Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 7427 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall' Avv. Emanuele Favara – Parte_1 ricorrente E
rappr.ta e difesa dall'Avv. Alessandra Sgherri – Controparte_1 convenuta
Oggetto: riqualificazione rapporto
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge le domande attoree;
b) condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €. 15.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso telematico pervenuto il 22/2/2024 conveniva Parte_1 qui in giudizio Controparte_1
Esposto (in sintesi): di aver con questa costituito, il 18/9/2006 la
[...]
(società cancellata il 15/7/22 come Controparte_2 risulta in atti); società nella quale ella era socia accomandante e la convenuta socia accomandataria;
che nell'atto costitutivo era stato previsto che ella fornisse prestazioni lavorative nell'impresa (la gestione di una edicola); che ella aveva così reso, dal 12/11/2006 al 4/2/2021, presso un chiosco-edicola sito in Roma,
Via Gregorio XI, per detta società, prestazioni lavorative aventi ad oggetto la vendita al pubblico, i rapporti coi fornitori, gli ordinativi di merce con modalità proprie della subordinazione, siccome svolte sotto le direttive della convenuta, con continuità, dal lunedi al sabato alle 13 alle 19; che per le mansioni svolte avrebbe dovuto essere inquadrata al 4° livello secondo il CCNL Terziario Confcommercio;
che per l'attività in questione nulla aveva percepito, salva la distribuzione di alcuni utili;
che il rapporto era cessato in ragione del fatto che, non essendo retribuita né coperta sul piano previdenziale, e stante l'età ed i problemi di salute, aveva manifestato la volontà di “cessare il rapporto di lavoro”; chiedeva (in sintesi):
1) dichiararsi natura, durata del rapporto e diritto a livello quali dedotti;
2) condannarsi la convenuta, quale socio accomandatario della al CP_2 pagamento in suo favore della somma di €. 384.090,29, come da conteggio.
Resisteva chiedendo respingersi le avverse domande perché Controparte_1
(in sintesi): la ricorrente era sua cognata (la sorella di suo marito); ella aveva prestato il proprio lavoro nell'impresa in adempimento di patto sociale, ossia quale socia d'opera, e non quale lavoratrice subordinata;
anche perchè aveva sempre effettivamente lavorato in piena autonomia;
anche perché socia in pari quota;
di fatto, peraltro, la ricorrente condivideva le decisioni sull'impresa; d'altronde, come la ricorrente attendeva al chiosco il pomeriggio (peraltro alle 14 alle 19), ella deducente lo faceva la mattina;
improvvisamente, il 4/2/2021, la ricorrente aveva smesso di cooperare all'andamento del chiosco, costringendola a presidiare il chiosco quotidianamente dalle 6 alle 19, posto che la consistenza finanziaria dell'impresa non consentiva il ricorso a collaborazioni esterne;
finchè aveva dovuto chiudere l'edicola il 31/8/2021, recedere per giusta causa dalla qualità di socia accomandataria, ed assumere le iniziative necessarie allo scioglimento della società, al quale la ricorrente si era però opposta;
non era vero che la ricorrente tenesse i rapporti coi fornitori, né che verificasse la consegna della merce;
la pretesa all'indennità sostitutiva delle ferie non godute era prescritta.
La causa, istruita per documenti è mezzi orali, è stata decisa come da dispositivo.
$$$$$$$$$$$ 1. Le domande attoree appaiono infondate.
2. Nelle società di persone è del tutto normale e fisiologico che il socio persegua gli scopi della società di cui è parte prestandovi la propria opera. Fatta eccezione per le cooperative, nelle quali al rapporto associativo si collega ed aggiunge un rapporto di lavoro (legge n.142/2001) lo svolgimento di tale attività di regola non si inquadra nella fattispecie del lavoro subordinato, e nemmeno autonomo, posto che i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo sono rapporti sinallagmatici di scambio, nei quali chi lavora lo fa per ricevere una retribuzione, mentre nel contratto sociale come in quelli associativi in genere la causa del contratto è lo svolgimento in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.); cosa che comporta di regola anche la partecipazione alle perdite, e quindi l'assunzione del rischio d'impresa (art. 2263, co.3, c.c.).
3. La possibilità che il socio conferisca, oltre che capitale, anche la propria opera personale è espressamente prevista: a) in via generale, dall'art. 2253 co.1,
c.c., che parla in genere di conferimenti e prevede che anche se essi non sono determinati nel contratto sociale, ciascun socio debba conferire quanto necessario per il conseguimento del contratto sociale;
b) nell'art. 2263, co.2, c.c., che prevede espressamente il conferimento d'opera e che in tal caso il socio d'opera ha diritto alla quota degli utili prevista dal contratto e solo se questo non la prevede che essa sia fissata dal giudice secondo equità. 3
4. Nelle società in accomandita semplice l'art. 2320, co.2, c.c. prevede espressamente che il socio accomandante possa prestare la propria opera nell'impresa comune, se l'atto costitutivo lo consente, e che in tal caso lo fa sotto la direzione degli amministratori.
5. Da quanto sopra discende che il socio di una società di persone che si sia obbligato, secondo i patti sociali, a prestare il proprio lavoro nell'impresa può far accertare di esserne stato in realtà dipendente, o anche dipendente solo se, alternativamente: a) deduce e dimostra la simulazione del patto sociale;
b) in via del tutto eccezionale, alla duplice condizione che: i) il lavoro che egli presti nell'impresa sia estraneo al conferimento di lavoro che formi oggetto del patto (per le società di persone: Cass. 4725/99, 14906/2010, 23129/2010),
e non direttamente volto al conseguimento dei fini istituzionali della società
(Cass. 16281/2004, 8346/2010); ii) dimostri in modo stringente l'assoggettamento al potere gerarchico anche di controllo del socio amministratore che eserciti nei suoi confronti poteri di supremazia eccedenti la direzione dell'impresa (per le società di persone: Cass. 4725/99, 14906/2010, 23129/2010; per l'associato in partecipazione Cass.
25221/2020). Non bastano invece meri orari predeterminati o direttive (Cass.
16281/2004).
6. Nella specie è incontroverso e documentato che nel contratto sociale la ricorrente, socia accomandante, si era obbligata a prestare nella società la propria attività di lavoro. Incontroverso e documentato che la società gestiva un chiosco-edicola di giornali e riviste, risulta dalla prova che essenzialmente la ricorrente conduceva operativamente l'edicola il pomeriggio, attendendovi alla vendita al pubblico, da sola, così come la convenuta vi attendeva CP_1 da sola la mattina;
ossia svolgeva l'attività tipica dell'oggetto sociale. La ricorrente non deduce la simulazione del patto sociale, ed anzi ammette al capo 4) del ricorso e documenta di aver sempre percepito la sua quota del 50% di partecipazione agli utili dell'impresa, siccome previsto dall'art. 8 del contratto sociale. Né si vede perché ella avrebbe dovuto percepire di più per il fatto di lavorare nell'impresa, tanto più se si considera che la stessa accomandataria che pure secondo il contratto sociale avrebbe CP_1 dovuto solo amministrare la società, vi svolgeva attività lavorativa di vendita al pubblico quanto la ricorrente. Il fatto, univocamente emergente dalla prova, che nel pomeriggio la ricorrente conducesse operativamente il chiosco da sola, rende del tutto palese che ella, nel turno, non era soggetta ad alcun assiduo controllo né assidua direzione. Per converso, il fatto, risultante dalle Tes_ deposizioni dei testi e , che la alla bisogna la mandasse Tes_1 CP_1
a fare qualche commissione alla banca o alla posta o al Comune, o le chiedesse di fare qualche ordinativo o le desse disposizioni su resi appare coerente col fatto contemplato dall'art. 2320, co.2, c.c. che l'accomandante d'opera agisce sotto la direzione dell'amministratore. Peraltro, la configurabilità di un vero e proprio potere gerarchico di supremazia datoriale trova nella specie ulteriore ostacolo nel fatto che le parti in causa sono ed 4
erano cognate (la è coniuge del fratello della;
circostanza CP_1 Parte_1 che rende del tutto plausibile quanto affermato dal teste Testimone_3 quanto al fatto che i turni, peraltro rimasti sempre uguali, erano stati concordati sin dall'inizio e le decisioni erano sostanzialmente condivise.
Infine, non è senza rilevanza quanto alla genuinità del rapporto sociale il fatto che la ricorrente risulti essere stata iscritta d'ufficio dall'Inps dal 2006 nella gestione commercianti quale socia d'opera senza aver mai sollevato sul punto alcuna contestazione;
e negli oltre 14 anni di attività sociale non abbia mai rivendicato alcun compenso “a parte” per il lavoro svolto nell'impresa, finchè, solo nel 2021, ormai divenuta la sua cooperazione all'andamento del chiosco, da sempre privo di collaboratori esterni e dipendenti, non più compatibile con l'età e le sue condizioni di salute, ha smesso di lavorarvi, determinando il recesso della e, dopo i sei mesi, lo scioglimento e la CP_1 cancellazione della società e una lite societaria tra cognate della quale la presente causa appare strumentale episodio.
7. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., seguono la soccombenza.
Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)