Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 414/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 19
marzo 2025
d a
, in persona del Presidente pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Sabrina Gallonetto dell'Avvocatura
Regionale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to
Donatella Mento del Foro di Brescia, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Brescia, difensore ex lege
APPELLATA
c o n t r o
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Cesare Tapparo
[...]
del Foro di Udine, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
2105/2020 pubblicata il 19 ottobre 2020 e non notificata.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- riformare la sentenza n. 2105/2020, emessa dal Tribunale di
Brescia, Sezione 2^ Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
Elisabetta Arrigoni e pubblicata in data 19 ottobre 2020, nelle parti in cui accoglie le domande della Società ricorrente.
Contrariis reiectis, con vittoria di spese ed onorari in ogni grado di giudizio.
Dell'appellata CP_1
Voglia la Corte:
- quanto all'appello principale, decidere secondo giustizia;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condannare la società agricola al pagamento Controparte_3
delle spese di 1° grado, che si quantificano in € 8.500,00, come da quantificazione operata dal Tribunale a carico della oltre Pt_1 - 3 -
spese generali. In ogni ipotesi, con vittoria di spese per il presente grado di giudizio.
Dell'appellata Controparte_4
In via preliminare di rito:
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito in via principale: Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e domanda, rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto nonché la comparsa di costituzione e risposta di , e in quanto infondato in fatto e in diritto e quindi, CP_1
respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria, rigettarsi il gravame perché infondato in fatto e in diritto, confermandosi la sentenza n. 2105/2020 emessa dal Tribunale di Brescia. Spese e onorari di causa integralmente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte_2
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Brescia l'
[...]
, chiedendone condanna al pagamento Controparte_1
della somma di € 147,745,39= per contributi PAC dovuti per le annualità 2007 e 2010/2015.
L' eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1
dato che l'Organismo Pagatore era la (e, Parte_1
segnatamente, l'Organismo Pagatore Regionale).
Disposta l'integrazione del contraddittorio, la Pt_1 - 4 -
eccepiva la legittimità della compensazione effettuata tra il Parte_1
credito comunitario vantato dalla società ricorrente per contributi PAC
e il controcredito di natura statale a titolo di prelievo supplementare sul latte;
ribadiva, quindi, la legittimità dell'atto di recupero attuato dall'Organismo Pagatore Regionale, da qualificarsi come compensazione c.d. CN o impropria, in virtù dell'unitarietà del rapporto giuridico tra l'agricoltore e la P.A. (nonché l' . CP_5
Con sentenza n. 2105/2020 pubblicata il 19 ottobre 2020 e non notificata il Tribunale di Brescia, così decideva:
- condanna la a corrispondere ai ricorrenti Parte_1
l'importo di € 130.404,06, oltre interessi legali come in parte motiva;
- condanna altresì a rimborsare ai Parte_1
ricorrenti le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva;
- spese compensate tra le altre parti.
Riteneva il primo giudice:
- che la era tenuta ad eseguire il Pt_1 Parte_1
pagamento; che, tuttavia, l' aveva indicato il controcredito CP_1
oggetto di compensazione, di guisa che era legittimata in ordine all'accertamento dell'illegittimità della compensazione, presupposto della domanda di condanna;
- che la legittimità della compensazione operata tra il credito comunitario per contributi PAC e il prelievo supplementare delle quote latte si fondava sull'art. 3 co. 5 duodecies del D.L. 09/09/2005 n. 182
conv. in L. n. 231/2005 (“Le somme dovute agli aventi diritto in
attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a - 5 -
provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi
pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7
luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate,
pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i
fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte
degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”);
- che, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (in particolare,
la sent. n. 4313/19 della Corte di Cassazione) si era espressa per l'esclusione della compensazione in casi consimili;
- che, nella fattispecie concreta, in difetto della prova della definitività del controcredito, non poteva dirsi operante la compensazione.
La interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) Errata e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata - nella parte in cui non ritiene fondata la tesi della compensazione cd. CN (pagg.
6-7 e 9-10 sentenza impugnata);
- 2) Errata e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata - nella parte in cui ritiene non sussistenti i requisiti di compensabilità dei crediti e condanna a Parte_1
restituire all'azienda oggi appellata gli importi compensati (pagg. 7-10
sentenza impugnata).
Resisteva l' , la quale proponeva, altresì, appello CP_1
incidentale avverso il capo della sentenza che aveva disposto la - 6 -
compensazione delle spese di lite.
Resisteva pure la Parte_2
[...]
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 19 marzo 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello principale la lamenta Pt_1
errata e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata - nella parte in cui non ritiene fondata la tesi della compensazione cd. CN (pagg.
6-7 e 9-10 sentenza impugnata).
Osserva che è possibile avvalersi della compensazione c.d. CN tra i crediti da erogare ai beneficiari, da prelevarsi dai fondi FEAGA e
FEARS, e i debiti da questi ultimi maturati a valere sui medesimi fondi,
ciò alla luce delle disposizioni comunitarie e nazionali rilevanti in materia (l'art.
5-ter del Regolamento (CE) n. 885/2006: “Fatte salve
eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa
nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di
un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale,
dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati
dall'Organismo pagatore incaricato di recuperare il debito”; l' art. 8-
ter, comma 5, della L. 9 aprile 2009, n. 33: “In sede di erogazione di
provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati,
nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi
pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a - 7 -
carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il
versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente
importo, ai fini dell'estinzione del debito”); che il rapporto tra il produttore agricoltore e l'Unione europea è unitario, con conseguente applicabilità della compensazione CN o impropria;
che tanto il prelievo supplementare quanto il contributo PAC sono di pertinenza del FEOGA e del FEASR, e costituiscono espressione di un'unica politica agricola economica europea;
che, in sostanza, non solo il debito dovuto a titolo di prelievo supplementare ha la medesima destinazione specifica dei contributi PAC, ma le somme riscosse a titolo di prelievo supplementare vengono utilizzate proprio per finanziare i contributi PAC, a ulteriore dimostrazione della loro riconducibilità ad un unico rapporto;
che l'identità dell'unico rapporto da cui traggono origine i crediti, in presenza del quale si configura la c.d. compensazione CN, non è esclusa dalla differente natura delle contrapposte relazioni di debito-credito (nemmeno laddove, per assurdo, si ritenesse che il prelievo supplementare delle quote latte abbia natura sanzionatoria); che la tramite il Parte_1
proprio Organismo Pagatore, ha semplicemente eseguito un obbligo previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale;
che una normativa nazionale come quella posta dagli artt. 1241 e ss. c.c., che abbia in concreto l'effetto di impedire il recupero dei crediti dovuti a titolo di prelievo quote latte dai contributi da erogarsi agli agricoltori, sarebbe incompatibile con la normativa comunitaria;
che la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 1246 c.c. e 3 co.
5-duodecies L. - 8 -
231/2005 (dal quale si evince che i crediti impignorabili, quali quelli derivanti da contributi comunitari, non sono compensabili) non può
trovare applicazione nel caso di specie: 1) perché il rapporto fra le parti
è unico e, pertanto, si versa in ipotesi di “compensazione impropria”,
alla quale evidentemente non si applica la disciplina codicistica;
2)
perché l'applicazione di tale disciplina codicistica determinerebbe un insanabile contrasto con i principi di matrice comunitaria sopra esposti,
relativi alla necessità di compensare crediti reciproci.
Il motivo è fondato.
Il caso concreto sottoposto all'attenzione del giudicante pone la questione giuridica dell'ammissibilità della compensazione tra il credito per il contributo PAC e il debito per il prelievo supplementare relativo alle quote latte.
Il Tribunale ha risolto la questione in senso negativo,
uniformandosi all'insegnamento di una sentenza della Corte
regolatrice del 2019, di cui riporta testualmente più passi.
Nelle more la giurisprudenza di legittimità è radicalmente mutata e, a far tempo dal 2020, si è formato un orientamento, che può
ritenersi ormai consolidato, nel senso dell'ammissibilità della compensazione c.d. impropria o CN
(Sez. 1 - , Sentenza n. 24325 del 03/11/2020: “In tema di rapporti tra il credito
dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica
agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo
alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o CN, a
condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici - 9 -
di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del
rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema
Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero
delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali,
mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale
sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata
al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia
all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme
nazionali”. Conformi
Sez. 1 - , Ordinanza n. 16530 del 23/05/2022,Sez. 1 - , Ordinanza n. 12721 del 10/
05/2023, Sez. 2, – Ordinanza n. 5672 del 04/03/2024, Sez. 2, – Ordinanza n. 7196
del 18/03/2025 e innumerevoli altre).
In questi stessi termini, del resto, si era già espressa questa
Corte d'Appello, ancor prima della sentenza impugnata, con le decisioni n. 1250/2017 e n. 417/2018 richiamate nelle difese della
Pt_1
Non vi è motivo di discostarsi da tali precedenti.
Ed il fatto che l'appellata società agricola non contesti più
l'ammissibilità della compensazione in linea di diritto, ripiegando piuttosto su altre difese (in estrema sintesi: la mancanza di certezza del controcredito eccepito in compensazione), dispensa la Corte dalla necessità di una disamina analitica della questione, parendo sufficiente il richiamo al concetto dell'unicità del rapporto (il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC), che giustifica la compensazione tra le reciproche partite, esaminato funditus nelle - 10 -
pronunce sopra indicate.
Con il secondo motivo di appello principale la lamenta Pt_1
errata e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata - nella parte in cui ritiene non sussistenti i requisiti di compensabilità dei crediti e condanna a restituire Parte_1
all'azienda oggi appellata gli importi compensati (pagg.
7-10 sentenza impugnata). Osserva che l'art. 3, comma 5-duodecies del D.L. n.
182/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 231/2005 (“Le
somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni
dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui
erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi
del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995,
non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di
provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui
all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di
pagamenti indebiti di tali provvidenze”) prevede, appunto, una deroga espressa al divieto di compensazione stabilito dall'art. 1246, co. 1, n. 3
c.c., nel caso in cui al credito vantato dall'operatore agricolo sia opposto dall'organismo pagatore un controcredito per recupero di provvidenze PAC indebitamente erogate;
che la prova del carattere indebito degli importi per cui è causa, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, è rinvenibile proprio dall'iscrizione di tali somme nel Registro debitori, con conseguente piena operatività della deroga di cui all'art. 3, comma 5-duodecies D.L. - 11 -
n. 182/2005 per i prelievi supplementari;
che, nella fattispecie concreta,
i debiti erano iscritti nel registro, mentre l'attrice non aveva provato che fossero stati giudizialmente contestati (ovvero che avesse ottenuto provvedimenti di sospensione o di accertamento della non debenza);
che, pertanto, sussistevano tutti i presupposti per addivenire alla compensazione.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale non solo ha escluso l'ammissibilità della compensazione, ma ha altresì affermato che il controcredito eccepito in compensazione (quello per il prelievo supplementare relativo alle quote latte) difetta del requisito della definitività.
Negli scritti difensivi finali la società agricola appellata ha sviluppato il tema della mancanza di certezza del controcredito eccepito in compensazione, con l'aggiunta di nuovi argomenti.
In primo luogo, ha sottolineato che, in riferimento alle campagne lattiero – casearie 2000/2001 e 2007/2008, ha ottenuto provvedimenti favorevoli dal giudice amministrativo, il quale ha annullato le comunicazioni di prelievo supplementare dell' . CP_1
In secondo luogo, ha osservato che l'iscrizione contabile di una posta (l'iscrizione nel Registro Debitori Nazionali del debito per le quote latte) equivale all'iscrizione a ruolo, ma non all'accertamento definitivo del credito: requisito, invece, necessario per potersi procedere alla compensazione.
In terzo luogo, ha richiamato una recente circolare dell' , CP_1
la quale, alla luce della giurisprudenza comunitaria (che ha ritenuto - 12 -
contrastanti con il diritto unionale le disposizioni della legge italiana in materia di operazioni nazionali di compensazione), ha effettuato i ricalcoli del prelievo supplementare per lo meno in relazione alla campagna lattiero - casearia 2014.
In quarto luogo, ha contestato la genericità e l'indeterminatezza dell'eccepita compensazione, rappresentando che le comunicazioni inviate ex adverso non indicano il titolo della pretesa, non specificano le campagne lattiero – casearie cui si riferiscono e non precisano i criteri adottati dall'Amministrazione per la quantificazione del proprio credito.
La Corte dissente da tale ricostruzione difensiva.
Premette che la fin dalle prime battute processuali ha Pt_1
indicato le campagne lattiero – casearie cui si riferiscono gli importi recuperati (p. 5 comparsa); inoltre, ha prodotto ampia documentazione
(l'estratto elenco pagamenti effettuati O.P.R. e dettaglio operazioni di pagamento e compensazione), mai specificamente contestata, afferente alla posizione della Parte_2
da cui risultano i debiti, i relativi titoli e le campagne
[...]
lattiero - casearie di riferimento (docc. 1 e 2).
Premette, altresì, che:
- l'art. 3 co. 5 duodecies decreto – legge 9 settembre 2005 n.
182, convertito in legge 11 novembre 2005 n. 231 (Interventi urgenti in
agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare
andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari) dispone che “Le
somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni - 13 -
dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui
erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi
del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995,
non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di
provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui
all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di
pagamenti indebiti di tali provvidenze”;
- l'art. 5 ter Regolamento (CE) n. 885/2006 (recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda
il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei
conti del FEAGA e del FEASR) dispone che “Fatte salve eventuali altre
misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati
membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario,
accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri
pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati
dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito”;
- l'art. 8 ter decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge 9 aprile 2009 n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del
debito nel settore lattiero-caseario), al co. 4,. dispone che “L'iscrizione del
debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come
dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini
della procedura di recupero”;
- infine, e soprattutto, l'art. 8 quinquies del decreto-legge 10 - 14 -
febbraio 2009, n. 5 convertito in legge 9 aprile 2009 n. 33 (Misure urgenti
a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), al co.
1, dispone che “Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di
prelievo non sospese in sede giurisdizionale”.
Dall'analisi normativa si ricavano, dunque, i seguenti principi:
- a) che è pienamente lecito, anzi doveroso, il recupero delle somme dovute dai beneficiari delle provvidenze;
- b) che è il legislatore nazionale a dover disciplinare le modalità dei recuperi;
- c) che il credito è incerto solo se è stato debitamente contestato in sede giurisdizionale, perché l'azienda agricola ha proposto ricorsi ovvero ha ottenuto provvedimenti di sospensione o di annullamento da parte del giudice amministrativo;
- d) che, in caso contrario, la semplice iscrizione nel registro vale a conferire la certezza al controcredito opposto in compensazione
(“Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non
sospese in sede giurisdizionale”).
Nella fattispecie concreta non risulta che la società agricola appellata abbia proposto iniziative giudiziarie avverso i prelievi supplementari in relazione ai quali l'organismo pagatore regionale ha recuperato gli importi che poi ha posto in compensazione.
Infatti, le campagne lattiero – casearie 2000/2001 e 2007/2008
(le uniche per le quali la parte ha dimostrato di aver ottenuto delle pronunce favorevoli, sia pure mediante produzioni tardive) non sono - 15 -
state interessate dalla compensazione, come risulta dalla documentazione prodotta dalla e come del resto risulta dal Pt_1
Registro SIAN, che è accessibile allo stesso agricoltore.
Tali campagne, pertanto, non hanno inciso, e non possono incidere, sulla compensazione oggetto del presente giudizio.
Le modalità con cui la ha proceduto alla Pt_1
compensazione, note alla controparte fin dall'inizio del processo, non danno adito ad alcun dubbio circa gli importi recuperati attraverso la compensazione. Contrariamente all'assunto sostenuto dall'azienda agricola, le difese svolte dall'ente territoriale dimostrano la corrispondenza certa e univoca tra domanda unica di pagamento e annata lattiera del debito posto in compensazione.
L'azienda agricola non ha mai contestato i debiti e la loro entità,
se non attraverso una generica lamentela circa il funzionamento del sistema delle quote – latte in Italia (pp. 4- 5 prima memoria)
Infine, di nessun rilievo ai fini di causa è la circolare sui CP_1
ricalcoli, volta che il debito della Parte_2
è certo per le anzidette ragioni.
[...]
Con il primo e unico motivo di appello incidentale l' , CP_1
sulla compensazione delle spese di lite, lamenta violazione dell'art. 92
c.p.c. nonché vizio di motivazione con violazione dell'art. 132 n. 4
c.p.c.. Osserva che il Tribunale, benchè ha respinto la domanda proposta nei confronti dell' , non ha condannato l'attrice alla CP_1
rifusione delle spese, come avrebbe dovuto fare in ragione del principio della soccombenza, bensì le ha compensate, tra l'altro senza fornire - 16 -
alcuna motivazione in proposito.
Il motivo è fondato.
Invero alla declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell' avrebbe dovuto far seguito, in virtù del principio della CP_1
soccombenza, la condanna alle spese. Viceversa, il Tribunale le ha compensate “in ragione delle considerazioni sopra svolte”, e cioè, per quanto è dato comprendere, del fatto che l' , costituendosi in CP_1
giudizio, aveva indicato il controcredito oggetto della compensazione.
Tale motivazione non è condivisibile, in quanto sebbene l' sia il soggetto che determina il prelievo supplementare, ciò CP_1
nondimeno la facoltà di eccepire la compensazione compete all'organismo pagatore, tenuto per legge ad effettuare il recupero (art. 8 ter co. 5 decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge 9
aprile 2009 n. 33), e quindi il fatto che l' abbia indicato CP_1
l'esistenza di un controcredito non costituisce, per ciò solo, un valido motivo per disporre la compensazione delle spese, volta che la carenza di legittimazione passiva della medesima è fuori discussione. CP_1
Di qui, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto:
- il rigetto della domanda proposta dalla
[...]
nei confronti della Parte_2 [...]
Parte_1
- la condanna della Parte_2
e la a rifondere all'
[...] Parte_1 [...]
le spese di lite del doppio grado di Controparte_1 - 17 -
giudizio.
Nel rapporto tra la Parte_2
e la le spese di lite possono essere
[...] Parte_1
compensate per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del mutamento di giurisprudenza di legittimità, che è intervenuto proprio a cavallo della sentenza impugnata.
Viceversa, nel rapporto tra e Parte_2
e l' Parte_2 Controparte_1
, in accoglimento dell'appello incidentale, le spese di lite
[...]
seguono la soccombenza, e possono liquidarsi, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 7.052,00= (di cui € 1276,0= per la fase di studio, € 814,00= per la fase introduttiva, € 2.835,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00= per la fase decisionale) e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi € 4.608,00= (di cui €
1.489,00= per la fase di studio, € 956,00= per la fase introduttiva ed €
2.163,00= per la fase istruttoria/trattazione. L'Avvocatura dello Stato
non ha depositato scritti difensivi finali, ragione per cui non competono compensi per la fase decisionale del giudizio di appello), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, accessori di legge se dovuti e successive occorrende. La liquidazione è stata effettuata sulla base del valore della causa, tratto dal decisum di primo grado, e con determinazione dei compensi in misura minima, tenuto conto del fatto che la parte vittoriosa ha limitato la propria difesa al tema della legittimazione passiva.
P . Q . M . - 18 -
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta dalla
[...]
nei confronti della Parte_2
Parte_1
- spese di lite compensate per entrambi i gradi di giudizio nel rapporto tra la Parte_2 Parte_2
e la
[...] Parte_1
- accoglie l'appello incidentale, e per l'effetto, condanna la a rifondere Parte_2
all' le spese di lite, Controparte_1
liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi €
7.052,00= e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €
4.608,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, accessori di legge se dovuti e successive occorrende.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti