Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
21/03/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4579/2017 R.G., promossa da:
nata a [...] M.llo il 13/09/1953 ed ivi residente in c.da Sprazzi Parte_1
n° 138/A cf: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indennità disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/10/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che quale lavoratrice agricola la stessa nell'anno 2013 ha espletato la propria attività alle dipendenze della ditta CONSORZIO P.A.C. PROD. lavorando Parte_2 nell'anno per 102 giornate lavorative, come si evince dalla documentazione allegata;
- Che sussistendo i presupposti di legge e possedendo i requisiti, ha provveduto a presentare all' regolare domanda ai fini dell'ottenimento del trattamento di disoccupazione per l'anno CP_1
2013;
- Che l' provvedeva alla regolare liquidazione;
CP_1
- Che con comunicazione del 11/04/2015, pervenuta in data notevolmente successiva, informava la parte oggi ricorrente che “la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, presentata il 25.03.2014, liquidata il 10/04/2015 è stata RESPINTA per i seguenti motivi: REIEZIONE DOM:
NON PUO' FAR VALERE IL REQUISITO CONTRIBUTIVO RICHIESTO.”
- Che alcun esito ha sortito il ricorso amministrativo, proposto nei termini di legge, che si allega.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'esito dell'udienza del 21/03/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, come da documentazione allegata alla memoria di costituzione, che l' ha CP_1
disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente per gli anni 2012, e, 2013, con la terza variazione trimestrale del 2014, pubblicata dal 15/12/2014 al 10/01/2015.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni richieste, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per gli anni e le giornate necessarie (102 giornate nel biennio). CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_1
per gli anni 2012 e 2013, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del
Comune di residenza con il III° elenco di variazione anno 2014 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/12/2014, al 10/01/2015.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, l'elenco di variazione 2014, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente, ai righi 15 e 16, per gli anni 2012 e 2013.
Avverso il provvedimento di cancellazione la ricorrente non ha proposto ricorso avverso il provvedimento di cancellazione, entro il termine di 30 giorni dal 10/02/2015.
Pertanto, dalla data del 10/02/2015, sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termine che non è statio rispettato atteso che il ricorso è stato depositato in data 27/10/2017, quando la decadenza era maturata, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
27/10/2017, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita, che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970.
Va rilevato che la ricorrente ha proposto il ricorso, per disoccupazione agricola in data 27/07/2015,
e comunque il ricorso giudiziario è stato proposto oltre i termini di legge.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista la dichiarazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 CP_1
provvede:
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 21/03/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia