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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 929/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
QU AN RI RI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3970/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 SR - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - MA - Via G. Grezar 14 00142 MA RM
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2023 00016294 13 000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 SR (di seguito la “Società”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate- ON di MA (di seguito l'AD), avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe notificata dall'AD in data 17.2.2023, recante ruolo n.
2023/250018 adottato dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo, in seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. della dichiarazione modello 770/2018 anno di imposta 2017, con conseguente richiesta di pagamento della complessiva somma di Euro 5.350,42 (omesso o carente versamento IRPEF, sanzioni e interessi).
1.1.- La Società invoca l'annullamento della predetta cartella di pagamento affidandosi ai seguenti motivi:
i.a)- nullità della notifica della cartella di pagamento opposta in quanto promanante da un indirizzo pec non istituzionale;
i.b) inesistenza, nullità e/o illegittimità del procedimento notificatorio dell'atto qui opposto per mancanza della necessaria “attestazione di conformità” del file all'originale in assenza di entrambe le firme digitali “cades”
e/o “pades”;
ii.a)- omessa notificazione di atto (in questo caso) presupposto/necessario, con violazione dell'art. 6 – legge n. 212/2000, nonche' del principio della “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria;
ii.b) - violazione del fondamentale principio del “contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale”;
ii. c)- nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
ii.d)- omessa indicazione dei presupposti di fatto e di qualunque altra specificazione afferente alla pretesa fiscale,
ii.e)- omessa allegazione dell'atto a cui si fa riferimento in parte motiva,
ii.f)- omessa esplicitazione del conteggio effettuato per la determinazione degli interessi iscritti a ruolo, con indicazione delle aliquote, dei tassi applicati e del periodo di riferimento.
ii.g) - illegittima formazione del ruolo stante la mancata presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione dei redditi per gli anni d'imposta in contestazione;
iii)- nullità della cartella di pagamento impugnata per l'inesistenza della pretesa tributaria.
2.- L'AD si è costituta nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Argomenta sulla piena legittimità del proprio operato.
3.- La Società ha prodotto memorie eccependo il ritenuto difetto di legittimatio ad processum di AD. La
Società lamenta che “Nella specie, infatti, la stessa (ndr: l'AD) risulta rappresentata e difesa nell'odierno giudizio dall'Avv. Difensore_2 giusta procura speciale, rilasciata e autenticata per atto Notaio
Nominativo_1 – MA (repertorio nr Dati notarili_1 del 22/06/2023,) con la quale si autorizzava il dott. Nominativo_2 , in qualita' di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Sicilia, ad attribuire la rappresentanza legale dell'ente”.
3.1.- Ribadisce la doglianza relativa alla mancata presentazione di “alcuna dichiarazione dei redditi per l'anno in contestazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- La Corte, in applicazione dell'art. 276 c.p.c. esamina preliminarmente la questione pregiudiziale posta dalla ricorrente inerente il presunto “difetto di legittimatio ad processum di AD” che è infondata.
4.1.- In via preliminare si osserva che l'Avv. Difensore_2 (difensore di AD) non risulta essere stata delegata a difendere e rappresentare l'AD nel presente giudizio “giusta procura speciale, rilasciata e autenticata per atto Notaio Nominativo_1”. Infatti la detta procura speciale (autenticata per atto Notaio
Nominativo_1 - MA repertorio nr Dati notarili_1 del 22/06/2023, rilasciata da Agenzia delle
Entrate ON) ha individuato il Dott. Nominativo_2, quale Responsabile Atti Introduttivi del
Giudizio SICILIA. L'Avv. Difens._2 risulta delegata a rappresentare e difendere l'AD nel presente giudizio come da relativa procura alle liti versata in atti.
4.1.2.- in ogni caso, La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate ON è valida. Attesa la natura di ente pubblico economico della predetta Agenzia, si deve fare applicazione della giurisprudenza maturata in tema di uffici dell'Agenzia delle Entrate, per i quali la Corte di Nomofilachia ha affermato che:
“Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 300 del
1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere.”(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 2138 del
25/01/2019, Rv. 652326 - 01). Il difensore della Società non ha neppure allegato che il funzionario -che ha sottoscritto la procura alle liti (peraltro autenticata dal difensore che, sul punto, assume la qualità di pubblico ufficiale)- non appartenesse all'ufficio ovvero avesse usurpato il potere di firma e, tanto meno, lo ha dimostrato.
La qualifica del responsabile che ha sottoscritto la procura alle liti risulta, peraltro, dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate della ON (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/
AER_Responsabili-di-struttura-organizzativa.pdf), che il difensore del contribuente non si è peritato di controllare prima di sollevare l'eccezione. L'eccezione risulta, pertanto, del tutto strumentale e contraria ai doveri di buona fede processuale, nonché lesiva della professionalità del difensore che aveva autenticato la procura, attestando in tal modo l'identità e la qualità di chi gli aveva sottoscritto la procura (avendone, peraltro, un diretto interesse, in quanto la procura sottoscritta dal soggetto senza potere espone il difensore al pagamento in proprio delle spese di giudizio, cfr. fra le più recenti di un indirizzo consolidato da tempo
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021, Rv. 663013 - 01).
4.2.- Per quanto precede la Corte rigetta l'eccezione preliminare in esame in quanto infondata.
5.- La Corte esamina il primo profilo del primo motivo di ricorso (i.a- nullità della notifica della cartella di pagamento opposta in quanto promanante da un indirizzo pec non istituzionale) che è infondato.
5.1.- In via del tutto preliminare si osserva che secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata dalla Corte di Cassazione prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della
L. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli "atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali" e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi". Come la medesima
Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D.Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della
Giustizia" (cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, in motivazione).
5.1.1.- Sicché tale essendo il tessuto normativo di riferimento, l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre con riguardo al notificante
è previsto unicamente l'utilizzo "di un indirizzo di posta elettronica certificata... risultante da pubblici elenchi
", con il conseguente corollario che "la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3 bis della legge n.
53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di trattamento normativo, non configura alcuna disparità di trattamento;
le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.
e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente" (cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, citata, in motivazione).
5.1.2.- Ciò è, peraltro, coerente con le pronunce di legittimità secondo cui la possibilità di denuncia di vizi dell'attività del giudice fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, ovvero il diritto al rispetto delle regole del processo
è riconosciuto nella misura in cui la violazione di dette regole comporti un concreto pregiudizio alla sfera giuridica dell'interessato (Cass., 20 febbraio 2023 n. 523; Cass., 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., 24 gennaio
2023, n. 2130).
5.2.- Ne è conseguito il principio di legittimità, rispetto al quale la Corte non intende discostarsi, secondo il quale “la previsione della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC tutela il diritto di ciascun contribuente a ricevere la notificazione di atti impositivi a indirizzi PEC sicuramente a lui riconducibili, risultanti dal registro INI-PEC, in modo che possa essergli garantita la piena conoscenza dell'atto, diversamente dall'indirizzo dell'ente emittente, in assenza di norme specifiche che prevedano la nullità della notificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri” (Cass. Ord. 22525/2024).
5.3.- Consegue il rigetto nel motivo di ricorso in esame.
6.- La Corte esamina il secondo profilo del primo motivo di ricorso (i.b- inesistenza, nullità e/o illegittimità del procedimento notificatorio dell'atto qui opposto per mancanza della necessaria “attestazione di conformità” del file all'originale in assenza di entrambe le firme digitali “cades” e/o “pades”) che è infondato.
6.1.- In via del tutto preliminare il Collegio ritiene di indugiare sulla natura giuridica dell'atto impugnato
(cartella di pagamento) che, al pari dell'avviso di accertamento, non è atto processuale o comunque funzionale al processo, poiché l'instaurazione del procedimento giurisdizionale non si correla all'emissione di cartella di pagamento (o un atto impositivo) o alla sua notificazione al contribuente, bensì alla proposizione del ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria (Cass. 16/02/2023, n. 4824). 6.1.1.- Ne consegue che l'istituto della sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo, disciplinato all'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., trova applicazione generale anche in materia tributaria senza distinzione, in tema di notificazione, tra atti impositivi ed atti esattivi.
L'istituto si applica infatti a proposito della notificazione dell'avviso di accertamento, atto impositivo (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 19.5.2018, n. 11043; Cass. sez. V, 21.9.2016, n. 18480) e, del pari, in relazione alla notificazione della cartella di pagamento, atto esattivo (cfr., tra le altre, Cass. sez. VI-V, 5.3.2019, n. 6417;
Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561).
6.2.- Ne consegue che, nei termini dell'articolo 156 c.p.c., non puo' essere dichiarata la nullita' di alcun atto che abbia raggiunto il suo scopo. Inoltre, la notificazione e' una mera condizione di efficacia e non un elemento della pretesa, sicche' la sua nullita' e' sanata, a norma dell'articolo 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile, come nel caso di specie, anche dalla tempestiva impugnazione della cartella di pagamento ( conformi: Cass. V, n. 18480 del 2016, Cass. Ord. 13834/2021). Inoltre, con specifico riguardo alla possibilità di notificare un atto mediante PEC, è stato affermato dalle sezioni unite della Cassazione che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). Pertanto l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile 2016, n. 7665, conforme Cass. ord. 27326/2024).
6.2.1.- Consegue il rigetto del motivo di ricorso in quanto infondato.
6.3.- Solo per completezza d'analisi, la Corte ritiene di osservare che, come gia' ripetutamente affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass.
08/07/2020, n. 14402), sulla scorta delle disposizioni dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, articolo 1, comma 1, lettera c), f) ed i-ter), e del Decreto Legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, articolo 20, la notifica della cartella di pagamento puo' avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale;
6.3.1.- a seguire, come parimenti gia' chiarito in sede di legittimità (cfr. Cass. 981 del 16/1/2023; Cass. n.
21328 del 5/10/2020), non e' necessaria l'attestazione di conformita' atteso che, ai sensi dell'articolo 22
CAD, comma 3 - come modificato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, articolo 66, comma
1 - "le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta";
6.3.2.- E' poi appena il caso di rammentare, altresì, il principio di legittimità condiviso dalla Corte secondo il quale, in caso di irritualita' della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziche' "p7m", l'applicazione del predetto istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156 c.p.c. (da ultime: Cass., Sez. 5,
30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2021, nn.
2360 e 2363; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8598).
6.3.3.- Peraltro, la "ricevuta di avvenuta consegna" (r.a.c.) della p.e.c. basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex articolo 1335 c.c., di ricezione della notifica della cartella di pagamento presso la casella di posta elettronica del destinatario, il quale e' gravato dall'onere di provare l'eventuale insorgenza di irregolarita' pregiudizievoli all'esercizio del diritto di difesa.
Per cui, la Corte ritiene che, a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dal sistema e la ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema gravi sulla parte che contesta la regolarita' della notificazione (da ultima: Cass., Sez. 2, 28 maggio 2021, n. 15001).
Al riguardo, è stata più volte evidenziata, in sede di legittimità, l'idoneita' della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (r.a.c.), completa di attestazione di conformita', a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria - di cui e' onerata la parte che eccepisca la nullita' - costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (Cass., Sez. 6"-1, 1 marzo 2018, n. 4789; Cass., Sez. 1", 19 novembre 2018, n. 29732; Cass., Sez. 6"-1, 9 aprile 2019, n. 9897;
Cass., Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4624; Cass., Sez. 1", 24 settembre 2020, n. 20039; Cass., Sez. 2",
28 maggio 2021, n. 15001); cio' perche', nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della p.e.c. e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c., per cui spetta, quindi, al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole della difficolta' nella presa visione degli allegati trasmessi via p.e.c., onde fornirgli la possibilita' di rimediare a tale inconveniente (Cass., Sez. 3", 31 ottobre 2017, n. 25819; Cass.,
Sez. Lav., 21 agosto 2019, n. 21560; Cass., Sez. 2", 28 maggio 2021, n. 15001).
6.3.4.- Inoltre, "In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso" (Cass. n. 30948 del 2019; Cass. 39513/2021).
6.5.- Consegue il rigetto del motivo d ricorso esaminato in quanto infondato.
7.- La Corte procede all'esame congiunto dei seguenti profili del secondo motivo di appello, in quanto caratterizzati da stretta connessione oggettiva, che sono infondati
(ii.a- omessa notificazione di atto (in questo caso) presupposto/necessario, con violazione dell'art. 6 – legge n. 212/2000, nonche' del principio della “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria;
ii.b - violazione del fondamentale principio del “contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale”; ii. c- nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
ii.d- omessa indicazione dei presupposti di fatto e di qualunque altra specificazione afferente alla pretesa fiscale;
).
7.1.- In via del tutto preliminare si osserva che, secondo costante orientamento di legittimità condiviso dal
Collegio, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato e' legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" Decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, ex articolo 36-bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarita' nella dichiarazione;
ne' il contraddittorio endoprocedimentale e' invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato articolo
36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. n. 33344 del 2019; Cass. n. 4238 del 2022).
7.1.1.- Inoltre, la L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, articolo 36-bis, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicche' in tale ipotesi non e' dovuta comunicazione di irregolarita', ne', in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione puo' derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui al Decreto Legislativo n. 462 del 1997, articolo 2, comma 2 (Cass. n. 18405 del 2021).
7.1.2.- Ne consegue che l'amministrazione finanziaria puo' iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36- bis, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dal Decreto Legislativo n. 471 del
1997, articolo 13, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge (Cass. n. 17972 del 2019).
7.1.3.- E' appena il caso rammentare che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie,
l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, articolo 36-bis, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis, e' ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalita', risolvere questioni giuridiche, sicche' il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non puo' avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario (Cass. n. 14949 del 2018).
7.1.4.- Ne consegue che la comunicazione di irregolarita' deve essere inviata dalla Agenzia delle entrate nel caso in cui vi siano "incertezze" su aspetti rilevanti (Cass. 9 febbraio 2022 n. 4238; Cass., sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., sez. 6-5, 28 giugno 2019, n. 17479; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1711;
Cass., 12 aprile 2017, n. 9463).
7.1.4.1.-Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, comma 3, prevede, infatti, che "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione...l'esito della dichiarazione e' comunicato al contribuente...per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali".
7.1.4.2.- La L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, dispone, poi, che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente...a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta...".
7.1.4.3.- Il Decreto Legislativo n. 462 del 1997, articolo 2, comma 2, (riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici) dispone, poi, che "L'iscrizione a ruolo non e' eseguita...se il contribuente... provvede a pagare le somme dovute...entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti articoli 36-bis e 54-bis, commi 3...".
Non deve essere inviata, invece, la comunicazione di irregolarita' quando vi e' stata solo omissione del versamento dovuto in base alla autoliquidazione dell'imposta (Cass., sez. 5, 30 giugno 2021, n. 18405;
Cass., 26 settembre 2017, n. 22383), ne' in caso di mero ritardo nel versamento (Cass. 9 febbraio 2022 n.
4238; Cass., 10 giugno 2015, n. 12023, Cass. Ord. 21358/2022; Cass. Ord. 3244/2024), , ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del Decreto Legislativo n. 462 del
1997, articolo 2, comma 2," (Cass. 06/06/2018, n. 14577, Cass. 12/04/2017, n. 9463; Cass. Ord. 22061/2022).
7.1.4.4.- Peraltro, solo per completezza d'analisi, il Decreto Legislativo n. 472 del 1977, articolo 16, prevede al comma 3, che "entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati... possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi" (Cass. 4238/2022).
7.1.5.- Riguardo alla doglianza relativa alla mancaza di contraddittorio preventivo, si ritiene di osservare ulteriormente che, secondo consolidato orientamento di legittimità formatosi in materia di tributi non armonizzati (quale è quello di specie: IRPEF), "Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidita' dell'atto" (Cass. S.U. n. 24823/2015 Cass. 2192/2018, 6219/2018).
7.1.5.1.- E' stato , inoltre, precisato (Cass. S.U. n. 24823/2015) che la previsione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, non e' fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione fiscale;
che deve essere attivato esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attivita' imprenditoriale o professionale del contribuente;
cio', peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali cio' per la peculiarita' di tali verifiche, caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, peculiarita' che giustifica quale controbilanciamento, il contraddittorio. Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma
1, (coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.
7.2.- Per tutto quanto precede si rigettano i profili del motivo di ricorso in esame in quanto infondati.
7.3.- L'ulteriore profilo del secondo motivo di ricorso (ii.e- omessa allegazione dell'atto a cui si fa riferimento in parte motiva) rimane assorbito.
8.- La Corte procede all'esame congiunto dei rimanenti motivi di ricorso, caratterizzati da stretta connessione oggettiva (ii.f- omessa esplicitazione del conteggio effettuato per la determinazione degli interessi iscritti a ruolo, con indicazione delle aliquote, dei tassi applicati e del periodo di riferimento;
ii.g- illegittima formazione del ruolo stante la mancata presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione dei redditi per gli anni d'imposta in contestazione;
iii- nullità della cartella di pagamento impugnata per l'inesistenza della pretesa tributaria) che seguono la sorte dei precedenti.
8.1. – In via del tutto preliminare si osserva che secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso,
e' consentito utilizzare il sistema di controllo cartolare del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis, onde liquidare l'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, tanto che - si dice - in tal caso la cartella puo' essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, poiche' il contribuente e' gia' in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Invero questa Corte ha da tempo sottolineato l'adeguatezza del ricorso a simile metodologia di liquidazione ove sia da disconoscere, appunto, il credito Iva indicato dal contribuente con riferimento all'anno precedente (v. Cass. n. 25329-14).
Consegue che nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi un'eccedenza d'imposta derivante risultante dalle precedenti dichiarazioni, e utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto risulti all'anagrafe tributaria, l'ufficio puo' rettificare l'imposta a credito indicata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis, poiche' tale attivita' di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell'imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione e un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica;
e pertanto e' inquadrabile nella fattispecie di cui del citato articolo 36-bis, comma 2, lettera a), che prevede la correzione degli "errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi" (ex aliis Cass. n. 8140-12). 8.1.2. - Logico corollario dei principi di diritto che precedono e' che le risultanze del servizio informativo dell'anagrafe tributaria sono certamente utilizzabili quali elementi di prova onde supportare il rilievo di omesso versamento. Senza che, peraltro, l'Ufficio possa ritenersi gravato dell'onere di provare un fatto non avvenuto
(il mancato pagamento).
8.1.3.- Bisogna, poi, considerare che lo stesso art. 36 bis, comma 2, lett. f), del DPR 600/73, dispone che
“ Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a… f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.”.
8.1.4.- Ne consegue che, ai sensi della norma in commento e dei principi di diritto superiormente tratteggiati,
l'Ufficio è legittimato alla verifica della tempestività dei versamenti, non solo delle imposte dovute dal contribuente in base a “dichiarazione”, ma anche delle ritenute alla fonte operate in qualità di “sostituto d'imposta”, così come, nel caso di specie, risultanti dal modello 770 anno 2017.
8.1.5.- Inoltre, a fronte delle predette risultanze dell'anagrafe tributaria, l'odierna ricorrente non ha adempiuto all'onere gravante sulla stessa di fornire la prova dell'avvenuto pagamento delle somme in questione, senza che, comunque, l'Ufficio possa essere gravato dell'onere di provare un fatto non avvenuto (l'omesso pagamento).
8.2.- Quanto, infine, alla doglianza relativa alla omessa esplicitazione del conteggio effettuato per la determinazione degli interessi iscritti a ruolo, con indicazione delle aliquote, dei tassi applicati e del periodo di riferimento, la Corte osserva che, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019,
n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). Sicche' in questo caso "il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nella cartella) il modello 770 anno 2017 svolge la stessa funzione della "dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste
(come nel caso) per "interessi... per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile 2011, n. 8613). Persino ove manchi l'emissione del decreto ministeriale che determina annualmente la misura degli interessi di mora computabili dalla notifica della cartella fino alla data del pagamento, il tasso viene determinato ex lege sulla base del tasso fissato dall'ultimo decreto pubblicato, che resta efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento (Cass., Sez. V, 6 agosto 2020,
n. 16778), cosi' consentendo in ogni caso al contribuente di controllare quale sia il tasso di interesse applicato.
8.2.1.- Ne consegue che appare legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo oggetto di sospensione) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi (indicato nello stesso ricorso), risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre obbligo di specifica motivazione.” (Cass. Ord. 9764/2021).
8.2.2.- Dalla applicazione dei principi di diritto superiormente tratteggiati alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, consegue l'infondatezza del profilo del motivo di ricorso in esame, poiché la cartella di pagamento impugnata, quanto al calcolo degli interessi, richiama il modello 770 relativo alle ritenute irpef anno 2017 dal quale deriva il debito di imposta (con riferimento al periodo di competenza), essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege.
8.3.- Per quanto precede si rigettano i motivi di ricorso congiuntamente esaminati in quanto infondati.
9.- Per tutto quanto precede la Corte rigetta il ricorso della Società in quanto infondato.
10.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza di cui al disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, condanna la ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado sostenute dall'AD, resistente, che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro 1.489,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso della Società.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla resistente, che liquida in Euro
1.489,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore Il Presidente
CO VE NC Lo TO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
QU AN RI RI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3970/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 SR - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - MA - Via G. Grezar 14 00142 MA RM
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2023 00016294 13 000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 SR (di seguito la “Società”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate- ON di MA (di seguito l'AD), avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe notificata dall'AD in data 17.2.2023, recante ruolo n.
2023/250018 adottato dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo, in seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. della dichiarazione modello 770/2018 anno di imposta 2017, con conseguente richiesta di pagamento della complessiva somma di Euro 5.350,42 (omesso o carente versamento IRPEF, sanzioni e interessi).
1.1.- La Società invoca l'annullamento della predetta cartella di pagamento affidandosi ai seguenti motivi:
i.a)- nullità della notifica della cartella di pagamento opposta in quanto promanante da un indirizzo pec non istituzionale;
i.b) inesistenza, nullità e/o illegittimità del procedimento notificatorio dell'atto qui opposto per mancanza della necessaria “attestazione di conformità” del file all'originale in assenza di entrambe le firme digitali “cades”
e/o “pades”;
ii.a)- omessa notificazione di atto (in questo caso) presupposto/necessario, con violazione dell'art. 6 – legge n. 212/2000, nonche' del principio della “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria;
ii.b) - violazione del fondamentale principio del “contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale”;
ii. c)- nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
ii.d)- omessa indicazione dei presupposti di fatto e di qualunque altra specificazione afferente alla pretesa fiscale,
ii.e)- omessa allegazione dell'atto a cui si fa riferimento in parte motiva,
ii.f)- omessa esplicitazione del conteggio effettuato per la determinazione degli interessi iscritti a ruolo, con indicazione delle aliquote, dei tassi applicati e del periodo di riferimento.
ii.g) - illegittima formazione del ruolo stante la mancata presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione dei redditi per gli anni d'imposta in contestazione;
iii)- nullità della cartella di pagamento impugnata per l'inesistenza della pretesa tributaria.
2.- L'AD si è costituta nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Argomenta sulla piena legittimità del proprio operato.
3.- La Società ha prodotto memorie eccependo il ritenuto difetto di legittimatio ad processum di AD. La
Società lamenta che “Nella specie, infatti, la stessa (ndr: l'AD) risulta rappresentata e difesa nell'odierno giudizio dall'Avv. Difensore_2 giusta procura speciale, rilasciata e autenticata per atto Notaio
Nominativo_1 – MA (repertorio nr Dati notarili_1 del 22/06/2023,) con la quale si autorizzava il dott. Nominativo_2 , in qualita' di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Sicilia, ad attribuire la rappresentanza legale dell'ente”.
3.1.- Ribadisce la doglianza relativa alla mancata presentazione di “alcuna dichiarazione dei redditi per l'anno in contestazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- La Corte, in applicazione dell'art. 276 c.p.c. esamina preliminarmente la questione pregiudiziale posta dalla ricorrente inerente il presunto “difetto di legittimatio ad processum di AD” che è infondata.
4.1.- In via preliminare si osserva che l'Avv. Difensore_2 (difensore di AD) non risulta essere stata delegata a difendere e rappresentare l'AD nel presente giudizio “giusta procura speciale, rilasciata e autenticata per atto Notaio Nominativo_1”. Infatti la detta procura speciale (autenticata per atto Notaio
Nominativo_1 - MA repertorio nr Dati notarili_1 del 22/06/2023, rilasciata da Agenzia delle
Entrate ON) ha individuato il Dott. Nominativo_2, quale Responsabile Atti Introduttivi del
Giudizio SICILIA. L'Avv. Difens._2 risulta delegata a rappresentare e difendere l'AD nel presente giudizio come da relativa procura alle liti versata in atti.
4.1.2.- in ogni caso, La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate ON è valida. Attesa la natura di ente pubblico economico della predetta Agenzia, si deve fare applicazione della giurisprudenza maturata in tema di uffici dell'Agenzia delle Entrate, per i quali la Corte di Nomofilachia ha affermato che:
“Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 300 del
1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere.”(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 2138 del
25/01/2019, Rv. 652326 - 01). Il difensore della Società non ha neppure allegato che il funzionario -che ha sottoscritto la procura alle liti (peraltro autenticata dal difensore che, sul punto, assume la qualità di pubblico ufficiale)- non appartenesse all'ufficio ovvero avesse usurpato il potere di firma e, tanto meno, lo ha dimostrato.
La qualifica del responsabile che ha sottoscritto la procura alle liti risulta, peraltro, dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate della ON (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/
AER_Responsabili-di-struttura-organizzativa.pdf), che il difensore del contribuente non si è peritato di controllare prima di sollevare l'eccezione. L'eccezione risulta, pertanto, del tutto strumentale e contraria ai doveri di buona fede processuale, nonché lesiva della professionalità del difensore che aveva autenticato la procura, attestando in tal modo l'identità e la qualità di chi gli aveva sottoscritto la procura (avendone, peraltro, un diretto interesse, in quanto la procura sottoscritta dal soggetto senza potere espone il difensore al pagamento in proprio delle spese di giudizio, cfr. fra le più recenti di un indirizzo consolidato da tempo
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021, Rv. 663013 - 01).
4.2.- Per quanto precede la Corte rigetta l'eccezione preliminare in esame in quanto infondata.
5.- La Corte esamina il primo profilo del primo motivo di ricorso (i.a- nullità della notifica della cartella di pagamento opposta in quanto promanante da un indirizzo pec non istituzionale) che è infondato.
5.1.- In via del tutto preliminare si osserva che secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata dalla Corte di Cassazione prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della
L. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli "atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali" e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi". Come la medesima
Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D.Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della
Giustizia" (cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, in motivazione).
5.1.1.- Sicché tale essendo il tessuto normativo di riferimento, l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre con riguardo al notificante
è previsto unicamente l'utilizzo "di un indirizzo di posta elettronica certificata... risultante da pubblici elenchi
", con il conseguente corollario che "la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3 bis della legge n.
53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di trattamento normativo, non configura alcuna disparità di trattamento;
le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.
e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente" (cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, citata, in motivazione).
5.1.2.- Ciò è, peraltro, coerente con le pronunce di legittimità secondo cui la possibilità di denuncia di vizi dell'attività del giudice fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, ovvero il diritto al rispetto delle regole del processo
è riconosciuto nella misura in cui la violazione di dette regole comporti un concreto pregiudizio alla sfera giuridica dell'interessato (Cass., 20 febbraio 2023 n. 523; Cass., 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., 24 gennaio
2023, n. 2130).
5.2.- Ne è conseguito il principio di legittimità, rispetto al quale la Corte non intende discostarsi, secondo il quale “la previsione della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC tutela il diritto di ciascun contribuente a ricevere la notificazione di atti impositivi a indirizzi PEC sicuramente a lui riconducibili, risultanti dal registro INI-PEC, in modo che possa essergli garantita la piena conoscenza dell'atto, diversamente dall'indirizzo dell'ente emittente, in assenza di norme specifiche che prevedano la nullità della notificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri” (Cass. Ord. 22525/2024).
5.3.- Consegue il rigetto nel motivo di ricorso in esame.
6.- La Corte esamina il secondo profilo del primo motivo di ricorso (i.b- inesistenza, nullità e/o illegittimità del procedimento notificatorio dell'atto qui opposto per mancanza della necessaria “attestazione di conformità” del file all'originale in assenza di entrambe le firme digitali “cades” e/o “pades”) che è infondato.
6.1.- In via del tutto preliminare il Collegio ritiene di indugiare sulla natura giuridica dell'atto impugnato
(cartella di pagamento) che, al pari dell'avviso di accertamento, non è atto processuale o comunque funzionale al processo, poiché l'instaurazione del procedimento giurisdizionale non si correla all'emissione di cartella di pagamento (o un atto impositivo) o alla sua notificazione al contribuente, bensì alla proposizione del ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria (Cass. 16/02/2023, n. 4824). 6.1.1.- Ne consegue che l'istituto della sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo, disciplinato all'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., trova applicazione generale anche in materia tributaria senza distinzione, in tema di notificazione, tra atti impositivi ed atti esattivi.
L'istituto si applica infatti a proposito della notificazione dell'avviso di accertamento, atto impositivo (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 19.5.2018, n. 11043; Cass. sez. V, 21.9.2016, n. 18480) e, del pari, in relazione alla notificazione della cartella di pagamento, atto esattivo (cfr., tra le altre, Cass. sez. VI-V, 5.3.2019, n. 6417;
Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561).
6.2.- Ne consegue che, nei termini dell'articolo 156 c.p.c., non puo' essere dichiarata la nullita' di alcun atto che abbia raggiunto il suo scopo. Inoltre, la notificazione e' una mera condizione di efficacia e non un elemento della pretesa, sicche' la sua nullita' e' sanata, a norma dell'articolo 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile, come nel caso di specie, anche dalla tempestiva impugnazione della cartella di pagamento ( conformi: Cass. V, n. 18480 del 2016, Cass. Ord. 13834/2021). Inoltre, con specifico riguardo alla possibilità di notificare un atto mediante PEC, è stato affermato dalle sezioni unite della Cassazione che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). Pertanto l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile 2016, n. 7665, conforme Cass. ord. 27326/2024).
6.2.1.- Consegue il rigetto del motivo di ricorso in quanto infondato.
6.3.- Solo per completezza d'analisi, la Corte ritiene di osservare che, come gia' ripetutamente affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass.
08/07/2020, n. 14402), sulla scorta delle disposizioni dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, articolo 1, comma 1, lettera c), f) ed i-ter), e del Decreto Legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, articolo 20, la notifica della cartella di pagamento puo' avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale;
6.3.1.- a seguire, come parimenti gia' chiarito in sede di legittimità (cfr. Cass. 981 del 16/1/2023; Cass. n.
21328 del 5/10/2020), non e' necessaria l'attestazione di conformita' atteso che, ai sensi dell'articolo 22
CAD, comma 3 - come modificato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, articolo 66, comma
1 - "le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta";
6.3.2.- E' poi appena il caso di rammentare, altresì, il principio di legittimità condiviso dalla Corte secondo il quale, in caso di irritualita' della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziche' "p7m", l'applicazione del predetto istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156 c.p.c. (da ultime: Cass., Sez. 5,
30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2021, nn.
2360 e 2363; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8598).
6.3.3.- Peraltro, la "ricevuta di avvenuta consegna" (r.a.c.) della p.e.c. basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex articolo 1335 c.c., di ricezione della notifica della cartella di pagamento presso la casella di posta elettronica del destinatario, il quale e' gravato dall'onere di provare l'eventuale insorgenza di irregolarita' pregiudizievoli all'esercizio del diritto di difesa.
Per cui, la Corte ritiene che, a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dal sistema e la ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema gravi sulla parte che contesta la regolarita' della notificazione (da ultima: Cass., Sez. 2, 28 maggio 2021, n. 15001).
Al riguardo, è stata più volte evidenziata, in sede di legittimità, l'idoneita' della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (r.a.c.), completa di attestazione di conformita', a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria - di cui e' onerata la parte che eccepisca la nullita' - costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (Cass., Sez. 6"-1, 1 marzo 2018, n. 4789; Cass., Sez. 1", 19 novembre 2018, n. 29732; Cass., Sez. 6"-1, 9 aprile 2019, n. 9897;
Cass., Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4624; Cass., Sez. 1", 24 settembre 2020, n. 20039; Cass., Sez. 2",
28 maggio 2021, n. 15001); cio' perche', nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della p.e.c. e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c., per cui spetta, quindi, al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole della difficolta' nella presa visione degli allegati trasmessi via p.e.c., onde fornirgli la possibilita' di rimediare a tale inconveniente (Cass., Sez. 3", 31 ottobre 2017, n. 25819; Cass.,
Sez. Lav., 21 agosto 2019, n. 21560; Cass., Sez. 2", 28 maggio 2021, n. 15001).
6.3.4.- Inoltre, "In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso" (Cass. n. 30948 del 2019; Cass. 39513/2021).
6.5.- Consegue il rigetto del motivo d ricorso esaminato in quanto infondato.
7.- La Corte procede all'esame congiunto dei seguenti profili del secondo motivo di appello, in quanto caratterizzati da stretta connessione oggettiva, che sono infondati
(ii.a- omessa notificazione di atto (in questo caso) presupposto/necessario, con violazione dell'art. 6 – legge n. 212/2000, nonche' del principio della “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria;
ii.b - violazione del fondamentale principio del “contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale”; ii. c- nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
ii.d- omessa indicazione dei presupposti di fatto e di qualunque altra specificazione afferente alla pretesa fiscale;
).
7.1.- In via del tutto preliminare si osserva che, secondo costante orientamento di legittimità condiviso dal
Collegio, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato e' legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" Decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, ex articolo 36-bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarita' nella dichiarazione;
ne' il contraddittorio endoprocedimentale e' invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato articolo
36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. n. 33344 del 2019; Cass. n. 4238 del 2022).
7.1.1.- Inoltre, la L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, articolo 36-bis, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicche' in tale ipotesi non e' dovuta comunicazione di irregolarita', ne', in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione puo' derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui al Decreto Legislativo n. 462 del 1997, articolo 2, comma 2 (Cass. n. 18405 del 2021).
7.1.2.- Ne consegue che l'amministrazione finanziaria puo' iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36- bis, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dal Decreto Legislativo n. 471 del
1997, articolo 13, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge (Cass. n. 17972 del 2019).
7.1.3.- E' appena il caso rammentare che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie,
l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, articolo 36-bis, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis, e' ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalita', risolvere questioni giuridiche, sicche' il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non puo' avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario (Cass. n. 14949 del 2018).
7.1.4.- Ne consegue che la comunicazione di irregolarita' deve essere inviata dalla Agenzia delle entrate nel caso in cui vi siano "incertezze" su aspetti rilevanti (Cass. 9 febbraio 2022 n. 4238; Cass., sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., sez. 6-5, 28 giugno 2019, n. 17479; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1711;
Cass., 12 aprile 2017, n. 9463).
7.1.4.1.-Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, comma 3, prevede, infatti, che "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione...l'esito della dichiarazione e' comunicato al contribuente...per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali".
7.1.4.2.- La L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, dispone, poi, che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente...a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta...".
7.1.4.3.- Il Decreto Legislativo n. 462 del 1997, articolo 2, comma 2, (riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici) dispone, poi, che "L'iscrizione a ruolo non e' eseguita...se il contribuente... provvede a pagare le somme dovute...entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti articoli 36-bis e 54-bis, commi 3...".
Non deve essere inviata, invece, la comunicazione di irregolarita' quando vi e' stata solo omissione del versamento dovuto in base alla autoliquidazione dell'imposta (Cass., sez. 5, 30 giugno 2021, n. 18405;
Cass., 26 settembre 2017, n. 22383), ne' in caso di mero ritardo nel versamento (Cass. 9 febbraio 2022 n.
4238; Cass., 10 giugno 2015, n. 12023, Cass. Ord. 21358/2022; Cass. Ord. 3244/2024), , ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del Decreto Legislativo n. 462 del
1997, articolo 2, comma 2," (Cass. 06/06/2018, n. 14577, Cass. 12/04/2017, n. 9463; Cass. Ord. 22061/2022).
7.1.4.4.- Peraltro, solo per completezza d'analisi, il Decreto Legislativo n. 472 del 1977, articolo 16, prevede al comma 3, che "entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati... possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi" (Cass. 4238/2022).
7.1.5.- Riguardo alla doglianza relativa alla mancaza di contraddittorio preventivo, si ritiene di osservare ulteriormente che, secondo consolidato orientamento di legittimità formatosi in materia di tributi non armonizzati (quale è quello di specie: IRPEF), "Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidita' dell'atto" (Cass. S.U. n. 24823/2015 Cass. 2192/2018, 6219/2018).
7.1.5.1.- E' stato , inoltre, precisato (Cass. S.U. n. 24823/2015) che la previsione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, non e' fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione fiscale;
che deve essere attivato esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attivita' imprenditoriale o professionale del contribuente;
cio', peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali cio' per la peculiarita' di tali verifiche, caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, peculiarita' che giustifica quale controbilanciamento, il contraddittorio. Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma
1, (coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.
7.2.- Per tutto quanto precede si rigettano i profili del motivo di ricorso in esame in quanto infondati.
7.3.- L'ulteriore profilo del secondo motivo di ricorso (ii.e- omessa allegazione dell'atto a cui si fa riferimento in parte motiva) rimane assorbito.
8.- La Corte procede all'esame congiunto dei rimanenti motivi di ricorso, caratterizzati da stretta connessione oggettiva (ii.f- omessa esplicitazione del conteggio effettuato per la determinazione degli interessi iscritti a ruolo, con indicazione delle aliquote, dei tassi applicati e del periodo di riferimento;
ii.g- illegittima formazione del ruolo stante la mancata presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione dei redditi per gli anni d'imposta in contestazione;
iii- nullità della cartella di pagamento impugnata per l'inesistenza della pretesa tributaria) che seguono la sorte dei precedenti.
8.1. – In via del tutto preliminare si osserva che secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso,
e' consentito utilizzare il sistema di controllo cartolare del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis, onde liquidare l'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, tanto che - si dice - in tal caso la cartella puo' essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, poiche' il contribuente e' gia' in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Invero questa Corte ha da tempo sottolineato l'adeguatezza del ricorso a simile metodologia di liquidazione ove sia da disconoscere, appunto, il credito Iva indicato dal contribuente con riferimento all'anno precedente (v. Cass. n. 25329-14).
Consegue che nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi un'eccedenza d'imposta derivante risultante dalle precedenti dichiarazioni, e utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto risulti all'anagrafe tributaria, l'ufficio puo' rettificare l'imposta a credito indicata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis, poiche' tale attivita' di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell'imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione e un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica;
e pertanto e' inquadrabile nella fattispecie di cui del citato articolo 36-bis, comma 2, lettera a), che prevede la correzione degli "errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi" (ex aliis Cass. n. 8140-12). 8.1.2. - Logico corollario dei principi di diritto che precedono e' che le risultanze del servizio informativo dell'anagrafe tributaria sono certamente utilizzabili quali elementi di prova onde supportare il rilievo di omesso versamento. Senza che, peraltro, l'Ufficio possa ritenersi gravato dell'onere di provare un fatto non avvenuto
(il mancato pagamento).
8.1.3.- Bisogna, poi, considerare che lo stesso art. 36 bis, comma 2, lett. f), del DPR 600/73, dispone che
“ Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a… f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.”.
8.1.4.- Ne consegue che, ai sensi della norma in commento e dei principi di diritto superiormente tratteggiati,
l'Ufficio è legittimato alla verifica della tempestività dei versamenti, non solo delle imposte dovute dal contribuente in base a “dichiarazione”, ma anche delle ritenute alla fonte operate in qualità di “sostituto d'imposta”, così come, nel caso di specie, risultanti dal modello 770 anno 2017.
8.1.5.- Inoltre, a fronte delle predette risultanze dell'anagrafe tributaria, l'odierna ricorrente non ha adempiuto all'onere gravante sulla stessa di fornire la prova dell'avvenuto pagamento delle somme in questione, senza che, comunque, l'Ufficio possa essere gravato dell'onere di provare un fatto non avvenuto (l'omesso pagamento).
8.2.- Quanto, infine, alla doglianza relativa alla omessa esplicitazione del conteggio effettuato per la determinazione degli interessi iscritti a ruolo, con indicazione delle aliquote, dei tassi applicati e del periodo di riferimento, la Corte osserva che, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019,
n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). Sicche' in questo caso "il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nella cartella) il modello 770 anno 2017 svolge la stessa funzione della "dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste
(come nel caso) per "interessi... per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile 2011, n. 8613). Persino ove manchi l'emissione del decreto ministeriale che determina annualmente la misura degli interessi di mora computabili dalla notifica della cartella fino alla data del pagamento, il tasso viene determinato ex lege sulla base del tasso fissato dall'ultimo decreto pubblicato, che resta efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento (Cass., Sez. V, 6 agosto 2020,
n. 16778), cosi' consentendo in ogni caso al contribuente di controllare quale sia il tasso di interesse applicato.
8.2.1.- Ne consegue che appare legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo oggetto di sospensione) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi (indicato nello stesso ricorso), risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre obbligo di specifica motivazione.” (Cass. Ord. 9764/2021).
8.2.2.- Dalla applicazione dei principi di diritto superiormente tratteggiati alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, consegue l'infondatezza del profilo del motivo di ricorso in esame, poiché la cartella di pagamento impugnata, quanto al calcolo degli interessi, richiama il modello 770 relativo alle ritenute irpef anno 2017 dal quale deriva il debito di imposta (con riferimento al periodo di competenza), essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege.
8.3.- Per quanto precede si rigettano i motivi di ricorso congiuntamente esaminati in quanto infondati.
9.- Per tutto quanto precede la Corte rigetta il ricorso della Società in quanto infondato.
10.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza di cui al disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, condanna la ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado sostenute dall'AD, resistente, che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro 1.489,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso della Società.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla resistente, che liquida in Euro
1.489,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore Il Presidente
CO VE NC Lo TO