Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7866/2024 promossa con ricorso congiunto in data 28 novembre 2024 da
(C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara BEOZZO presso il cui studio elegge domicilio come da procura in atti;
e
(C.F. nato a [...] in data [...] ivi residente CP_1 C.F._2 in Via Ortigara n.25, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela NOVATI presso il cui studio elegge domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. dichiarare la separazione dei coniugi e , (matrimonio contratto CP_1 Parte_1 in Desio in data 5.09.1970, trascritto/iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Desio al n.106, parte 2, serie A, anno 1970);
2. autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
3. la casa coniugale sita in Desio, Via Ortigara n.25, di esclusiva proprietà del GN , CP_1 rimarrà assegnata allo stesso e la IG , che dall'anno 2021 ha reperito un'altra Pt_1 sistemazione abitativa, ha già riconsegnato al marito le chiavi;
4. dare atto che i coniugi e sono comproprietari, per la quota del 50% ciascuno Pt_1 CP_1 del diritto di piena proprietà dei seguenti immobili, siti in Gressoney – La Trinitè – Loc. Underwoald
n.27, così censiti al N.C.E.U. del predetto Comune:
- appartamento al Foglio 13, Mapp.59, Sub.8, Cat.A/2, Cl.2, 4,5 vani, 87 mq, € 813,42;
- autorimessa al Foglio 13, Mapp.59, Sub.26, Cat.C/6, Cl.U, 16 mq, € 47,10 e che, in relazione a tali immobili, le parti, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia ed a tacitazione di ogni reciproca pretesa dipendente e,comunque, connessa alla pregressa convivenza coniugale, assumono la seguente determinazione patrimoniale: la IG , nata a [...] il Parte_1
14.06.1949 (C.F. , si obbliga ad attribuire e, quindi, a trasferire, entro e non CodiceFiscale_3 oltre 30giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, mediante atto notarile da stipularsi avanti al Notaio di Monza, il diritto di piena proprietà della quota di ½ degli immobili, Persona_1 siti in Gressoney – La Trinitè – Loc. Underwoald n.27, così censiti al N.C.E.U. del predetto Comune:
- appartamento – Foglio 13, Mapp.59, Sub.8, Cat.A/2, Cl.2, 4,5 vani, 87 mq, € 813,42;
- autorimessa – Foglio 13, Mapp.59, Sub.26, Cat.C/6, Cl.U, 16 mq, € 47,10, con ogni accessorio e pertinenza, al GN , nato a [...], l'[...] (C.F. , CP_1 CodiceFiscale_4 che accetta.
La proprietà degli immobili verrà trasferita con tutti gli annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive inerenti, con tutti i diritti e gli obblighi scaturenti dalla condominialità dell'edificio, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.
Le parti concordano che le spese notarili relative alle attribuzioni di cui sopra rimarranno integralmente a carico del GN . CP_1
Il trasferimento delle unità immobiliari succitate verrà effettuato ed accettato senza alcun corrispettivo in danaro ma, comunque, senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione.
I GNi e riconoscono e danno atto che il trasferimento immobiliare costituisce Pt_1 CP_1 elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della loro crisi coniugale e dichiarano, sin da ora, che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 19 L, 74/1987, trattandosi di trasferimenti relativi al procedimento di separazione dei coniugi.
5. Sempre entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la IG Pt_1 si impegna, altresì, a cedere al GN , sempre nell'ambito del riassetto economico CP_1 patrimoniale della famigliaed a tacitazione di ogni reciproca pretesa dipendente e, comunque, connessa alla pregressa convivenza coniugale, la quota di partecipazione pari al 50% di
C.M. S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico, GN (C.F. ) con CP_1 P.IVA_1 sede legale in Desio (MB), Via degli Artigiani n.
1.Il trasferimento della quota succitata verrà effettuata ed accettata senza alcun corrispettivo in danaro ma, comunque, senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione. I GNi e riconoscono e danno atto che il trasferimento Pt_1 CP_1 immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della loro crisi coniugale e chiedono l'esenzione dall'imposte di bollo, registro, ipotecarie, catastali e di trascrizione del presente ricorso ai sensi dell'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 ed in conformità dell'Ordinanza n.26363 del 2022 emessa dalla Corte di Cassazione – Sez. Tributaria. Le parti concordano che le spese notarili relative alle attribuzioni di cui sopra rimarranno integralmente a carico del GN .
6. In occasione del trasferimento della predetta quota societaria, CP_1
i coniugi procederanno anche con lo scioglimento dell'impresa familiare C.M. COSTRUZIONI
MECCANICHE di Crippa Siro, in persona del suo unico titolare, GN (C.F. CP_1 [...]
– P.IVA ), con sede legale in Desio (MB), Via degli Artigiani n.4, C.F._4 P.IVA_2 che continuerà ad esistere;
7. Dare atto che il GN , a titolo di sistemazione economico-patrimoniale tra i CP_1 coniugi, si obbliga a versare alla NO la somma complessiva di € 400.000,00 CP_2
(quattrocentomila/00), entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
8. I coniugi rilasciano, sin d'ora, il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
9. Spese di lite compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Desio (MB) in data 5 settembre 1970 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 14 gennaio 2025 per l'udienza del 15 gennaio 2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili.
III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
IV. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
V. Le spese del giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 CP_1
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di DESIO per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025
Il Presidente Est. - Dott. Carmen Arcellaschi