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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
A seguito dell'udienza del 26 giugno 2025, svolta in modalità cartolare, nella causa R.G.
5500/2025 promossa da
, nata a [...], il [...], C.F. , nella qualità Parte_1 CodiceFiscale_1 di esercente la potestà genitoriale sui figli minorenni C.F. Persona_1 [...]
, e , C.F. , entrambi nati a Palermo, C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_3 il 16 maggio 2011, rappresentata e difesa dall'Avv. Impiduglia Giuseppe, domiciliata presso il suo
Studio in Palermo, Via Oberdan, n. 5
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Roberta Cannarozzo ed elettivamente domiciliato – ope legis - presso l'Avvocatura
Comunale in Palermo, Piazza Marina n°39
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, depositato in cancelleria il 5 maggio 2025 e ritualmente notificato alla controparte, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, in data 16 maggio 2025, , in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Per_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Impiduglia, ha convenuto in giudizio il CP_1
, chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta
[...] discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore dei minori, affetti da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel Piano Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 1 aprile 2025 per entrambi;
condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla ricorrente, in proprio e per i minori da essa rappresentati in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive delle parti.
- La ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, i piani personalizzati predisposti ex art. 14, L. 328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” dei minorenni (all. 1 e 2). - In data 29 maggio 2025, si è costituito in giudizio il , affermando la Controparte_1 correttezza della prassi seguita dall'Ente e l'imputabilità del ritardo all' Controparte_2
“sistematicamente sollecitata del competente Settore Socio Assistenziale”.
- Orbene, i predetti piani personalizzati recano data 1 aprile 2025;
- Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 24 giugno 2025, mail del 16 giugno 2025 con cui l del resistente invita la “a dare CP_3 CP_1 Parte_3 avvio, al servizio di SED 2 ore a settimana per ciascuno dei minori, come previsto nei piani degli utenti e ”, sicchè con rituali note per la trattazione Persona_1 Parte_2 scritta depositate in data 24 giugno 2025, parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, così dimostrando essere venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato con il deposito delle note per la trattazione scritta del 24 giugno 2025 da parte della ricorrente, nonché con il documento depositato da parte resistente in data 18 giugno 2025, relativo alla circostanza per cui il ha dichiarato di aver convocato la ricorrente per la scelta degli enti Controparte_1 che avrebbero posto in essere le attività contenute nei piani personalizzati, con relativo riferimento all'impegno economico-finanziario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui minori e nei Per_1 Parte_2 confronti del , in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex Controparte_1 artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, notificato il 16 maggio
2025, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da
[...]
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Pt_1 Per_1
nei confronti del in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs.
150/11 e art. 3, L. 67/06, notificato il 16 maggio 2025;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente dalla domanda al 17 giugno 2025;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 22 luglio 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna