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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 12/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa
IO GN è chiamata la causa iscritta al n. 3318 2023 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Lucchesi in sostituzione dell'avv. M. papa che discute la causa riportandosi alle difese di cui al ricorso e successive difese insistendo nel richiamo del ctu .
Per l' è comparso l'Avv. Marcedone in sostituzione dell'Avv. Caliò che discute la causa CP_1
riportandosi alle difese di cui alla memoria di costituzione insiste in atti
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa IO
GN, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 12/12/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3318 2023 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. PAPA MAURIZIO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Caliò Marincola Sculco giusta procure in atti resistente
Svolgimento del Processo
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 6.11.2023, al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura del 100% al fine di poter usufruire delle agevolazioni non economiche (acquisto farmaci in esenzione per patologia), la riduzione dell'ISEE (indicatore inferiore), agevolazioni fiscali e la riduzione della TARI da parte del
Comune di residenza);
-instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava le difese avversarie CP_1 deduceva la legittimità dell'operato dell'ente di previdenza, ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso atteso che non era stato esperito il procedimento ex art. 445 bi cpc chiedeva il rigetto del ricorso;
la carenza di prova in ordine ai requisiti sanitari richiesti:
In corso di causa prestava giuramento il CTU dott. al fine di accertare la percentuale di Per_1 invalidità in capo all'istante, il ctu depositava nei termini assegnati l'elaborato peritale.
Istruita la causa mediante produzione documentale, veniva rigettata la richiesta di richiamo del ctu, la causa all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione.
Motivi della Decisione
In punto di diritto il decidente osserva:
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 442 cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura del 100”al fine di “agevolazioni non economiche (acquisto farmaci in esenzione per patologia), la riduzione dell'ISEE (indicatore inferiore), agevolazioni fiscali e la riduzione della TARI da parte del Comune di residenza”.
Ciò premesso, giova evidenziare che nel caso che ci occupa il ricorrente ha avanzato, con ricorso ex art. 442 cpc, domanda mirante al riconoscimento dell'invalidità non inferiore alla misura del 100% al fine di godere di benefici diversi rispetto a quelli economici.
L'art.445 bis c.p.c. stabilisce che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 bis codice di procedura civile, in quanto compatibili…”.
IL D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”), e in particolare dall'art. 130, e a differenza di quanto ritenuto nel regime disciplinato dal D.P.R. 21 settembre 1994,
n. 698(“Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”), non prevede alcuna disposizione che consenta l'esperibilità di una azione di mero accertamento dello stato di invalidità e dunque, correttamente l'istante ha presentato ricorso ex art. 442 cpc.
Sussiste interesse ad agire della ricorrente atteso che ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere lo status di invalido per poi godere di benefici dalla provvidenza economica.
L'istante ha documentato con certificazione medica il proprio stato di salute
Nel caso che ci occupa, deve rilevarsi che il CTU ha accertato in capo alla ricorrente: “DISCOPAT1E
MULTIPLE CERVICO-LOMBARI CON RADICOLOPAT1E PERIFERICHE IN SOGGETTO
SOVRAPPESO CON ALLEGATA SI DI . SI Persona_2
METABOLICA, DISLIPIDEMIA E GOZZO TIROIDEO IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO.
CTSTOCELE I ° GRADO. VARICOSITA' ARTI INFERIORI. STATO ANSIOSO-DEPRESSIVO
L'attuale esame clinico-obiettivo e documentale ha permesso di evidenziare, a carico della Sig.ra
, una "discopatie multiple cervico-lombari con radicolopatie periferiche con allegata Parte_1
sindrome di Neri-Barrà-Lleau" (valutabile, in base alle tabelle di cui al D.M. 5.2.1992, con una invalidità del 35%), "sindrome metabolica, dislipidemla e gozzo tiroideo in trattamento farmacologicoff (valutabili complessivamente con una invalidità pari al 20%), "cistocele di /° grado con incontinenza urinaria" (valutabile con una invalidità del 20%), "varicosità arti inferiori"
(valutabile con una invalidità del 10% ed uno "stato ansioso-depressivo" (valutabile con una invalidità del 15%), infermità determinanti, complessivamente, tenuto conto del previsto calcolo riduzionistico previsto dalle tabelle sopra indicate, una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa non superiore al 65% (sessantacincine%) sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa. Dai dati complessivi emersi dall'esame clinico-obiettivo e dalla visione degli accertamenti sanitari prodotti, si ritiene, quindi, che la parte ricorrente non abbia potuto presentare, sin dal momento della domanda amministrativa, che in atto, patologie atte a determinare il raggiungimento di percentuali invalidanti necessarie per il riconoscimento di una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex Legge 118/71. …”
La relazione del CTU appare ben motivata in relazione ai requisiti legittimanti la domanda avanzata in ricorso e non suscettibile di censure;
pertanto, non si ritiene necessario dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Peraltro, la relazione del ctu non è stata contestata dalle parti nei termini assegnati tant'è che questo decidente ha rigettato con ordinanza resa il 10.12.2025 il richiamo del ctu atteso che l'asserito aggravamento di cui al certificato del 27.6.2025 si riferisce a patologie estranee ai referti di cui in domanda ed alle patologie riferite al ctu
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.
La parte ricorrente sebbene soccombente va esonerata dal pagamento delle spese di lite attesa la dichiarazione in atti ex art. 152 disp. Att.
Spese di ctu poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
-Rigetta il ricorso
Spese irripetibili.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IO GN
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 12/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa
IO GN è chiamata la causa iscritta al n. 3318 2023 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Lucchesi in sostituzione dell'avv. M. papa che discute la causa riportandosi alle difese di cui al ricorso e successive difese insistendo nel richiamo del ctu .
Per l' è comparso l'Avv. Marcedone in sostituzione dell'Avv. Caliò che discute la causa CP_1
riportandosi alle difese di cui alla memoria di costituzione insiste in atti
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa IO
GN, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 12/12/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3318 2023 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. PAPA MAURIZIO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Caliò Marincola Sculco giusta procure in atti resistente
Svolgimento del Processo
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 6.11.2023, al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura del 100% al fine di poter usufruire delle agevolazioni non economiche (acquisto farmaci in esenzione per patologia), la riduzione dell'ISEE (indicatore inferiore), agevolazioni fiscali e la riduzione della TARI da parte del
Comune di residenza);
-instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava le difese avversarie CP_1 deduceva la legittimità dell'operato dell'ente di previdenza, ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso atteso che non era stato esperito il procedimento ex art. 445 bi cpc chiedeva il rigetto del ricorso;
la carenza di prova in ordine ai requisiti sanitari richiesti:
In corso di causa prestava giuramento il CTU dott. al fine di accertare la percentuale di Per_1 invalidità in capo all'istante, il ctu depositava nei termini assegnati l'elaborato peritale.
Istruita la causa mediante produzione documentale, veniva rigettata la richiesta di richiamo del ctu, la causa all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione.
Motivi della Decisione
In punto di diritto il decidente osserva:
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 442 cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura del 100”al fine di “agevolazioni non economiche (acquisto farmaci in esenzione per patologia), la riduzione dell'ISEE (indicatore inferiore), agevolazioni fiscali e la riduzione della TARI da parte del Comune di residenza”.
Ciò premesso, giova evidenziare che nel caso che ci occupa il ricorrente ha avanzato, con ricorso ex art. 442 cpc, domanda mirante al riconoscimento dell'invalidità non inferiore alla misura del 100% al fine di godere di benefici diversi rispetto a quelli economici.
L'art.445 bis c.p.c. stabilisce che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 bis codice di procedura civile, in quanto compatibili…”.
IL D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”), e in particolare dall'art. 130, e a differenza di quanto ritenuto nel regime disciplinato dal D.P.R. 21 settembre 1994,
n. 698(“Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”), non prevede alcuna disposizione che consenta l'esperibilità di una azione di mero accertamento dello stato di invalidità e dunque, correttamente l'istante ha presentato ricorso ex art. 442 cpc.
Sussiste interesse ad agire della ricorrente atteso che ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere lo status di invalido per poi godere di benefici dalla provvidenza economica.
L'istante ha documentato con certificazione medica il proprio stato di salute
Nel caso che ci occupa, deve rilevarsi che il CTU ha accertato in capo alla ricorrente: “DISCOPAT1E
MULTIPLE CERVICO-LOMBARI CON RADICOLOPAT1E PERIFERICHE IN SOGGETTO
SOVRAPPESO CON ALLEGATA SI DI . SI Persona_2
METABOLICA, DISLIPIDEMIA E GOZZO TIROIDEO IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO.
CTSTOCELE I ° GRADO. VARICOSITA' ARTI INFERIORI. STATO ANSIOSO-DEPRESSIVO
L'attuale esame clinico-obiettivo e documentale ha permesso di evidenziare, a carico della Sig.ra
, una "discopatie multiple cervico-lombari con radicolopatie periferiche con allegata Parte_1
sindrome di Neri-Barrà-Lleau" (valutabile, in base alle tabelle di cui al D.M. 5.2.1992, con una invalidità del 35%), "sindrome metabolica, dislipidemla e gozzo tiroideo in trattamento farmacologicoff (valutabili complessivamente con una invalidità pari al 20%), "cistocele di /° grado con incontinenza urinaria" (valutabile con una invalidità del 20%), "varicosità arti inferiori"
(valutabile con una invalidità del 10% ed uno "stato ansioso-depressivo" (valutabile con una invalidità del 15%), infermità determinanti, complessivamente, tenuto conto del previsto calcolo riduzionistico previsto dalle tabelle sopra indicate, una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa non superiore al 65% (sessantacincine%) sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa. Dai dati complessivi emersi dall'esame clinico-obiettivo e dalla visione degli accertamenti sanitari prodotti, si ritiene, quindi, che la parte ricorrente non abbia potuto presentare, sin dal momento della domanda amministrativa, che in atto, patologie atte a determinare il raggiungimento di percentuali invalidanti necessarie per il riconoscimento di una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex Legge 118/71. …”
La relazione del CTU appare ben motivata in relazione ai requisiti legittimanti la domanda avanzata in ricorso e non suscettibile di censure;
pertanto, non si ritiene necessario dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Peraltro, la relazione del ctu non è stata contestata dalle parti nei termini assegnati tant'è che questo decidente ha rigettato con ordinanza resa il 10.12.2025 il richiamo del ctu atteso che l'asserito aggravamento di cui al certificato del 27.6.2025 si riferisce a patologie estranee ai referti di cui in domanda ed alle patologie riferite al ctu
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.
La parte ricorrente sebbene soccombente va esonerata dal pagamento delle spese di lite attesa la dichiarazione in atti ex art. 152 disp. Att.
Spese di ctu poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
-Rigetta il ricorso
Spese irripetibili.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IO GN