Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
L'estensione degli aumenti retributivi attribuiti al personale in servizio, prevista dalla legislazione regionale siciliana (art. 84 legge reg. n. 41 del 1985, art. 13 legge reg. n. 11 del 1988) in favore dei titolari di pensione "di qualifica ed anzianità eguale o corrispondente", presuppone l'identità della qualifica rivestita dal pensionato all'atto del collocamento a riposo e di quella rivestita dal personale in servizio beneficiario degli aumenti retributivi, non essendo sufficiente, alla stregua della puntuale previsione del legislatore, la mera equivalenza delle rispettive funzioni (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva respinto la domanda di un dipendente della Camera di commercio, collocato a riposo con la qualifica di dirigente di ottavo livello, intesa ad ottenere l'adeguamento della pensione sulla base del trattamento economico riconosciuto al personale in servizio inquadrato nel nuovo livello funzionale "dirigente superiore", asseritamente addetto alle medesime funzioni espletate dall'attore all'atto del pensionamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8102 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 14, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ALIBRANDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO D'ASARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CCIAA MESSINA - CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO BRIGUGLIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 362/98 del Tribunale di MESSINA, depositata il 07/01/99 R.G.N. 698/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato D'ASARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4 gennaio 1995, IA AR, premesso di essere stato dipendente dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIA) fino al 7 dicembre '73 con la qualifica di Direttore di laboratorio chimico, chiedeva al Pretore - giudice del lavoro di Messina che la CCIA fosse condannata ad adeguare la sua pensione sulla base del trattamento economico previsto per il personale in servizio in possesso della qualifica di "Dirigente superiore" e non per quello spettante al dirigente di 8^ livello, in cui era inquadrato al momento del collocamento a riposo. Esponeva che, avendo le Camere di commercio siciliane recepito le leggi regionali, che avevano previsto l'estensione di tutti gli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti al personale in servizio al pensionati di qualifica o anzianita' corrispondente (artt. 84, l. Regione Sicilia (in breve l. R.S.) n. 41/85 e 13, l. R.S. n. 11/88), doveva essergli riliquidata la pensione ponendo a base del calcolo le retribuzioni spettanti ai dirigenti superiori, considerato che in tale qualifica erano stati collocati tutti coloro che, come lui, avevano diretto il laboratorio chimico. Instaurato il contraddittorio, parte convenuta, costituendosi, si opponeva alla domanda, che veniva respinta dal Pretore. In seguito a gravame del pensionato, ricostituito il contraddittorio, il Tribunale respingeva l'appello, osservando che non vi era equivalenza fra la qualifica rivestita dall'interessato, all'atto del suo collocamento a riposo, e quella di dirigente superiore, posto che l'art. 12 della l. R.S. n. 41 del 1988 aveva introdotto un nuovo livello funzionale (dirigente superiore), inserito fra l'8^ livello (dirigente) ed il direttore generale, non sostitutivo del precedente, prevedendo per il suo conseguimento un concorso aperto ai laureati con anzianità di 10 anni nella qualifica di dirigente di 8^ livello. D'altra parte il Tribunale escludeva che il pensionato potesse avvalersi dell'art. 2, l. R.S. n. 21/'86, che aveva previsto "in sede di prima applicazione" l'inquadramento nella qualifica di dirigente superiore del personale in attività di servizio alla data del P novembre 1985, che fosse in possesso di determinati requisiti, trattandosi di norma transitoria, non essendo ipotizzabile una progressione di carriera virtuale dopo il collocamento a riposo. Contro questa sentenza IA AR propone ricorso per cassazione, illustrato da un motivo.
Resiste la CCIA di Messina con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 84 della l.r. n. 41/85 e dell'art. 13 della l.r. n. 11/85 (recte: 11/88, secondo la successiva esposizione) -Mancanza di motivazione", sostenendo che la sentenza impugnata è incentrata sull'esame dell'art. 12 della l.r. 41/88 (recte: 41/85) in base alla quale veniva creata la nuova qualifica di Dirigente superiore intermedia tra quella di Dirigente e quella di Direttore generale e non tiene invece conto delle disposizioni contenute allo art. 84 della l.r. n.41/85 e all'art. 13 della l.r. n. 11/88 con le quali veniva stabilito che il trattamento dei pensionati dell'Amministrazione regionale (e per estensione, di quelli camerali) doveva essere rideterminato con i miglioramenti previsti a favore del personale in servizio di corrispondente qualifica ed anzianità". In particolare, contesta l'opinione del Tribunale, secondo cui la nuova qualifica di Dirigente superiore non poteva essere presa in considerazione, perché non prevista all'epoca della sua cessazione dal servizio, obiettando che le leggi regionali, da sempre favorevoli all'estensione al personale in quiescenza dei miglioramenti del trattamento economico previsto per il personale in servizio (l. R.S. n. 2/62), sistema poi abrogato con d. P.R.S. n. 11/95, facendo testualmente riferimento non alla mera panificazione della qualifica posseduta all'atto del pensionamento, ma alla pacifica "equivalenza" sostanziale di contenuto delle funzioni, avevano voluto privilegiare, ai fini del trattamento di quiescenza, la posizione apicale di lavoro rivestita nel tempo, successivamente individuata, appunto, in quella di dirigente superiore, richiamando, a sostegno di questa interpretazione, una sentenza del TAR siciliano (n.692/94). Il ricorso non merita di essere accolto.
Premesso che costituisce dato non controverso, esprimendo anzi il presupposto della prospettazione della domanda dell'odierno ricorrente, quello secondo cui, all'atto del suo collocamento a riposo (7 dicembre 1973),non era prevista la qualifica di dirigente superiore, introdotta dalla l. R.S. 29 ottobre 1985, n. 41 (artt. 8, 9, 12 e 70, poi modificato dall'art. 2 della l. R.S. 9 maggio 1986, n. 21), essendo egli inquadrato, quale direttore di laboratorio chimico, nella posizione di dirigente di 8^ livello, ciò che il dr. AR lamenta è la mancata equiparazione, ai fini del trattamento di quiescenza, di tale classificazione con quella a suo tempo rivestita, dovendosi avere riguardo, ai fini della "riliquidazione del trattamento di quiescenza... della retribuzione del dipendente in servizio che svolge, oggi, le stesse funzioni espletate - come pacifico - per tanti anni dal ricorrente.".
A prescindere dal fatto, non ultimo, tuttavia, per rilevanza, che dalla lettura della sentenza impugnata non è dato di conoscere se veramente sia 11pacifica" la corrispondenza complessiva di mansioni fra la "vecchia" e la "nuova" articolazione delle funzioni del Direttore di laboratorio, non rinvenendosi tale elemento di omogeneità nella sentenza impugnata, ciò che preme sottolineare è che il ragionamento del Tribunale appare assolutamente condivisibile e corretto.
Infatti, la legge n. 41, cit., non ha provveduto ad alcuna sostituzione meramente classificatoria tra la qualifica di 8^ livello e quella di dirigente superiore, ma ha aggiunto una nuova posizione gerarchica nel sistema dell'organizzazione degli impiegati regionali, prevedendo, in particolare, per il conseguimento del superiore inquadramento, un sistema concorsuale, e quindi valutativo, se ancora ha (aveva) un senso giuridico questo tipo di selezione, del personale in possesso di determinati requisiti, di cui anche la norma transitoria, espressa dall'art. 2 della l. n. 21/86, cit., inequivocamente diretta al personale in attività di servizio, conserva tracce evidenti di regolamentazione specifica. Questa circostanza non solo dimostra che il legislatore regionale aveva ben chiaro l'intendimento di sviluppare, sia in senso orizzontale che verticale, le attribuzioni del personale addetto allo svolgimento di particolari funzioni di vertice (v. art. 9 l. 41, cit., "Attribuzioni del dirigente superiore" "Il dirigente superiore esercita funzioni di consigliere del capo dell'amministrazione, con compiti di studio e di ricerca, di ispezione, nonché di sostituzione del direttore regionale;
è preposto a settori o uffici corrispondenti, ivi compresi uffici periferici.... In particolare il dirigente superiore, nell'ambito della competenza dell'ufficio cui è preposto: sovrintende all'attività del medesimo, coordinando, vigilando e controllando, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'efficienza, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse, l'attività dei dirigenti delle unità operative in cui si articola il settore...", ma che il concetto di equivalenza, ai fini pensionistici, rimaneva relegato all'effettiva classificazione professionale posseduta dal dipendente all'atto del suo collocamento a riposo.
Invero, l'art. 13 della l. R.S. n. 11 del 15 giugno 1988, prevedendo che "tutti gli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti al personale in servizio dell'Amministrazione regionale, ivi compresi gli aumenti previsti dall'art. 3, sono estesi di diritto, con la stessa decorrenza, ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, di qualifica ed anzianità eguale o corrispondente", sia pure in misura proporzionale, da un lato, rifacendosi al precedente art. 3, evidenzia, nel relativo prospetto, la sopravvivenza della posizione, immediatamente sottostante al dirigente superiore, di "8^ livello e 8^ fascia funzionale", in cui era collocato, secondo quant'emerge dagli atti processuali, il ricorrente, e dall'altro, ribadisce il concetto, contenuto negli artt. 83 e 84 della l. R.S. n. 41/85, dell'incremento delle pensioni, in corso al 1^ gennaio 1983, e da quella data, "in misura pari agli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti al personale in servizio di corrispondente qualifica ed anzianità...."
Ora il concetto di corrispondenza o, addirittura, di eguaglianza di qualifica, cui si richiamano con estrema precisione le leggi citate, impedisce, dal punto di vista semantico, concettuale, sistematico, logico e quant'altro, di coniugare fra loro espressioni classificatone manifestamente disomogenee rispetto alla struttura del ruolo professionale di riferimento, se non attraverso un artifizio dialettico che non può essere assecondato da questa Corte ne' dal punto di visto della violazione di legge, ne' dal punto di vista motivazionale della sentenza.
In altre parole, non può attribuirsi alla puntuale definizione legislativa, che fa leva sul circoscritto concetto di identità delle "qualifiche", il significato, non omologabile ad esso e affatto diverso, ma ancora ribadito nel corso della discussione orale dalla difesa del ricorrente, di identità di funzioni o di mansioni, sul semplice e riduttivo presupposto della direzione, al pari dei suoi attuali successori del laboratorio chimico da parte del AR, in considerazione della disomogeneità delle strutture gerarchiche di riferimento.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese processuali di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese processuali che liquida in L. 31.000 oltre L. 4.000.000 (quattromilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001