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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2023
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 18.6.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 100 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa: da
e elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 Parte_2
L.go Luigi Anttonelli n.14, presso lo studio dell'avv. Stb.. Maurizio Dioguardi (il quale agisce d'intesa ex art.. 8 D.Lgs 96/2001 con l'avv. Marco Mancini del Foro di Roma), che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione attori contro
e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_3
domiciliato in Teramo, via Stazio n. 22, presso lo studio dell'avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto pagina 2 di 10 OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, II comma c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 18.6.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, notificato in data 16.1.2023,
e convenivano in giudizio e per essa, Parte_1 Parte_2 Controparte_1
quale procuratrice, per ivi sentire, in via principale, Parte_3
dichiarare nullo, inefficace, improcedibile l'atto di pignoramento immobiliare del creditore procedente e, conseguentemente, nullo e/o inefficace e/o improcedibile il Controparte_2
procedimento esecutivo immobiliare r.g.e. 186/2014 per violazione della successione stabilita dagli artt. 555, 567 e 557 c.p.c. e per violazione dell'art. 557 comma 2 c.p.c. e, in via subordinata, revocare l'aggiudicazione in quanto avvenuta a prezzo iniquo, con condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
A fondamento della propria domanda, parte attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 29.4.2014, la notificava agli odierni attori atto di Controparte_2 pignoramento, dichiarandosi creditore di per la complessiva somma di € Parte_1
19.805,61 (successivamente precisata ex art. 499 c.p.c..), oltre agli interessi e alla rifusione delle spese di procedura, sulla scorta di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
494/10 del 22.10.2010, nonché in forza atto di precetto del 27.11.2012, rinnovato con atto notificato il 28.03.2013;
- che l'atto di pignoramento ricadeva su beni rientranti nella comunione legale dei coniugi
(coniuge debitore) e (coniuge non debitore) meglio Parte_1 Parte_2
decritti in citazione;
- che il creditore presentava istanza di vendita del bene pignorato il 14.07.2014, in pari data con il deposito della nota di trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare, in pagina 3 di 10 violazione della successione stabilita dagli artt. 555 e 567 c.p.c. nonché 164 ter disp. att.
c.p.c., con conseguente nullità e/o improcedibilità del pignoramento;
- che il pignoramento immobiliare promosso dal creditore doveva ritenersi Controparte_2
altresì nullo, e/o inefficace e/o improcedibile per violazione dell'art. 557, comma 2, c.p.c., poiché all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento in esame (05.05.2014), il creditore non disponeva della nota di trascrizione del pignoramento, che veniva depositata in data
14.07.2014;
- che ulteriore motivo di nullità e/o inefficacia e/o improcedibilità del pignoramento immobiliare era ravvisabile nel difetto di continuità delle trascrizioni per titoli sul bene pignorato anteriori al ventennio;
- che il bene veniva collocato in vendita a condizioni di prezzo inique ovvero non al giusto prezzo, in violazione, quindi, di quanto stabilito dall'art. 568 c.p.c.;
- che, in data 06.10.2022, e notificavano opposizione Parte_1 Parte_2
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito del processo di espropriazione n. 186/2014
R.G.E., pendente innanzi al Tribunale di Teramo;
- che il sub procedimento cautelare di opposizione veniva definito con provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione emesso in data 03.12.2022 e fissazione di termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
- che gli esecutati instauravano, quindi, il presente giudizio di merito;
- che l'odierna opposizione all'esecuzione, proposta ex art. 615, comma 2, c.p.c., riguardava una procedura esecutiva immobiliare iniziata il 29.04.2014, ragione per cui non era applicabile il regime delle preclusioni vigenti, quanto al termine finale per la sua proposizione, per effetto di espressa previsione normativa introdotta dall'art. 4, 1° comma, lett. I) del d.l. 03.05.2016, n. 59, fatta salva l'introduzione del giudizio di merito entro il termine stabilito dal giudice nel provvedimento relativo all'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.;
- che il presente giudizio, oltre che sulle eccezioni di nullità, inefficacia e/o improcedibilità sopra esposte, si fondava sull'intervenuta composizione stragiudiziale della pretesa creditoria avanzata dal creditore pignoratizio definita successivamente alla Controparte_2
pronuncia del provvedimento di vendita del 12.07.2018;
pagina 4 di 10 - che gli odierni opponenti, solo all'atto della ricezione della documentazione relativa al procedimento in argomento, la cui consegna è avvenuta il 22.06.2022 da parte del precedente difensore, potevano constatare che la loro proposta di definire in sede
Contr stragiudiziale la posizione debitoria nei confronti di Banca delle Marche S.p.a. (poi inoltrata dal precedente difensore il 27.08.2018, mediante il pagamento della somma di €
190.000,00, a saldo e stralcio di ogni altra pretesa, era rimasta priva di riscontro;
- che gli opponenti avevano piena e completa conoscenza del procedimento esecutivo solo all'esito dell'accesso al fascicolo telematico eseguito dal nuovo difensore, pertanto non potevano proporre tempestivamente l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. per fatti agli stessi non imputabili;
- che l'espropriazione del bene pignorato determinava grave pregiudizio per gli esecutati e per il nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, nel contestare ogni avverso assunto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibile e/o parzialmente inammissibile l'opposizione e, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande, eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni con essa formulate dagli attori.
In particolare, il convenuto deduceva in sintesi:
- che l'opposizione doveva ritenersi tardiva nella parte in cui era qualificabile in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., cioè in relazione alla pretesa assenza della continuità delle trascrizioni oltre il ventennio precedente la trascrizione del pignoramento e alla asserita soddisfazione in sede stragiudiziale del credito azionato in via esecutiva dal creditore procedente;
- che la trascrizione del pignoramento immobiliare era avvenuta in pari data rispetto al deposito dell'istanza di vendita, presumibilmente in un momento immediatamente precedente rispetto a quest'ultimo, con conseguente insussistenza di alcuna violazione;
- che non risultava violata neppure la disposizione di cui all'art. 557 comma 2 c.p.c., atteso che il dato letterale della legge era chiaro nel collegare l'effetto caducatorio al mancato o ritardato deposito di uno specifico novero di atti, ovverosia la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di pignoramento, copia del titolo esecutivo, copia del precetto e non la nota di trascrizione;
pagina 5 di 10 - che, quanto all'asserita mancanza di continuità delle trascrizioni, la stessa era stata sanata nel corso della procedura esecutiva;
- che l'art. 568 c.p.c. non era stato violato, in quanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza, anche un prezzo inferiore al valore posto originariamente a base della vendita non integrava un prezzo ingiusto di aggiudicazione, essendo stata tale fase espletata in corretta applicazione delle norme di rito e non avendo i debitori dedotto elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura.
La causa, esaurita la trattazione, giungeva all'udienza del 18.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di
“note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
La presente sentenza viene decisa alla luce del principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la
S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della
"res" da parte del danneggiato)”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare
pagina 6 di 10 previamente le altre” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, sentenza n. 12002 del 28/05/2014, conf. a
Cass., Sez. Un., sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve essere, in primo luogo, disattesa la deduzione attorea relativa alla violazione, ad opera del creditore procedente, della successione stabilita dagli artt. Controparte_2
555, 567 e 557 c.p.c.
Costituisce approdo ermeneutico ampiamente consolidato quello secondo cui il pignoramento immobiliare integra una fattispecie a formazione progressiva, che ha inizio con la notifica al debitore dell'atto disciplinato dall'art. 492 c.p.c. (che ha la funzione di cristallizzare la situazione patrimoniale dell'esecutato, imprimendo ai beni e ai diritti prescelti dal creditore il vincolo pignoratizio, sottraendoli alla sua libera disponibilità) e si perfeziona con la trascrizione nei pubblici registri immobiliari (che ha la funzione di rendere il pignoramento opponibile ai terzi e inefficaci nei confronti del creditore procedente e degli altri creditori intervenuti nell'esecuzione gli atti aventi per oggetto i medesimi beni e diritti pignorati che siano stati posti in essere successivamente all'esecuzione della formalità pubblicitaria). La trascrizione è pertanto “elemento perfezionativo del pignoramento immobiliare, teleologicamente destinato, combinando i propri effetti con la trascrizione del successivo decreto di trasferimento, a preservare la fruttuosità dell'acquisto (a titolo derivativo) del diritto immobiliare staggito ad opera dell'aggiudicatario o dell'assegnatario” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024,
n.6873).
Da quanto sopra deriva la necessità che il giudice dell'esecuzione, prima di disporre la vendita del bene pignorato, verifichi l'adempimento della formalità pubblicitaria, attraverso l'esame della nota di trascrizione depositata dal creditore procedente in ossequio a quanto stabilito dall'art. 557 c.p.c.
Ebbene, nella specie, risulta ex actis che la trascrizione del pignoramento immobiliare è avvenuta in pari data rispetto al deposito dell'istanza di vendita (14.7.2014), essendo irrilevante la data anteriore indicata in calce all'istanza stessa;
non può, pertanto, ravvisarsi alcuna mancanza o incompletezza della trascrizione in esame.
pagina 7 di 10 Neppure coglie nel segno l'asserita violazione dell'art. 557 comma 2 c.p.c., in quanto il deposito della nota di trascrizione è avvenuto oltre il termine di quindici giorni stabilito dalla citata disposizione.
In conformità all'orientamento seguito da questo Tribunale, opinando in senso contrario rispetto all'isolata pronuncia di cui a Cass. n. 4751/2016, che, peraltro, prende posizione sul punto solo in forma di obiter dictum, si ritiene che l'espressa inefficacia del pignoramento è sancita dall'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. in relazione al mancato deposito, nel termine di quindici giorni, solamente della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, mentre nessuna menzione viene fatta della nota di trascrizione.
Una sanzione così grave come quella dell'inefficacia del pignoramento, infatti, deve essere necessariamente ancorata ad una espressa previsione normativa in tal senso, con la conseguenza che, non essendo stato menzionato l'omesso deposito, nel termine di quindici giorni, della nota di trascrizione, non è possibile pervenire ad una pronuncia di inefficacia per l'omissione di una incombenza per la quale tale sanzione non è disciplinata.
Del resto, l'apparente incongruenza tra la prescrizione di cui al comma primo e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. ben può essere superata dalla constatazione che mentre il primo comma sembra essere riferito all'ipotesi in cui è
l'ufficiale giudiziario a curare l'inoltro per la trascrizione dell'atto di pignoramento, cosicché, ricevuta dal creditore tutta la documentazione di cui al detto art. 557 c.p.c., il creditore stesso ha l'onere di effettuarne il deposito entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'ufficiale giudiziario, l'ultimo comma può essere riferito al caso in cui è il creditore a curare la trascrizione dell'atto di pignoramento con inevitabili discrasie temporali tra il momento in cui riceve l'atto di pignoramento notificato ed il momento in cui ha la disponibilità della trascrizione.
Anche il motivo relativo alla non conformità della dichiarazione resa dal creditore circa l'attestazione della continuità delle trascrizioni per titoli sul bene pignorato anteriori al ventennio è infondato, atteso che risulta ex actis e non è contestato che tale continuità è stata sanata nel corso della procedura.
pagina 8 di 10 Quanto alle contestazioni sul valore d'asta del bene e sul prezzo di vendita, preme rilevare che l'art. 568 c.p.c. attribuisce espressamente al giudice dell'esecuzione il potere di determinare, sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto, il valore dell'immobile – e dunque il suo prezzo di vendita – anche avendo riguardo a diversi elementi, tra i quali i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel procedimento esecutivo.
Ciò considerato, poiché il prezzo base è determinato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita, la relazione estimativa costituisce un mero atto propedeutico all'espropriazione forzata e non vincolante.
Occorre, inoltre, sottolineare che la giurisprudenza ha evidenziato come la locuzione
“giusto prezzo” deve esser intesa come nozione di carattere schiettamente processuale (cfr.
Cass. civ.,sez. III, 17 maggio 2005, n. 10334), che origina dall'incontro della domanda
(dell'organo esecutivo) con l'offerta migliore (formulata dall'aggiudicatario) e, ad un tempo, fondata sulla circostanza che il prezzo di stima del perito estimatore (lungi dal costituire il giusto prezzo) è meramente indicativo (e aleatorio), inidoneo a pregiudicare l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo, rispetto al quale riveste invece carattere essenziale la pubblicità e la gara tra più offerenti (cfr. Cass. civ., sez. III,
17/5/2005, n. 10334).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore delibazione.
Al rigetto dell'opposizione segue il rigetto della domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. formulata da parte attrice nei confronti del convenuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, con applicazione dei valori minimi, in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 100/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
pagina 9 di 10 - condanna parte attrice a corrispondere alla parte convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 18.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 18.6.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 100 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa: da
e elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 Parte_2
L.go Luigi Anttonelli n.14, presso lo studio dell'avv. Stb.. Maurizio Dioguardi (il quale agisce d'intesa ex art.. 8 D.Lgs 96/2001 con l'avv. Marco Mancini del Foro di Roma), che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione attori contro
e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_3
domiciliato in Teramo, via Stazio n. 22, presso lo studio dell'avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto pagina 2 di 10 OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, II comma c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 18.6.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, notificato in data 16.1.2023,
e convenivano in giudizio e per essa, Parte_1 Parte_2 Controparte_1
quale procuratrice, per ivi sentire, in via principale, Parte_3
dichiarare nullo, inefficace, improcedibile l'atto di pignoramento immobiliare del creditore procedente e, conseguentemente, nullo e/o inefficace e/o improcedibile il Controparte_2
procedimento esecutivo immobiliare r.g.e. 186/2014 per violazione della successione stabilita dagli artt. 555, 567 e 557 c.p.c. e per violazione dell'art. 557 comma 2 c.p.c. e, in via subordinata, revocare l'aggiudicazione in quanto avvenuta a prezzo iniquo, con condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
A fondamento della propria domanda, parte attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 29.4.2014, la notificava agli odierni attori atto di Controparte_2 pignoramento, dichiarandosi creditore di per la complessiva somma di € Parte_1
19.805,61 (successivamente precisata ex art. 499 c.p.c..), oltre agli interessi e alla rifusione delle spese di procedura, sulla scorta di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
494/10 del 22.10.2010, nonché in forza atto di precetto del 27.11.2012, rinnovato con atto notificato il 28.03.2013;
- che l'atto di pignoramento ricadeva su beni rientranti nella comunione legale dei coniugi
(coniuge debitore) e (coniuge non debitore) meglio Parte_1 Parte_2
decritti in citazione;
- che il creditore presentava istanza di vendita del bene pignorato il 14.07.2014, in pari data con il deposito della nota di trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare, in pagina 3 di 10 violazione della successione stabilita dagli artt. 555 e 567 c.p.c. nonché 164 ter disp. att.
c.p.c., con conseguente nullità e/o improcedibilità del pignoramento;
- che il pignoramento immobiliare promosso dal creditore doveva ritenersi Controparte_2
altresì nullo, e/o inefficace e/o improcedibile per violazione dell'art. 557, comma 2, c.p.c., poiché all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento in esame (05.05.2014), il creditore non disponeva della nota di trascrizione del pignoramento, che veniva depositata in data
14.07.2014;
- che ulteriore motivo di nullità e/o inefficacia e/o improcedibilità del pignoramento immobiliare era ravvisabile nel difetto di continuità delle trascrizioni per titoli sul bene pignorato anteriori al ventennio;
- che il bene veniva collocato in vendita a condizioni di prezzo inique ovvero non al giusto prezzo, in violazione, quindi, di quanto stabilito dall'art. 568 c.p.c.;
- che, in data 06.10.2022, e notificavano opposizione Parte_1 Parte_2
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito del processo di espropriazione n. 186/2014
R.G.E., pendente innanzi al Tribunale di Teramo;
- che il sub procedimento cautelare di opposizione veniva definito con provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione emesso in data 03.12.2022 e fissazione di termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
- che gli esecutati instauravano, quindi, il presente giudizio di merito;
- che l'odierna opposizione all'esecuzione, proposta ex art. 615, comma 2, c.p.c., riguardava una procedura esecutiva immobiliare iniziata il 29.04.2014, ragione per cui non era applicabile il regime delle preclusioni vigenti, quanto al termine finale per la sua proposizione, per effetto di espressa previsione normativa introdotta dall'art. 4, 1° comma, lett. I) del d.l. 03.05.2016, n. 59, fatta salva l'introduzione del giudizio di merito entro il termine stabilito dal giudice nel provvedimento relativo all'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.;
- che il presente giudizio, oltre che sulle eccezioni di nullità, inefficacia e/o improcedibilità sopra esposte, si fondava sull'intervenuta composizione stragiudiziale della pretesa creditoria avanzata dal creditore pignoratizio definita successivamente alla Controparte_2
pronuncia del provvedimento di vendita del 12.07.2018;
pagina 4 di 10 - che gli odierni opponenti, solo all'atto della ricezione della documentazione relativa al procedimento in argomento, la cui consegna è avvenuta il 22.06.2022 da parte del precedente difensore, potevano constatare che la loro proposta di definire in sede
Contr stragiudiziale la posizione debitoria nei confronti di Banca delle Marche S.p.a. (poi inoltrata dal precedente difensore il 27.08.2018, mediante il pagamento della somma di €
190.000,00, a saldo e stralcio di ogni altra pretesa, era rimasta priva di riscontro;
- che gli opponenti avevano piena e completa conoscenza del procedimento esecutivo solo all'esito dell'accesso al fascicolo telematico eseguito dal nuovo difensore, pertanto non potevano proporre tempestivamente l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. per fatti agli stessi non imputabili;
- che l'espropriazione del bene pignorato determinava grave pregiudizio per gli esecutati e per il nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, nel contestare ogni avverso assunto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibile e/o parzialmente inammissibile l'opposizione e, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande, eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni con essa formulate dagli attori.
In particolare, il convenuto deduceva in sintesi:
- che l'opposizione doveva ritenersi tardiva nella parte in cui era qualificabile in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., cioè in relazione alla pretesa assenza della continuità delle trascrizioni oltre il ventennio precedente la trascrizione del pignoramento e alla asserita soddisfazione in sede stragiudiziale del credito azionato in via esecutiva dal creditore procedente;
- che la trascrizione del pignoramento immobiliare era avvenuta in pari data rispetto al deposito dell'istanza di vendita, presumibilmente in un momento immediatamente precedente rispetto a quest'ultimo, con conseguente insussistenza di alcuna violazione;
- che non risultava violata neppure la disposizione di cui all'art. 557 comma 2 c.p.c., atteso che il dato letterale della legge era chiaro nel collegare l'effetto caducatorio al mancato o ritardato deposito di uno specifico novero di atti, ovverosia la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di pignoramento, copia del titolo esecutivo, copia del precetto e non la nota di trascrizione;
pagina 5 di 10 - che, quanto all'asserita mancanza di continuità delle trascrizioni, la stessa era stata sanata nel corso della procedura esecutiva;
- che l'art. 568 c.p.c. non era stato violato, in quanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza, anche un prezzo inferiore al valore posto originariamente a base della vendita non integrava un prezzo ingiusto di aggiudicazione, essendo stata tale fase espletata in corretta applicazione delle norme di rito e non avendo i debitori dedotto elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura.
La causa, esaurita la trattazione, giungeva all'udienza del 18.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di
“note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
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La presente sentenza viene decisa alla luce del principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la
S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della
"res" da parte del danneggiato)”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare
pagina 6 di 10 previamente le altre” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, sentenza n. 12002 del 28/05/2014, conf. a
Cass., Sez. Un., sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve essere, in primo luogo, disattesa la deduzione attorea relativa alla violazione, ad opera del creditore procedente, della successione stabilita dagli artt. Controparte_2
555, 567 e 557 c.p.c.
Costituisce approdo ermeneutico ampiamente consolidato quello secondo cui il pignoramento immobiliare integra una fattispecie a formazione progressiva, che ha inizio con la notifica al debitore dell'atto disciplinato dall'art. 492 c.p.c. (che ha la funzione di cristallizzare la situazione patrimoniale dell'esecutato, imprimendo ai beni e ai diritti prescelti dal creditore il vincolo pignoratizio, sottraendoli alla sua libera disponibilità) e si perfeziona con la trascrizione nei pubblici registri immobiliari (che ha la funzione di rendere il pignoramento opponibile ai terzi e inefficaci nei confronti del creditore procedente e degli altri creditori intervenuti nell'esecuzione gli atti aventi per oggetto i medesimi beni e diritti pignorati che siano stati posti in essere successivamente all'esecuzione della formalità pubblicitaria). La trascrizione è pertanto “elemento perfezionativo del pignoramento immobiliare, teleologicamente destinato, combinando i propri effetti con la trascrizione del successivo decreto di trasferimento, a preservare la fruttuosità dell'acquisto (a titolo derivativo) del diritto immobiliare staggito ad opera dell'aggiudicatario o dell'assegnatario” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024,
n.6873).
Da quanto sopra deriva la necessità che il giudice dell'esecuzione, prima di disporre la vendita del bene pignorato, verifichi l'adempimento della formalità pubblicitaria, attraverso l'esame della nota di trascrizione depositata dal creditore procedente in ossequio a quanto stabilito dall'art. 557 c.p.c.
Ebbene, nella specie, risulta ex actis che la trascrizione del pignoramento immobiliare è avvenuta in pari data rispetto al deposito dell'istanza di vendita (14.7.2014), essendo irrilevante la data anteriore indicata in calce all'istanza stessa;
non può, pertanto, ravvisarsi alcuna mancanza o incompletezza della trascrizione in esame.
pagina 7 di 10 Neppure coglie nel segno l'asserita violazione dell'art. 557 comma 2 c.p.c., in quanto il deposito della nota di trascrizione è avvenuto oltre il termine di quindici giorni stabilito dalla citata disposizione.
In conformità all'orientamento seguito da questo Tribunale, opinando in senso contrario rispetto all'isolata pronuncia di cui a Cass. n. 4751/2016, che, peraltro, prende posizione sul punto solo in forma di obiter dictum, si ritiene che l'espressa inefficacia del pignoramento è sancita dall'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. in relazione al mancato deposito, nel termine di quindici giorni, solamente della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, mentre nessuna menzione viene fatta della nota di trascrizione.
Una sanzione così grave come quella dell'inefficacia del pignoramento, infatti, deve essere necessariamente ancorata ad una espressa previsione normativa in tal senso, con la conseguenza che, non essendo stato menzionato l'omesso deposito, nel termine di quindici giorni, della nota di trascrizione, non è possibile pervenire ad una pronuncia di inefficacia per l'omissione di una incombenza per la quale tale sanzione non è disciplinata.
Del resto, l'apparente incongruenza tra la prescrizione di cui al comma primo e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. ben può essere superata dalla constatazione che mentre il primo comma sembra essere riferito all'ipotesi in cui è
l'ufficiale giudiziario a curare l'inoltro per la trascrizione dell'atto di pignoramento, cosicché, ricevuta dal creditore tutta la documentazione di cui al detto art. 557 c.p.c., il creditore stesso ha l'onere di effettuarne il deposito entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'ufficiale giudiziario, l'ultimo comma può essere riferito al caso in cui è il creditore a curare la trascrizione dell'atto di pignoramento con inevitabili discrasie temporali tra il momento in cui riceve l'atto di pignoramento notificato ed il momento in cui ha la disponibilità della trascrizione.
Anche il motivo relativo alla non conformità della dichiarazione resa dal creditore circa l'attestazione della continuità delle trascrizioni per titoli sul bene pignorato anteriori al ventennio è infondato, atteso che risulta ex actis e non è contestato che tale continuità è stata sanata nel corso della procedura.
pagina 8 di 10 Quanto alle contestazioni sul valore d'asta del bene e sul prezzo di vendita, preme rilevare che l'art. 568 c.p.c. attribuisce espressamente al giudice dell'esecuzione il potere di determinare, sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto, il valore dell'immobile – e dunque il suo prezzo di vendita – anche avendo riguardo a diversi elementi, tra i quali i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel procedimento esecutivo.
Ciò considerato, poiché il prezzo base è determinato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita, la relazione estimativa costituisce un mero atto propedeutico all'espropriazione forzata e non vincolante.
Occorre, inoltre, sottolineare che la giurisprudenza ha evidenziato come la locuzione
“giusto prezzo” deve esser intesa come nozione di carattere schiettamente processuale (cfr.
Cass. civ.,sez. III, 17 maggio 2005, n. 10334), che origina dall'incontro della domanda
(dell'organo esecutivo) con l'offerta migliore (formulata dall'aggiudicatario) e, ad un tempo, fondata sulla circostanza che il prezzo di stima del perito estimatore (lungi dal costituire il giusto prezzo) è meramente indicativo (e aleatorio), inidoneo a pregiudicare l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo, rispetto al quale riveste invece carattere essenziale la pubblicità e la gara tra più offerenti (cfr. Cass. civ., sez. III,
17/5/2005, n. 10334).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore delibazione.
Al rigetto dell'opposizione segue il rigetto della domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. formulata da parte attrice nei confronti del convenuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, con applicazione dei valori minimi, in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 100/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
pagina 9 di 10 - condanna parte attrice a corrispondere alla parte convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 18.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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