CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 550 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2018, e vertente tra
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Parise in virtù di Parte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Corso Mazzini n. 74, presso lo studio dell'Avv. Antonello Talerico;
- appellante contro
- e , rappresentati e difesi dagli Avv. Vito CP_1 Controparte_2
Tassone e Iolanda Tassone in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in San Vito sullo Ionio, Via Umberto I n. 378/A;
- appellati-appellanti incidentali e
- in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore;
- in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore;
- ; CP_5
- appellati contumaci sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e, per l'effetto, in via sostanziale e nel merito: 1)dichiarare la responsabilità dei convenuti in solido o in concorso secondo la responsabilità per ognuno di loro che verrà riconosciuta in corso di causa per i danni fisici, morali, psicologici e, per tutto quanto attiene al danno riportato dall'attrice, a causa della infelice riuscita dell'intervento chirurgico di riassegnazione chirurgica del sesso (conversine androginoica per transgenderismo), che abbia avuto dirette o indirette ricadute sulla vita di relazione, affettiva e sentimentale anche sul punto della sfera sessuale;
2) per l'effetto, condannare le parti convenute in solido o in concorso secondo la responsabilità per ognuna di loro che verrà riconosciuta in corso di causa al risarcimento del danno subito dalla sig.ra secondo Parte_1 la quantificazione scaturente dalla percentuale di invalidità indicata nelle relazioni di parte allegate al proprio fascicolo di parte e/o in quella che verrà riconosciuta a seguito di rinnovazione della Ctu, comprese ulteriori e pertinenti domande risarcitorie, che sin d'ora si avanzano, qualora dalla richiesta rinnovazione della Ctu dovesse emergere l'inidoneità della struttura in esame, all'epoca dei fatti, per l'esecuzione dell'intervento “de quo” e della omessa richiesta che doveva essere fatta a parte attrice circa la possibilità di conservazione del proprio seme come per legge per eventuale futura procreazione, oltre che per invalida acquisizione del consenso come emerso nel giudizio di primo grado;
3) condannare, inoltre, i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice di tutte le spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.
- Per gli appellati-appellanti incidentali e : Voglia CP_1 Controparte_2
l'adita Corte d'Appello, giudice ad quem, contrariis reiectis, rigettare l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese e competenze di giudizio, e accogliere il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite, condannare l'odierna appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado a favore degli appellati;
in subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento della prima delle suindicate richieste, chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, memorie istruttorie e verbali di causa e, segnatamente, accertarsi e dichiararsi che i fatti addotti da parte appellante come presunta causa di un clamoroso insuccesso dell'intervento chirurgico in discussione non sono ascrivibili e comportamenti colposi, commissioni e/o omissivi posti in essere dagli odierni appellati Prof. e Dott.ssa , ma rientrano nella CP_1 CP_2 complicanze elencate nel prodotto consenso informato sottoscritto dall'odierna appellante e/o sono dipendenti dall'uso manuale scorretto dell'espansore – tutore da parte della medesima appellante e comunque così come accertato e verificato dal nominato Ctu Dott. nella sua relazione ritualmente richiesta, Persona_1 ammessa ed espletata in contraddittorio delle parti in lite, e per l'effetto, rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto e in diritto su tutte le deduzioni fattuali per le quali l'odierna appellante pretenderebbe essere riconosciuta e dichiarata la responsabilità medica degli odierni appellati;
in ogni caso, qualora dovesse essere accolta sia parzialmente, che totalmente la domanda risarcitoria proposta dall'appellante, accertare e dichiarare che l'appellata
[...]
da sola e/o in solido con la Compagnia Controparte_4 di assicurazione per la responsabilità civile dei danni arrecati dai suoi dipendenti medici, deve o devono manlevare ciascuno degli odierni appellati su qualsiasi somma di denaro che ciascuno di essi dovesse essere condannato a pagare a favore dell'appellante, tenendoli entrambi indenni dall'eventuale obbligo risarcitorio accertando e dichiarando nei confronti dell'odierna appellante, con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado possono essere ripercorsi nelle loro linee essenziali nei seguenti termini.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro i Dott.ri e CP_1 Controparte_2
, nonché l' e la CP_5 Controparte_3
, in persona Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; per sentire accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei precitati sanitari e delle strutture per conto delle quali i medesimi avevano operato in relazione alla infelice riuscita dell'intervento chirurgico di rassegnazione del sesso al quale era stata sottoposta e statuire la condanna di tutte le parti convenute, in solido o in concorso secondo la responsabilità che a carico di ciascuno fosse stata accertata in corso di causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, al risarcimento dei danni fisici, psicologici e patrimoniali derivatine a suo carico.
Più in particolare, parte attrice esponeva a sostegno della domanda:
-di essersi sottoposta in data 14-11-2008 presso l'Unità Operativa di Chirurgia
Plastica dell' ad intervento di Controparte_3 riassegnazione chirurgica del sesso (conversione androginoica per transgenderismo), in seguito al quale aveva iniziato a manifestare forti dolori in sede vaginale e pubica, nonché una grave stenosi della neovagina che poi le avrebbe impedito sino alla data di promozione del giudizio l'attività sessuale;
-che di tali inconvenienti aveva informato i medici facenti parte dell'équipe iche aveva eseguito l'intervento, i quali l'avevano rassicurata che gli stessi rientravano nella normalità del caso;
-che in data 17-11-2008, ossia a soli tre giorni dell'intervento, i sanitari avevano proceduto alla rimozione dei punti che tenevano fermo il c.d. espansore vaginale che le era stato apposto al termine dell'intervento, suggerendole l'uso di una mutandina elastica;
-che, tuttavia, pur avendo seguito il detto consiglio, non era riuscita a risolvere il problema a causa della continua mobilità dell'espansore e della impossibilità di controllare i movimenti ed evitarne la caduta;
-che in data 6-10-2010 si era sottoposta da un controllo specialistico presso la dell'Università di Milano dove le era stato prospettato un Controparte_6
“reintervento di ampliamento vaginale o con ansa ileale, con graft epidermico libero”, ma con elevato fattore di rischio di non riuscita, la qual cosa l'aveva indotta a rifiutarlo;
-che ancora attraverso apposita consulenza specialistica in materia medico-legale e psichiatrica era stato possibile verificare come fosse affetta da “stenosi serrata della neo-vagina con totale perdita della funzione d'organo associata a continua sintomatologia dolorosa”, nonché da “grave e cronico disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti”.
Concludeva, dunque, rappresentando la riconducibilità sul piano eziologico dei lamentati pregiudizi a carico della sfera fisica, psicologica, affettivo-relazionale e sessuale alla non corretta condotta dei medici in occasione dell'intervento in discussione, al risarcimento dei quali, compreso il danno derivante dalla mancata informazione circa la possibilità della conservazione del proprio seme per una eventuale futura procreazione, chiedeva che, previo espletamento all'uopo di consulenza tecnica d'ufficio, gli stessi, oltre che le strutture sanitarie per conto delle quali nella vicenda in esame costoro avevano operato, fossero condannati in suo favore.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta in atti, i convenuti
, e la CP_1 Controparte_2 CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore; tutti per contestare la fondatezza della domanda attrice e chiederne il rigetto, mentre l' , malgrado la Controparte_3 rituale notifica dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio restando contumace. Tenutasi l'udienza di prima comparizione della parti, concessi a richiesta delle suddette i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale e espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico legale, con nomina quale Ctu del Dott. al quale veniva dato Persona_1 incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “Il Ctu nominato, esaminati gli atti e i documenti di causa, visitata la perizianda ed effettuati sulla stessa gli opportuni accertamenti medici, anche, previa autorizzazione, tramite visite specialistiche: 1)
Descriva le condizioni attuali di salute dell'attrice, con particolare riferimento ai danni lamentati nell'atto introduttivo, descrivendo altresì i trattamenti sanitari cui la stessa è stata sottoposta presso il presidio ospedaliero e i trattamenti medici praticati anche successivamente;
2) Stabilisca se i postumi evidenziati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con i fatti allegati in narrativa;
3) Dica, in particolare, se i trattamenti medici effettuati sull'attrice siano stati dettati da diligenza, prudenza e perizia e comunque se le metodiche impiegate siano state adeguate e comunque consigliate dalla scienza medica in base alla diagnosi formulata;
in particolare dica se tutti gli accorgimenti chirurgici, attualmente a disposizione, per evitare il anno attuale, siano stati osservati;
trattandosi di équipe, accerti le condotte dei singoli sanitari;
4) Indichi i postumi temporanei, nonché il grado di percentuale dei postumi permanenti, precisandone i criteri di determinazione o il medito eseguito;
5) Dica se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi, precisandone costo, natura e difficoltà; in tal caso stabilisca l'eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente;
6) Dica se i postumi potranno avere ripercussioni in futuro descrivendole analiticamente;
7) Dica se i postumi potranno impedire o limitare lo svolgimento di attività lavorative future;
8) Valuti la congruità
e la necessità delle spese sanitarie sostenute;
determini le spese future ritenute necessarie.”.
Espletate le formalità del giuramento del Ctu, svolte le operazioni di consulenza e al termine di esse depositata agli atti di causa il relativo elaborato, all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni precisate dal procuratori delle parti come in atti, veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c…
Con sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 26-9-2017 n. 1415, la domanda attrice veniva rigettata, ravvisandosene l'infondatezza sulla scorta degli esiti valutativi di cui al responso reso dal Ctu nella propria relazione, con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, comprese quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato il 15 e il 16 marzo 2018,
sulla base dei motivi qui di seguito indicati. Parte_1
Con un primo ordine di doglianze parte appellante lamentava che la scelta operata dal giudice di prima sede, all'atto della nomina del consulente tecnico d'ufficio nella persona del Dott. fosse avvenuta nella specie in violazione Persona_1 dell'art. 61 c.p.c. nella parte in cui prescrive che il giudice si giovi quale proprio ausiliario di una persona dotata di una particolare competenza tecnica in relazione all'oggetto del giudizio, da individuarsi nell'ambito dei professionisti della materia iscritti nell'apposito albo conservato presso il Tribunale. Laddove, infatti, non poteva peraltro neppure escludersi la facoltà per il giudice di attingere all'uopo all'albo di un Tribunale diverso da quello presso cui è incardinata la causa, così come di nominare un professionista non iscritto in alcun albo, dovendo privilegiarsi sul punto il criterio della competenza specialistica e della capacità professionale del consulente maggiormente utile per l'accertamento dei fatti rispetto al mero requisito formale dell'iscrizione in un elenco, era da ritenersi che il Ctu nominato in prime cure non possedesse le qualità necessarie in funzione del thema decidendum, essendo un semplice medico legale e con riguardo alla specifica posizione personale del quale d'altra parte era emersa l'esistenza di rapporti lavorativi con l'
[...]
, tale, dunque, da determinare una condizione di Parte_2 incompatibilità del predetto rispetto alla controversia in questione, che avrebbe dovuto essere dichiarata da costui e che comunque non poteva che avere inficiato la relazione finale a sua firma sotto il profilo della imparzialità ed obiettività.
A mezzo del complesso delle ulteriori censure esplicitate a supporto del proposto gravame, inoltre, venivano denunciati i plurimi errori in fatto e in diritto che avevano asseritamente viziato le statuizioni adottate con la decisione di primo grado di rigetto della domanda senza motivazione alcuna e sulla base della mera adesione alla consulenza tecnica d'ufficio.
Sotto un primo aspetto deduceva parte appellante che il primo giudice aveva in maniera non corretta ritenuto in sentenza che la sottoposizione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso nella vicenda oggetto di causa fosse stata preceduta dall'acquisizione di un valido consenso informato da parte sua, per non essere in alcun modo idonea ad influire negativamente sulla configurabilità di quest'ultimo la rilevata omissione della firma dell'apposito modulo ad opera del sanitario in quanto mero vizio di forma non incidente sulla sostanza dei fatti. A tale specifico proposito opponeva che, laddove il preventivo consenso da parte del paziente alla sottoposizione a trattamenti di cura posto a tutela dei diritti inviolabili di rango costituzionale dell'individuo alla libertà personale e all'autodeterminazione per configurare la volontà del medesimo di assentire all'atto medico in maniera libera consapevole, lungi dal consistere nella mera sottoscrizione a fini liberatori di un modulo prestampato, deve essere preceduto da una informazione completa e corretta nei confronti del soggetto sulla diagnosi e prognosi, sulle caratteristiche del trattamento, sui rispettivi rischi e benefici, sulle possibili alternative, sulle eventuali conseguenze negative e comunque su ogni altro elemento in concreto incidente sulla scelta che costui è chiamato ad effettuare, il denunciato difetto nella specie di sottoscrizione dell'atto anche da parte del medico, poiché indicativa della mancanza di un preventivo colloquio tra paziente e medico necessario ed indispensabile al fine del raggiungimento di una intesa e di una decisione clinica condivisa, sarebbe stata da reputare, contrariamente a quanto affermato sul punto nella pronuncia gravata, suscettibile di inficiare la validità del consenso da lui prestato mediante l'apposta sottoscrizione sul relativo documento in atti.
Lamentava ancora l'appellante sotto altro profilo come la decisione impugnata fosse stata fondata sulla base dell'acritico recepimento delle conclusioni valutative rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado nella parte in cui aveva escluso la configurabilità nel caso in esame di qualsivoglia responsabilità a carico dei sanitari che avevano eseguito l'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, affermando la riconducibilità delle conseguenze pregiudizievoli esitate ad esso al novero delle complicanze siccome descritte nella letteratura scientifica in materia e reputando come alla produzione del quale avrebbe nel caso concreto concorso anche la non corretta osservanza ad opera della paziente della raccomandazione circa l'uso del tutore vaginale post-operatorio. Adduceva nello specifico in merito come le valutazioni espresse in argomento nell'acquisita relazione di Ctu fossero da considerare, anche alla luce dei contrari rilievi di cui alla controdeduzioni sviluppate dal proprio Ctp, superficiali, non aderenti alle emergenze probatorie in atti, oltre che incomplete e del tutto non esaustive nell'avere addossato la esclusiva della gravissima complicanza manifestatasi in occasione nella vicenda in esame a suo carico in assenza di alcuna prova sul punto e omettendo di ipotizzare eventuali fattori alternativi potenzialmente incidenti sulla causazione di essa. Veniva evidenziato più in particolare in proposito a supporto dell'interposto appello, infatti, come innanzi tutto nessuna prova certa fosse stata acquisita in esito al giudizio in ordine alla circostanza che la paziente non avesse mantenuto il tutore in sede, dell'impiego del quale peraltro non esisteva alcuna specifica raccomandazione adeguatamente documentata in atti se non nel modulo di consenso informato, ma da ritenersi anche sul punto non validamente prestato per tutte le ragioni in precedenza esposte, e ciò avuto anche riguardo al contenuto non univoco delle annotazioni presenti sulla cartella clinica circa l'epoca di effettiva rimozione di detto tutore rispetto a quella di avvenuta esecuzione dell'intervento, con la conseguenza di non potersi neppure ascrivere alla predetta l'addebito di inidoneo utilizzo dell'espansore nei primi 15 giorni post-operatori quale periodo più delicato nel determinismo della perdita della profondità della neovagina. Si aggiungeva ulteriormente in tema, poi, come il Ctu di primo grado non avesse preso in considerazione come avrebbe invece dovuto che la riduzione della profondità della neovagina nella misura a soli 2 cm. accertata nella fattispecie potesse ascriversi all'alternativo fattore causale costituito da un errore tecnico chirurgico commesso dall'operatore nella fase ricostruttiva dell'intervento, consistito per l'appunto nella introflessione della pelle del pene e nel correlativo foderamento con essa della neocavità, tenuto conto altresì che l'inconveniente della perdita della profondità della neovagina, oltre ad essere descritto tra le complicanze dell'intervento in discussione solo da una parte della letteratura scientifica in materia, quale quella che il Ctu si era esclusivamente limitato a richiamare a corredo del proprio elaborato, veniva in essa ricondotta anche all'azione di numerosi altri fattori causali estranei al non corretto uso dell'espansore, tra cui la manifestazione di processi infettivi locali ovvero di fenomeni di retrazione cutanea in sede. Si contestava altresì a mezzo del proposto gravame la correttezza dell'affermazione del
Ctu nella propria relazione e alla quale si era uniformato il giudice di prime cure in sentenza, secondo cui gli esiti dell'intervento surrichiamati, sebbene di natura iatrogena, si sarebbero dovuti comunque inquadrare come complicante prevedibili, ma non prevenibili dello stesso, e ciò in aperta e palese contraddizione con la del pari prospettata addebitabilità della medesima evenienza alla ipotizzata condotta della paziente circa il non adeguato utilizzo dell'espansore, quale per l'appunto avrebbe al contrario avuto la funzione di prevenire la verificazione del riscontrato inconveniente.
Si doleva da ultimo l'appellante del fatto che, da un lato, il Ctu avesse completamente omesso di rispondere ai quesiti postigli i merito alla quantificazione dei danni e all'accertamento del grado di invalidità, e che, dall'altro, il giudice di primo grado, nell'aderire alle conclusioni del Ctu anche con riferimento alla valutata esclusione di veruna ragione di danno dipendente dalla irreversibile impossibilità di procreazione derivata dalla mancata preventiva conservazione del liquido seminale, si fosse sottratto al dovere di motivare adeguatamente la propria decisione, omettendo di esaminare e prendere in considerazione i rilievi scientificamente validi mossi avverso le suddette nella relazione di ctp e di tutte le altre consulente allegate in quella sede al fascicolo di parte attrice, nonché di esplicitare compiutamente le ragioni per le quali aveva reputato di disattenderli a fondamento di essa.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti il 14-6-
2018, gli appellati e per resistere al gravame di CP_1 Controparte_2 cui contestavano la fondatezza e chiedevano il rigetto e, al contempo, per proporre a loro volta avverso la decisione di primo grado appello incidentale, invocandone la riforma nella parte in cui aveva disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite malgrado la posizione di soccombenza dell'attrice in esito al giudizio.
Gli altri appellati , CP_5 Controparte_3
e per Controparte_4 converso, nonostante ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano restando contumaci.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi come da ordinanza in atti sulle richieste istruttorie avanzata da parte appellante, la causa veniva rinviata par la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo vari rinvii per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 26-3-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Di nessun pregio si atteggiano innanzi tutto le doglianze addotte da parte appellante a sostegno dell'interposto gravame sotto il profilo della denunciata illegittimità per asserita violazione dell'art. 61 c.p.c. della nomina operata dal giudice di primo grado quale proprio ausiliario di un professionista non dotato di specifica competenza nella materia oggetto di controversia, oltre che legato da rapporti lavorativi con l'autorità territoriale in ambito di sanità pubblica di riferimento della struttura presso cui si erano svolti i fatti di causa, con la conseguenza di doversene considerare gli esiti della espletata indagine sui quali era stata basata la decisione impugnata privi delle richieste caratteristiche di attendibilità e di obiettività.
Ed invero, l'accertato possesso ad opera del Ctu di primo grado nominato nella persona del Dott. della semplice qualifica di specialista in Persona_1 medicina legale e delle assicurazioni e, peraltro, non diversarmente da quanto verificatosi per la posizione del professionista nominato in quella sede dall'allora attrice quale proprio consulente tecnico di parte siccome neppure dotato di competenze specifiche in materia di chirurgia plastica, non può assurgere di per sé sola nella specie ad elemento idoneo ex ante ad inficiare le risultanze valutative dal predetto rassegnate nell'elaborato a sua firma, l'apprezzamento dell'affidabilità delle quali onde potere essere utilizzate ai fini decisori va invece effettuato a posteriori alla stregua del positivo riscontro circa la esaustività e completezza degli accertamenti svolti e la correttezza della metodologia di indagine applicata.
Quanto, poi, ai sollevati ulteriori rilievi in merito alla evidenziata situazione potenzialmente suscettibile di influire negativamente sulla imparzialità ed equidistanza del responso finale reso dal precitato Ctu, è appena il caso di osservare come l'eventuale situazione di incompatibilità nella quale venga a trovarsi il consulente tecnico d'ufficio debba essere fatta valere dalla parte con istanza di ricusazione da proporsi secondo le modalità ed entro il termine previsto dall'art. 192
c.p.c., restando in difetto preclusa ogni possibilità di dedurla successivamente, con l'effetto che, comunque, in caso di inutile decorso del suddetto termine, ogni valutazione delle ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione del consulente tecnico d'ufficio è esclusivamente rimessa ai sensi dell'art. 196 c.p.c. al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente e logicamente motivata (cfr. Cass. Civ., sentenza 17-2-2004 n. 3105, Cass. Civ., sentenza 6-6-2002 n. 8184).
Parimenti da disattendere sono, inoltre, le censure addotte a mezzo del gravame avverso la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto di escludere a fondamento delle adottate statuizioni di rigetto della domanda la circostanza della mancata prestazione ad opera della paziente di un valido consenso informato alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, laddove alla stregua della pertinente documentazione allegata alla cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera della predetta e versata in atti risultano provate per tabulas le sottoscrizioni apposte a nome dell'allora sia sulla scheda di consenso Controparte_7 informato all'atto dell'avvenuto ricovero in data 6-11-2008 contenente tutta una serie di dettagliate informazioni in merito alla esecuzione di procedimenti diagnostici, terapeutici, anestesiologici e operatori implicati dal mutamento in via chirurgica dei caratteri sessuali in conformità del protocollo integrato di adeguamento del sesso previsto dalla Legge n. 164/1982, sia il successivo 13-11-
2008, epoca immediatamente precedente alla sottoposizione dell'intervento in questione, su tutte le cinque pagine del modulo di consenso recante la puntuale descrizione delle modalità esecutive dello stesso, dei suoi effetti, nonché delle complicanze da esso potenzialmente derivanti.
Laddove, infatti, emerge come ambedue gli atti appena richiamati fossero stati formulati in maniera assolutamente chiara ed intelligibile e tale, pertanto, da renderne agevole la comprensione a colui che – come accaduto nel caso in esame - ne avesse preso cognizione all'atto di leggerne e al contempo sottoscriverne il contenuto, non appare seriamente sostenibile la tesi contraria alla configurabilità nella fattispecie degli estremi di un valido consenso informato ad opera della parte interessata a causa della segnalata mancanza di contestuale apposizione su di essi anche della firma del sanitario, trattandosi in proposito di una mera formalità non necessaria a tal fine, a fronte del già compiuto soddisfacimento già per effetto delle evenienze sopra indicate dei presupposti per ritenere che il paziente fosse stato nella concreta vicenda in esame messo nelle condizioni di esprimere nella maniera più libera e consapevole il proprio assenso al trattamento sanitario in discussione.
Per quel che concerne, inoltre, le ulteriori doglianze mosse da parte appellante alla sentenza di primo grado sotto il dedotto profilo dell'essere stato il rigetto della domanda con essa pronunciato dall'organo giudicante sulla base di un acritico recepimento delle conclusioni rassegnate dal nominato consulente tecnico d'ufficio in esito alla indagine commessagli, in punto di valutata insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico del personale sanitario coinvolto nella vicenda di causa nella causazione dell'evento dannoso occorsole, e senza rendere conto mediante adeguata motivazione delle ragioni della operata esclusione a fini decisori dei contrari rilievi sviluppati con riferimento al caso clinico in questione nella relazione redatta nel proprio interesse dal consulente tecnico di parte in atti, questo
Collegio giudicante non può che apprezzarne l'infondatezza.
Occorre, infatti, in primo luogo risolutivamente osservare in merito, laddove il Ctu
Dott. F. in sede di responso reso sul caso sottoposto alla sua indagine come Per_1 da relazione versata agli atti di causa risulta anche essersi fatto carico di prendere in esame le argomentazioni critiche provenienti dalla controparte e di esplicitare nel corpo della stessa le specifiche ragioni di contestazione della loro fondatezza, come allorquando il giudice del merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, agli eventuali rilievi dei consulenti di parte, egli esaurisce l'obbligo della motivazione già con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese poiché incompatibili con le argomentazioni accolte
(cfr. Cass. Civ., sentenza 13-9-2000 n. 12080).
Quanto agli ulteriori profili di censura mossi avverso le risultanze della Ctu di primo grado e l'adesione alle quali prestata da parte del giudice avrebbe condotto, secondo la prospettazione della , all'adozione di una decisione di rigetto della Parte_1 domanda del tutto errata, osserva la Corte come sul punto i motivi di impugnazione non facciano altro che riproporre il contenuto delle osservazioni svolte dal Ctp della precitata appellante, Dott. alla bozza di relazione Persona_2 trasmessagli dal Ctu Dott. alle quali quest'ultimo risulta avere risposto in Per_1 maniera esauriente in sede di redazione del proprio elaborato finale con argomentazioni che il giudice di primo grado ha fatto integralmente proprie in sentenza, ritenendole soddisfacenti e convincenti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di giudizio, poichè frutto di un'indagine completa ed esaustiva, improntata a criteri metodologici di comprovata affidabilità scientifica, oltre che immune da vizi logici.
Tutte valutazioni, quelle testè richiamate, da cui per l'appunto anche questo Collegio non reputa di doversi discostare nella presente sede, con conseguente ulteriore apprezzamento circa la non necessità di disporre la rinnovazione della Ctu di primo grado invocata dall'appellante.
Risulta a tal proposito dagli atti di causa che il consulente tecnico d'ufficio in materia medico-legale nominato in primo grado, dopo avere ricostruito la vicenda clinica occorsa all'odierna parte appellante con riferimento alla sottoposizione ad intervento di riassegnazione del sesso in discussione, attraverso la disamina della pertinente documentazione sanitaria versata in atti e l'espletamento di visita e di esame obiettivo della perizianda, nonché alla diagnosi formulata a carico della medesima di stenosi dell'ostio neovaginale con canale ristretto e di ridotta lunghezza di 2 cm., con conseguente sintomatologia dolorosa all'esplorazione, rassegnava nel proprio elaborato il responso finale secondo cui sulla base degli elementi di valutazione acquisiti non erano ravvisabili profili di responsabilità in capo ai sanitari che avevano eseguito l'intervento in questione, non essendone evidenziata alla stregua della documentazione sanitaria prodotta alcuna condotta erronea nell'occorso, dovendosi gli esiti sfavorevoli di esso sopra descritti, sebbene di eziologia iatrogena, qualificarsi comunque in termini di complicanze post-operatorie prevedibili, ma non anche prevenibili, di tale tipo di trattamento chirurgico siccome annoverate dalla letteratura scientifica in materia, e alla insorgenza delle quali non era da escludere che nel caso concreto avesse potuto contribuire anche la non corretta osservanza ad opera della paziente della prescrizione riportata nel modello di consenso informato relativamente all'obbligo del mantenimento in situ dell'espansore vaginale post- operatorio con la dovuta tempistica e continuità.
Ciò posto, non appaiono in alcun modo condivisibili a parere della Corte i rilievi addotti a sostegno del proposto gravame avverso le conclusioni valutative del Ctu per avere escluso in radice e in maniera superficiale la configurabilità nella specie alla base dell'accertato insuccesso dell'intervento chirurgico in questione di potenziali fattori alternativi riconducibili alla errata condotta del personale sanitario in sede di esecuzione di esso, trattandosi di affermazione generica e priva di veruna indicazione fattuale - peraltro neppure mai allegata ab origine dalla stessa attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio sotto tale specifico aspetto - in merito ai profili di colpa addebitabili ad esso siccome eventualmente riferibili ad una errata scelta della tecnica operatoria o altrimenti ad una non corretta messa in atto della stessa nelle circostanze concrete, e da ritenersi tanto più irrilevante alla stregua del contenuto della scheda presente all'interno della cartella clinica relativa al ricovero della paziente e recante una puntuale e minuziosa descrizione delle modalità di esecuzione dell'intervento, sulla scorta dell'analisi del quale il Ctu di prime non ha reputato di dover trarre alcun elemento di contrasto o anomalia rispetto alla procedura prescritta in tali casi dalla scienza medica anche in conformità di quanto riportato in tema nel modulo informativo preventivamente portato alla cognizione della predetta, così come neanche con riferimento al decorso clinico avvenuto regolarmente in capo a quest'ultima nella fase post-operatoria e sino alla data delle sue dimissioni.
Del pari esenti da censure si atteggiano le valutazioni espresse dal Ctu di primo grado e, come tali, anche correttamente fatte proprie dal giudicante in sentenza, in ordine alla affermata riconducibilità della mancata riuscita dell'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso nella specie eseguito all'accertata insorgenza di una complicanza inquadrabile in un fenomeno prevedibile, ma non evitabile, di c..d. “retrazione cicatriziale della neovagina”e tale da averne pregiudicato l'esito della fase più strettamente ricostruttiva sotto il profilo della causata inidonea e incompleta conformazione anatomica dell'organo genitale femminile, per difetto delle necessarie caratteristiche di pervietà e profondità della cavità di nuova creazione.
Ed invero, si ricava in merito dall'elaborato di consulenza versato in atti come l'ausiliario dopo avere messo in evidenza la circostanza che l'intervento chirurgico in questione, sebbene soggetto ad procedure esecutive ormai standardizzate, laddove implicante tuttavia la creazione artificiale di organi che non sono anatomicamente presenti nel soggetto sin dalla nascita e, pertanto, insuscettibili in ogni caso di riprodurre alla perfezione quelli naturali, non poteva in tal senso reputarsi sottratto ad una percentuale rilevante di rischio di mancata riuscita, non essendo infrequente in casi di tal fatta per i pazienti la necessità del ricorso ad ulteriori operazioni di ritocco o rimodellamento delle componenti anatomiche ricostruite a fini sia estetici, che di miglioramento funzionale, proseguiva coerentemente con il segnalare sulla scorta di corredo di autorevole letteratura scientifica in materia come tra le possibili complicanze post-operatorie del suddetto trattamento chirurgico ricostruttivo fosse anche annoverato il pericolo di verificazione di un processo necrotico della cute che riveste la neocavità vaginale e di una conseguente retrazione cicatriziale in loco dei tessuti, così da determinare un marcato restringimento del volume di essa.
Orbene, occorre osservare che, seppur in generale la nozione di “complicanza” secondo la scienza medica, consistente nella produzione rilevata nella statistica sanitaria di un evento che abbia causato nell'ambito di un percorso assistenziale una situazione pregiudizievole per il paziente, non coincida automaticamente con quella di natura giuridica di “causa non imputabile” richiesta ai fini di esonero da responsabilità per non corretta condotta professionale del personale sanitario coinvolto, ciò nondimeno non è neppure da escludere per converso che possa darsi da parte dell'esercente l'attività medica a propria discolpa – come per l'appunto accaduto nell'ambito della controversi in esame - la dimostrazione che l'evoluzione sfavorevole venutasi a determinare nel corso dell'iter terapeutico in termini astrattamente prevedibili, non fosse stata tuttavia in concreto evitabile, a fronte del comprovato impiego corretto e perito delle prescritte modalità tecniche di esecuzione del trattamento sanitario attuato suggerite dalle circostanze del caso concreto, così da giustificarne la riconducibilità ad un evento che neppure la condotta tenuta in conformità delle leges artis e secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento era riuscita a scongiurare, e consentire, dunque, per tale via al professionista di superare la presunzione che le accertate complicanze fossero state determinate da omessa e insufficiente diligenza professionale o da imperizia a lui addebitabili.
Siffatta conclusione valutativa, infatti, è corroborata dall'indirizzo interpretativo affermato in materia di onere probatorio gravante nei giudizi di responsabilità medico-chirurgica sul professionista nell'ipotesi in cui si verifichi, durante l'intervento o successivamente alla sua conclusione, un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, secondo il quale se il medesimo riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle regole dell'arte medica allora costui andrà esente da responsabilità, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria di quelle che nel lessico della medicina vengono chiamate complicanze, mentre all'opposto, qualora detta prova non riesca ad offrire, egli non potrà giovarsi della circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile e/o inevitabile, poichè ciò che rileva è se esso era prevedibile ed evitabile in concreto
(cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza 29-11-2022 n. 35024; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 30-6-2015 n. 13328).
Altrettanto meritevoli di essere disattese, inoltre, sono le doglianze mosse a mezzo del proposto gravame al responso reso dal Ctu di primo grado per avere ad ulteriore ingiustificata discolpa dei sanitari coinvolti nella vicenda ravvisato in una supposta condotta addebitabile alla medesima di non corretto uso del tutore Parte_1 vaginale in fase post-operatoria, ma da ritenersi in realtà non provata agli atti di causa, un fattore idoneo a concorrere al determinismo causale della perdita di profondità della neovagina esitata all'intervento, laddove al contrario le emergenze documentali in atti avrebbero avvalorato la circostanza che sarebbero stati gli stessi medici a procedere erroneamente alla rimozione dell'espansore vaginale applicato in situ al termine dell'operazione già nel corso della terza giornata successiva ad essa, finendo in tal modo per comprometterne la buona riuscita.
Ed invero, appare sufficiente opporre alle suindicate argomentazioni la circostanza pacifica in atti che nell'espansore vaginale in questione fosse da individuare un dispositivo non già fisso e, come tale, da applicarsi ovvero togliersi a mezzo di una manovra tecnica da compiersi esclusivamente da parte del medico operatore, bensì di natura mobile, con la conseguenza di non potersi in tema addebitare al personale sanitario interessato sotto lo specifico profilo in esame alcuna condotta di errata gestione del decorso clinico postchirurgico dell'odierna appellante.
Posto, infatti, che nel momento in cui in data 17-11-2008 alla vennero rimossi Pt_1 il drenaggio vaginale e i punti di sutura apposti al termine dell'intervento di riassegnazione dei connotati sessuali femminili in sostituzione di quelli maschili, per come annotato in cartella clinica nella sezione di riferimento, oltre che rievocato dalla citata paziente nelle notizie anamnestiche dalla stessa fornite in atti, l'apparato protesico in questione che era rimasto fino a quel momento in via occasionale immobilizzato, in quanto in concreto mantenuto fermo dalla presenza nella medesima zona anatomica di altri presidi post-operatori, riacquistò in seguito alla eliminazione di questi ultimi la sua mobilità, così da consentire con il suo temporaneo spostamento anche le necessarie attività di igiene e disinfezione della zona, non può che escludersi la configurabilità nella specie a carico dei sanitari di una imprudente condotta di eccessivamente precoce rimozione del tutore vaginale e, di conseguenza, che discenderne sul piano valutativo per converso l'apprezzamento del contegno in ogni caso esigibile a partire da quell'epoca da parte del soggetto operato, in termini di attiva collaborazione da prestarsi nel corretto impiego di esso conformemente alle modalità e ai tempi prescritti e in modo puntuale comunicatigli nel modulo di consenso informato sottoscritto in atti, e tanto a prescindere dai disagi e dagli inconvenienti in proposito incontrati, quali peraltro lo stesso non ha neppure mancato di rappresentare nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Quanto, infine, agli ulteriori addebiti addotti a carico dei sanitari operanti per avere omesso di procedere prima della esecuzione dell'intervento di cui si discute al prelievo e alla conservazione del liquido seminale che, a dire di parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe con l'adesione prestata agli esiti valutativi di cui alla
Ctu immotivatamente disatteso, con correlativa erroneità del mancato riconoscimento in proprio favore di alcuna ragione di danno sul punto, non resta che rilevare in via risolutiva ed assorbente come, a fronte della insussistenza di verun obbligo normativo imposto in materia al personale medico, non risulti neppure provato che parte interessata ne avesse fatto espressa richiesta in tal senso, e ciò pur nella piena consapevolezza delle conseguenze irreversibili in termini di perdita definitiva della capacità di procreare che sarebbero derivate dalla sua sottoposizione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, per come indicate peraltro con carattere grafico di particolare evidenza nell'ultima pagina del modulo di consenso informato recante la sottoscrizione a nome “ ”apposta in data 13-11- Controparte_7
2008.
In ordine, da ultimo, all'appello dispiegato in via incidentale dagli appellati
[...]
e avverso le statuizioni contenute nella decisione di CP_1 Controparte_2 primo grado in punto di adottata regolamentazione delle spese processuali, è appena il caso di osservare onde rilevarne l'infondatezza come la disposta compensazione integrale delle stesse, ivi comprese quelle relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, tra le parti in causa sia da considerare espressione del potere discrezionale attribuito in tema al giudice di merito, che risulta correttamente esercitato quanto alla ravvisata ricorrenza nella specie, oltre che all'avvenuta esplicitazione motivazionale, delle gravi ragioni giustificative delle assunte determinazioni sul punto, avuto riguardo alla portata dei fatti di cui alla vicenda dedotta in controversia in considerazione della natura e della rilevanza degli interessi in essa coinvolti, e tanto in conformità della previsione dettata in materia dall'art. 92, comma 2, del codice di rito nella formulazione introdotta dalla Legge 18-6-2009 n. 69 e applicabile ratione temporis al presente giudizio.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto sia dell'appello principale, che dell'appello incidentale, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca in esito al giudizio, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti costituite anche delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
Va, infine, precisato che parte appellante risulta ammessa al gratuito patrocinio in relazione al presente giudizio di appello e, pertanto, non è tenuta al pagamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 D.P.R. n. 115/2002, e di conseguenza neppure dell'ulteriore importo di cui all'art. all'art. 13, comma 1-quater, del Decreto citato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, e CP_1 Controparte_2 CP_5 Controparte_3
e la
[...] Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
[...] con atto di citazione ritualmente notificato, avverso la sentenza del Tribunale di
Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 26-
9-2017 n. 1415, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 550 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2018, e vertente tra
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Parise in virtù di Parte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Corso Mazzini n. 74, presso lo studio dell'Avv. Antonello Talerico;
- appellante contro
- e , rappresentati e difesi dagli Avv. Vito CP_1 Controparte_2
Tassone e Iolanda Tassone in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in San Vito sullo Ionio, Via Umberto I n. 378/A;
- appellati-appellanti incidentali e
- in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore;
- in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore;
- ; CP_5
- appellati contumaci sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e, per l'effetto, in via sostanziale e nel merito: 1)dichiarare la responsabilità dei convenuti in solido o in concorso secondo la responsabilità per ognuno di loro che verrà riconosciuta in corso di causa per i danni fisici, morali, psicologici e, per tutto quanto attiene al danno riportato dall'attrice, a causa della infelice riuscita dell'intervento chirurgico di riassegnazione chirurgica del sesso (conversine androginoica per transgenderismo), che abbia avuto dirette o indirette ricadute sulla vita di relazione, affettiva e sentimentale anche sul punto della sfera sessuale;
2) per l'effetto, condannare le parti convenute in solido o in concorso secondo la responsabilità per ognuna di loro che verrà riconosciuta in corso di causa al risarcimento del danno subito dalla sig.ra secondo Parte_1 la quantificazione scaturente dalla percentuale di invalidità indicata nelle relazioni di parte allegate al proprio fascicolo di parte e/o in quella che verrà riconosciuta a seguito di rinnovazione della Ctu, comprese ulteriori e pertinenti domande risarcitorie, che sin d'ora si avanzano, qualora dalla richiesta rinnovazione della Ctu dovesse emergere l'inidoneità della struttura in esame, all'epoca dei fatti, per l'esecuzione dell'intervento “de quo” e della omessa richiesta che doveva essere fatta a parte attrice circa la possibilità di conservazione del proprio seme come per legge per eventuale futura procreazione, oltre che per invalida acquisizione del consenso come emerso nel giudizio di primo grado;
3) condannare, inoltre, i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice di tutte le spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.
- Per gli appellati-appellanti incidentali e : Voglia CP_1 Controparte_2
l'adita Corte d'Appello, giudice ad quem, contrariis reiectis, rigettare l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese e competenze di giudizio, e accogliere il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite, condannare l'odierna appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado a favore degli appellati;
in subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento della prima delle suindicate richieste, chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, memorie istruttorie e verbali di causa e, segnatamente, accertarsi e dichiararsi che i fatti addotti da parte appellante come presunta causa di un clamoroso insuccesso dell'intervento chirurgico in discussione non sono ascrivibili e comportamenti colposi, commissioni e/o omissivi posti in essere dagli odierni appellati Prof. e Dott.ssa , ma rientrano nella CP_1 CP_2 complicanze elencate nel prodotto consenso informato sottoscritto dall'odierna appellante e/o sono dipendenti dall'uso manuale scorretto dell'espansore – tutore da parte della medesima appellante e comunque così come accertato e verificato dal nominato Ctu Dott. nella sua relazione ritualmente richiesta, Persona_1 ammessa ed espletata in contraddittorio delle parti in lite, e per l'effetto, rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto e in diritto su tutte le deduzioni fattuali per le quali l'odierna appellante pretenderebbe essere riconosciuta e dichiarata la responsabilità medica degli odierni appellati;
in ogni caso, qualora dovesse essere accolta sia parzialmente, che totalmente la domanda risarcitoria proposta dall'appellante, accertare e dichiarare che l'appellata
[...]
da sola e/o in solido con la Compagnia Controparte_4 di assicurazione per la responsabilità civile dei danni arrecati dai suoi dipendenti medici, deve o devono manlevare ciascuno degli odierni appellati su qualsiasi somma di denaro che ciascuno di essi dovesse essere condannato a pagare a favore dell'appellante, tenendoli entrambi indenni dall'eventuale obbligo risarcitorio accertando e dichiarando nei confronti dell'odierna appellante, con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado possono essere ripercorsi nelle loro linee essenziali nei seguenti termini.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro i Dott.ri e CP_1 Controparte_2
, nonché l' e la CP_5 Controparte_3
, in persona Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; per sentire accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei precitati sanitari e delle strutture per conto delle quali i medesimi avevano operato in relazione alla infelice riuscita dell'intervento chirurgico di rassegnazione del sesso al quale era stata sottoposta e statuire la condanna di tutte le parti convenute, in solido o in concorso secondo la responsabilità che a carico di ciascuno fosse stata accertata in corso di causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, al risarcimento dei danni fisici, psicologici e patrimoniali derivatine a suo carico.
Più in particolare, parte attrice esponeva a sostegno della domanda:
-di essersi sottoposta in data 14-11-2008 presso l'Unità Operativa di Chirurgia
Plastica dell' ad intervento di Controparte_3 riassegnazione chirurgica del sesso (conversione androginoica per transgenderismo), in seguito al quale aveva iniziato a manifestare forti dolori in sede vaginale e pubica, nonché una grave stenosi della neovagina che poi le avrebbe impedito sino alla data di promozione del giudizio l'attività sessuale;
-che di tali inconvenienti aveva informato i medici facenti parte dell'équipe iche aveva eseguito l'intervento, i quali l'avevano rassicurata che gli stessi rientravano nella normalità del caso;
-che in data 17-11-2008, ossia a soli tre giorni dell'intervento, i sanitari avevano proceduto alla rimozione dei punti che tenevano fermo il c.d. espansore vaginale che le era stato apposto al termine dell'intervento, suggerendole l'uso di una mutandina elastica;
-che, tuttavia, pur avendo seguito il detto consiglio, non era riuscita a risolvere il problema a causa della continua mobilità dell'espansore e della impossibilità di controllare i movimenti ed evitarne la caduta;
-che in data 6-10-2010 si era sottoposta da un controllo specialistico presso la dell'Università di Milano dove le era stato prospettato un Controparte_6
“reintervento di ampliamento vaginale o con ansa ileale, con graft epidermico libero”, ma con elevato fattore di rischio di non riuscita, la qual cosa l'aveva indotta a rifiutarlo;
-che ancora attraverso apposita consulenza specialistica in materia medico-legale e psichiatrica era stato possibile verificare come fosse affetta da “stenosi serrata della neo-vagina con totale perdita della funzione d'organo associata a continua sintomatologia dolorosa”, nonché da “grave e cronico disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti”.
Concludeva, dunque, rappresentando la riconducibilità sul piano eziologico dei lamentati pregiudizi a carico della sfera fisica, psicologica, affettivo-relazionale e sessuale alla non corretta condotta dei medici in occasione dell'intervento in discussione, al risarcimento dei quali, compreso il danno derivante dalla mancata informazione circa la possibilità della conservazione del proprio seme per una eventuale futura procreazione, chiedeva che, previo espletamento all'uopo di consulenza tecnica d'ufficio, gli stessi, oltre che le strutture sanitarie per conto delle quali nella vicenda in esame costoro avevano operato, fossero condannati in suo favore.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta in atti, i convenuti
, e la CP_1 Controparte_2 CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore; tutti per contestare la fondatezza della domanda attrice e chiederne il rigetto, mentre l' , malgrado la Controparte_3 rituale notifica dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio restando contumace. Tenutasi l'udienza di prima comparizione della parti, concessi a richiesta delle suddette i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale e espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico legale, con nomina quale Ctu del Dott. al quale veniva dato Persona_1 incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “Il Ctu nominato, esaminati gli atti e i documenti di causa, visitata la perizianda ed effettuati sulla stessa gli opportuni accertamenti medici, anche, previa autorizzazione, tramite visite specialistiche: 1)
Descriva le condizioni attuali di salute dell'attrice, con particolare riferimento ai danni lamentati nell'atto introduttivo, descrivendo altresì i trattamenti sanitari cui la stessa è stata sottoposta presso il presidio ospedaliero e i trattamenti medici praticati anche successivamente;
2) Stabilisca se i postumi evidenziati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con i fatti allegati in narrativa;
3) Dica, in particolare, se i trattamenti medici effettuati sull'attrice siano stati dettati da diligenza, prudenza e perizia e comunque se le metodiche impiegate siano state adeguate e comunque consigliate dalla scienza medica in base alla diagnosi formulata;
in particolare dica se tutti gli accorgimenti chirurgici, attualmente a disposizione, per evitare il anno attuale, siano stati osservati;
trattandosi di équipe, accerti le condotte dei singoli sanitari;
4) Indichi i postumi temporanei, nonché il grado di percentuale dei postumi permanenti, precisandone i criteri di determinazione o il medito eseguito;
5) Dica se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi, precisandone costo, natura e difficoltà; in tal caso stabilisca l'eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente;
6) Dica se i postumi potranno avere ripercussioni in futuro descrivendole analiticamente;
7) Dica se i postumi potranno impedire o limitare lo svolgimento di attività lavorative future;
8) Valuti la congruità
e la necessità delle spese sanitarie sostenute;
determini le spese future ritenute necessarie.”.
Espletate le formalità del giuramento del Ctu, svolte le operazioni di consulenza e al termine di esse depositata agli atti di causa il relativo elaborato, all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni precisate dal procuratori delle parti come in atti, veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c…
Con sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 26-9-2017 n. 1415, la domanda attrice veniva rigettata, ravvisandosene l'infondatezza sulla scorta degli esiti valutativi di cui al responso reso dal Ctu nella propria relazione, con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, comprese quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato il 15 e il 16 marzo 2018,
sulla base dei motivi qui di seguito indicati. Parte_1
Con un primo ordine di doglianze parte appellante lamentava che la scelta operata dal giudice di prima sede, all'atto della nomina del consulente tecnico d'ufficio nella persona del Dott. fosse avvenuta nella specie in violazione Persona_1 dell'art. 61 c.p.c. nella parte in cui prescrive che il giudice si giovi quale proprio ausiliario di una persona dotata di una particolare competenza tecnica in relazione all'oggetto del giudizio, da individuarsi nell'ambito dei professionisti della materia iscritti nell'apposito albo conservato presso il Tribunale. Laddove, infatti, non poteva peraltro neppure escludersi la facoltà per il giudice di attingere all'uopo all'albo di un Tribunale diverso da quello presso cui è incardinata la causa, così come di nominare un professionista non iscritto in alcun albo, dovendo privilegiarsi sul punto il criterio della competenza specialistica e della capacità professionale del consulente maggiormente utile per l'accertamento dei fatti rispetto al mero requisito formale dell'iscrizione in un elenco, era da ritenersi che il Ctu nominato in prime cure non possedesse le qualità necessarie in funzione del thema decidendum, essendo un semplice medico legale e con riguardo alla specifica posizione personale del quale d'altra parte era emersa l'esistenza di rapporti lavorativi con l'
[...]
, tale, dunque, da determinare una condizione di Parte_2 incompatibilità del predetto rispetto alla controversia in questione, che avrebbe dovuto essere dichiarata da costui e che comunque non poteva che avere inficiato la relazione finale a sua firma sotto il profilo della imparzialità ed obiettività.
A mezzo del complesso delle ulteriori censure esplicitate a supporto del proposto gravame, inoltre, venivano denunciati i plurimi errori in fatto e in diritto che avevano asseritamente viziato le statuizioni adottate con la decisione di primo grado di rigetto della domanda senza motivazione alcuna e sulla base della mera adesione alla consulenza tecnica d'ufficio.
Sotto un primo aspetto deduceva parte appellante che il primo giudice aveva in maniera non corretta ritenuto in sentenza che la sottoposizione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso nella vicenda oggetto di causa fosse stata preceduta dall'acquisizione di un valido consenso informato da parte sua, per non essere in alcun modo idonea ad influire negativamente sulla configurabilità di quest'ultimo la rilevata omissione della firma dell'apposito modulo ad opera del sanitario in quanto mero vizio di forma non incidente sulla sostanza dei fatti. A tale specifico proposito opponeva che, laddove il preventivo consenso da parte del paziente alla sottoposizione a trattamenti di cura posto a tutela dei diritti inviolabili di rango costituzionale dell'individuo alla libertà personale e all'autodeterminazione per configurare la volontà del medesimo di assentire all'atto medico in maniera libera consapevole, lungi dal consistere nella mera sottoscrizione a fini liberatori di un modulo prestampato, deve essere preceduto da una informazione completa e corretta nei confronti del soggetto sulla diagnosi e prognosi, sulle caratteristiche del trattamento, sui rispettivi rischi e benefici, sulle possibili alternative, sulle eventuali conseguenze negative e comunque su ogni altro elemento in concreto incidente sulla scelta che costui è chiamato ad effettuare, il denunciato difetto nella specie di sottoscrizione dell'atto anche da parte del medico, poiché indicativa della mancanza di un preventivo colloquio tra paziente e medico necessario ed indispensabile al fine del raggiungimento di una intesa e di una decisione clinica condivisa, sarebbe stata da reputare, contrariamente a quanto affermato sul punto nella pronuncia gravata, suscettibile di inficiare la validità del consenso da lui prestato mediante l'apposta sottoscrizione sul relativo documento in atti.
Lamentava ancora l'appellante sotto altro profilo come la decisione impugnata fosse stata fondata sulla base dell'acritico recepimento delle conclusioni valutative rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado nella parte in cui aveva escluso la configurabilità nel caso in esame di qualsivoglia responsabilità a carico dei sanitari che avevano eseguito l'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, affermando la riconducibilità delle conseguenze pregiudizievoli esitate ad esso al novero delle complicanze siccome descritte nella letteratura scientifica in materia e reputando come alla produzione del quale avrebbe nel caso concreto concorso anche la non corretta osservanza ad opera della paziente della raccomandazione circa l'uso del tutore vaginale post-operatorio. Adduceva nello specifico in merito come le valutazioni espresse in argomento nell'acquisita relazione di Ctu fossero da considerare, anche alla luce dei contrari rilievi di cui alla controdeduzioni sviluppate dal proprio Ctp, superficiali, non aderenti alle emergenze probatorie in atti, oltre che incomplete e del tutto non esaustive nell'avere addossato la esclusiva della gravissima complicanza manifestatasi in occasione nella vicenda in esame a suo carico in assenza di alcuna prova sul punto e omettendo di ipotizzare eventuali fattori alternativi potenzialmente incidenti sulla causazione di essa. Veniva evidenziato più in particolare in proposito a supporto dell'interposto appello, infatti, come innanzi tutto nessuna prova certa fosse stata acquisita in esito al giudizio in ordine alla circostanza che la paziente non avesse mantenuto il tutore in sede, dell'impiego del quale peraltro non esisteva alcuna specifica raccomandazione adeguatamente documentata in atti se non nel modulo di consenso informato, ma da ritenersi anche sul punto non validamente prestato per tutte le ragioni in precedenza esposte, e ciò avuto anche riguardo al contenuto non univoco delle annotazioni presenti sulla cartella clinica circa l'epoca di effettiva rimozione di detto tutore rispetto a quella di avvenuta esecuzione dell'intervento, con la conseguenza di non potersi neppure ascrivere alla predetta l'addebito di inidoneo utilizzo dell'espansore nei primi 15 giorni post-operatori quale periodo più delicato nel determinismo della perdita della profondità della neovagina. Si aggiungeva ulteriormente in tema, poi, come il Ctu di primo grado non avesse preso in considerazione come avrebbe invece dovuto che la riduzione della profondità della neovagina nella misura a soli 2 cm. accertata nella fattispecie potesse ascriversi all'alternativo fattore causale costituito da un errore tecnico chirurgico commesso dall'operatore nella fase ricostruttiva dell'intervento, consistito per l'appunto nella introflessione della pelle del pene e nel correlativo foderamento con essa della neocavità, tenuto conto altresì che l'inconveniente della perdita della profondità della neovagina, oltre ad essere descritto tra le complicanze dell'intervento in discussione solo da una parte della letteratura scientifica in materia, quale quella che il Ctu si era esclusivamente limitato a richiamare a corredo del proprio elaborato, veniva in essa ricondotta anche all'azione di numerosi altri fattori causali estranei al non corretto uso dell'espansore, tra cui la manifestazione di processi infettivi locali ovvero di fenomeni di retrazione cutanea in sede. Si contestava altresì a mezzo del proposto gravame la correttezza dell'affermazione del
Ctu nella propria relazione e alla quale si era uniformato il giudice di prime cure in sentenza, secondo cui gli esiti dell'intervento surrichiamati, sebbene di natura iatrogena, si sarebbero dovuti comunque inquadrare come complicante prevedibili, ma non prevenibili dello stesso, e ciò in aperta e palese contraddizione con la del pari prospettata addebitabilità della medesima evenienza alla ipotizzata condotta della paziente circa il non adeguato utilizzo dell'espansore, quale per l'appunto avrebbe al contrario avuto la funzione di prevenire la verificazione del riscontrato inconveniente.
Si doleva da ultimo l'appellante del fatto che, da un lato, il Ctu avesse completamente omesso di rispondere ai quesiti postigli i merito alla quantificazione dei danni e all'accertamento del grado di invalidità, e che, dall'altro, il giudice di primo grado, nell'aderire alle conclusioni del Ctu anche con riferimento alla valutata esclusione di veruna ragione di danno dipendente dalla irreversibile impossibilità di procreazione derivata dalla mancata preventiva conservazione del liquido seminale, si fosse sottratto al dovere di motivare adeguatamente la propria decisione, omettendo di esaminare e prendere in considerazione i rilievi scientificamente validi mossi avverso le suddette nella relazione di ctp e di tutte le altre consulente allegate in quella sede al fascicolo di parte attrice, nonché di esplicitare compiutamente le ragioni per le quali aveva reputato di disattenderli a fondamento di essa.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti il 14-6-
2018, gli appellati e per resistere al gravame di CP_1 Controparte_2 cui contestavano la fondatezza e chiedevano il rigetto e, al contempo, per proporre a loro volta avverso la decisione di primo grado appello incidentale, invocandone la riforma nella parte in cui aveva disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite malgrado la posizione di soccombenza dell'attrice in esito al giudizio.
Gli altri appellati , CP_5 Controparte_3
e per Controparte_4 converso, nonostante ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano restando contumaci.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi come da ordinanza in atti sulle richieste istruttorie avanzata da parte appellante, la causa veniva rinviata par la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo vari rinvii per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 26-3-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Di nessun pregio si atteggiano innanzi tutto le doglianze addotte da parte appellante a sostegno dell'interposto gravame sotto il profilo della denunciata illegittimità per asserita violazione dell'art. 61 c.p.c. della nomina operata dal giudice di primo grado quale proprio ausiliario di un professionista non dotato di specifica competenza nella materia oggetto di controversia, oltre che legato da rapporti lavorativi con l'autorità territoriale in ambito di sanità pubblica di riferimento della struttura presso cui si erano svolti i fatti di causa, con la conseguenza di doversene considerare gli esiti della espletata indagine sui quali era stata basata la decisione impugnata privi delle richieste caratteristiche di attendibilità e di obiettività.
Ed invero, l'accertato possesso ad opera del Ctu di primo grado nominato nella persona del Dott. della semplice qualifica di specialista in Persona_1 medicina legale e delle assicurazioni e, peraltro, non diversarmente da quanto verificatosi per la posizione del professionista nominato in quella sede dall'allora attrice quale proprio consulente tecnico di parte siccome neppure dotato di competenze specifiche in materia di chirurgia plastica, non può assurgere di per sé sola nella specie ad elemento idoneo ex ante ad inficiare le risultanze valutative dal predetto rassegnate nell'elaborato a sua firma, l'apprezzamento dell'affidabilità delle quali onde potere essere utilizzate ai fini decisori va invece effettuato a posteriori alla stregua del positivo riscontro circa la esaustività e completezza degli accertamenti svolti e la correttezza della metodologia di indagine applicata.
Quanto, poi, ai sollevati ulteriori rilievi in merito alla evidenziata situazione potenzialmente suscettibile di influire negativamente sulla imparzialità ed equidistanza del responso finale reso dal precitato Ctu, è appena il caso di osservare come l'eventuale situazione di incompatibilità nella quale venga a trovarsi il consulente tecnico d'ufficio debba essere fatta valere dalla parte con istanza di ricusazione da proporsi secondo le modalità ed entro il termine previsto dall'art. 192
c.p.c., restando in difetto preclusa ogni possibilità di dedurla successivamente, con l'effetto che, comunque, in caso di inutile decorso del suddetto termine, ogni valutazione delle ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione del consulente tecnico d'ufficio è esclusivamente rimessa ai sensi dell'art. 196 c.p.c. al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente e logicamente motivata (cfr. Cass. Civ., sentenza 17-2-2004 n. 3105, Cass. Civ., sentenza 6-6-2002 n. 8184).
Parimenti da disattendere sono, inoltre, le censure addotte a mezzo del gravame avverso la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto di escludere a fondamento delle adottate statuizioni di rigetto della domanda la circostanza della mancata prestazione ad opera della paziente di un valido consenso informato alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, laddove alla stregua della pertinente documentazione allegata alla cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera della predetta e versata in atti risultano provate per tabulas le sottoscrizioni apposte a nome dell'allora sia sulla scheda di consenso Controparte_7 informato all'atto dell'avvenuto ricovero in data 6-11-2008 contenente tutta una serie di dettagliate informazioni in merito alla esecuzione di procedimenti diagnostici, terapeutici, anestesiologici e operatori implicati dal mutamento in via chirurgica dei caratteri sessuali in conformità del protocollo integrato di adeguamento del sesso previsto dalla Legge n. 164/1982, sia il successivo 13-11-
2008, epoca immediatamente precedente alla sottoposizione dell'intervento in questione, su tutte le cinque pagine del modulo di consenso recante la puntuale descrizione delle modalità esecutive dello stesso, dei suoi effetti, nonché delle complicanze da esso potenzialmente derivanti.
Laddove, infatti, emerge come ambedue gli atti appena richiamati fossero stati formulati in maniera assolutamente chiara ed intelligibile e tale, pertanto, da renderne agevole la comprensione a colui che – come accaduto nel caso in esame - ne avesse preso cognizione all'atto di leggerne e al contempo sottoscriverne il contenuto, non appare seriamente sostenibile la tesi contraria alla configurabilità nella fattispecie degli estremi di un valido consenso informato ad opera della parte interessata a causa della segnalata mancanza di contestuale apposizione su di essi anche della firma del sanitario, trattandosi in proposito di una mera formalità non necessaria a tal fine, a fronte del già compiuto soddisfacimento già per effetto delle evenienze sopra indicate dei presupposti per ritenere che il paziente fosse stato nella concreta vicenda in esame messo nelle condizioni di esprimere nella maniera più libera e consapevole il proprio assenso al trattamento sanitario in discussione.
Per quel che concerne, inoltre, le ulteriori doglianze mosse da parte appellante alla sentenza di primo grado sotto il dedotto profilo dell'essere stato il rigetto della domanda con essa pronunciato dall'organo giudicante sulla base di un acritico recepimento delle conclusioni rassegnate dal nominato consulente tecnico d'ufficio in esito alla indagine commessagli, in punto di valutata insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico del personale sanitario coinvolto nella vicenda di causa nella causazione dell'evento dannoso occorsole, e senza rendere conto mediante adeguata motivazione delle ragioni della operata esclusione a fini decisori dei contrari rilievi sviluppati con riferimento al caso clinico in questione nella relazione redatta nel proprio interesse dal consulente tecnico di parte in atti, questo
Collegio giudicante non può che apprezzarne l'infondatezza.
Occorre, infatti, in primo luogo risolutivamente osservare in merito, laddove il Ctu
Dott. F. in sede di responso reso sul caso sottoposto alla sua indagine come Per_1 da relazione versata agli atti di causa risulta anche essersi fatto carico di prendere in esame le argomentazioni critiche provenienti dalla controparte e di esplicitare nel corpo della stessa le specifiche ragioni di contestazione della loro fondatezza, come allorquando il giudice del merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, agli eventuali rilievi dei consulenti di parte, egli esaurisce l'obbligo della motivazione già con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese poiché incompatibili con le argomentazioni accolte
(cfr. Cass. Civ., sentenza 13-9-2000 n. 12080).
Quanto agli ulteriori profili di censura mossi avverso le risultanze della Ctu di primo grado e l'adesione alle quali prestata da parte del giudice avrebbe condotto, secondo la prospettazione della , all'adozione di una decisione di rigetto della Parte_1 domanda del tutto errata, osserva la Corte come sul punto i motivi di impugnazione non facciano altro che riproporre il contenuto delle osservazioni svolte dal Ctp della precitata appellante, Dott. alla bozza di relazione Persona_2 trasmessagli dal Ctu Dott. alle quali quest'ultimo risulta avere risposto in Per_1 maniera esauriente in sede di redazione del proprio elaborato finale con argomentazioni che il giudice di primo grado ha fatto integralmente proprie in sentenza, ritenendole soddisfacenti e convincenti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di giudizio, poichè frutto di un'indagine completa ed esaustiva, improntata a criteri metodologici di comprovata affidabilità scientifica, oltre che immune da vizi logici.
Tutte valutazioni, quelle testè richiamate, da cui per l'appunto anche questo Collegio non reputa di doversi discostare nella presente sede, con conseguente ulteriore apprezzamento circa la non necessità di disporre la rinnovazione della Ctu di primo grado invocata dall'appellante.
Risulta a tal proposito dagli atti di causa che il consulente tecnico d'ufficio in materia medico-legale nominato in primo grado, dopo avere ricostruito la vicenda clinica occorsa all'odierna parte appellante con riferimento alla sottoposizione ad intervento di riassegnazione del sesso in discussione, attraverso la disamina della pertinente documentazione sanitaria versata in atti e l'espletamento di visita e di esame obiettivo della perizianda, nonché alla diagnosi formulata a carico della medesima di stenosi dell'ostio neovaginale con canale ristretto e di ridotta lunghezza di 2 cm., con conseguente sintomatologia dolorosa all'esplorazione, rassegnava nel proprio elaborato il responso finale secondo cui sulla base degli elementi di valutazione acquisiti non erano ravvisabili profili di responsabilità in capo ai sanitari che avevano eseguito l'intervento in questione, non essendone evidenziata alla stregua della documentazione sanitaria prodotta alcuna condotta erronea nell'occorso, dovendosi gli esiti sfavorevoli di esso sopra descritti, sebbene di eziologia iatrogena, qualificarsi comunque in termini di complicanze post-operatorie prevedibili, ma non anche prevenibili, di tale tipo di trattamento chirurgico siccome annoverate dalla letteratura scientifica in materia, e alla insorgenza delle quali non era da escludere che nel caso concreto avesse potuto contribuire anche la non corretta osservanza ad opera della paziente della prescrizione riportata nel modello di consenso informato relativamente all'obbligo del mantenimento in situ dell'espansore vaginale post- operatorio con la dovuta tempistica e continuità.
Ciò posto, non appaiono in alcun modo condivisibili a parere della Corte i rilievi addotti a sostegno del proposto gravame avverso le conclusioni valutative del Ctu per avere escluso in radice e in maniera superficiale la configurabilità nella specie alla base dell'accertato insuccesso dell'intervento chirurgico in questione di potenziali fattori alternativi riconducibili alla errata condotta del personale sanitario in sede di esecuzione di esso, trattandosi di affermazione generica e priva di veruna indicazione fattuale - peraltro neppure mai allegata ab origine dalla stessa attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio sotto tale specifico aspetto - in merito ai profili di colpa addebitabili ad esso siccome eventualmente riferibili ad una errata scelta della tecnica operatoria o altrimenti ad una non corretta messa in atto della stessa nelle circostanze concrete, e da ritenersi tanto più irrilevante alla stregua del contenuto della scheda presente all'interno della cartella clinica relativa al ricovero della paziente e recante una puntuale e minuziosa descrizione delle modalità di esecuzione dell'intervento, sulla scorta dell'analisi del quale il Ctu di prime non ha reputato di dover trarre alcun elemento di contrasto o anomalia rispetto alla procedura prescritta in tali casi dalla scienza medica anche in conformità di quanto riportato in tema nel modulo informativo preventivamente portato alla cognizione della predetta, così come neanche con riferimento al decorso clinico avvenuto regolarmente in capo a quest'ultima nella fase post-operatoria e sino alla data delle sue dimissioni.
Del pari esenti da censure si atteggiano le valutazioni espresse dal Ctu di primo grado e, come tali, anche correttamente fatte proprie dal giudicante in sentenza, in ordine alla affermata riconducibilità della mancata riuscita dell'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso nella specie eseguito all'accertata insorgenza di una complicanza inquadrabile in un fenomeno prevedibile, ma non evitabile, di c..d. “retrazione cicatriziale della neovagina”e tale da averne pregiudicato l'esito della fase più strettamente ricostruttiva sotto il profilo della causata inidonea e incompleta conformazione anatomica dell'organo genitale femminile, per difetto delle necessarie caratteristiche di pervietà e profondità della cavità di nuova creazione.
Ed invero, si ricava in merito dall'elaborato di consulenza versato in atti come l'ausiliario dopo avere messo in evidenza la circostanza che l'intervento chirurgico in questione, sebbene soggetto ad procedure esecutive ormai standardizzate, laddove implicante tuttavia la creazione artificiale di organi che non sono anatomicamente presenti nel soggetto sin dalla nascita e, pertanto, insuscettibili in ogni caso di riprodurre alla perfezione quelli naturali, non poteva in tal senso reputarsi sottratto ad una percentuale rilevante di rischio di mancata riuscita, non essendo infrequente in casi di tal fatta per i pazienti la necessità del ricorso ad ulteriori operazioni di ritocco o rimodellamento delle componenti anatomiche ricostruite a fini sia estetici, che di miglioramento funzionale, proseguiva coerentemente con il segnalare sulla scorta di corredo di autorevole letteratura scientifica in materia come tra le possibili complicanze post-operatorie del suddetto trattamento chirurgico ricostruttivo fosse anche annoverato il pericolo di verificazione di un processo necrotico della cute che riveste la neocavità vaginale e di una conseguente retrazione cicatriziale in loco dei tessuti, così da determinare un marcato restringimento del volume di essa.
Orbene, occorre osservare che, seppur in generale la nozione di “complicanza” secondo la scienza medica, consistente nella produzione rilevata nella statistica sanitaria di un evento che abbia causato nell'ambito di un percorso assistenziale una situazione pregiudizievole per il paziente, non coincida automaticamente con quella di natura giuridica di “causa non imputabile” richiesta ai fini di esonero da responsabilità per non corretta condotta professionale del personale sanitario coinvolto, ciò nondimeno non è neppure da escludere per converso che possa darsi da parte dell'esercente l'attività medica a propria discolpa – come per l'appunto accaduto nell'ambito della controversi in esame - la dimostrazione che l'evoluzione sfavorevole venutasi a determinare nel corso dell'iter terapeutico in termini astrattamente prevedibili, non fosse stata tuttavia in concreto evitabile, a fronte del comprovato impiego corretto e perito delle prescritte modalità tecniche di esecuzione del trattamento sanitario attuato suggerite dalle circostanze del caso concreto, così da giustificarne la riconducibilità ad un evento che neppure la condotta tenuta in conformità delle leges artis e secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento era riuscita a scongiurare, e consentire, dunque, per tale via al professionista di superare la presunzione che le accertate complicanze fossero state determinate da omessa e insufficiente diligenza professionale o da imperizia a lui addebitabili.
Siffatta conclusione valutativa, infatti, è corroborata dall'indirizzo interpretativo affermato in materia di onere probatorio gravante nei giudizi di responsabilità medico-chirurgica sul professionista nell'ipotesi in cui si verifichi, durante l'intervento o successivamente alla sua conclusione, un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, secondo il quale se il medesimo riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle regole dell'arte medica allora costui andrà esente da responsabilità, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria di quelle che nel lessico della medicina vengono chiamate complicanze, mentre all'opposto, qualora detta prova non riesca ad offrire, egli non potrà giovarsi della circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile e/o inevitabile, poichè ciò che rileva è se esso era prevedibile ed evitabile in concreto
(cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza 29-11-2022 n. 35024; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 30-6-2015 n. 13328).
Altrettanto meritevoli di essere disattese, inoltre, sono le doglianze mosse a mezzo del proposto gravame al responso reso dal Ctu di primo grado per avere ad ulteriore ingiustificata discolpa dei sanitari coinvolti nella vicenda ravvisato in una supposta condotta addebitabile alla medesima di non corretto uso del tutore Parte_1 vaginale in fase post-operatoria, ma da ritenersi in realtà non provata agli atti di causa, un fattore idoneo a concorrere al determinismo causale della perdita di profondità della neovagina esitata all'intervento, laddove al contrario le emergenze documentali in atti avrebbero avvalorato la circostanza che sarebbero stati gli stessi medici a procedere erroneamente alla rimozione dell'espansore vaginale applicato in situ al termine dell'operazione già nel corso della terza giornata successiva ad essa, finendo in tal modo per comprometterne la buona riuscita.
Ed invero, appare sufficiente opporre alle suindicate argomentazioni la circostanza pacifica in atti che nell'espansore vaginale in questione fosse da individuare un dispositivo non già fisso e, come tale, da applicarsi ovvero togliersi a mezzo di una manovra tecnica da compiersi esclusivamente da parte del medico operatore, bensì di natura mobile, con la conseguenza di non potersi in tema addebitare al personale sanitario interessato sotto lo specifico profilo in esame alcuna condotta di errata gestione del decorso clinico postchirurgico dell'odierna appellante.
Posto, infatti, che nel momento in cui in data 17-11-2008 alla vennero rimossi Pt_1 il drenaggio vaginale e i punti di sutura apposti al termine dell'intervento di riassegnazione dei connotati sessuali femminili in sostituzione di quelli maschili, per come annotato in cartella clinica nella sezione di riferimento, oltre che rievocato dalla citata paziente nelle notizie anamnestiche dalla stessa fornite in atti, l'apparato protesico in questione che era rimasto fino a quel momento in via occasionale immobilizzato, in quanto in concreto mantenuto fermo dalla presenza nella medesima zona anatomica di altri presidi post-operatori, riacquistò in seguito alla eliminazione di questi ultimi la sua mobilità, così da consentire con il suo temporaneo spostamento anche le necessarie attività di igiene e disinfezione della zona, non può che escludersi la configurabilità nella specie a carico dei sanitari di una imprudente condotta di eccessivamente precoce rimozione del tutore vaginale e, di conseguenza, che discenderne sul piano valutativo per converso l'apprezzamento del contegno in ogni caso esigibile a partire da quell'epoca da parte del soggetto operato, in termini di attiva collaborazione da prestarsi nel corretto impiego di esso conformemente alle modalità e ai tempi prescritti e in modo puntuale comunicatigli nel modulo di consenso informato sottoscritto in atti, e tanto a prescindere dai disagi e dagli inconvenienti in proposito incontrati, quali peraltro lo stesso non ha neppure mancato di rappresentare nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Quanto, infine, agli ulteriori addebiti addotti a carico dei sanitari operanti per avere omesso di procedere prima della esecuzione dell'intervento di cui si discute al prelievo e alla conservazione del liquido seminale che, a dire di parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe con l'adesione prestata agli esiti valutativi di cui alla
Ctu immotivatamente disatteso, con correlativa erroneità del mancato riconoscimento in proprio favore di alcuna ragione di danno sul punto, non resta che rilevare in via risolutiva ed assorbente come, a fronte della insussistenza di verun obbligo normativo imposto in materia al personale medico, non risulti neppure provato che parte interessata ne avesse fatto espressa richiesta in tal senso, e ciò pur nella piena consapevolezza delle conseguenze irreversibili in termini di perdita definitiva della capacità di procreare che sarebbero derivate dalla sua sottoposizione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, per come indicate peraltro con carattere grafico di particolare evidenza nell'ultima pagina del modulo di consenso informato recante la sottoscrizione a nome “ ”apposta in data 13-11- Controparte_7
2008.
In ordine, da ultimo, all'appello dispiegato in via incidentale dagli appellati
[...]
e avverso le statuizioni contenute nella decisione di CP_1 Controparte_2 primo grado in punto di adottata regolamentazione delle spese processuali, è appena il caso di osservare onde rilevarne l'infondatezza come la disposta compensazione integrale delle stesse, ivi comprese quelle relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, tra le parti in causa sia da considerare espressione del potere discrezionale attribuito in tema al giudice di merito, che risulta correttamente esercitato quanto alla ravvisata ricorrenza nella specie, oltre che all'avvenuta esplicitazione motivazionale, delle gravi ragioni giustificative delle assunte determinazioni sul punto, avuto riguardo alla portata dei fatti di cui alla vicenda dedotta in controversia in considerazione della natura e della rilevanza degli interessi in essa coinvolti, e tanto in conformità della previsione dettata in materia dall'art. 92, comma 2, del codice di rito nella formulazione introdotta dalla Legge 18-6-2009 n. 69 e applicabile ratione temporis al presente giudizio.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto sia dell'appello principale, che dell'appello incidentale, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca in esito al giudizio, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti costituite anche delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
Va, infine, precisato che parte appellante risulta ammessa al gratuito patrocinio in relazione al presente giudizio di appello e, pertanto, non è tenuta al pagamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 D.P.R. n. 115/2002, e di conseguenza neppure dell'ulteriore importo di cui all'art. all'art. 13, comma 1-quater, del Decreto citato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, e CP_1 Controparte_2 CP_5 Controparte_3
e la
[...] Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
[...] con atto di citazione ritualmente notificato, avverso la sentenza del Tribunale di
Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 26-
9-2017 n. 1415, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)