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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/04/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 44/2024 P.U.
PROMOSSO DA
( C.f. ), Parte_1 C.F._1
( C.f. ), Parte_2 C.F._2
con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Prastaro , via Aldo Moro n. 13, Brescia, che li rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di e depositato dai soggetti sovraindebitati in data Parte_1 Parte_2
27.2.2024 , ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.,
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. , nominato Persona_1 dall'O.C.C. dell' di Bergamo. Organizzazione_1
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
Sussistono i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 666 .c.i.i. - procedure familiari - in quanto i soggetti
1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
sovraindebitati, risultano membri della stessa famiglia e, pur se non conviventi, hanno dimostrato l'origine sostanzialmente e prevalentemente comune del sovraidebitamento. In particolare gran parte dei debiti contratti e rimasti insoddisfatti sono riconducibili all'attività svolta dalla società di cui i due attuali Parte_3 ricorrenti erano soci illimitatamente responsabili.
La società risulta essere stata sottoposta a procedura fallimentare chiusasi con Parte_3 decreto 8.9.2016 del Tribunale di Milano senza che la procura fallimentare abbia consentito l'integrale soddisfazione dei creditori sociali e/o particolari dei soci.
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale, in quanto i soggetti sovraindebitati hanno la residenza rispettivamente nel Comune di Saronno (MI) e di Parabiago (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
Sussiste la legittimazione dei debitori ricorrenti , ai sensi degli artt. 2 co.1 lett.c) e 269 c.c.i.i. in quanto gli stessi debitori non risultano assoggettabili alla procedura di Liquidazione
Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,
La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori ricorrenti (vd. Relazione dell'O.C.C. );
Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal
Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalle parti ricorrenti.
In particolare le parti debitrici presentano un'esposizione debitoria complessiva rispettivamente
• di circa €. 617.000,oo Parte_1
• di circa €. 408.000,oo Parte_2
che non appare ripianabile con il patrimonio disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti, redditi che neppure consentono di far fronte a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.
Le parti ricorrenti hanno posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito rispettivamente da
Per ; Parte_1
- Nessun bene mobile e/o immobile
Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Per ; Parte_2
- Quota indivisa del 25 % di immobile sito in Garbagnate Milanese alla via Padre
Vismara n. 73
Devono inoltre ritenersi costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri derivanti dall'attività lavorativa svolta dai debitori seppure nella misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato ( art. 268 c.4 lett. b c.c.i.i.) .
La mancata previsione nel CCI di una norma analoga al precedente articolo 14 undecies Legge n.3/2012 che prevedeva espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti non appare infatti ostativa alla acquisizione dei redditi futuri in ragione dell'art. 142 c.2 CCI da ritenersi applicabile in via analogica alla Liquidazione Controllata ed ancor piu' dal dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni controllata gli stipendi e le pensioni nei limiti indicati dal giudice.
Occorre preliminarmente rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma ( anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito ) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.
Sotto tale profilo occorre prendere le mosse dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti che ha determinato
* per in €. 2.076,oo il fabbisogno complessivo del nucleo familiare costituito Parte_1 anche dalla moglie e da due figli minori. Persona_2
* per in €. 2.511,oo il fabbisogno complessivo del nucleo familiare Parte_2 costituito anche dal marito e da due figli di cui uno minorenne. Persona_3
A tale proposito appare evidente come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268 c.4 lett.b) c.c.i.i. ma che nel caso di specie l'importo indicato deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento dei soggetti sovraindebitati, importo congruo anche rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).
Al fabbisogno dei rispettivi nuclei familiari cosi' come sopra determinati sono chiamati a concorrere, in proporzione ai propri redditi, anche i coniugi dei due soggetti sovraindebitati.
- quanto al nucleo familiare di cui concorre la moglie con un Parte_1 Persona_2 reddito mensile di €. 1.447,oo per dodici mensilità, il debitore sarà chiamato a concorrere con il proprio reddito nella misura del 70% del fabbisogno complessivo
Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
- quanto al nucleo familiare di cui concorre il marito con un Parte_2 Persona_3 reddito mensile di €. 1.061,oo per dodici mensilità, il debitore sarà chiamato a concorrere con il proprio reddito nella misura del 64 % del fabbisogno complessivo
Da cio' ne consegue che, in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, i debitori sono autorizzati a trattenere dal reddito percepito rispettivamente
* la somma di €. 1.450,oo per dodici mensilità. Parte_1
* la somma di €. 1.600,oo per dodici mensilità. Parte_2
Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti dal soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro provvederà a versare l'intera retribuzione percepita da e da direttamente sul conto Parte_1 Parte_2 corrente intestato alla procedura.
Il Liquidatore provvederà quindi tempestivamente e senza ritardo a rendere disponibile ai debitori la somma nella misura indicata senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione da parte del giudice delegato, acquisendo definitivamente le eventuali somme eccedenti tali importo, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare a carico.
Da ultimo, si osserva sin d'ora che il pignoramento di quota parte della retribuzione con conseguente assegnazione al creditore procedente deve ritenersi inopponibile ai debitori a far tempo dalla data di apertura del concorso, in quanto avente ad oggetto crediti periodici futuri: la quota di reddito su cui insiste il provvedimento di assegnazione viene ad esistenza di mese in mese con il sorgere del diritto al pagamento della retribuzione e, pertanto, per i ratei di credito non ancora venuti ad esistenza non può dirsi verificato l'effetto traslativo in favore del creditore a beneficio del quale la garanzia è prestata. I ratei successivi all'apertura del concorso fanno parte del 'patrimonio' del debitore che, al pari del restante patrimonio, viene a formare l'attivo a disposizione dei creditori concorsuali.
Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dei ricorrenti di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett.
b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
Parte_1
( ) C.F._1
e di
Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Parte_2
( C.f. ) C.F._2
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi .
NOMINA Liquidatore il Dott. con studio in Nembro (BG) via Del Carroccio Persona_1
n. 23 .
ORDINA a e il deposito entro sette giorni Parte_1 Parte_2
l'Elenco dei creditori, ove non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al 4 giugno 2024, a pena di inammissibilità, per trasmettere al
Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA i debitori a trattenere il reddito mensile rispettivamente di €. Parte_1
1.450,oo e di €. 1.600,oo per dodici mensilità. Parte_2
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. competenti, a cura del
Liquidatore il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, scaduti i termini concessi per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo, il progetto di stato passivo ed entro il termine del 4 luglio 2024 provveda al deposito del programma di liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE che il liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione e/o comunque entro il termine del 31 gennaio 2027 una relazione finalizzata all'esdebitazione di diritto del e della di cui all'art. 282 c.c.i.i., relazione avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.
Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alle parti ricorrenti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2024 .
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi
Pag. 6 a 6
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 44/2024 P.U.
PROMOSSO DA
( C.f. ), Parte_1 C.F._1
( C.f. ), Parte_2 C.F._2
con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Prastaro , via Aldo Moro n. 13, Brescia, che li rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di e depositato dai soggetti sovraindebitati in data Parte_1 Parte_2
27.2.2024 , ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.,
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. , nominato Persona_1 dall'O.C.C. dell' di Bergamo. Organizzazione_1
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
Sussistono i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 666 .c.i.i. - procedure familiari - in quanto i soggetti
1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
sovraindebitati, risultano membri della stessa famiglia e, pur se non conviventi, hanno dimostrato l'origine sostanzialmente e prevalentemente comune del sovraidebitamento. In particolare gran parte dei debiti contratti e rimasti insoddisfatti sono riconducibili all'attività svolta dalla società di cui i due attuali Parte_3 ricorrenti erano soci illimitatamente responsabili.
La società risulta essere stata sottoposta a procedura fallimentare chiusasi con Parte_3 decreto 8.9.2016 del Tribunale di Milano senza che la procura fallimentare abbia consentito l'integrale soddisfazione dei creditori sociali e/o particolari dei soci.
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale, in quanto i soggetti sovraindebitati hanno la residenza rispettivamente nel Comune di Saronno (MI) e di Parabiago (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
Sussiste la legittimazione dei debitori ricorrenti , ai sensi degli artt. 2 co.1 lett.c) e 269 c.c.i.i. in quanto gli stessi debitori non risultano assoggettabili alla procedura di Liquidazione
Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,
La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori ricorrenti (vd. Relazione dell'O.C.C. );
Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal
Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalle parti ricorrenti.
In particolare le parti debitrici presentano un'esposizione debitoria complessiva rispettivamente
• di circa €. 617.000,oo Parte_1
• di circa €. 408.000,oo Parte_2
che non appare ripianabile con il patrimonio disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti, redditi che neppure consentono di far fronte a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.
Le parti ricorrenti hanno posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito rispettivamente da
Per ; Parte_1
- Nessun bene mobile e/o immobile
Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Per ; Parte_2
- Quota indivisa del 25 % di immobile sito in Garbagnate Milanese alla via Padre
Vismara n. 73
Devono inoltre ritenersi costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri derivanti dall'attività lavorativa svolta dai debitori seppure nella misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato ( art. 268 c.4 lett. b c.c.i.i.) .
La mancata previsione nel CCI di una norma analoga al precedente articolo 14 undecies Legge n.3/2012 che prevedeva espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti non appare infatti ostativa alla acquisizione dei redditi futuri in ragione dell'art. 142 c.2 CCI da ritenersi applicabile in via analogica alla Liquidazione Controllata ed ancor piu' dal dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni controllata gli stipendi e le pensioni nei limiti indicati dal giudice.
Occorre preliminarmente rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma ( anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito ) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.
Sotto tale profilo occorre prendere le mosse dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti che ha determinato
* per in €. 2.076,oo il fabbisogno complessivo del nucleo familiare costituito Parte_1 anche dalla moglie e da due figli minori. Persona_2
* per in €. 2.511,oo il fabbisogno complessivo del nucleo familiare Parte_2 costituito anche dal marito e da due figli di cui uno minorenne. Persona_3
A tale proposito appare evidente come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268 c.4 lett.b) c.c.i.i. ma che nel caso di specie l'importo indicato deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento dei soggetti sovraindebitati, importo congruo anche rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).
Al fabbisogno dei rispettivi nuclei familiari cosi' come sopra determinati sono chiamati a concorrere, in proporzione ai propri redditi, anche i coniugi dei due soggetti sovraindebitati.
- quanto al nucleo familiare di cui concorre la moglie con un Parte_1 Persona_2 reddito mensile di €. 1.447,oo per dodici mensilità, il debitore sarà chiamato a concorrere con il proprio reddito nella misura del 70% del fabbisogno complessivo
Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
- quanto al nucleo familiare di cui concorre il marito con un Parte_2 Persona_3 reddito mensile di €. 1.061,oo per dodici mensilità, il debitore sarà chiamato a concorrere con il proprio reddito nella misura del 64 % del fabbisogno complessivo
Da cio' ne consegue che, in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, i debitori sono autorizzati a trattenere dal reddito percepito rispettivamente
* la somma di €. 1.450,oo per dodici mensilità. Parte_1
* la somma di €. 1.600,oo per dodici mensilità. Parte_2
Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti dal soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro provvederà a versare l'intera retribuzione percepita da e da direttamente sul conto Parte_1 Parte_2 corrente intestato alla procedura.
Il Liquidatore provvederà quindi tempestivamente e senza ritardo a rendere disponibile ai debitori la somma nella misura indicata senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione da parte del giudice delegato, acquisendo definitivamente le eventuali somme eccedenti tali importo, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare a carico.
Da ultimo, si osserva sin d'ora che il pignoramento di quota parte della retribuzione con conseguente assegnazione al creditore procedente deve ritenersi inopponibile ai debitori a far tempo dalla data di apertura del concorso, in quanto avente ad oggetto crediti periodici futuri: la quota di reddito su cui insiste il provvedimento di assegnazione viene ad esistenza di mese in mese con il sorgere del diritto al pagamento della retribuzione e, pertanto, per i ratei di credito non ancora venuti ad esistenza non può dirsi verificato l'effetto traslativo in favore del creditore a beneficio del quale la garanzia è prestata. I ratei successivi all'apertura del concorso fanno parte del 'patrimonio' del debitore che, al pari del restante patrimonio, viene a formare l'attivo a disposizione dei creditori concorsuali.
Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dei ricorrenti di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett.
b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
Parte_1
( ) C.F._1
e di
Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Parte_2
( C.f. ) C.F._2
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi .
NOMINA Liquidatore il Dott. con studio in Nembro (BG) via Del Carroccio Persona_1
n. 23 .
ORDINA a e il deposito entro sette giorni Parte_1 Parte_2
l'Elenco dei creditori, ove non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al 4 giugno 2024, a pena di inammissibilità, per trasmettere al
Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA i debitori a trattenere il reddito mensile rispettivamente di €. Parte_1
1.450,oo e di €. 1.600,oo per dodici mensilità. Parte_2
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. competenti, a cura del
Liquidatore il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, scaduti i termini concessi per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo, il progetto di stato passivo ed entro il termine del 4 luglio 2024 provveda al deposito del programma di liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE che il liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione e/o comunque entro il termine del 31 gennaio 2027 una relazione finalizzata all'esdebitazione di diritto del e della di cui all'art. 282 c.c.i.i., relazione avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.
Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alle parti ricorrenti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2024 .
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi
Pag. 6 a 6