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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/08/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.2130/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Bernardini (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Bernardini (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Mignanego (GE) il 27/06/2009 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi / vivranno separati portandosi reciproco rispetto Parte_1 Parte_2 impegnandosi a non coinvolgere i figli minori in eventuali nuove relazioni di carattere fino a che quest'ultime non abbiano il carattere della stabilità;
2) i figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori ancorchè con collocazione abitativa alternata presso l'abitazione della madre e del padre e più precisamente per quattro giorni settimanali presso l'abitazione della madre e per tre giorni settimanali (da concordare) presso l'abitazione del padre con l'intesa che ciascuno dei detti periodi debba comprendere il week-end che pertanto sarà alternato, il tutto fatti salvi diversi accordi che in ogni caso dovranno tener conto dei supremi interessi dei figli;
3) le parti convengono che i figli permangano con la madre e/o con il padre in occasione delle maggiori festività e ricorrenze con il criterio dell'alternanza convenendo che il periodo natalizio verrà suddiviso in due sotto-periodi e più precisamente dal 23/12 al 31/12 e dal 01/01 al 07/01 di ciascun anno di cui uno dei quali con il padre, l'altro con la madre. Tali periodi verranno invertiti di anno in anno tra le parti con l'ulteriore intesa che per quanto attiene alla giornata del Natale quest'ultima verrà trascorsa da ciascuno dei genitori con entrambi i figli secondo gli orari e le abitudini meglio viste e da concordarsi di volta in volta in modo da consentire ai figli lo scambio dei regali presso ciascun genitore ed i familiari di riferimento;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) la casa ex coniugale sita in Serra CC, (Ge) via Ponte 17 viene assegnata alla madre la quale ne è peraltro usufruttuaria con l'intesa che il marito provveda al rilascio di detta abitazione entro il mese di luglio 2025, il tutto salvo diverso accordo e comunque nei termini strettamente necessari a che il sig. possa Parte_2 reperire altro immobile ove trasferire la propria residenza presso la quale potrà portare con se i suoi effetti personali e quanto di sua competenza;
5) la residenza anagrafica dei figli permarrà presso la casa ex coniugale sita in
Serra CC (Ge), via Ponte 17 ove i ragazzi abiteranno con la madre;
6) in funzione del reddito pressochè similare delle parti ed in funzione del fatto che la sig.ra usufruisce gratuitamente dell'immobile in cui attualmente Parte_1 vive, i coniugi autosufficienti ex se, hanno deciso di nulla reciprocamente pretendere e/o corrispondere all'altro a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli in quanto al loro sostentamento provvederanno direttamente per il periodo in cui i predetti si troveranno collocati presso di loro;
7) ciò premesso resta inteso che le spese straordinarie afferenti i figli minori verranno ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuna con l'intesa che le stesse si impegnano a far riferimento alle disposizioni di cui noto Protocollo afferente le spese straordinarie dei figli così come predisposto dalla Sezione Famiglia dell'Ill.mo Tribunale di Genova in data 16/09/2016;
8) le parti convengono che l'assegno unico per i figli così come corrisposto dall' verrà ripartito per la quota del 50% a ciascuna delle parti;
CP_1
9) le parti si danno reciprocamente atto di aver diviso i c/c e quant'altro di loro proprietà comune dandosi reciprocamente atto che con l'adempimento delle succitate clausole le stesse non avranno di che vantare ulteriori pretese e/o rivendicazioni di sorta anche mai prima d'ora fatte valere;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 1, Parte I, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Bernardini (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Bernardini (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Mignanego (GE) il 27/06/2009 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi / vivranno separati portandosi reciproco rispetto Parte_1 Parte_2 impegnandosi a non coinvolgere i figli minori in eventuali nuove relazioni di carattere fino a che quest'ultime non abbiano il carattere della stabilità;
2) i figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori ancorchè con collocazione abitativa alternata presso l'abitazione della madre e del padre e più precisamente per quattro giorni settimanali presso l'abitazione della madre e per tre giorni settimanali (da concordare) presso l'abitazione del padre con l'intesa che ciascuno dei detti periodi debba comprendere il week-end che pertanto sarà alternato, il tutto fatti salvi diversi accordi che in ogni caso dovranno tener conto dei supremi interessi dei figli;
3) le parti convengono che i figli permangano con la madre e/o con il padre in occasione delle maggiori festività e ricorrenze con il criterio dell'alternanza convenendo che il periodo natalizio verrà suddiviso in due sotto-periodi e più precisamente dal 23/12 al 31/12 e dal 01/01 al 07/01 di ciascun anno di cui uno dei quali con il padre, l'altro con la madre. Tali periodi verranno invertiti di anno in anno tra le parti con l'ulteriore intesa che per quanto attiene alla giornata del Natale quest'ultima verrà trascorsa da ciascuno dei genitori con entrambi i figli secondo gli orari e le abitudini meglio viste e da concordarsi di volta in volta in modo da consentire ai figli lo scambio dei regali presso ciascun genitore ed i familiari di riferimento;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) la casa ex coniugale sita in Serra CC, (Ge) via Ponte 17 viene assegnata alla madre la quale ne è peraltro usufruttuaria con l'intesa che il marito provveda al rilascio di detta abitazione entro il mese di luglio 2025, il tutto salvo diverso accordo e comunque nei termini strettamente necessari a che il sig. possa Parte_2 reperire altro immobile ove trasferire la propria residenza presso la quale potrà portare con se i suoi effetti personali e quanto di sua competenza;
5) la residenza anagrafica dei figli permarrà presso la casa ex coniugale sita in
Serra CC (Ge), via Ponte 17 ove i ragazzi abiteranno con la madre;
6) in funzione del reddito pressochè similare delle parti ed in funzione del fatto che la sig.ra usufruisce gratuitamente dell'immobile in cui attualmente Parte_1 vive, i coniugi autosufficienti ex se, hanno deciso di nulla reciprocamente pretendere e/o corrispondere all'altro a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli in quanto al loro sostentamento provvederanno direttamente per il periodo in cui i predetti si troveranno collocati presso di loro;
7) ciò premesso resta inteso che le spese straordinarie afferenti i figli minori verranno ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuna con l'intesa che le stesse si impegnano a far riferimento alle disposizioni di cui noto Protocollo afferente le spese straordinarie dei figli così come predisposto dalla Sezione Famiglia dell'Ill.mo Tribunale di Genova in data 16/09/2016;
8) le parti convengono che l'assegno unico per i figli così come corrisposto dall' verrà ripartito per la quota del 50% a ciascuna delle parti;
CP_1
9) le parti si danno reciprocamente atto di aver diviso i c/c e quant'altro di loro proprietà comune dandosi reciprocamente atto che con l'adempimento delle succitate clausole le stesse non avranno di che vantare ulteriori pretese e/o rivendicazioni di sorta anche mai prima d'ora fatte valere;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 1, Parte I, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5