Sentenza 12 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae". (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto chiara espressione della volontà di punizione la richiesta, formulata in un atto di "denuncia querela" da parte della persona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2021, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02665-22 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: IA SA AN CC Sent. n. sez. 2491/2021 Presidente - UP 12/10/2021 ALFREDO GUARDIANO · Relatore - R.G.N. 24094/2020 MARIA TERESA BELMONTE LE AN NA SESSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE dalla parte civile AR PE nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: AI NI nato a [...] il [...] AI TR nato a [...] il [...] AI AF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2019 del GIUDICE DI PACE di SANTA MARIA CAPUA VETERE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette story sel udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE ~et de on che ha concluso chiedendo l'ecept silly pite.FAbe the be nch witte otel offer 256 тебовеl'accept moto sex vous che to chest udito il difensere FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di S. Maria Capua Vetere dichiarava non doversi procedere nei confronti di AI IO, AI PI e AI AE in ordine ai reati ex artt. 612, 582 c.p., in rubrica loro rispettivamente ascritti, commessi, secondo l'assunto accusatorio, in danno di EL PP. Ad avviso del giudice di merito l'azione penale non doveva essere esercitata per mancanza di valida querela, non essendo sufficiente l'intestazione come "querela" dell'atto sottoscritto dal EL, prodotto dal pubblico ministero, posto che "a norma dell'art. 336, c.p.p., deve risultare manifesta nell'atto la volontà punitiva degli autori del fatto". Grover of 2. Avverso la sentenza della Corte di app a, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, nelle rispettive qualità, con distinti atti di impugnazione, sia la parte civile costituita, EL PP, sia il procuratore della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, denunciando entrambi violazione di legge, dovendosi ritenere quella proposta dal EL una “querela” a tutti gli effetti.
3. Con requisitoria scritta del 17.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che i ricorsi vengano accolti. Con conclusioni scritte del 4.10.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia della costituita parte civile si associa alle indicate conclusioni del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.
4. I ricorsi sono fondati e vanno accolti. Ed invero, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, il EL in data 23.3.2015 aveva sottoscritto un documento recante l'intestazione "Denunzia Querela con contestuale richiesta di iscrizione urgente a mod. 21", in cui rappresentava di essere stato vittima di una serie di condotte poste in essere in suo danno da AI IO, AI PI e AI AE, dichiarando, tra l'altro, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 408, co. 2, c.p.p., di voler essere informato circa l'esercizio o meno dell'azione penale e nell'eventualità in cui verrà presentata richiesta di archiviazione", nonché conferendo procura speciale al nominato difensore di fiducia, avv. Gaetano Crisileo, "per formalizzare contestuale atto di opposizione ex art. 410, c.p.p., in caso di richiesta di archiviazione ex art. 410, c.p.p.". Tale documento veniva depositato presso il commissariato di p.s. di S. Maria Capua Vetere, come si evince dal relativo "verbale di ratifica di denuncia querela" del 23.3.2015, debitamente letto e sottoscritto dal suddetto EL, previa identificazione dello stesso ad opera dell'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha raccolto l'atto. Ciò posto, non appare revocabile in dubbio che l'atto sottoscritto dal EL, qualificato dalla polizia giudiziaria come "denuncia querela" nell'indicato verbale, debba considerarsi una querela a tutti gli effetti. Come affermato, infatti, dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Rv. 277801). In questa prospettiva si è affermato, in alcuni condivisibili arresti, che ai fini dell'esercizio del diritto di querela è sufficiente la espressa qualificazione formale dell'atto con il quale esso viene esercitato, costituendo il termine "querela" sintesi della manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (cfr. Cass., Sez. 4, n. 10789 del 30/01/2020, Rv. 278654) ovvero che ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è univocamente desumibile 2 dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia querela" (cfr. Cass., Sez. 4, n. 3733 del - 07/11/2019, Rv. 278034). Del resto, in applicazione del richiamato principio del "favor querelae" non possono non ritenersi chiara espressione della volontà di punizione della persona offesa attraverso l'instaurazione di un procedimento penale a carico di AI IO, AI PI e AI AE, i passaggi dello scritto del 23.3.2015 in cui il EL manifesta la volontà di essere informato, ai sensi dell'art. 408, co. 2, c.p.p., in qualità di persona offesa dal reato, della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, conferendo, nel contempo, procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta, ex art. 410, c.p.p., del tutto incompatibili con la volontà che non si procedesse penalmente nei confronti dei menzionati AI. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere per la celebrazione del giudizio. Sulla richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità si provvederà all'atto della definitiva definizione del procedimento penale a carico di AI IO, AI PI e AI AE.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere per il giudizio. Così deciso in Roma il 12.10.2021. Il Consigliere Estensore Il Presidente Corte Suprema di Cassazione Sez. V^ Penale Depositata in Cancelleria. 24 GEN 2022 Roma, fl 11 Funzionario gludiziario Carmela Lanzuise 3 auju