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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 4934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4934 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel. Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 108/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 13.3.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra (cf p.Iva in persona del L.R.P.T, corrente in Parte_1 P.IVA_1
Roma via Ofanto 18, elettivamente domiciliata in Roma via dei Monti Parioli n. 34 presso lo studio del difensore Avv. Carideo Lina (CF. ) C.F._1 rappresentata e difesa dalla stessa e dall'Avv. Roberto Cacioni (CF
che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti C.F._2 dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec e , fax Email_1 Email_2
0642004802 -0630829823 Appellante
E
1) . – CP_1 Controparte_2 società di capitali (c.f. P.Iva , in persona del L.R.P.T. con sede legale P.IVA_2 in Roma via dei Bresciani n. 4, elettivamente domiciliata in Roma via Marcello Prestinari n. 15 presso lo studio del difensore Avv. Ferdinando Paparatti (CF. ) pec che la rappresenta e C.F._3 Email_3 difende in virtù di procura in atti.
2) in persona del L.R.P.T rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio CP_3
Alberici Appellate
1 Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 21773/2019
Oggetto: appalto d'opera Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 9/6/2010 le parti hanno sottoscritto una scrittura privata avente ad oggetto
“l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e lo svolgimento di quant'altro necessario richiesto dalle autorità pubbliche per l'ottenimento del permesso a costruire ed attività accessorie per: A) la realizzazione di un complesso residenziale in via Vicolungo snc a Roma di complessivi 5.540 mc;
B) la realizzazione delle opere risultanti da convenzione con il Comune quali opere di urbanizzazione, opere a verde ecc. che saranno concordate con il committente e i Dipartimenti competenti del Comune per l'attuazione del comparto edificatorio di sistemazione dell'area da cedere al C) la ristrutturazione di un edificio CP_4 condonato di 400 mc e la realizzazione della strada carrabile e pedonale e relativi accessori con l'accesso al complesso residenziale di cui al punto A) da via Monte delle Capanne, con disbrigo di tutte le pratiche necessarie presso le autorità competenti per l'ottenimento delle relative autorizzazioni. Per dette attività veniva pattuito un compenso di € 166.250,00 da cui dovevano essere detratti € 31.773,63 quali prestazioni precedentemente effettuate sul medesimo progetto dalla “Polo Roma Immobiliare srl”. venivano poi pattuiti i compensi per attività accessorie, per prestazioni inerenti eventuali varianti richieste dal committente, il compenso al professionista in caso di recesso e l'applicazione in via sussidiaria delle norme del codice civile per tutto quanto non espressamente pattuito. Con nota del 3/5/2013 le parti convenivano di escludere la penale prevista per la mancata consegna degli elaborati del progetto esecutivo e di ridimensionare l'impegno di cui al punto 1F (progetto esecutivo degli impianti). Inoltre ad integrazione dell'incarico del 9/6/2010 veniva conferito incarico di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e attività accessorie per il risanamento conservativo dell'edificio di 400 mc di via Monte delle Capanne. La non corrispondeva agli architetti la somma di € 87.472,48 per la Parte_1 quale la otteneva l'emissione del Decreto ingiuntivo n. 14397/2015 CP_1 avverso il quale la proponeva opposizione eccependo l'insussistenza Parte_1 della pretesa creditoria rilevando nelle pratiche amministrative per il rilascio del permesso a costruire si erano manifestati gravi errori progettuali oltre a mancate comunicazioni agli enti preposti attribuibili alla Direzione dei lavori, culminati nell'errato posizionamento della palificata a protezione di via di Vicolungo, traslata di circa 3 metri dal confine del lotto rispetto al progetto, determinando un avvicinamento tra i fabbricati ed una riduzione della superficie a parcheggio da realizzare nel garage. Quanto sopra portava le parti ad accordarsi per un recesso dall'incarico formalizzato con le dimissioni del direttore dei lavori.
2 Sostiene la che gli errori progettuali ed esecutivi imputabili alla Parte_1
e le omissioni amministrative che comportavano la non utilizzabilità Parte_2
e non utilità delle prestazioni professionali rese, avrebbero arrecato un danno alla quantificato in € 515.000,00 del quale la chiedeva il Parte_1 Parte_1 risarcimento oltre a sostenere che nulla doveva alla .. Parte_2
Si costituiva la che contestava quanto dedotto da controparte e Parte_2 chiamava in causa in garanzia la . CP_3
Quest'ultima costituitasi eccepiva l'inoperatività della polizza chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti. Con sentenza n. 21773/2019 il Tribunale di Roma, ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 14397/2015, nonché la domanda Parte_1 riconvenzionale risarcitoria condannandola al pagamento delle spese, mentre compensava le spese tra e la controparte. CP_3
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione la , Parte_1 chiedendone la riforma, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sospensione rigettata da questa Corte con ordinanza del 19/5/2020, con revoca del decreto opposto, in via subordinata ridurre la domanda avversaria, accogliere la riconvenzionale per il risarcimento dei danni ed eventualmente compensarla con la domanda avversaria, con condanna della controparte alle spese del doppio grado. Parte appellante formula altresì istanza istruttoria richiedendo disporsi CTU volta ad accertare gli errori e le carenze progettuali della ed alla quantificazione CP_1 dei danni subiti dalla non ammessa in primo grado senza congrua Parte_1 motivazione, secondo la prospettazione dell'appellante. Le appellate dal canto loro, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione insistendo nella conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante alle spese. All'udienza del 13 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione affermando che dal verbale di accertamento del 17/12/2013, sottoscritto dall'Arch. per la , CP_2 CP_5 dall'Arch. quale direttore dei lavori subentrante, dall'Arch. quale CP_6 CP_7 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione subentrante, da uale CP_8 legale rappresentante della committente dal Geom. quale Parte_1 Pt_3 direttore di cantiere e rappresentante legale della appaltatrice dei lavori, Pt_4 emerge che i tecnici e che sono subentrati alla e il CP_6 CP_7 CP_1
Direttore di Cantiere e responsabile della ditta appaltatrice dei lavori, avrebbero attestato l'assenza di ogni inadempimento da parte della . CP_1
In particolare nel verbale è stato dato atto:
-di aver proceduto alla ricognizione del cantiere di via Vicolungo per l'accertamento della consistenza dei lavori di realizzazione del complesso residenziale;
3 -di aver accertato la rispondenza delle opere già realizzate a quelle progettate tramite la sovrapposizione del rilievo eseguito dal Geom. , tecnico incaricato dalla CP_9 committente Progett Zara srl, al progetto esecutivo;
-di aver visionato la documentazione progettuale definitiva (permesso di costruire) e progettuale esecutiva (progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico), la documentazione relativa alla direzione dei lavori, la documentazione relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
-di aver proceduto all'accertamento della consistenza dei materiali in cantiere, delle opere provvisionali e degli impianti e delle opere già realizzate;
-che l'Arch. Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza uscente, ha CP_2 descritto e fornito chiarimenti su quanto riportato nel progetto esecutivo e nella documentazione relativa alla direzione dei lavori tanto che i due tecnici subentranti
, uale legale rappresentante della società appaltatrice dei lavori CP_6 CP_7 Pt_3
e quale legale rappresentante della committente hanno CP_8 Parte_1 dichiarato che quanto realizzato fino a quel momento è conforme a quanto previsto nel progetto esecutivo;
-che, infine, quanto riportato sul piano di sicurezza e sulla documentazione relativa alla sicurezza è conforme agli adempimenti previsti dal Dlgs n. 81/2008. Inoltre, sempre nel medesimo verbale, il legale rappresentante della Pt_1 [...] dichiara, in virtù degli accertamenti di cui sopra, l'integrale CP_10 CP_8 adempimento da parte della al contratto del Parte_5
9/6/2010, sia con riferimento a quanto svolto dagli architetti e che CP_2 CP_2 dello strutturista Ing. e, quindi, di non aver nulla a pretendere per CP_11 nessuna ragione o titolo nascente, derivante e/o scaturente dal rapporto richiamato. L'appellante affida il gravame ad un unico motivo con il quale censura la sentenza di primo grado lamentando l'errata interpretazione dei documenti prodotti agli atti di causa e, in particolare il verbale di accertamento del 17/12/2013. In primo luogo l'appellante lamenta la nullità del predetto verbale di accertamento in quanto:
-il verbale è sottoscritto solo nella seconda pagina e non anche nella prima
-la seconda pagina sarebbe sottoscritta da in proprio e non nella qualità CP_8 di legale rappresentante della Parte_1
Osserva la Corte che entrambi i rilievi sono infondati. Quanto alla mancata sottoscrizione della prima pagina del verbale si rammenta che in caso di una dichiarazione sottoscritta contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, deve ritenersi che la sottoscrizione posta sull'ultimo foglio si riferisca all'intera dichiarazione essendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti (v. Cass. n. 7681/2019, Cons. di Stato sez. V n. 4971/2015). Quanto, invece, alla sottoscrizione del in proprio” si osserva che dalla lettura CP_8 del verbale di accertamento del 17/12/2013 emerge che il Dott. era CP_8 presente alle operazioni verbalizzate nella qualità di legale rappresentante della e, inoltre, proprio nella pagina del verbale da lui sottoscritta appena Parte_1
9 righe sopra la sottoscrizione si legge “…la in persona del legale Parte_1 rappresentante Dott. dichiara l'integrale adempimento da parte della CP_8 al contratto citato in epigrafe”. Parte_5
4 Alla luce di ciò appare del tutto evidente che il a partecipato all'accertamento CP_8
e sottoscritto il verbale non in proprio ma quale legale rappresentante della Parte_1
essendo munito dei poteri per sottoscrivere l'atto.
[...]
Parte appellante lamenta poi che quanto inserito nel verbale di accertamento non corrisponderebbe al vero affermando che la , avrebbe posto quale CP_1 condizione per la consegna della documentazione inerente al cantiere, la sottoscrizione del “verbale di accertamento” da parte di tutti i soggetti che potevano contestare gli errori, a detta dell'appellante, addebitabili alla , cosi che CP_1 la committente in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_8
l'impresa appaltatrice dei lavori in persona del legale rappresentante e Parte_6 la nuova direzione dei lavori nelle persone degli architetti , sarebbero CP_6 CP_7 stati costretti a sottoscrivere il documento al fine di consentire alla la Parte_1 prosecuzione delle opere senza interruzione. A sostegno della sua tesi parte appellante afferma che i soggetti che hanno sottoscritto il verbale di accertamento non avrebbero, in realtà, accertato lo stato dei luoghi, la non avrebbe consegnato i documenti indicati alla CP_1 Parte_1
che, quindi, non li riceveva al momento della sottoscrizione del documento ma
[...] solo il successivo 20/12/2013, i soggetti firmatari non avrebbero effettuato alcun riscontro tra il permesso a costruire ed il progetto esecutivo. Conseguentemente il legale rappresentante della sarebbe stato Parte_1 costretto a firmare il verbale altrimenti non avrebbe avuto i documenti e, quindi, avrebbe firmato il verbale sotto minaccia di un male futuro ingiusto, minaccia che avrebbe così fatto venire meno la sua libertà di determinazione. La censura è infondata in quanto del tutto sfornita di riscontro probatorio. Difatti parte appellante non ha prodotto in atti alcuna prova del fatto che la avrebbe posto quale condizione per la consegna della CP_1 documentazione la sottoscrizione del verbale di accertamento ma, soprattutto, non ha prodotto alcuna documentazione (corrispondenza, verbale di consegna) che confermi che la documentazione non è stata consegnata al momento della sottoscrizione del verbale di accertamento ma in data 20/12/2013, come sostenuto da parte appellata, di tal che la lamentata falsità del verbale di accertamento rimane una mera asserzione dell'appellante del tutto sfornita di prove della quale, correttamente, il Tribunale non ha tenuto conto. L'appellante ha altresì contestato la congruità delle somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto sostenendo che:
-il fatto che la appellata abbia ottenuto un parere da parte dell'ordine professionale di appartenenza non sarebbe sufficiente per legittimare la richiesta di pagamento in quanto l'ordine esprime solo un parere di congruità delle somme richieste ma non tiene conto del lavoro effettivamente svolto dalla appellata né degli errori commessi dalla medesima;
-la clausola di cui all'art. 6 della lettera di conferimento dell'incarico alla CP_1 che prevede un compenso extra al professionista sulle prestazioni non svolte in caso di recesso contrattuale, in quanto clausola vessatoria ex art. 1341 c.c. sarebbe invalida ed inefficace in quanto non sottoscritta. Anche questa censura è infondata.
5 Rileva la Corte che ai sensi dell'art. 1341 c.2 c.c. sono da considerasi vessatorie e, quindi, richiedono la specifica approvazione per iscritto, le clausole che prevedono a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico della controparte decadenze, limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, la proroga tacita o la rinnovazione del contratto, o la clausola compromissoria o che comunque prevedano deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Orbene è evidente che la clausola prevista dall'art 6 inerente il compenso extra sulle prestazioni non svolte in caso di recesso contrattuale non rientra nel novero delle clausole vessatorie previsto dall'art. 1341 c.c. non richiedendo alcuna specifica approvazione delle parti essendo, conseguentemente, del tutto valida ed efficace. La validità ed efficacia della clausola di cui all'art. 6 dell'incarico professionale assorbe la censura inerente la congruità dei compensi attestata dall'ordine professionale. Conclusivamente l'appello proposto dalla deve essere rigettato con Parte_1 conferma dell'impugnata sentenza n. 21773/2019 del Tribunale di Roma. Al rigetto dell'appello consegue il rigetto dell'istanza istruttoria formulata dall'appellante, nonché della domanda risarcitoria riconvenzionale formulata dalla la quale, peraltro, nel verbale di accertamento del 17/12/2013 oltre ad Parte_1 escludere inadempimenti da parte della , ha espressamente dichiarato CP_1 di non aver nulla a pretendere dalla per nessuna ragione o titolo CP_1 nascente, derivante e/o scaturente dall'incarico professionale del 9/6/2010. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 260.001 ad € 520.000 come dichiarato da parte appellante nell'atto introduttivo della presente fase di giudizio. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato dalla in persona del Parte_1
LRPT, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21773 dell'anno 2019, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a) rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
b) condanna l' appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi euro 14.239,00, oltre a rimborso forfettario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge.
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
Roma, li 5 giugno 2024
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Geremia Casaburi
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