Ordinanza collegiale 29 aprile 2025
Decreto presidenziale 29 maggio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03492/2026REG.PROV.COLL.
N. 07836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7836 del 2025, proposto da GI RE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Mercogliano e Attilio Ingrossi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione V) n. 5397 del 17 luglio 2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il consigliere Ofelia MI;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con ricorso ex art. 112 e segg. c.p.a. il dott. GI RE ha agito dinanzi al T.a.r. per la Campania per l’ottemperanza della sentenza n. 9482 del 25 luglio 2013 con cui il Tribunale civile di Napoli aveva accolto la domanda degli attori (tutti medici che, come lui, avevano agito per ottenere l’indennità di specializzazione), condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di € 55.000 in favore di ciascuno, oltre interessi e rivalutazione, e, dunque, dell’importo complessivo di €123.177,23 per ognuno degli attori.
2. Con la sentenza n. 5397 del 17 luglio 2025, il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso per ottemperanza, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente, perché la sentenza del Tribunale di Napoli sarebbe passata in giudicato il 7 marzo 2014 ed il ricorso per ottemperanza sarebbe stato notificato solo il 27 giugno 2024.
3. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I - violazione del combinato disposto dagli artt. 2943, 2944 e 2945 c.c.- illogicità e contraddittorietà– travisamento dei fatti per erronea interpretazione - violazione del costante insegnamento della Corte Suprema in materia di interpretazione dell’art. 2944 c.c.;
II - ancora violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c.;
III - ulteriore riconoscimento dell’obbligo ex art. 2944 c.c.- con effetto interruttivo- illogicità e contraddittorietà manifesta della decisione impugnata rispetto all’ azione per revocatoria ex art. 395 n. 1 c.p.c.
4. Con memorie del 23 dicembre 2025 e del 12 gennaio 2026 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni, e, con note dello stesso 12 gennaio 2026, l’appellante ha chiesto che la causa fosse decisa in base agli atti depositati.
5. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Nella sentenza impugnata il T.a.r. ha, come detto, respinto il ricorso per ottemperanza, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, in quanto “a far data dal passaggio in giudicato della sentenza n. 9482/2013 del Tribunale civile di Napoli non sarebbero stati compiuti atti idonei a interrompere la prescrizione nel decennio successivo”.
7. Secondo la ricostruzione effettuata dal T.a.r. infatti, “la sentenza n. 9482/2013, depositata in data 25 luglio 2013 e…non…impugnata, come attestato dal certificato rilasciato dalla preposta cancelleria (avrebbe)…assunto carattere definitivo ai sensi dell’art. 325 c.p.c. in data 7 marzo 2014”. Da tale momento si sarebbe potuto computare il termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c. “applicabile anche al diritto all’ottemperanza in virtù dell’art. 114 c. 1 c.p.a.” , termine che sarebbe risultato irrimediabilmente scaduto prima della notifica del ricorso per ottemperanza il 27 giugno 2024, poiché l’unico atto che avrebbe potuto assumere efficacia interruttiva della prescrizione – l’atto di pignoramento presso terzi notificato dagli originari attori e anche dall’appellante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2014 – riguardando un procedimento esecutivo avviato presso il Tribunale di Roma, ma successivamente dichiarato estinto (in data 13 aprile 2015), aveva potuto produrre effetti solo istantanei. Ugualmente inidonei ad evitare il decorso della prescrizione sarebbero stati, poi, i giudizi di impugnazione in sede di appello e in Cassazione della medesima sentenza n. 9482/2013 che, non apparendo proposti “da o nei confronti del RE” , non avrebbero potuto esercitare efficacia interruttiva/sospensiva.
8. Con il primo motivo l’appellante ha lamentato l’erroneità della suddetta pronuncia, nella quale il T.a.r. non avrebbe considerato le circostanze in occasione delle quali era avvenuta la rinuncia all’azione esecutiva, effettuata su accordo delle parti in seguito al riconoscimento del debito da parte della Presidenza del Consiglio, che si era impegnata, in quella sede e poi con una nota dell’8 maggio 2015, a provvedere agli adempimenti di sua competenza. Il verbale dell’udienza del procedimento esecutivo del 13 aprile 2015 e la suddetta nota avrebbero costituito da parte dell’Amministrazione un riconoscimento di debito, valendo sicuramente ad interrompere la prescrizione.
9. Con il secondo motivo l’appellante ha, poi, confutato l’assunto del T.a.r. per il quale “i successivi gradi del giudizio fino alla pronuncia dell’ordinanza della Suprema Corte non (avrebbero)…avuto effetti interruttivi” verso di lui perché non avrebbero coinvolto i suoi diritti. Questi ultimi sarebbero stati, a suo dire, comunque, fatti oggetto delle impugnazioni dell’Amministrazione, sia in appello sia in Cassazione.
10. Con il terzo motivo l’appellante ha, infine, escluso la prescrizione del suo diritto ad ottenere l’esecuzione della sentenza anche in forza dell’azione di revocazione straordinaria intrapresa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso tale decisione, che ne avrebbe indirettamente confermato l’efficacia.
11. Tali censure sono in parte fondate e devono essere accolte per le ragioni di seguito illustrate. Per una migliore comprensione della vicenda in esame, le statuizioni delle tre decisioni giudiziali richiamate dalle parti possono essere così sintetizzate:
a) con la sentenza n. 9482 del 25 luglio 2013 il Tribunale di Napoli “…definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti della convenuta Presidenza del Consiglio dei Ministri (ha condannato) quest’ultima, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore al pagamento in favore degli attori dottori (trai quali anche)… GI RE…al pagamento della somma di € 123.177,23 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali al tasso previsto dall’art. 1284 c.c. inizialmente calcolati sulla somma di € 55.519,12 ed inoltre su tale somma come progressivamente rivalutata anno per anno in base all’indice ISTAT…fino a quella di pubblicazione della sentenza, con divieto di anatocismo, nonché infine oltre interessi legali al tasso previsto dall’art. 1284 c.c. calcolati sull’importo di € 123.177,23 dalla data della predetta pubblicazione fino all’effettiva corresponsione, sempre con divieto di anatocismo”;
b) la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 271 del 22 gennaio 2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda proposta da alcuni degli attori originari (ma non quella del dott. RE), ha condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento di somme inferiori rispetto a quelle quantificate in primo grado dal Tribunale di Napoli in favore di alcuni altri attori - non menzionando neppure in questo caso il dott. GI RE - ha condannato coloro che avevano percepito in esecuzione della decisione di primo grado somme maggiori di quanto stabilito con la sentenza d’appello a restituire quanto eventualmente ricevuto in eccesso, oltre interessi alla data del pagamento, ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata e ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese.
c) la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 19 maggio 2023, ha, infine, respinto i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, compensando integralmente le spese tra le parti.
12. Alla luce della successione di tali decisioni giurisdizionali, del loro concreto contenuto e dei procedimenti che ne hanno preceduto l’emissione, nei quali il dott. GI RE non si è costituito in giudizio, ma nei quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri appare aver chiesto nei confronti di tutti gli originari attori (e, dunque, anche nei confronti dell’odierno appellante) che la domanda proposta in primo grado fosse respinta poiché prescritta o, in via gradata, perché infondata e non provata e che, infine, in subordine, fosse rideterminata l’indennità dovuta, con applicazione dei criteri indicati dal d.lgs. n. 257/1991 ed eliminazione della rivalutazione (nel giudizio dinanzi alla Corte d’Appello) e ha denunciato, proprio in relazione alla posizione dell’odierno appellante, la violazione degli artt. 2009 c.c. e 324 e 112 c.p.c. (nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione) la sentenza ottemperanda non può dirsi passata in giudicato per il dott. GI RE già alla data del 7 marzo 2014, essendo la posizione dell’odierno appellante riguardo alle questioni controverse stata rimessa in discussione nei vari gradi e comunque consolidatasi soltanto con la pubblicazione dell’ordinanza della Corte di cassazione del 19 maggio 2023 e ciò a prescindere da quanto erroneamente attestato dalla Segreteria del Tribunale di Napoli. Il nominativo del dottor GI RE risulta, infatti, regolarmente indicato sia tra quelli delle “parti appellate” nell’intestazione della sentenza della Corte d’appello, sia tra gli “intimati” nell’intestazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione, che entrambe esaminano specificamente, come già osservato, domande e motivi proposti (anche) nei suoi confronti, senza che da nessun altro documento agli atti emerga alcun elemento in grado di dimostrare la sua completa estraneità ai giudizi svoltisi nei gradi successivi al primo e quindi confermare la tesi del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale nei suoi confronti già nel 2014, rimasta del tutto sprovvista di sufficiente supporto probatorio.
13. Deve, in breve, osservarsi – contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r. - come prima di tale data (19 maggio 2023) la prescrizione del diritto dell’odierno appellante non avesse, in realtà, mai iniziato a decorrere per l’operatività di quanto disposto dall’art. 2945 c.c.
14. Essendo, poi, l’ordinanza del 4 marzo 2014 - che sospendeva l’esecutività della sentenza del Tribunale di Napoli n. 9482/2013 per importi eccedenti la somma di € 40.000,00 - stata emessa nel corso di un giudizio conclusosi, per la posizione dell’appellante, con la conferma della pronuncia di primo grado, deve sottolinearsi come tale provvedimento abbia ormai perso qualsiasi efficacia e non possa avere alcuna incidenza “riduttiva” sul diritto riconosciuto al dott. RE, come, invece, prospettato dalla Avvocatura generale nelle sue difese. Al riguardo, può, altresì, rilevarsi un profilo di contraddittorietà nelle affermazioni dell’Amministrazione, tese, da un lato, a ribadire l’ “ininfluenza” del “giudizio esitato con l’ordinanza della Suprema Corte n. 13825/2023…rispetto all’interruzione della prescrizione, in quanto, non avendo la Corte d’appello delibato sulla posizione dell’appellante, il giudizio di appello non (avrebbe) avuto effetto sospensivo della prescrizione e tale vizio si (sarebbe) riverberato in sede di legittimità, la cui pronuncia (sarebbe apparsa) inutiliter data…” e, dall’altro, a sostenere, sia pure in via subordinata, che “il credito portato nel titolo della sentenza del Tribunale di Napoli di € 123.177,23 (sarebbe)… stato ridotto (anche) rispetto all’appellante nella misura di € 40.000 con l’ordinanza cautelare della Corte d’appello (cosicché tale importo), in assenza di un pronunciamento di modifica (da parte di quest’ultima) in sentenza” sarebbe stato “l’unico …semmai vantabile dal ricorrente”.
15. L’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza della sentenza azionata non può considerarsi, infine, neppure impedito dalla avvenuta proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c., non essendo l’esecutività della sentenza del Tribunale civile di Napoli stata sospesa ed avendo la stessa Amministrazione ribadito l’ininfluenza del ricorso stesso sull’estinzione del credito per prescrizione.
16. In conclusione, in base alle argomentazioni che precedono, l’appello deve essere, dunque, accolto con accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso per ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 9482/2013 e dichiarazione dell’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di corrispondere all’appellante le somme ivi indicate.
17. In ragione della particolarità del caso, le spese del doppio grado di giudizio possono essere comunque compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso per ottemperanza ai sensi di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo AT, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Ofelia MI, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Ofelia MI | Vincenzo AT |
IL SEGRETARIO