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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/11/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 539/2024 promossa da:
Parte 1 P. iva.: P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. GROSSI RITA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
CP 1 (C.F.: P.IVA 2 ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti
Parte resistente
Controparte 2 (C.F.: P.IVA 3 )
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP convenuti in giudizio ed CP 2 ha proposto opposizione Parte_2
avverso l'avviso di addebito n. 38920240000179202000 per l'importo totale di € 2.573,81, notificatogli il 30 aprile 2024, per recupero delle somme percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla legge n. 178/2020, nel 2021-
2022.
L'opponente, previa istanza di sospensione dell'avviso impugnato, ha eccepito l'illegittimità dei recuperi pretesi dell'Ente previdenziale chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del proprio debito contributivo, deducendo che: i) l'agevolazione contributiva per l'assunzione della lavoratrice Pt_3
[...] (dal gennaio 2022 all'agosto 2023) sarebbe stata legittimamente fruita, dal momento che come ricavabile dalla scheda anagrafico-professionale della Pt 3 e diversamente da quanto sostenuto dall'Ente convenuto - la dipendente non avrebbe intrattenuto, in precedenza, alcun altro rapporto di
-
lavoro a tempo indeterminato, essendo stata viceversa assunta dal 16.11.2006 al 17.1.2008 dalla UR
Supermercati s.r.l. in virtù di contratto di apprendistato professionalizzante;
ii) che la società ricorrente aveva diligentemente accertato il ricorrere dei presupposti per richiedere le agevolazioni de quibus, non essendo obbligatoria la consultazione del portale telematico messo a disposizione dei datori di lavoro CP dall' P C Costituitosi tempestivamente, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, con vittoria delle 1
spese di lite.
CP 2 non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, come attestato da parte ricorrente col deposito delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, a seguito di richiesta del giudice con ordinanza del 28.10.2025: ne va dunque dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso opposto.
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta del 23.10.2025, il giudice ha sollevato ex officio la questione della legittimazione passiva di CP 2 la causa è stata dunque decisa previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. valevoli anche quali note ai sensi dell'art. 101, comma CP 2, c.p.c. per prendere posizione sulla questione rilevata dal giudice, note depositate solo dall' ma non anche da parte ricorrente.
***
Sulla legittimazione passiva di Controparte_2
1. In via preliminare, occorre esaminare la questione pregiudiziale rilevata d'ufficio in ordine al difetto di legittimazione passiva della società Controparte_2 convenuta in giudizio assumendosene la CP qualità di cessionaria dei crediti
CP conA questo riguardo, basti considerare i rilievi in punto di diritto opportunamente segnalati da CP le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2025: la cessione dei crediti contributivi ha trovato la propria base legale nella disposizione di cui all'art. 13 della Legge Finanziaria per il 1999, che ha prescritto la cessione a titolo oneroso, anche in massa, dei crediti contributivi, compresi accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive ex art. 1, comma 217 ss., legge n. 662/1996, CP vantati dall' già maturati e maturandi inizialmente sino al 31 dicembre 1999, poi sino al 31 dicembre 2001 ed infine, in forza della proroga disposta dalla legge n. 178/2002 di conversione del d.l.
138/2002, fino al 31 dicembre 2005.
CP Ebbene, ha allegato e sul punto non vi è contestazione della ricorrente, che non ha provveduto
-
a depositare le note per l'udienza del 18.11.2025 di non aver ceduto a Controparte 2 i crediti
-
contributivi oggetto di causa, proprio in virtù del tenore della richiamata normativa, non trattandosi di crediti sorti anteriormente al 2006. Posto che, nel caso di specie, si discute di pretese concernenti crediti contributivi maturati asseritamente con riferimento al periodo dal gennaio 2022 all'agosto 2023, CP che non sono, dunque, stati oggetti di cessione da all'evocata società, deve pertanto essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte 2 nella presente controversia.
Nel merito
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
3. Come si evince dagli atti, la società ricorrente ha opposto l'avviso di addebito n.
CP 38920240000179202000, con il quale l' ha intimato alla stessa di corrispondere l'importo totale di
€ 2.573,81 a titolo di contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per l'indebita fruizione per il periodo 1/2022- dell'esonero contributivo per l'assunzione della lavoratrice Parte 3
-
8/2023 - di cui all'art. 1, comma 10, legge n. 178/2020.
CP Parte ricorrente, contestando quanto ritenuto dall' in sede amministrativa e ribadito nella memoria di costituzione, assume di aver legittimamente goduto del beneficio in questione, poiché la lavoratrice in precedenza, ed in specie nel periodo 16.11.2006-17.1.2008, non avrebbe stipulato alcun contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma un contratto di apprendistato professionalizzante.
4. Ebbene, tenuto conto dell'oggetto della controversia, pare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
In particolare, il menzionato art. 1, comma 10, della legge di Bilancio per il 2021, n. 178/2020 disponeva, con un rinvio alla disciplina sancita dai commi 100-105 e 107 della legge 205/2017, il riconoscimento di un esonero contributivo pari al 100%, per un massimo di 36 mesi e nel limite di €
6.000,00 annui, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato (o - fattispecie che qui non viene in rilievo per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato) nel biennio
2021-2022 di soggetti di età inferiore a 36 anni¹.
Quanto alle richiamate disposizioni di cui all'art. 1, commi 100-105 e 107, della legge di Bilancio per il 2018 n. 205/2017, ai fini che qui importano rileva il dettato del comma 101 il quale, unitamente al già citato presupposto dell'età del lavoratore (in quel caso, inferiore ai 30 anni), prevede la spettanza dell'esonero di cui trattasi "con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata [...] non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro [...]" e che "Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato".
4.1. Dunque, la legittima fruizione dell'esonero nel caso che ci occupa dipende dall'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che, cumulativamente, non abbiano età superiore a 36 anni e non siano stati impiegati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro;
i periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro non escludono il diritto all'agevolazione de qua se non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
5. Ciò posto, vale la pena evidenziare che, come è pacifico in giurisprudenza, “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata" (così Cass. civ., sez. L, 18 gennaio 2018, n. 1157; in termini, cfr. altresì Cass. civ., sez. L, 10 luglio 2018, n. 18160; Cass. civ., sez. VI-L, 15 aprile 2021, n. 9913).
6. Ebbene, nel caso che ci occupa parte ricorrente non ha fornito la prova, secondo lo standard del
'più probabile che no', del ricorrere dei presupposti per beneficiare della agevolazione contributiva in disamina.
6.1. Difatti, parte ricorrente, a supporto della propria tesi, sostiene che la titolarità di precedenti contratti di apprendistato in capo al lavoratore assunto sub art. 1, comma 10, legge n. 178/2020 non precluderebbe il godimento dell'esonero contributivo;
inoltre, a supporto della propria ricostruzione, produce la scheda anagrafico-professionale della Pt 3 dalla quale si desumerebbe che, a decorrere dal 16.11.2006 e sino al 17.1.2008, ella avrebbe intrattenuto un rapporto di apprendistato con la UR
Supermercati s.r.l. (doc. 4 ricorso). CPA fronte di ciò, 1, CP- ha documentato che, con verbale di accertamento n. 505 Prot.
6300.02/03/2009.0013570 (doc. 2 memoria), a seguito di accertamento ispettivo nel corso del quale la
Pt 3 aveva reso dichiarazioni agli ispettori (doc. 3 memoria), il rapporto tra la Pt 3 e la UR
Supermercati s.r.l. era stato riqualificato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di commessa inquadrata al IV livello. Tale circostanza risulta altresì attestata dall'estratto conto previdenziale della lavoratrice (doc. 4 memoria).
6.2. Tenuto conto delle circostanze sin qui evidenziate, nonché del riparto dell'onere della prova in casi quali quello di specie, il ricorso non merita accoglimento risultando provata la carenza del richiesto requisito dell'insussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato (con lo stesso o con altro datore di lavoro) che, insieme al requisito anagrafico, concorre a integrare il diritto all'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 10 della legge n. 178/2020. 6.3. Ad un diverso esito decisorio non può condurre nemmeno l'ulteriore argomento di parte ricorrente in ordine alla diligenza con la quale aveva effettuato le verifiche prodromiche all'assunzione della Pt 3 e alla richiesta dell'esonero de quo. Difatti, se è pur vero che l'accesso all'utility telematica CP messa a disposizione dall' per i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali (cfr. §9 Circolare CP n. 40/2018, sub doc. 8 memoria difensiva) non era imposto come obbligatorio, è altresì vero che:
i) la scheda anagrafico-professionale non ha valenza certificativa della natura del rapporto di lavoro, rectius della corrispondenza del contenuto della stessa alla realtà oggettiva dei fatti, avendo per contro valore certificativo solo "limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione ed alla sua durata, nonché all'iscrizione in liste o elenchi speciali" (ex art. 3 D.M. 30 ottobre 2007);
ii) l'acquisizione di tale sola documentazione non può ritenersi esaustiva dell'onere del datore di lavoro, che volesse legittimamente usufruire dello sgravio contributivo in disamina, di compiere anche eventualmente tramite il proprio consulente del lavoro - ulteriori accertamenti presso gli enti pubblici preposti, non essendo peraltro tali indagini eccessivamente gravose (es.
.CP consultazione dell'estratto contributivo da richiedere all dal quale come documentato dal resistente sub doc. 4 si evince la circostanza dello svolgimento di attività di lavoro dipendente e non di apprendistato da parte di Parte 3 nel periodo 16.11.2006-17.1.2008);
iii) la circostanza della riqualificazione del rapporto di lavoro della Pt 3 da apprendistato a rapporto di lavoro a tempo indeterminato risulta di molti anni anteriore rispetto alla vicenda per cui è causa, dunque era senz'altro conoscibile, con la diligenza di cui al precedente punto ii), per la società ricorrente al momento dell'assunzione agevolata di cui trattasi;
CP iv) parte ricorrente, pur a fronte della contestazione da parte di non ha dedotto né offerto di provare alcunché in merito all'acquisizione da parte della lavoratrice della dichiarazione CP sostitutiva, che anche la Circolare n. 40/2018 ed il Messaggio Per 1 1784/2019 dell' invitavano i datori ad acquisire, anche per ovviare all'eventuale "sfasamento temporale tra quanto risultante in archivio e quanto effettivamente spettante alla data della consultazione"
(cfr. pag. 3 doc. 9 memoria difensiva, ove si legge anche: "Pertanto, come già chiarito nella circolare n. 40/2018, i datori di lavoro e i loro intermediari dovranno continuare ad acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo comunicazione costituisce il presupposto per la legittima consultazione della posizione del lavoratore").
7. In definitiva, il ricorso risulta infondato e va respinto.
Sulle spese di lite
CP 8. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese, nei rapporti tra la ricorrente ed seguono la soccombenza
e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della concreta attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni esaminate, senza fase istruttoria, non tenutasi.
Quanto ai rapporti tra la ricorrente e CP 2 stante la contumacia della parte convenuta vittoriosa, in forza di univoca giurisprudenza di legittimità sul punto ("La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto": così, ex multis, Cass. civ., sez. VI-3, 19 giugno 2018, n.
16174; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361), nulla è dovuto a titolo di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2) rigetta il ricorso;
CP delle spese di lite, che liquida in3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
4) nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e Controparte_2
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter,
comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 19 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Art. 1, comma 10, I. 178/2020: "Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Al riguardo si precisa che, ai fini della consultazione della predetta utility, il datore di lavoro o il suo intermediario dovranno preliminarmente attestare di aver acquisito tale dichiarazione, in quanto tale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 539/2024 promossa da:
Parte 1 P. iva.: P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. GROSSI RITA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
CP 1 (C.F.: P.IVA 2 ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti
Parte resistente
Controparte 2 (C.F.: P.IVA 3 )
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP convenuti in giudizio ed CP 2 ha proposto opposizione Parte_2
avverso l'avviso di addebito n. 38920240000179202000 per l'importo totale di € 2.573,81, notificatogli il 30 aprile 2024, per recupero delle somme percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla legge n. 178/2020, nel 2021-
2022.
L'opponente, previa istanza di sospensione dell'avviso impugnato, ha eccepito l'illegittimità dei recuperi pretesi dell'Ente previdenziale chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del proprio debito contributivo, deducendo che: i) l'agevolazione contributiva per l'assunzione della lavoratrice Pt_3
[...] (dal gennaio 2022 all'agosto 2023) sarebbe stata legittimamente fruita, dal momento che come ricavabile dalla scheda anagrafico-professionale della Pt 3 e diversamente da quanto sostenuto dall'Ente convenuto - la dipendente non avrebbe intrattenuto, in precedenza, alcun altro rapporto di
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lavoro a tempo indeterminato, essendo stata viceversa assunta dal 16.11.2006 al 17.1.2008 dalla UR
Supermercati s.r.l. in virtù di contratto di apprendistato professionalizzante;
ii) che la società ricorrente aveva diligentemente accertato il ricorrere dei presupposti per richiedere le agevolazioni de quibus, non essendo obbligatoria la consultazione del portale telematico messo a disposizione dei datori di lavoro CP dall' P C Costituitosi tempestivamente, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, con vittoria delle 1
spese di lite.
CP 2 non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, come attestato da parte ricorrente col deposito delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, a seguito di richiesta del giudice con ordinanza del 28.10.2025: ne va dunque dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso opposto.
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta del 23.10.2025, il giudice ha sollevato ex officio la questione della legittimazione passiva di CP 2 la causa è stata dunque decisa previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. valevoli anche quali note ai sensi dell'art. 101, comma CP 2, c.p.c. per prendere posizione sulla questione rilevata dal giudice, note depositate solo dall' ma non anche da parte ricorrente.
***
Sulla legittimazione passiva di Controparte_2
1. In via preliminare, occorre esaminare la questione pregiudiziale rilevata d'ufficio in ordine al difetto di legittimazione passiva della società Controparte_2 convenuta in giudizio assumendosene la CP qualità di cessionaria dei crediti
CP conA questo riguardo, basti considerare i rilievi in punto di diritto opportunamente segnalati da CP le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2025: la cessione dei crediti contributivi ha trovato la propria base legale nella disposizione di cui all'art. 13 della Legge Finanziaria per il 1999, che ha prescritto la cessione a titolo oneroso, anche in massa, dei crediti contributivi, compresi accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive ex art. 1, comma 217 ss., legge n. 662/1996, CP vantati dall' già maturati e maturandi inizialmente sino al 31 dicembre 1999, poi sino al 31 dicembre 2001 ed infine, in forza della proroga disposta dalla legge n. 178/2002 di conversione del d.l.
138/2002, fino al 31 dicembre 2005.
CP Ebbene, ha allegato e sul punto non vi è contestazione della ricorrente, che non ha provveduto
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a depositare le note per l'udienza del 18.11.2025 di non aver ceduto a Controparte 2 i crediti
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contributivi oggetto di causa, proprio in virtù del tenore della richiamata normativa, non trattandosi di crediti sorti anteriormente al 2006. Posto che, nel caso di specie, si discute di pretese concernenti crediti contributivi maturati asseritamente con riferimento al periodo dal gennaio 2022 all'agosto 2023, CP che non sono, dunque, stati oggetti di cessione da all'evocata società, deve pertanto essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte 2 nella presente controversia.
Nel merito
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
3. Come si evince dagli atti, la società ricorrente ha opposto l'avviso di addebito n.
CP 38920240000179202000, con il quale l' ha intimato alla stessa di corrispondere l'importo totale di
€ 2.573,81 a titolo di contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per l'indebita fruizione per il periodo 1/2022- dell'esonero contributivo per l'assunzione della lavoratrice Parte 3
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8/2023 - di cui all'art. 1, comma 10, legge n. 178/2020.
CP Parte ricorrente, contestando quanto ritenuto dall' in sede amministrativa e ribadito nella memoria di costituzione, assume di aver legittimamente goduto del beneficio in questione, poiché la lavoratrice in precedenza, ed in specie nel periodo 16.11.2006-17.1.2008, non avrebbe stipulato alcun contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma un contratto di apprendistato professionalizzante.
4. Ebbene, tenuto conto dell'oggetto della controversia, pare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
In particolare, il menzionato art. 1, comma 10, della legge di Bilancio per il 2021, n. 178/2020 disponeva, con un rinvio alla disciplina sancita dai commi 100-105 e 107 della legge 205/2017, il riconoscimento di un esonero contributivo pari al 100%, per un massimo di 36 mesi e nel limite di €
6.000,00 annui, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato (o - fattispecie che qui non viene in rilievo per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato) nel biennio
2021-2022 di soggetti di età inferiore a 36 anni¹.
Quanto alle richiamate disposizioni di cui all'art. 1, commi 100-105 e 107, della legge di Bilancio per il 2018 n. 205/2017, ai fini che qui importano rileva il dettato del comma 101 il quale, unitamente al già citato presupposto dell'età del lavoratore (in quel caso, inferiore ai 30 anni), prevede la spettanza dell'esonero di cui trattasi "con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata [...] non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro [...]" e che "Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato".
4.1. Dunque, la legittima fruizione dell'esonero nel caso che ci occupa dipende dall'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che, cumulativamente, non abbiano età superiore a 36 anni e non siano stati impiegati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro;
i periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro non escludono il diritto all'agevolazione de qua se non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
5. Ciò posto, vale la pena evidenziare che, come è pacifico in giurisprudenza, “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata" (così Cass. civ., sez. L, 18 gennaio 2018, n. 1157; in termini, cfr. altresì Cass. civ., sez. L, 10 luglio 2018, n. 18160; Cass. civ., sez. VI-L, 15 aprile 2021, n. 9913).
6. Ebbene, nel caso che ci occupa parte ricorrente non ha fornito la prova, secondo lo standard del
'più probabile che no', del ricorrere dei presupposti per beneficiare della agevolazione contributiva in disamina.
6.1. Difatti, parte ricorrente, a supporto della propria tesi, sostiene che la titolarità di precedenti contratti di apprendistato in capo al lavoratore assunto sub art. 1, comma 10, legge n. 178/2020 non precluderebbe il godimento dell'esonero contributivo;
inoltre, a supporto della propria ricostruzione, produce la scheda anagrafico-professionale della Pt 3 dalla quale si desumerebbe che, a decorrere dal 16.11.2006 e sino al 17.1.2008, ella avrebbe intrattenuto un rapporto di apprendistato con la UR
Supermercati s.r.l. (doc. 4 ricorso). CPA fronte di ciò, 1, CP- ha documentato che, con verbale di accertamento n. 505 Prot.
6300.02/03/2009.0013570 (doc. 2 memoria), a seguito di accertamento ispettivo nel corso del quale la
Pt 3 aveva reso dichiarazioni agli ispettori (doc. 3 memoria), il rapporto tra la Pt 3 e la UR
Supermercati s.r.l. era stato riqualificato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di commessa inquadrata al IV livello. Tale circostanza risulta altresì attestata dall'estratto conto previdenziale della lavoratrice (doc. 4 memoria).
6.2. Tenuto conto delle circostanze sin qui evidenziate, nonché del riparto dell'onere della prova in casi quali quello di specie, il ricorso non merita accoglimento risultando provata la carenza del richiesto requisito dell'insussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato (con lo stesso o con altro datore di lavoro) che, insieme al requisito anagrafico, concorre a integrare il diritto all'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 10 della legge n. 178/2020. 6.3. Ad un diverso esito decisorio non può condurre nemmeno l'ulteriore argomento di parte ricorrente in ordine alla diligenza con la quale aveva effettuato le verifiche prodromiche all'assunzione della Pt 3 e alla richiesta dell'esonero de quo. Difatti, se è pur vero che l'accesso all'utility telematica CP messa a disposizione dall' per i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali (cfr. §9 Circolare CP n. 40/2018, sub doc. 8 memoria difensiva) non era imposto come obbligatorio, è altresì vero che:
i) la scheda anagrafico-professionale non ha valenza certificativa della natura del rapporto di lavoro, rectius della corrispondenza del contenuto della stessa alla realtà oggettiva dei fatti, avendo per contro valore certificativo solo "limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione ed alla sua durata, nonché all'iscrizione in liste o elenchi speciali" (ex art. 3 D.M. 30 ottobre 2007);
ii) l'acquisizione di tale sola documentazione non può ritenersi esaustiva dell'onere del datore di lavoro, che volesse legittimamente usufruire dello sgravio contributivo in disamina, di compiere anche eventualmente tramite il proprio consulente del lavoro - ulteriori accertamenti presso gli enti pubblici preposti, non essendo peraltro tali indagini eccessivamente gravose (es.
.CP consultazione dell'estratto contributivo da richiedere all dal quale come documentato dal resistente sub doc. 4 si evince la circostanza dello svolgimento di attività di lavoro dipendente e non di apprendistato da parte di Parte 3 nel periodo 16.11.2006-17.1.2008);
iii) la circostanza della riqualificazione del rapporto di lavoro della Pt 3 da apprendistato a rapporto di lavoro a tempo indeterminato risulta di molti anni anteriore rispetto alla vicenda per cui è causa, dunque era senz'altro conoscibile, con la diligenza di cui al precedente punto ii), per la società ricorrente al momento dell'assunzione agevolata di cui trattasi;
CP iv) parte ricorrente, pur a fronte della contestazione da parte di non ha dedotto né offerto di provare alcunché in merito all'acquisizione da parte della lavoratrice della dichiarazione CP sostitutiva, che anche la Circolare n. 40/2018 ed il Messaggio Per 1 1784/2019 dell' invitavano i datori ad acquisire, anche per ovviare all'eventuale "sfasamento temporale tra quanto risultante in archivio e quanto effettivamente spettante alla data della consultazione"
(cfr. pag. 3 doc. 9 memoria difensiva, ove si legge anche: "Pertanto, come già chiarito nella circolare n. 40/2018, i datori di lavoro e i loro intermediari dovranno continuare ad acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo comunicazione costituisce il presupposto per la legittima consultazione della posizione del lavoratore").
7. In definitiva, il ricorso risulta infondato e va respinto.
Sulle spese di lite
CP 8. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese, nei rapporti tra la ricorrente ed seguono la soccombenza
e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della concreta attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni esaminate, senza fase istruttoria, non tenutasi.
Quanto ai rapporti tra la ricorrente e CP 2 stante la contumacia della parte convenuta vittoriosa, in forza di univoca giurisprudenza di legittimità sul punto ("La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto": così, ex multis, Cass. civ., sez. VI-3, 19 giugno 2018, n.
16174; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361), nulla è dovuto a titolo di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2) rigetta il ricorso;
CP delle spese di lite, che liquida in3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
4) nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e Controparte_2
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter,
comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 19 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Art. 1, comma 10, I. 178/2020: "Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Al riguardo si precisa che, ai fini della consultazione della predetta utility, il datore di lavoro o il suo intermediario dovranno preliminarmente attestare di aver acquisito tale dichiarazione, in quanto tale