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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
A seguito dell'udienza di discussione del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 855 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025,
TRA
, con Parte_1
l'Avv. Carla d'Aloisio e l'Avv. Massimiliano Morelli
Appellanti
E
, con gli Avv.ti Christiano Giustini e Andrea Vecchio Controparte_1
Verderame
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 11435/2024 pubblicata il 13.11.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma adìta -riformando la sentenza impugnata- dichiarare non prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n.
39720230022182041000 e -ritenendo sussistente il suo obbligo d'iscrizione alla gestione separata- condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.”;
1 per l'appellato: “Voglia l'On.le Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare il gravame dell' e confermare la sentenza di primo grado. In via gradata, accogliere, con diversa Pt_1 motivazione, l'opposizione di prime cure e tutte le relative conclusioni. Con sentenza esecutiva e vittoria di spese del grado.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Controparte_1
39720230022182041000, notificatogli il 12.1.2024 a titolo di contributi relativi alla gestione separata per il 2014. Si era costituito l per resistere al ricorso, evidenziando, quanto Pt_1 all'eccezione di prescrizione, che i termini erano stati sospesi per effetto della normativa emergenziale e che erano stati notificati atti interruttivi.
Il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione, così motivando:
“i crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto sono estinti per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art.3 co. 9 – 10 l. n. 335/95; invero, tenuto conto che tali crediti sono relativi all'anno 2014 e che il termine ultimo per il versamento degli stessi era scaduto in data 6.7.2015, si osserva che alla data di notifica dell'avviso opposto (12.1.2024), in assenza di precedenti atti interruttivi, era ormai maturato il termine quinquennale richiamato pur in considerazione della sospensione del termine medesimo pari a complessivi 1 anno, 5 mesi e
24 giorni per effetto della disposizioni emergenziali previste dal d.l.n.18\2020 e successive proroghe fino al termine finale del 31.8.2021.”.
Conclusivamente, il Tribunale aveva statuito: “accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.39720230022182041000; condanna l' al pagamento delle spese di Pt_1 giudizio che liquida nella somma complessiva di E.1800,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, nonché al rimborso del c.u. pari alla somma di E.43,00.”.
L' ha appellato la sentenza. si è costituito per resistere Pt_1 Controparte_1 all'appello, anche riproponendo altre questioni di cui all'originaria opposizione, dichiarate assorbite (come la genericità dell'atto impugnato, la mancanza di motivazione, la carenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata).
All'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.
Con un unico motivo di appello l deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. Pt_1
37, d.l. 18/2020, conv. con mod. nella l. 27/20, 11, c. 9, d.l. 183/2020, conv. con mod. nella l.
21/2021, 11, c. 1, d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/20 e 68, d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/20 in combinato disposto con l'art. 12, d.lgs. 159/2015 ed omesso esame di un atto interruttivo della prescrizione, tempestivamente prodotto e di cui vi era espressa menzione nella memoria difensiva”.
In primo luogo, l'appellante evidenzia che la sospensione dei termini prevista dalla disciplina emergenziale (in relazione alla quale deve considerarsi altresì il termine ex art. 11, comma nono, del D.L. n. 183/2021) ammonta a 310 giorni: e dunque, considerato che il termine di pagamento scadeva per effetto dell'applicazione della prima sospensione (art. 37, c. 2, d.l.
18/20 conv. con mod. nella l. 27/20) il 13.11.2020, si sarebbe potuto applicare l'altro (ex art. 11, c. 9, d.l. 183/2020, conv. con mod. nella l. 21/2021), solo qualora nell'arco temporale intermedio vi fosse stata prova di una interruzione tempestiva, considerato che la seconda sospensione iniziava a decorrere dal 31.12.2020.
In secondo luogo, ha rilevato che tale prova era stata fornita, poiché il 14.9.2020 era stato notificato al ricorrente un avviso bonario, come tempestivamente allegato e documentato e come non contestato dall'originario opponente. Di tal che al 12.1.2024, data di notifica dell'atto impugnato, il termine non era ancora nuovamente decorso.
Quanto al merito della debenza dei contributi, l' ha sottolineato che è consentita la doppia Pt_1 iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti e che, quanto alla prima, i relativi presupposto emergono dalla dichiarazione dei redditi per il 2014, laddove il
[...] ha dichiarato di avere percepito un reddito di euro 60.982,00, compilando il quadro CP_1
R2, pur non avendo denunciato tale reddito all' (ciò che legittima l'applicazione delle Pt_1 sanzioni per evasione).
2.
L'appellato ha replicato che l'avviso bonario del 10.9.2020 non costituiva atto idoneo ai fini interruttivi sia per la sua genericità sia per il suo tenore meramente informativo senza intimazione al pagamento;
di tal che, la prescrizione che aveva iniziato a decorrere il 6.7.2015 non è stata interrotta fino alla notifica dell'avviso impugnato il 12.1.2024.
La norma a cui si riferisce l' (art. 11, comma nono, del D.L. 183/2020), poi, è entrata in Pt_1 vigore il 31.12.2020, a prescrizione già decorsa, anche volendo considerare i primi 129 giorni della sospensione di cui al D.L. n. 18/2020 (che sarebbero andati a scadere il 13.11.2020).
3 L'appellato ha altresì riproposto, come accennato, le censure dell'originaria opposizione riguardanti la nullità dell'avviso di addebito:
- per carenza dei requisiti di contenuto e forma di cui all'art. 30 del D.l. n. 78/2010, in relazione alla specifica indicazione della causale del credito, senza la possibilità di rinviare ad atti presupposti;
- per l'insufficienza, al medesimo fine, del mero richiamo alla “Gestione Separata dei Liberi
Professionisti” ovvero all'avviso bonario;
- per l'omessa indicazione della ragione dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata in questione, mai comunicata.
Ancora, il ha contestato la sussistenza dei presupposti della detta Controparte_1 iscrizione, essendo egli iscritto, invece, alla Gestione degli Artigiani e Commercianti in riferimento alla quale percepisce pensione dal 2012; nonché l'erroneità per eccesso del quantum.
3.
L'appello è fondato, poiché la sentenza gravata non ha correttamente applicato la normativa sulla prescrizione e ha omesso di considerare l'intervenuta e pacifica notifica dell'avviso bonario del 14.9.2020.
Non è contestato fra le parti che la prescrizione delle pretese dovute per l'anno 2014 sia iniziata a decorrere il 6.7.2015; e che per effetto dell'entrata in vigore, prima della scadenza quinquennale, dell'art. 37, c. 2, d.l. 18/20 conv. con mod. nella l. 27/20, tale termine quinquennale, che sarebbe scaduto il 6.7.2020, sia stato per legge prorogato fino al 13.11.2020.
Nelle more, e dunque tempestivamente, il 14.9.2020 è stato notificato un avviso bonario del seguente tenore: “da una verifica è risultato che Lei ha dichiarato per l'anno 2014, un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni. Avendo verificato che tale reddito non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o
Casse professionali, si è proceduto a calcolare d'ufficio, l'importo dei contributi da Lei dovuti per l'anno 2014, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. A tal fine la invitiamo ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, il versamento degli importi indicati, a titolo di contribuzione e di relative sanzioni (calcolate ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000), nel prospetto allegato. Il versamento deve essere eseguito tramite il Modello F24 telematico, indicando i dati contenuti nel citato prospetto. Se invece Lei volesse impugnare il presente provvedimento, potrà farlo presentando un ricorso amministrativo ai nostri uffici. (omissis)”. Al provvedimento è allegato
4 un prospetto nel quale è indicato il reddito dichiarato ai fini fiscali e, a parte, le sanzioni applicate.
L'avviso è tutt'altro che generico e costituisce una vera e propria richiesta di pagamento motivata, tanto è vero che indica un termine per il versamento e allude alla possibilità di contestare giudizialmente la richiesta. Il dato reddituale è poi conforme a quanto dichiarato ai fini fiscali, per cui il destinatario era già in grado di valutarne la correttezza. È dunque sfornita di fondamento documentale la tesi che si tratterebbe di un invito non specifico.
Come statuito dalla Cassazione, ad esempio nell'ordinanza n. 15140 del 2021, “un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.”.
La prescrizione, ritualmente interrotta il 14.9.2020, non era, pertanto, decorsa nel gennaio
2024, allorché è stato notificato l'avviso di addebito oggetto di opposizione.
4.
L'avviso di addebito è esaurientemente motivato, anche con il richiamo all'avviso bonario ricevuto in precedenza che, come accennato, espone chiaramente i presupposti della pretesa, peraltro riscontrabili documentalmente. Il nel 2014 era pensionato e nella Controparte_1 propria dichiarazione dei redditi, prodotta dall , ha indicato l'avvenuta percezione di ben Pt_1
60.982,00 euro, ulteriori rispetto alla pensione, espressamente imputati (quadro RE) a “reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni”. Non si coglie, quindi, quali elementi informativi possano considerarsi deficitari all'esito dell'esame dei due atti correttamente ricevuti, tenuto conto che solo genericamente, e dunque inammissibilmente, è stato contestato il quantum della pretesa.
Sono, pertanto, riscontrabili documentalmente i presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata;
iscrizione della quale, peraltro, il era stato notiziato con Controparte_1 il ridetto avviso bonario.
Come è noto la ratio dell'obbligo assicurativo, che si è via via esteso a quasi tutti i lavoratori autonomi, risiede in una consapevole scelta legislativa di estensione della copertura
5 assicurativa anche attraverso il piano oggettivo, perché ancorata direttamente alla produzione di redditi ai sensi della disciplina tributaria, dunque una ratio di chiusura del sistema e di effettività del principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38 Cost., comma 2, nei modi indicati dallo stesso art. 38 Cost., comma 4.
5.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata,
l'originaria opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in data Pt_1
17.10.2024 nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale del Controparte_1
Lavoro di Roma n. 11435/2024 pubblicata il 13.11.2024, così provvede:
- in totale accoglimento dell'appello e a totale modifica della sentenza gravata, respinge le originarie domande dell'appellato;
- condanna l'appellato a rimborsare all' le spese del doppio grado di giudizio, Pt_1 liquidate, quanto al primo grado in euro 1.800,00 e quanto al presente grado in euro 2.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, lì 3.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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