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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3198/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 3198/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 9.37 innanzi alla dott.ssa Giulia Troina, sono comparsi:
l'Avv. in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 per già dichiarato contumace, nessuno compare. CP_1
Il Giudice dà atto che l'odierna udienza è stata fissata ex artt. 281 terdecies – 281 sexies c.p.c. e invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'Avv. precisa le conclusioni come da ricorso richiamandone integralmente il contenuto. Pt_1
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale l'Avv. osserva che la domanda è Pt_1 fondata su prova documentale e che per quanto riguarda la congruità tra la somma richiesta e l'attività espletata, ha fatto riferimento alla giurisprudenza in materia per cui sono stati specificati in ricorso, fase per fase, i compensi esposti facendo riferimento ai parametri da D.M. Aggiunge, circa le anticipazioni, che nella somma richiesta esse erano state correttamente calcolate e comprese come indicato a pag. 5 del ricorso;
con riferimento a quelle relative a questo procedimento invece chiede che il venga CP_1 condannato anche a rifondere le spese conteggiate in euro 178,39 come documentate in atti e così specificate: spese notifica pari a euro 14,36+16,09+22,94, nonché spese iscrizione a ruolo declinate in euro 98 + 27; il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 3198/2024, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale promossa con ricorso ex art. 14 D. L. vo 150/2011 da:
AVV. (C.F.: , con studio in Como - Via Dante n. 25, in Parte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F.: CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza odierna parte ricorrente precisava le conclusioni – come da ricorso di seguito integralmente riportate - e procedeva alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., come da verbale d'udienza:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale ordinario adito, disattesa ogni contraria istanza: accertarsi e dichiararsi la rispondenza della somma richiesta, per le prestazioni rese, ai vigenti parametri professionali forensi e, per l'effetto, condannarsi il convenuto (CF CP_1
, al pagamento della somma complessiva lorda di € 4.695,68 in favore C.F._2 dell'Avv. (CF , a titolo di onorario e spese professionali, Parte_1 C.F._1 anticipazioni, oltre interessi dal 04/01/2021 (data di messa in mora) all'effettivo pagamento.
Con la condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 4.695,68, oltre
[...]
pagina 2 di 5 interessi dal 4.01.2021 (data di messa in mora) all'effettivo pagamento, per l'espletamento della attività professionale di cui al procedimento penale N. 4126/2016 R.G.N.R. Mod. 21 e conseguente processo N. 5115/2017 R.G. GIP – N. 1289/2018 R.G. Trib., nonché per l'attività espletata anche nella fase esecutiva N. 219/2019 SIEP avanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, fino alla rinuncia al mandato intervenuta in data 12.02.2021 (e ricevuta a mani del destinatario il 16.02.2025 – cfr. doc. 17).
A fondamento della propria domanda, il ricorrente allegava tutta la documentazione afferente all'attività difensiva espletata (cfr. docc. da 2) a 15), nonché 18) prodotti), specificando di aver formalmente sollecitato e messo in mora il cliente per il pagamento di tutte le note informative già a sue mani e allegate alla raccomandata a/r del 4.01.2021, senza alcun successo (cfr. anche doc. 19).
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione del 19.02.2025, il Giudice disponeva la rinnovazione della notificazione degli atti al nuovo indirizzo di residenza del convenuto e, alla successiva udienza dell'11.06.2025, verificava la regolarità e tempestività della notifica (effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico aggiornato al 3.02.2025 e ritirata dal destinatario personalmente in data 13.03.2025), dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa fondata su prova documentale e di pronta soluzione ovvero matura per la decisione con le prove documentali offerte, rinviava all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex artt. 281 terdecies – 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene di dover svolgere alcune brevi considerazioni preliminari.
Quanto alla propria competenza a decidere, si evidenzia che per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato è prevista una competenza funzionale del Tribunale
(indipendentemente dal valore) nelle forme del rito semplificato di cognizione, giusto il disposto dell'art. 14 D. L. vo 150/2011 e s.m.i..
Sotto il profilo della condizione di procedibilità, pur trattandosi di causa avente ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro ex art. 3 D.L.
132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014, la domanda svolta con il ricorso in esame non soggiace all'obbligo dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita in ragione della qualità del convenuto/resistente, come ritenuto da orientamenti giurisprudenziali che questo Giudice ritiene di condividere (cfr. Trib. Verona, ordinanza 18.06.2015): l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, cit. infatti prevede espressamente che quanto disposto dal medesimo comma 1 in tema di negoziazione assistita c.d. obbligatoria non si applichi alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
qualità quest'ultima rivestiva dal cliente CP_1 persona fisica, nel caso di specie.
pagina 3 di 5 Nel merito, si ritiene di poter addivenire a decisione allo stato degli atti: il ricorso infatti è fondato e merita accoglimento come di seguito specificato.
È documentalmente provata (cfr. docc. da 2) a 15) e 18) prodotti con ricorso) la complessiva attività professionale espletata dal ricorrente, come da note informative e dettaglio delle competenze (cfr. doc.
19) ed altresì il mancato pagamento delle somme dovute, nonostante la formale messa in mora della cliente, ritirata personalmente dello stesso ma rimasta priva di riscontro (cfr. doc. 17) in atti).
Sul punto il Tribunale osserva che mai è stata contestata la somma richiesta e che, con la scelta di rimanere contumace, non appare esservi alcuna giustificazione all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento gravante sul resistente dei compensi professionali in esame.
Con riferimento all'assenza della sottoscrizione di un preventivo da parte del allorché egli ha CP_1 affidato mandato difensivo fiduciario all'Avv. per la fase esecutiva (cfr. doc. 15) in atti), Pt_1 questo Giudice ritiene di dover condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità maggioritaria secondo cui il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale che non è soggetto a vincoli di forma (cfr. Cass. Civ. del 31.03.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Anche di recente la Suprema Corte, con sentenza n. 33193 del 10.11.2022, ha ribadito il principio secondo cui per esigere il pagamento del compenso, l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso e non anche la pattuizione di un corrispettivo.
Per quanto sopra, si ritiene accertato che il ricorrente ha espletato in favore di CP_1
l'attività difensiva nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nel processo penale che ne è scaturito e, infine, nella fase esecutiva, curando tutti gli adempimenti per garantire al cliente l'accesso alla misura dell'affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47 L. n. 354/1975 e s.m.i., fino alla rinuncia al mandato in ragione del contegno poco collaborativo assunto dal - come CP_1 rappresentata e documentata in atti -, con conseguente maturazione dei compensi professionali dovuti ai sensi dei parametri di cui al D.M. 55/2014 allora vigenti.
Il Tribunale ritiene infine che, sotto il profilo della valutazione dei criteri di quantificazione degli importi richiesti dal ricorrente, essi appaiono rispondenti ai parametri ex lege previsti e congrui in riferimento alla attività tecnica complessivamente espletata in favore dell'assistito, peraltro richiesti nei minimi (cfr. doc. 19).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (giudizio di cognizione avanti al Tribunale - valore da 1.101,00 a 5.201,00) nei medi tariffari tenuto conto della attività effettivamente svolta (fase studio, introduttiva e due udienze, tra cui una per la fase decisionale)
pagina 4 di 5 in euro 1.701,00 per compensi, oltre accessori come per legge, nonché per spese anticipate e documentate in complessivi euro 178,39.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA a pagare all'Avv. la somma di euro 4.695,68 CP_1 Parte_1 oltre spese generali e accessori di legge ed oltre interessi e rivalutazione dal 4.01.2021, quale somma dovuta per l'attività professionale svolta in suo favore di cui in motivazione;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida CP_1 in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A, nonché in euro 178,39 per spese anticipate e documentate.
Como, 9 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 3198/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 9.37 innanzi alla dott.ssa Giulia Troina, sono comparsi:
l'Avv. in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 per già dichiarato contumace, nessuno compare. CP_1
Il Giudice dà atto che l'odierna udienza è stata fissata ex artt. 281 terdecies – 281 sexies c.p.c. e invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'Avv. precisa le conclusioni come da ricorso richiamandone integralmente il contenuto. Pt_1
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale l'Avv. osserva che la domanda è Pt_1 fondata su prova documentale e che per quanto riguarda la congruità tra la somma richiesta e l'attività espletata, ha fatto riferimento alla giurisprudenza in materia per cui sono stati specificati in ricorso, fase per fase, i compensi esposti facendo riferimento ai parametri da D.M. Aggiunge, circa le anticipazioni, che nella somma richiesta esse erano state correttamente calcolate e comprese come indicato a pag. 5 del ricorso;
con riferimento a quelle relative a questo procedimento invece chiede che il venga CP_1 condannato anche a rifondere le spese conteggiate in euro 178,39 come documentate in atti e così specificate: spese notifica pari a euro 14,36+16,09+22,94, nonché spese iscrizione a ruolo declinate in euro 98 + 27; il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 3198/2024, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale promossa con ricorso ex art. 14 D. L. vo 150/2011 da:
AVV. (C.F.: , con studio in Como - Via Dante n. 25, in Parte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F.: CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza odierna parte ricorrente precisava le conclusioni – come da ricorso di seguito integralmente riportate - e procedeva alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., come da verbale d'udienza:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale ordinario adito, disattesa ogni contraria istanza: accertarsi e dichiararsi la rispondenza della somma richiesta, per le prestazioni rese, ai vigenti parametri professionali forensi e, per l'effetto, condannarsi il convenuto (CF CP_1
, al pagamento della somma complessiva lorda di € 4.695,68 in favore C.F._2 dell'Avv. (CF , a titolo di onorario e spese professionali, Parte_1 C.F._1 anticipazioni, oltre interessi dal 04/01/2021 (data di messa in mora) all'effettivo pagamento.
Con la condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 4.695,68, oltre
[...]
pagina 2 di 5 interessi dal 4.01.2021 (data di messa in mora) all'effettivo pagamento, per l'espletamento della attività professionale di cui al procedimento penale N. 4126/2016 R.G.N.R. Mod. 21 e conseguente processo N. 5115/2017 R.G. GIP – N. 1289/2018 R.G. Trib., nonché per l'attività espletata anche nella fase esecutiva N. 219/2019 SIEP avanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, fino alla rinuncia al mandato intervenuta in data 12.02.2021 (e ricevuta a mani del destinatario il 16.02.2025 – cfr. doc. 17).
A fondamento della propria domanda, il ricorrente allegava tutta la documentazione afferente all'attività difensiva espletata (cfr. docc. da 2) a 15), nonché 18) prodotti), specificando di aver formalmente sollecitato e messo in mora il cliente per il pagamento di tutte le note informative già a sue mani e allegate alla raccomandata a/r del 4.01.2021, senza alcun successo (cfr. anche doc. 19).
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione del 19.02.2025, il Giudice disponeva la rinnovazione della notificazione degli atti al nuovo indirizzo di residenza del convenuto e, alla successiva udienza dell'11.06.2025, verificava la regolarità e tempestività della notifica (effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico aggiornato al 3.02.2025 e ritirata dal destinatario personalmente in data 13.03.2025), dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa fondata su prova documentale e di pronta soluzione ovvero matura per la decisione con le prove documentali offerte, rinviava all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex artt. 281 terdecies – 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene di dover svolgere alcune brevi considerazioni preliminari.
Quanto alla propria competenza a decidere, si evidenzia che per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato è prevista una competenza funzionale del Tribunale
(indipendentemente dal valore) nelle forme del rito semplificato di cognizione, giusto il disposto dell'art. 14 D. L. vo 150/2011 e s.m.i..
Sotto il profilo della condizione di procedibilità, pur trattandosi di causa avente ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro ex art. 3 D.L.
132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014, la domanda svolta con il ricorso in esame non soggiace all'obbligo dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita in ragione della qualità del convenuto/resistente, come ritenuto da orientamenti giurisprudenziali che questo Giudice ritiene di condividere (cfr. Trib. Verona, ordinanza 18.06.2015): l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, cit. infatti prevede espressamente che quanto disposto dal medesimo comma 1 in tema di negoziazione assistita c.d. obbligatoria non si applichi alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
qualità quest'ultima rivestiva dal cliente CP_1 persona fisica, nel caso di specie.
pagina 3 di 5 Nel merito, si ritiene di poter addivenire a decisione allo stato degli atti: il ricorso infatti è fondato e merita accoglimento come di seguito specificato.
È documentalmente provata (cfr. docc. da 2) a 15) e 18) prodotti con ricorso) la complessiva attività professionale espletata dal ricorrente, come da note informative e dettaglio delle competenze (cfr. doc.
19) ed altresì il mancato pagamento delle somme dovute, nonostante la formale messa in mora della cliente, ritirata personalmente dello stesso ma rimasta priva di riscontro (cfr. doc. 17) in atti).
Sul punto il Tribunale osserva che mai è stata contestata la somma richiesta e che, con la scelta di rimanere contumace, non appare esservi alcuna giustificazione all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento gravante sul resistente dei compensi professionali in esame.
Con riferimento all'assenza della sottoscrizione di un preventivo da parte del allorché egli ha CP_1 affidato mandato difensivo fiduciario all'Avv. per la fase esecutiva (cfr. doc. 15) in atti), Pt_1 questo Giudice ritiene di dover condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità maggioritaria secondo cui il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale che non è soggetto a vincoli di forma (cfr. Cass. Civ. del 31.03.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Anche di recente la Suprema Corte, con sentenza n. 33193 del 10.11.2022, ha ribadito il principio secondo cui per esigere il pagamento del compenso, l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso e non anche la pattuizione di un corrispettivo.
Per quanto sopra, si ritiene accertato che il ricorrente ha espletato in favore di CP_1
l'attività difensiva nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nel processo penale che ne è scaturito e, infine, nella fase esecutiva, curando tutti gli adempimenti per garantire al cliente l'accesso alla misura dell'affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47 L. n. 354/1975 e s.m.i., fino alla rinuncia al mandato in ragione del contegno poco collaborativo assunto dal - come CP_1 rappresentata e documentata in atti -, con conseguente maturazione dei compensi professionali dovuti ai sensi dei parametri di cui al D.M. 55/2014 allora vigenti.
Il Tribunale ritiene infine che, sotto il profilo della valutazione dei criteri di quantificazione degli importi richiesti dal ricorrente, essi appaiono rispondenti ai parametri ex lege previsti e congrui in riferimento alla attività tecnica complessivamente espletata in favore dell'assistito, peraltro richiesti nei minimi (cfr. doc. 19).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (giudizio di cognizione avanti al Tribunale - valore da 1.101,00 a 5.201,00) nei medi tariffari tenuto conto della attività effettivamente svolta (fase studio, introduttiva e due udienze, tra cui una per la fase decisionale)
pagina 4 di 5 in euro 1.701,00 per compensi, oltre accessori come per legge, nonché per spese anticipate e documentate in complessivi euro 178,39.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA a pagare all'Avv. la somma di euro 4.695,68 CP_1 Parte_1 oltre spese generali e accessori di legge ed oltre interessi e rivalutazione dal 4.01.2021, quale somma dovuta per l'attività professionale svolta in suo favore di cui in motivazione;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida CP_1 in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A, nonché in euro 178,39 per spese anticipate e documentate.
Como, 9 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
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