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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/08/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 27371/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 27371/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. CASCIONE ADELE presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 23/09/1995.
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 18/11/1999 maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
Con ricorso depositato il 21/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico. Nulla può disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il collegio può limitarsi a dare atto del fatto che la stessa rimarrà nella disponibilità di uno dei coniugi.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti concordano che la casa coniugale rimane nella disponibilità del IG. Pt_2 con gli arredi che la compongono. La IG.ra , in accordo con il marito si
[...] Parte_1 allontanerà a fare data dal 30/11/2024, portando con sé i beni individuati in accordo con il coniuge, elencati nell'inventario allegato al presente ricorso. Successivamente, in data 31/03/2025, la IG.ra
, previo accordo con il coniuge, accederà alla casa coniugale per rilevare i seguenti beni: Parte_1 cassapanca, bici e tappeto.
DA' ATTO che le spese condominiali ordinarie dell'immobile, nonché le utenze dello stesso, saranno ad esclusivo carico del IG. a fare data dall'allontanamento della IG.ra Parte_2 [...]
dalla casa coniugale. Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o titolo eccezion fatta per quanto derivante al presente accordo, reciprocamente rinunciando all'assegno di mantenimento.
DA' ATTO che a definizione di ogni questione economica in essere tra i coniugi, relativa agli arredi della casa coniugale, il IG. orrisponderà alla IG.ra la somma Parte_2 Parte_1 di Euro 3.000,00= (tremila/00), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie successivamente alla data di allontanamento dall'abitazione e comunque non oltre quindici giorni.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 27371/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. CASCIONE ADELE presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 23/09/1995.
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 18/11/1999 maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
Con ricorso depositato il 21/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico. Nulla può disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il collegio può limitarsi a dare atto del fatto che la stessa rimarrà nella disponibilità di uno dei coniugi.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti concordano che la casa coniugale rimane nella disponibilità del IG. Pt_2 con gli arredi che la compongono. La IG.ra , in accordo con il marito si
[...] Parte_1 allontanerà a fare data dal 30/11/2024, portando con sé i beni individuati in accordo con il coniuge, elencati nell'inventario allegato al presente ricorso. Successivamente, in data 31/03/2025, la IG.ra
, previo accordo con il coniuge, accederà alla casa coniugale per rilevare i seguenti beni: Parte_1 cassapanca, bici e tappeto.
DA' ATTO che le spese condominiali ordinarie dell'immobile, nonché le utenze dello stesso, saranno ad esclusivo carico del IG. a fare data dall'allontanamento della IG.ra Parte_2 [...]
dalla casa coniugale. Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o titolo eccezion fatta per quanto derivante al presente accordo, reciprocamente rinunciando all'assegno di mantenimento.
DA' ATTO che a definizione di ogni questione economica in essere tra i coniugi, relativa agli arredi della casa coniugale, il IG. orrisponderà alla IG.ra la somma Parte_2 Parte_1 di Euro 3.000,00= (tremila/00), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie successivamente alla data di allontanamento dall'abitazione e comunque non oltre quindici giorni.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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