura e Controparte_1 di posa in opera commissionati a 2a) con particolare riguardo all'accumulatore, accerti Controparte_1 le attività ancora da compiere per la sua posa in opera e per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete, specificando chi debba eseguire tali attività; 3) dica se i lavori di cui al punto 2) siano stati eseguiti a regola d'arte, in particolare distinguendo tra i difetti (vizi o difformità) eliminabili con il normale completamento dei lavori (se non ultimati) e quelli che prescindono dalla mancata ultimazione delle forniture e delle opere;
si precisa quanto segue: “il giudice dispone che il c.t.u. risponda ai quesiti in base agli elementi disponibili, precisando se la risposta si basa su conclusioni probabilistiche o possibiliste oppure se non è possibile rispondere”; 3a) specifichi se la pompa di calore a 12 kw installata
e poi rimossa fosse conforme al contratto del 18/12/2019 e, in ogni caso, se fosse astrattamente idonea all'uso a cui era destinata;
in aggiunta: “verifica se le prestazioni di una pompa da 12 kw siano equivalenti a quelle di due pompe da 6 kw ciascuna”; 3b) specifichi se i punti di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici siano stati realizzati a regola d'arte; 4) accerti e descriva gli interventi necessari all'esatta esecuzione delle prestazioni convenute, distinguendo tra quelli finalizzati all'ultimazione delle forniture
e delle opere e quelli volti a eliminare i difetti eventualmente accertati, stimandone distintamente i relativi costi;
5) accerti e verifichi la rispondenza della documentazione, anche progettuale, relativa ai lavori commissionati a alla disciplina normativa di settore e alle pattuizioni contrattuali;
Controparte_1 descriva, in caso contrario, le attività da svolgere ai fini della predetta rispondenza e ne quantifichi i costi;
5a) dica se, a seguito della rimozione e dello smaltimento della caldaia a metano presente presso
l'immobile del da parte di quest'ultima debba consegnare al committente Pt_1 Controparte_1 certificazioni o attestazioni;
6) accerti gli interventi svolti autonomamente da in Parte_1 conseguenza delle carenze delle prestazioni di eventualmente accertate, e verifichi la Controparte_1 congruità delle spese documentate o comunque stimi il costo dei predetti interventi».
Istruita la causa e rinviata la stessa per la precisazione delle conclusioni, il 2.9.23 si è costituita CP_1 che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie eccependo e deducendo che:
[...]
- l'inadempimento lamentato non poteva considerarsi di non scarsa importanza;
- il contratto sottoscritto dalle parti preveda l'installazione di «n° 1 pompa di calore di potenza termica nominale pari a 12 kW e dunque una pompa di calore con 2 ventole sovrapposte»;
- gli eventuali accordi raggiunti prima della stipula del contratto dovevano ritenersi superati da questo;
- che il segno apposto sulla brochure non era idoneo a provare il contrario;
- che solamente a metà luglio, veva cambiato idea rispetto alla pompa di calore installata Pt_1 il 30.6.20, e aveva «disintall[ato] la pompa di calore su richiesta del Committente in CP_1 attesa che si formalizzasse l'accordo economico sulla nuova fornitura»;
- che in successive comunicazioni via email aveva mutato avviso in ordine alla Pt_1 collocazione delle pompe di calore;
pagina 4 di 10 - che il preventivo trasmesso da e propedeutico alla sottoscrizione di un nuovo accordo CP_1 non era stato accettato;
- che le opere di completamento e di sistemazione sarebbero state eseguite se il committente non avesse impedito l'accesso al cantiere;
- che, quanto all'impianto fotovoltaico, solo la posa in opera dell'accumulatore rientrava nella prestazione contrattuale pattuita, mentre quadri elettrici e collegamenti «non rappresent[avano] una voce specifica del contratto di appalto», ma una scelta progettuale del CTU;
- che l'accumulatore non era stato installato “a tutela della parte attrice”;
- che anche i difetti esecutivi non potevano fondare una domanda di risoluzione ma semmai «venire in considerazione sub specie di vizi dell'appalto»;
- che, con riferimento alla mancata predisposizione dei progetti, non aveva ricevuto CP_1 incarico di progettazione;
- che, conseguentemente, le domande risarcitorie non potevano trovare accoglimento;
- che le spese per i consumi di energia elettrica e gas non potevano essere riconosciute, non dipendendo la connessione dell'impianto alla rete e le altre attività connesse dall'operato di CP_1
, che aveva avviato la pratica presso il distributore.
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07/09/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda di risoluzione formulata da è fondata, e meritevole, pertanto, di Parte_1 accoglimento.
1.1. Occorre in prima battura segnalare come i due contratti tra le parti non abbiano trovato integrale esecuzione da parte di il che si riflette su presupposti e limiti dell'azione di risoluzione, CP_1 formulata nel caso di specie.
Invero, il completamento delle opere oggetto di appalto influisce sul regime normativo applicabile: nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla, restando, in tali ipotesi, l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668
c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma sia affetta da vizi o difformità, ovvero sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche
(v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019).
Nel caso di specie, operando il regime ordinario, per pronunciare la risoluzione contrattuale occorrerà quindi verificare non che l'opera sia del tutto inadatta all'uso pattuito (art. 1668 c.c.), ma che l'inadempimento sia di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte (art. 1455), giudizio che non può semplicisticamente concernere il valore economico della prestazione rimasta inadempiuta, come sostenuto dalla parte convenuta, ma richiede di verificarne il ruolo nell'ambito del complessivo sinallagma contrattuale.
pagina 5 di 10 1.2. Con riferimento al contratto per la fornitura e posa in opera dell'impianto termico, occorre procedere, in primo luogo, alla determinazione del contenuto delle pattuizioni contrattuali. Sostiene la parte attrice che, nelle interlocuzioni antecedenti alla stipula del contratto, fosse stata esclusa l'installazione di una unità esterna a doppia ventola;
la prospettazione della parte convenuta, invece, è che proprio di tale tipologia di macchinario fosse stata convenuta l'installazione, e che successivamente il committente avesse mutato avviso.
1.2.1. L'esame della documentazione prodotta, il contengo delle parti, gli esiti dell'istruttoria orale concorrono univocamente a suffragare la prospettazione della parte attrice.
Giova premettere che, anche a voler qualificare la pattuizione in merito alla tipologia di macchinario quale patto contrario al contenuto del contratto scritto, stipulato anteriormente o contemporaneamente allo stesso, non potrebbe operare, in difetto di tempestiva eccezione di parte — ed essendo esclusa la rilevabilità d'ufficio (v. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 21443 del 19/09/2013) — il divieto di cui all'art. 2722 c.c. Gli esiti della prova orale, in parte qua non (più) contestabili, e non contestati sotto il versante dell'attendibilità, consentono quindi di affermare come fosse stato esclusa l'installazione di un macchinario a doppia ventola, il che trova riscontro nella “cancellazione” della relativa figura nella brochure prodotta dall'opponente (doc. 1 fasc. nonché nella circostanza che l'appaltatore abbia Pt_1
(pacificamente) rimosso il macchinario a seguito della richiesta del committente, senza che fosse data alcuna evidenza della circostanza che si trattassi di un accordo modificativo della pattuizioni contrattuali, come prospetta la parte convenuta.
Al riguardo deve, peraltro, segnalarsi che la documentazione prodotta da con la propria CP_1 comparsa di costituzione, depositata dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., non può ritenersi utilizzabile nel presente giudizio, non potendosi dare ingresso nel procedimento di merito alla documentazione prodotta dalle parti in sede di ATP, ove non tempestivamente prodotta agli atti del successivo giudizio, vigendo il principio di disponibilità delle prove.
1.2.2. Tanto premesso quanto all'oggetto del contratto, può procedersi all'esame delle risultanze peritali.
Ritiene il Tribunale di poter far proprie le risultanze della CTU, svolta nel procedimento di ATP e acquisita agli atti del giudizio, eseguita con attenta e rigorosa aderenza alla documentazione depositata, completa ed esaustiva, scevra di aporie e contraddizioni, che le cui conclusioni sono, pertanto, pienamente condivisibili.
Il consulente ha, infatti, partitamente offerto risposta ai quesiti formulati dal giudice del procedimento di istruzione preventiva, rilevando la sussistenza delle incompletezze, difformità e vizi lamentate nel presente giudizio di merito.
Il CTU, con riferimento all'impianto termico, ha rilevato la presenza un bollitore a pompa di calore e l'allacciamento di una caldaia a gas e, con riferimento all'impianto fotovoltaico, la posa di 12 pannelli su due falde ed un inverter. Ha altresì rilevato come i lavori risultassero incompleti nell'esecuzione, mancando il generatore a pompa di calore, e, quanto all'impianto solare, la mancanza del progetto dell'impianto a firma di un responsabile tecnico dell'impresa installatrice (o professionista abilitato), della richiesta di connessione alla rete elettrica nazionale, della trasmissione del foglio di fine lavori pagina 6 di 10 Org_ Orga all e della presentazione della richiesta di convenzione al Ha altresì segnalato come risultasse necessario per il completamento dell'impianto «almeno un quadretto di sezionamento per la manutenzione dell'impianto da porre a valle del contatore di produzione con i rispettivi cablaggi, la posa dell'accumulatore a monte dell'inverter e la posa di un quadro di campo comprendente gli organi di sezionamento e gli eventuali SPD (se previsto a progetto)».
Quanto all'esecuzione o meno delle opere a regola d'arte, il CTU ha segnalato difformità nella posa dell'impianto di acqua calda sanitaria, con riferimento al collegamento tra bollitore e linea esistente, collocazione del vaso di espansione, assenza di imbuto e tubazioni di scarico nella valvola di sicurezza, mancato rispetto delle distanze minime nell'installazione del boiler, mancanza di tubazioni di scarico della condensa, alimentazione mediante presa di corrente invece che mediante cavo di alimentazione con interruttore di sezionamento bipolare, vizi correggibili in sede di completamento delle opere, ad eccezione della collocazione del boiler, non essendo possibile rispettare le distanze di montaggio in ragione delle dimensioni rispettive della macchina e dello spazio a disposizione.
Quanto all'impianto fotovoltaico, oltre a problematiche risolvibili in sede di completamento dei lavori, sono stati individuati vizi attinenti al sistema di ancoraggio. Il CTU, in particolare, ha riscontrato l'erroneità del fissaggio dei pannelli alla copertura, che avrebbe dovuto avvenire «con ancorante chimico
FIS V su travi e solette in calcestruzzo» in considerazione della tipologia di copertura presente, mentre in concreto le viti erano state fissate sugli elementi in laterizio senza raggiungere le travi in cemento, il che non solo era difforme alle indicazioni del costruttore, ma non garantiva la tenuta della struttura al vento, essendo le tavelle non ancorate, ma semplicemente appoggiate.
Il CTU ha, quindi, proceduto ad indicare gli interventi necessari all'ultimazione delle opere e all'eliminazione dei difetti, e per le opere di progettazione, stimandone i costi, nonché la congruità delle spese sostenute dal committente su cui amplius infra.
1.2.3. Ciò posto, ritiene il Tribunale che la circostanza — in fatto pacifica — che non risulti installata la pompa di calore, rappresenti inadempimento di non scarsa importanza, trattandosi di macchinario indispensabile per la messa in funzione dell'impianto, che è il fuoco dell'interesse della parte nella stipula del contratto. Né v'è la prova che l'inadempimento non sia imputabile alla convenuta, non risultando riscontri documentali alla prospettazione della che il committente (che peraltro ha trasmesso CP_1 plurime diffide ad adempiere) abbia impedito l'accesso al cantiere. Ne consegue che deve dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto termico.
1.3. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto volto alla fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico
1.3.1. Deve, infatti segnalarsi come sia pacifico che non abbia avuto luogo l'istallazione dell'accumulatore, e, per converso, che non via sia alcuna prova che ciò sia avvenuto “nell'interesse” del committente, o, comunque, in conseguenza di un divieto ad accedere al cantiere. Né persuade la ricostruzione della convenuta in merito alla mancata assunzione di una obbligazione di “progettazione”, trattandosi, all'evidenza, non di una separata prestazione, ma dello svolgimento dell'attività funzionale alla “fornitura e posa in opera dell'impianto” che in tanto può avere luogo, in quanto sia compiuta sulla scorta di un qualche elaborato progettuale. Infine, la prospettazione di non convince neppure CP_1 laddove si esclude che esulasse dalle obbligazioni dedotte in contratto la realizzazione di quadri elettrici, trattandosi, anche in questo caso, di opere necessarie, secondo il giudizio del CTU, per l'esecuzione a pagina 7 di 10 regola d'arte della prestazione oggetto del contratto. In ultima analisi, l'impianto fotovoltaico non risulta completato, il che è ammesso dalla stessa parte convenuta, giacché leggesi, in comparsa conclusionale Orga che «la pratica di allaccio alla rete e la pratica presso il richiedono l'ultimazione Org_4 dell'impianto e senza dubbio sarebbero state adempiute dalla convenuta se il Sig. vesse permesso Pt_1
l'adempimento».
1.3.2. Poiché anche l'impianto fotovoltaico non risulta ultimato e non è, quindi, utilizzabile, sulla falsariga di quanto argomentato con riferimento all'impianto termico l'inadempimento deve ritenersi qualificabile come grave, e deve dichiararsi la risoluzione del contratto.
2. La domanda risarcitoria formulata da fondata, e deve, pertanto essere accolta, Parte_1 nei limiti di cui in prosieguo.
2.1. L'attore ha, in primo luogo, chiesto il risarcimento del danno rappresentato dal costo per l'esecuzione delle opere di completamento, dal costo dei lavori per l'eliminazione dei vizi, del costo per la progettazione, dalle spese sostenute — sulla scorta la valutazione del CTU — nonché dalla spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas.
2.1.1. Quanto al costo per i lavori di completamento, ritiene il Tribunale che debba condividersi la stima del perito, che ha valutato il costo delle opere in € 18.069,76 oltre iva per la posa dei due generatori termini a pompa di calore — dovendosi peraltro osservare che, allo stato, a seguito della pacifica rimozione del macchinario con due ventole sovrapposte, rientrato quindi nella disponibilità dell'appaltatore, non risulta installata alcuna pompa di calore — per lo spostamento del gruppo di riempimento a parete, per opere finalizzate allo smaltimento dell'acqua di condensa e adeguamento impianto elettrico per alimentazione del nuovo bollitore, per fornitura di nuovo boiler, per completamento dell'impianto fotovoltaico.
2.1.2. Con riferimento alla voce di danno rappresentata dalla spesa da sostenere per l'eliminazione dei vizi, il CTU ha quantificato il costo in € 3.384,63. Poiché l'attore ha chiesto la condanna al risarcimento nella minor misura di € 2.750,86 oltre iva, deve riconoscersi il risarcimento del danno nei limiti della richiesta, sulla base del principio della domanda.
2.1.3. Anche con riferimento alle spese di progettazione, quantificate in € 3.039,12, oltre iva e cassa, ritiene il Tribunale che debba aderirsi alla valutazione del CTU, che ha ampiamente argomentato come, trattandosi di fornitura e posa in opera “chiavi in mano”, all'appaltatore competesse lo svolgimenti di quel minimo di progettazione indispensabile per l'esecuzione a regola d'arte delle opere, onde, nel momento in cui le opere non risultino completate, ed occorra dare incarico in tal senso ad altro soggetto, non risultando la consegna di documentazione progettuale ed essendo essa necessaria per il completamento dei lavori, la relativa spesa deve far carico al contraente inadempiente.
2.1.4. Con riferimento, poi, alle spese sostenute dal committente per porre rimedio all'inadempimento della controparte, il CTU ha valutato congrua la spesa di € 1.793,73, escludendo il prezzo della caldaia
(ritenuta di recupero), e computando, pertanto, unicamente il costo per l'installazione della stessa e per la posa in opera delle tubazioni.
Nell'ambito di tale voce dovrebbe altresì collocarsi la spesa sostenuta dall'attore per la redazione della perizia di parte, prodromica all'introduzione del ricorso per ATP, che, diversamente dalla spesa per il compenso del CTP, non può considerarsi rientrante tra le spese di lite. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che pagina 8 di 10 tale voce di danno non possa essere riconosciuta all'attore, in difetto di prova dell'effettivo pagamento del compenso.
2.1.5. Come sopra segnalato, l'attore ha altresì richiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno rappresentato dall'aver sostenuto spese per la fornitura di energia elettrica e gas naturale.
Ritiene il Tribunale che la domanda, in parte qua, non sia accoglibile, non potendosi ritenere con un ragionevole grado di certezza che il consumi per energia elettrica e gas tra il 1.1.20 e il 28.2.22 sarebbero stati evitati nell'ipotesi di esatto adempimento delle prestazioni, essendo la gestione della pratica di allacciamento alla rete elettrica nazionale rimessa a soggetto diverso da e non essendo stata CP_1 offerta prova — né essendo state svolte specifiche deduzioni in merito — che ciò sarebbe avvenuto prima del 28.2.22. Né può ritenersi riconoscibile il costo sostenuto per la fornitura di gas naturale (necessaria per l'alimentazione della caldaia provvisoria) giacché — benché, ove fosse stata completata l'installazione dell'impianto termico, il consumo di gas sarebbe certamente cessato — tale mancata spesa, in difetto di allacciamento dell'impianto fotovoltaico, sarebbe stata verosimilmente compensata da un maggior consumo di energia elettrica. L'incertezza del danno preclude, pertanto, la sua risarcibilità.
2.2. Conclusivamente, la convenuta deve condannarsi al risarcimento del danno stimato dal CTU nella perizia deposita l'8.10.21 — ridotto, come visto, in considerazione della minor domanda attorea — e pertanto, computata l'iva e, quanto alle spese di progettazione, il contributo alla cassa previdenziale, nella misura di € 31.418,80.
Trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, dunque, per oggetto una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio, anche in assenza di domanda di parte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del
10/12/2021) — la somma di € 31.418,80, stimata alla data del deposito della relazione peritale (8.10.21), deve essere rivalutata alla data odierna sulla basa degli indici ISTAT-FOI, così pervenendosi ad
€ 35.660,34. Devono, altresì, riconoscersi gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata all'ottobre 2020, da ritenersi momento produttivo del danno, essendosi allora evidenziata l'intenzione della convenuta di non completare le opere (€ 30.503,69), ed anno per anno rivalutata sino alla sentenza, per complessivi € 2.306,26 (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del
27/12/2022).
3. Occorre, infine, provvedere alla statuizione in punto di spese di lite conseguenti alla soccombenza di
CP_1
3.1. Quanto alle spese del presente giudizio, si provvede alla liquidazione in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, e applicazione, in ragione del valore della causa, e dell'istruttoria compiuta, dei valori medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00.
3.2. Anche le spese per il procedimento di negoziazione assistita, la cui instaurazione è documentata dalla parte attrice (docc. 49-52 fasc. PAGNI) debbono porsi a carico della soccombente, con riferimento alle sole fasi dell'attivazione e della negoziazione.
3.3. Quanto alle spese di ATP, anch'esse debbono essere poste a carico di con liquidazione CP_1 ai sensi del DM 55/2014 quanto alle spese di lite, e sulla base delle fattura del geom. Persona_1
(€ 1.000,00 oltre accessori, doc. 44 fasc. quanto alle spese di CTP, valutato congruo l'importo Pt_1
pagina 9 di 10 richiesto, in rapporto alla liquidazione del CTU, e tenuto conto che, trattandosi di spese di lite, non ne è necessaria la documentazione, al pari delle spese per il compenso del difensore.
4. In ragione della soccombenza le spese per la CTU svolta in sede di ATP, già liquidate in favore dell'ing. nella misura di € 3.950,66 oltre iva e contributo previdenziale, debbono CP_7 essere poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la risoluzione dei contratti stipulati da l 18.12.19 Parte_1 Controparte_1 aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera dell'impianto termico e la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico, da eseguirsi presso l'immobile sito in Poggio a Caiano (PO), via A.
Soffici n. 75/77;
- condanna al risarcimento dei danni patiti da liquidati, alla Controparte_1 Parte_1 data della sentenza, in € 37.966,60, somma comprensiva degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria;
- condanna a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano: Controparte_1 Parte_1
o per il procedimento di ATP in € 3.056,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, € 1.281,00
(già comprensivo di iva e cassa professionale) per CTP, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
o per il tentativo di negoziazione assistita, in € 1.607,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
o per il presente giudizio, in € 7.616,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
- pone le spese di CTU, già liquidate in sede di ATP in € 3.950,66, oltre iva e cassa professionale, definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Prato il giorno 13 marzo 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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