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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RGN 5099/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 949/2019 pubblicata il 15.4.2019, riservata in decisione all'udienza collegiale del 23.4.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, giusta ordinanza del 24.4.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente al Parte_1
Viale Delle Terme, n. 25, c.f. , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Napoli, alla Via Nuova Poggioreale n. 11, C.P. , Torre 7, 5° piano, presso lo studio CP_1
dell' avv. Ferdinando Grammegna ( ) del Foro di Torre Annunziata, C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, con espressa dichiarazione che ogni comunicazione e/o notifica deve avvenire – ai sensi di legge – alla
PEC: ovvero al fax 081.879.59.27 Email_1
appellante
E società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia Controparte_2
ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in OM, via
Piemonte n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OM , P.IVA_1 iscritta al n. 35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla ai sensi del CP_3
regolamento del 7 giugno 2017 e per essa, nella sua qualità di procuratrice, la CP_4
con sede legale in Via Aldo Moro 13/15, iscritta nel Registro delle Imprese di
[...] CP_2
con il numero di codice fiscale e partita iva (non in proprio ma in nome CP_2 P.IVA_2
e per conto della, in forza di procura del 31/08/2018 autenticata dal Notaio Dott. Per_1
da OM, Rep. 57298 – Racc. 29003) in persona del suo procuratore speciale
[...]
dott.ssa giusta procura speciale del 17/09/2018, autenticata dal Notaio Controparte_5
Rep. 268 Racc. 201, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano Persona_2
( ) in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in CodiceFiscale_3 appello ed elett.te domiciliato Napoli alla Via Depretis, 102. Ai sensi degli artt. 136 e 137
c.p.c. si indica il seguente numero di fax 0815519114, nonché il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Contro Cessionaria del credito dell'appellata
NONCHE'
Controparte_7
Appellata-contumace
D' , Controparte_8 Controparte_9
Appellate -contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 949/2019, pubblicata il 15.4.2019, non notificata, a definizione della causa R.G. n. 2189/2013, il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo sulle domande di simulazione assoluta, in subordine di simulazione relativa e revocatoria ex art. 2901 c.c. proposte dalla nei confronti dell'odierno appellante, di Controparte_10
e accoglieva la principale, e , per l'effetto, Parte_2 Controparte_9 dichiarava la nullità del contratto di compravendita del 23 novembre 2012 stipulato tra e per notaio Rep. Parte_1 Parte_2 Controparte_9 Per_3
32240 Racc. 6441; condannava al pagamento, in favore dell'attrice delle Parte_1
spese di lite, liquidate in complessivi € 4100,00, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali;
disponeva l'annotazione della sentenza a margine del contratto di compravendita del
23.12.2012 esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
1.1. La con atto di citazione notificato in data 30/07/2013 Controparte_10
aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata i Sigg.ri Parte_1
, e al fine di sentire dichiarare, in via
[...] Parte_2 Controparte_9 principale, la simulazione assoluta o, in via subordinata, la simulazione relativa o, in ogni caso, la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, l'inefficacia nei confronti della dell'atto di compravendita del 23/11/2012 - Rep. Controparte_10
32240 Racc. 6641 – con cui il sig. vendeva alla germana Parte_1 Parte_2
che accettava ed acquistava a favore della figlia la piena proprietà
[...] Controparte_9
dell'immobile sito in Castellammare di Stabia al Viale delle Terme n. 25 identificato al
N.C.E.U. foglio 13, p.lla 73, sub 56.
1.2. La banca 'attrice aveva dedotto: di essere creditrice della soc. Controparte_11
(dichiarata fallita dal Tribunale di Torre Annunziata sent. n° 30/12) e per essa del
[...] fideiussore della complessiva somma di € 662.280,04 (per le causali Parte_1
meglio specificate nel libello introduttivo) del primo grado;
che il sig. preoccupato Pt_2 delle azioni di recupero del credito che stavano per essere intraprese dal Controparte_10
nei suoi confronti, con l'atto per notaio del 23.11.2012 si era spogliato degli
[...] Per_3
unici cespiti di cui era proprietario, così ledendo la garanzia accordata dalla legge al creditore.
1.3. Si era costituito in giudizio il solo sig. eccependo l'incompetenza Parte_1 per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale Fallimentare, l'inesistenza del credito vantato dalla banca, la nullità della fideiussione ai sensi degli artt. 1955 e 1957 c.c. e la mancanza dei presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
1.4. Con la gravata decisione, il tribunale adito, rigettata l'eccezione di incompetenza per materia, affermava: che la garanzia prestata dal era qualificabile come contratto Pt_2 autonomo di garanzia e non come fideiussione, con la conseguente irrilevanza dell'eccepita inesistenza del credito della nei confronti del debitore principale società CP_10 [...] ed inopponibilità al garantito delle eccezioni relative alle condizioni Controparte_11
contrattuali ( interessi anatocistici, cms, etc.); che erano da rigettare le eccezioni di nullità delle fideiussioni per essere state firmate fuori dai locali della banca, trattandosi di circostanza indimostrata, e quella di mancato accertamento del credito della banca nei confronti della debitrice principale, in quanto provata non solo dai rapporti bancari ma anche dal provvedimento di ammissione della banca al passivo fallimentare della
[...]
che la domanda principale di simulazione assoluta, in quanto proposta dal terzo Pt_3 asseritamente pregiudicato dall'atto simulato, poteva essere provata con ogni mezzo, anche con testimoni e presunzioni;
che nella specie, dall'esame dei documenti e delle difese delle parti, erano rinvenibili plurimi elementi presuntivi tali da far ritenere sussistente la simulazione assoluta dell'atto di compravendita impugnato, e nello specifico: la mancanza di prova del pagamento del prezzo della compravendita;
gli strettissimi legami di parentela tra i contraenti ( essendo sorella del venditore e Parte_2 Controparte_9
nipote dello stesso); l'enorme lasso di tempo tra la stipula del preliminare di vendita
(30.6.2011) e quella del definitivo (23.11.2012); l'inverosimile ignoranza da parte di dell'esposizione debitoria del fratello e dello stato di decozione, Parte_2 prima, e del fallimento, poi, della società di cui era titolare la madre Parte_3 [...]
l'incongruenza del prezzo pattuito di € 50.000,00 per l'immobile di tre vani CP_11 più garage e l'inverosimiglianza che tale importo fosse stato corrisposto già molto tempo prima della stipula del preliminare, vale a dire il 31 maggio 2006; che, alla luce dei suddetti svariati elementi presuntivi, l'atto di compravendita era da considerarsi affetto da simulazione assoluta.
2. Avverso la suindicata sentenza ha spiegato appello , con atto di Parte_1 citazione notificato il 15.11.2019, deducendo:
1-l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva affermato che i contratti del 18.10.2007 e del 28.10.2008 erano contratti autonomi di garanzia e non fideiussioni;
2-il mancato rilievo dell'inesistenza della domanda di Contr ammissione al passivo tra i documenti depositati da con conseguente estinzione delle fideiussioni ex artt. 1955 e 1956 c.c., con relativi riflessi in ordine all'azione revocatoria. Ha chiesto, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività della gravata decisione, Contr in riforma della stessa, dichiararsi che non ha diritto alla revocatoria dell'atto per notaio del 23.11.2012 nonché l'estinzione delle fideiussioni del 18.10.2007 e del Per_3
28.10.2008, comportante l'inesistenza del concreto diritto economico di regresso di esso fideiussore nei confronti del una volta soddisfatte le pretese della Parte_4 Parte_5
Contr
con vittoria di spese del doppio grado, con attribuzione all'avvocato antistatario.
3. Si è costituita in data 28.6.2020 la quale cessionaria del credito Controparte_2 dell'appellata , che ha resistito al gravame rappresentando, in Controparte_7
particolare, quanto alla dedotta inesistenza del credito garantito, che nelle more del presente Contr giudizio la pretesa creditoria del era rimasta acclarata nella sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 1303/18 del 29/05/18, emessa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla parte ingiunta avverso Parte_1 il provvedimento monitorio richiesto e ottenuto dalla banca in virtù del diritto di credito rappresentato dai saldi debitori dei rapporti richiamati nel libello introduttivo del presente giudizio, che comprovava che la Banca era creditrice dell'appellante almeno per €
363.101,73 (essendo, questa, la somma cui era stato condannato D'assisi, previa revoca del
D.I. opposto). In forza di detta decisione (che era stata comunque appellata dalla CP_10 onde ottenere il rigetto dell'opposizione) erano da considerarsi superate le riproposte contestazioni in tema di eccepita estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955-1957
c.c., questione già affrontata da parte del Tribunale di Torre Annunziata che, condannando il garante al pagamento della somma di € 363.101,73, aveva pienamente accertato la validità della garanzia sottoscritta dal Pt_2
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'istanza inibitoria e, nel merito, dell'appello, con conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese del grado.
4. Non si sono costituiti gli altri appellati, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione, e di essi ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza collegiale del
17.7.2020 (emessa dalla V sezione civile di questa Corte, originaria assegnataria del procedimento) con cui è stata anche rigettata l'istanza inibitoria e condannato l'appellante alla pena pecuniaria di € 1000,00.
5. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
6. Indi la causa, scardinata dal ruolo della V sezione civile e assegnata alla II sezione, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello, è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc, concessi con ordinanza del 24.4.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.4.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
7. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata depositata in data 15.4.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato spedito per la notifica a mezzo posta il 17.11.2019. Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc –di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta didi 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n.
162/2014 immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 n. 21674).
8. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità e carenza di interesse, con violazione dell'art. 342 cpc.
81. Orbene, corre mente rilevare che l'appello in esame è disciplinato ratione temporis dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile al caso di specie, prevede che
“L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto di tale previsione normativa, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenza 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (v., tra le altre, le sentenze 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244,
17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299 ; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Pertanto, anche nel regime previgente, la Suprema Corte (pure a Sezioni Unite, sentenza 9 novembre 2011, n. 23299) aveva avuto ripetutamente modo di precisare che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (il principio è stato confermato dalla successiva ordinanza 22 settembre 2015, n. 18704, nonché Cass. sez.
3, Sentenza n. 12280 del 15/06/2016; nonché, in tempi recenti, Cass. Sez. L - , ordinanza n.3194 del 04/02/2019).
8.2. L'applicazione alla fattispecie di tali consolidati principi conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
Invero, come si evince dalla narrativa che precede, il Tribunale ha accolto la domanda principale di simulazione assoluta proposta dal ritenendola Controparte_7 provata sulla base di plurimi elementi presuntivi, che ha puntualmente elencato in motivazione. Dunque, sebbene nell'iter motivazionale sotteso alla gravata decisione siano svolti anche argomenti riferibili alla diversa domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. avanzata in via subordinata dall'attrice (quali la natura del contratto, qualificato come di garanzia autonoma invece che fideiussione;
l'esistenza del credito garantito;
la conoscenza dell'esposizione debitoria del venditore e del fallimento del debitore principale da parte dell'acquirente ) il primo giudice si è poi convinto della fondatezza Parte_2 della domanda principale di simulazione, definendo il giudizio con il suo accoglimento, senza provvedere su quelle subordinate di simulazione relativa e revocatoria ex art. 2901
c.c. Appare allora evidente, dalle argomentazioni spese dal Giudice di prime cure, che è stata ritenuta assorbente la domanda di simulazione assoluta, rispetto alla quale appaiono non dirimenti le questioni, pure affrontate in sentenza, della natura della garanzia, della esistenza Contr del credito garantito, della prova dell'ammissione al passivo fallimentare del
8.3.A fronte dell'iter logico-giuridico sotteso alla sentenza impugnata con i motivi di gravame, l'impugnante si è limitato a ribadire le eccezioni riferite alla qualificazione della garanzia e all'asserita estinzione delle fideiussioni per mancanza di prova dell'ammissione al passivo della debitore principale, del credito vantato dalla Parte_5 [...]
. Controparte_7
Trattasi di motivi che non appaiono in alcun modo confrontarsi con la ragione principale e dirimente sottesa alla pronuncia impugnata, quella della simulazione assoluta dell'atto di compravendita oggetto di causa;
sul punto, l'atto di impugnazione resta silente, non facendosi carico di confutare gli argomenti posti alla base della sentenza gravata, in ordine alla ricorrenza di plurimi elementi presuntivi dell'apparenza del trasferimento immobiliare, mediante un'esposizione volta a contrastare l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
8.4. L'atto di gravame, per converso, senza farsi carico di confutare tali specifiche argomentazioni, si limita genericamente a ribadire tesi difensive già svolte in primo grado e che , peraltro, quanto all' asserita estinzione delle fideiussioni del 18.10.2007 e del
28.10.2008, risultano smentite dall'accertamento, medio tempore, intervenuto tra Parte_1
e la dell'esistenza del credito garantito per
[...] CP_10 Controparte_10
l'importo di € 662.280,04, oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca contro il garante, giusta sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1927/2022 pubblicata il
5.5.2022, che ha rigettato integralmente l'opposizione proposta dal e confermato il Pt_2 provvedimento monitorio (v. copia della sentenza prodotta nel fascicolo dell'appellata il
20.6.2025), confermando l'esistenza e validità della garanzia.
8.5. Orbene, per quanto sopra esposto, le lacune del gravame devono essere valutate alla luce del principio secondo il quale nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi "ex multis" Cass. 31-5-2006 n. 12984; Cass. 18-4-2007 n. 9244, nonché le precitate pronunce più recenti).
Ove, poi, la sentenza, come nel caso di specie, sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (ex plurimis Cass. Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024).
8.6. Alla luce di tutti gli argomenti finora esposti, in difetto di specifiche ragioni di censura effettivamente volte a contrastare l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale per accogliere la domanda principale di simulazione assoluta, l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile.
9. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo che segue a carico dell'appellante e in favore della sola parte costituita, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e applicati gli importi minimi in considerazione della limitata complessità delle questioni trattate.
10. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata 949/2019, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite che liquida, in favore della
[...]
nell'importo di € 3473,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle Controparte_2 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara non doversi provvedere sulle spese del grado nei confronti degli appellati contumaci;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RGN 5099/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 949/2019 pubblicata il 15.4.2019, riservata in decisione all'udienza collegiale del 23.4.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, giusta ordinanza del 24.4.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente al Parte_1
Viale Delle Terme, n. 25, c.f. , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Napoli, alla Via Nuova Poggioreale n. 11, C.P. , Torre 7, 5° piano, presso lo studio CP_1
dell' avv. Ferdinando Grammegna ( ) del Foro di Torre Annunziata, C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, con espressa dichiarazione che ogni comunicazione e/o notifica deve avvenire – ai sensi di legge – alla
PEC: ovvero al fax 081.879.59.27 Email_1
appellante
E società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia Controparte_2
ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in OM, via
Piemonte n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OM , P.IVA_1 iscritta al n. 35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla ai sensi del CP_3
regolamento del 7 giugno 2017 e per essa, nella sua qualità di procuratrice, la CP_4
con sede legale in Via Aldo Moro 13/15, iscritta nel Registro delle Imprese di
[...] CP_2
con il numero di codice fiscale e partita iva (non in proprio ma in nome CP_2 P.IVA_2
e per conto della, in forza di procura del 31/08/2018 autenticata dal Notaio Dott. Per_1
da OM, Rep. 57298 – Racc. 29003) in persona del suo procuratore speciale
[...]
dott.ssa giusta procura speciale del 17/09/2018, autenticata dal Notaio Controparte_5
Rep. 268 Racc. 201, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano Persona_2
( ) in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in CodiceFiscale_3 appello ed elett.te domiciliato Napoli alla Via Depretis, 102. Ai sensi degli artt. 136 e 137
c.p.c. si indica il seguente numero di fax 0815519114, nonché il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Contro Cessionaria del credito dell'appellata
NONCHE'
Controparte_7
Appellata-contumace
D' , Controparte_8 Controparte_9
Appellate -contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 949/2019, pubblicata il 15.4.2019, non notificata, a definizione della causa R.G. n. 2189/2013, il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo sulle domande di simulazione assoluta, in subordine di simulazione relativa e revocatoria ex art. 2901 c.c. proposte dalla nei confronti dell'odierno appellante, di Controparte_10
e accoglieva la principale, e , per l'effetto, Parte_2 Controparte_9 dichiarava la nullità del contratto di compravendita del 23 novembre 2012 stipulato tra e per notaio Rep. Parte_1 Parte_2 Controparte_9 Per_3
32240 Racc. 6441; condannava al pagamento, in favore dell'attrice delle Parte_1
spese di lite, liquidate in complessivi € 4100,00, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali;
disponeva l'annotazione della sentenza a margine del contratto di compravendita del
23.12.2012 esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
1.1. La con atto di citazione notificato in data 30/07/2013 Controparte_10
aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata i Sigg.ri Parte_1
, e al fine di sentire dichiarare, in via
[...] Parte_2 Controparte_9 principale, la simulazione assoluta o, in via subordinata, la simulazione relativa o, in ogni caso, la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, l'inefficacia nei confronti della dell'atto di compravendita del 23/11/2012 - Rep. Controparte_10
32240 Racc. 6641 – con cui il sig. vendeva alla germana Parte_1 Parte_2
che accettava ed acquistava a favore della figlia la piena proprietà
[...] Controparte_9
dell'immobile sito in Castellammare di Stabia al Viale delle Terme n. 25 identificato al
N.C.E.U. foglio 13, p.lla 73, sub 56.
1.2. La banca 'attrice aveva dedotto: di essere creditrice della soc. Controparte_11
(dichiarata fallita dal Tribunale di Torre Annunziata sent. n° 30/12) e per essa del
[...] fideiussore della complessiva somma di € 662.280,04 (per le causali Parte_1
meglio specificate nel libello introduttivo) del primo grado;
che il sig. preoccupato Pt_2 delle azioni di recupero del credito che stavano per essere intraprese dal Controparte_10
nei suoi confronti, con l'atto per notaio del 23.11.2012 si era spogliato degli
[...] Per_3
unici cespiti di cui era proprietario, così ledendo la garanzia accordata dalla legge al creditore.
1.3. Si era costituito in giudizio il solo sig. eccependo l'incompetenza Parte_1 per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale Fallimentare, l'inesistenza del credito vantato dalla banca, la nullità della fideiussione ai sensi degli artt. 1955 e 1957 c.c. e la mancanza dei presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
1.4. Con la gravata decisione, il tribunale adito, rigettata l'eccezione di incompetenza per materia, affermava: che la garanzia prestata dal era qualificabile come contratto Pt_2 autonomo di garanzia e non come fideiussione, con la conseguente irrilevanza dell'eccepita inesistenza del credito della nei confronti del debitore principale società CP_10 [...] ed inopponibilità al garantito delle eccezioni relative alle condizioni Controparte_11
contrattuali ( interessi anatocistici, cms, etc.); che erano da rigettare le eccezioni di nullità delle fideiussioni per essere state firmate fuori dai locali della banca, trattandosi di circostanza indimostrata, e quella di mancato accertamento del credito della banca nei confronti della debitrice principale, in quanto provata non solo dai rapporti bancari ma anche dal provvedimento di ammissione della banca al passivo fallimentare della
[...]
che la domanda principale di simulazione assoluta, in quanto proposta dal terzo Pt_3 asseritamente pregiudicato dall'atto simulato, poteva essere provata con ogni mezzo, anche con testimoni e presunzioni;
che nella specie, dall'esame dei documenti e delle difese delle parti, erano rinvenibili plurimi elementi presuntivi tali da far ritenere sussistente la simulazione assoluta dell'atto di compravendita impugnato, e nello specifico: la mancanza di prova del pagamento del prezzo della compravendita;
gli strettissimi legami di parentela tra i contraenti ( essendo sorella del venditore e Parte_2 Controparte_9
nipote dello stesso); l'enorme lasso di tempo tra la stipula del preliminare di vendita
(30.6.2011) e quella del definitivo (23.11.2012); l'inverosimile ignoranza da parte di dell'esposizione debitoria del fratello e dello stato di decozione, Parte_2 prima, e del fallimento, poi, della società di cui era titolare la madre Parte_3 [...]
l'incongruenza del prezzo pattuito di € 50.000,00 per l'immobile di tre vani CP_11 più garage e l'inverosimiglianza che tale importo fosse stato corrisposto già molto tempo prima della stipula del preliminare, vale a dire il 31 maggio 2006; che, alla luce dei suddetti svariati elementi presuntivi, l'atto di compravendita era da considerarsi affetto da simulazione assoluta.
2. Avverso la suindicata sentenza ha spiegato appello , con atto di Parte_1 citazione notificato il 15.11.2019, deducendo:
1-l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva affermato che i contratti del 18.10.2007 e del 28.10.2008 erano contratti autonomi di garanzia e non fideiussioni;
2-il mancato rilievo dell'inesistenza della domanda di Contr ammissione al passivo tra i documenti depositati da con conseguente estinzione delle fideiussioni ex artt. 1955 e 1956 c.c., con relativi riflessi in ordine all'azione revocatoria. Ha chiesto, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività della gravata decisione, Contr in riforma della stessa, dichiararsi che non ha diritto alla revocatoria dell'atto per notaio del 23.11.2012 nonché l'estinzione delle fideiussioni del 18.10.2007 e del Per_3
28.10.2008, comportante l'inesistenza del concreto diritto economico di regresso di esso fideiussore nei confronti del una volta soddisfatte le pretese della Parte_4 Parte_5
Contr
con vittoria di spese del doppio grado, con attribuzione all'avvocato antistatario.
3. Si è costituita in data 28.6.2020 la quale cessionaria del credito Controparte_2 dell'appellata , che ha resistito al gravame rappresentando, in Controparte_7
particolare, quanto alla dedotta inesistenza del credito garantito, che nelle more del presente Contr giudizio la pretesa creditoria del era rimasta acclarata nella sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 1303/18 del 29/05/18, emessa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla parte ingiunta avverso Parte_1 il provvedimento monitorio richiesto e ottenuto dalla banca in virtù del diritto di credito rappresentato dai saldi debitori dei rapporti richiamati nel libello introduttivo del presente giudizio, che comprovava che la Banca era creditrice dell'appellante almeno per €
363.101,73 (essendo, questa, la somma cui era stato condannato D'assisi, previa revoca del
D.I. opposto). In forza di detta decisione (che era stata comunque appellata dalla CP_10 onde ottenere il rigetto dell'opposizione) erano da considerarsi superate le riproposte contestazioni in tema di eccepita estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955-1957
c.c., questione già affrontata da parte del Tribunale di Torre Annunziata che, condannando il garante al pagamento della somma di € 363.101,73, aveva pienamente accertato la validità della garanzia sottoscritta dal Pt_2
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'istanza inibitoria e, nel merito, dell'appello, con conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese del grado.
4. Non si sono costituiti gli altri appellati, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione, e di essi ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza collegiale del
17.7.2020 (emessa dalla V sezione civile di questa Corte, originaria assegnataria del procedimento) con cui è stata anche rigettata l'istanza inibitoria e condannato l'appellante alla pena pecuniaria di € 1000,00.
5. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
6. Indi la causa, scardinata dal ruolo della V sezione civile e assegnata alla II sezione, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello, è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc, concessi con ordinanza del 24.4.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.4.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
7. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata depositata in data 15.4.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato spedito per la notifica a mezzo posta il 17.11.2019. Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc –di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta didi 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n.
162/2014 immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 n. 21674).
8. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità e carenza di interesse, con violazione dell'art. 342 cpc.
81. Orbene, corre mente rilevare che l'appello in esame è disciplinato ratione temporis dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile al caso di specie, prevede che
“L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto di tale previsione normativa, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenza 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (v., tra le altre, le sentenze 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244,
17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299 ; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Pertanto, anche nel regime previgente, la Suprema Corte (pure a Sezioni Unite, sentenza 9 novembre 2011, n. 23299) aveva avuto ripetutamente modo di precisare che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (il principio è stato confermato dalla successiva ordinanza 22 settembre 2015, n. 18704, nonché Cass. sez.
3, Sentenza n. 12280 del 15/06/2016; nonché, in tempi recenti, Cass. Sez. L - , ordinanza n.3194 del 04/02/2019).
8.2. L'applicazione alla fattispecie di tali consolidati principi conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
Invero, come si evince dalla narrativa che precede, il Tribunale ha accolto la domanda principale di simulazione assoluta proposta dal ritenendola Controparte_7 provata sulla base di plurimi elementi presuntivi, che ha puntualmente elencato in motivazione. Dunque, sebbene nell'iter motivazionale sotteso alla gravata decisione siano svolti anche argomenti riferibili alla diversa domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. avanzata in via subordinata dall'attrice (quali la natura del contratto, qualificato come di garanzia autonoma invece che fideiussione;
l'esistenza del credito garantito;
la conoscenza dell'esposizione debitoria del venditore e del fallimento del debitore principale da parte dell'acquirente ) il primo giudice si è poi convinto della fondatezza Parte_2 della domanda principale di simulazione, definendo il giudizio con il suo accoglimento, senza provvedere su quelle subordinate di simulazione relativa e revocatoria ex art. 2901
c.c. Appare allora evidente, dalle argomentazioni spese dal Giudice di prime cure, che è stata ritenuta assorbente la domanda di simulazione assoluta, rispetto alla quale appaiono non dirimenti le questioni, pure affrontate in sentenza, della natura della garanzia, della esistenza Contr del credito garantito, della prova dell'ammissione al passivo fallimentare del
8.3.A fronte dell'iter logico-giuridico sotteso alla sentenza impugnata con i motivi di gravame, l'impugnante si è limitato a ribadire le eccezioni riferite alla qualificazione della garanzia e all'asserita estinzione delle fideiussioni per mancanza di prova dell'ammissione al passivo della debitore principale, del credito vantato dalla Parte_5 [...]
. Controparte_7
Trattasi di motivi che non appaiono in alcun modo confrontarsi con la ragione principale e dirimente sottesa alla pronuncia impugnata, quella della simulazione assoluta dell'atto di compravendita oggetto di causa;
sul punto, l'atto di impugnazione resta silente, non facendosi carico di confutare gli argomenti posti alla base della sentenza gravata, in ordine alla ricorrenza di plurimi elementi presuntivi dell'apparenza del trasferimento immobiliare, mediante un'esposizione volta a contrastare l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
8.4. L'atto di gravame, per converso, senza farsi carico di confutare tali specifiche argomentazioni, si limita genericamente a ribadire tesi difensive già svolte in primo grado e che , peraltro, quanto all' asserita estinzione delle fideiussioni del 18.10.2007 e del
28.10.2008, risultano smentite dall'accertamento, medio tempore, intervenuto tra Parte_1
e la dell'esistenza del credito garantito per
[...] CP_10 Controparte_10
l'importo di € 662.280,04, oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca contro il garante, giusta sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1927/2022 pubblicata il
5.5.2022, che ha rigettato integralmente l'opposizione proposta dal e confermato il Pt_2 provvedimento monitorio (v. copia della sentenza prodotta nel fascicolo dell'appellata il
20.6.2025), confermando l'esistenza e validità della garanzia.
8.5. Orbene, per quanto sopra esposto, le lacune del gravame devono essere valutate alla luce del principio secondo il quale nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi "ex multis" Cass. 31-5-2006 n. 12984; Cass. 18-4-2007 n. 9244, nonché le precitate pronunce più recenti).
Ove, poi, la sentenza, come nel caso di specie, sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (ex plurimis Cass. Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024).
8.6. Alla luce di tutti gli argomenti finora esposti, in difetto di specifiche ragioni di censura effettivamente volte a contrastare l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale per accogliere la domanda principale di simulazione assoluta, l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile.
9. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo che segue a carico dell'appellante e in favore della sola parte costituita, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e applicati gli importi minimi in considerazione della limitata complessità delle questioni trattate.
10. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata 949/2019, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite che liquida, in favore della
[...]
nell'importo di € 3473,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle Controparte_2 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara non doversi provvedere sulle spese del grado nei confronti degli appellati contumaci;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Alessandra Piscitiello