CS
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/03/2026
N. 01744 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00177/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2025, proposto da CO EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Iacopetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e difesa dall'avvocato Sandra Bernardini, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia
nei confronti
RD IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Giorgio Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia N. 00177/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Quarta) n. 574/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RD IA e dell'Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. SE EU
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza gravata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento del: a) del decreto del Rettore dell'Università di Pisa n. 1582/2020 -
Prot. n. 0098503/2020 del 22 ottobre 2020, non comunicato al ricorrente e del quale quest'ultimo ha avuto conoscenza, a seguito di domanda di accesso documentale, in data 25 novembre 2020; b) della nota del Dirigente del Personale dell'Università di
Pisa Prot. n. 99066 del 22 ottobre del 2020 con la quale le è stato comunicato che <<
... in esecuzione della sentenza TAR Toscana in oggetto [n. b.: sentenza n. 1187/2020], con D. R. n. 1582/2020 del 22 ottobre 2020 è stata disposta la rettificazione degli atti della procedura per la copertura di un posto di prima fascia per il settore concorsuale
13/B1 “Economia Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/07
“Economia Aziendale” presso il dipartimento di Economia e Management, a partire dall'Avviso pubblico, in seguito al quale il Consiglio del dipartimento di Economia e management dovrà procedere alla proposta di chiamata e il consiglio di
Amministrazione dovrà poi procedere ad approvare la proposta di chiamata ... >>; N. 00177/2025 REG.RIC.
c) della nota del Dirigente del Personale dell'Università di Pisa Prot. n. 110839 del 17 novembre del 2020 con la quale, facendo seguito alla nota n. 99066 del 22 ottobre
2020, si comunicava che “è stata reiterata la procedura per la copertura di un posto di prima fascia per il settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale” presso il dipartimento di
Economia e Management, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010; e) del provvedimento del. Rettore dell'Università di Pisa Prot. n. 110153/2020 del 16 novembre del 2020 – procedure valutative – 13/2020 con il quale si dispone “la reiterazione della procedura per la copertura di un posto di prima fascia per il settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-
P/07 “Economia Aziendale” presso il dipartimento di Economia e Management, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010”, nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale.
La sentenza impugnata ha altresì rigettato il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla stessa parte appellante per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
a) deliberazione n. 154/2022 del 28 aprile 2022 del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa, con la quale si dispone: “… 1. è approvata la seguente proposta di chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre
2010, n. 240: Dipartimento di economia e management (delibera del 18 febbraio
2022): Settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” settore scientifico disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale” Chiamato prof. RD IA;
è dato mandato al Rettore di fissare la decorrenza della nomina. Resta inteso che all'atto della presentazione dei documenti per la nomina il professore dovrà dichiarare di non incorrere nelle condizioni di incompatibilità poste dall'articolo 18, comma 1, lettera b) e c) della legge 240/2010”;
b) decreto del Rettore di fissazione di decorrenza della nomina del Prof. RD
IA, consequenziale alla predetta delibera; N. 00177/2025 REG.RIC.
c) - deliberazione n. 48 del 18 agosto del 2022 del Consiglio del Dipartimento di
Economia e Management dell'Università di Pisa, avente per oggetto la “Reiterazione procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore universitario ordinario, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, c. 6, Legge n. 240/2010, sul settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” s.s.d. SECS-P/07 “Economia Aziendale”
(Avviso prot. 1101153 del 16 novembre del 2020): proposta di chiamata, che disponeva che “… 1. In esito alla reiterazione della procedura di valutazione ai sensi dell'art. 24, c. 6, Legge n. 240/2010, (Avviso prot. 1101153 del 16 novembre del
2020), è proposta la chiamata del prof. RD IA per il posto di professore ordinario sul settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” SSD-SECS-P/07
“Economia Aziendale”, presso il Dipartimento di Economia e Management;
d) verbale n. 3 – seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa in data 18 febbraio del 2022, ove si legge che: “In esito alla reiterazione della procedura di valutazione ai sensi dell'art. 24, c. 6, Legge n.
240/2010, (Avviso prot. 1101153 del 16 novembre del 2020), è proposta la chiamata del prof. RD IA per il posto di professore ordinario sul settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” SSDSECS-P/07 “Economia Aziendale”, presso il Dipartimento di Economia e Management;
e) - delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa in data 9 giugno del 2021 con la quale si dispone: “1. È istituita una Commissione istruttoria per la compilazione sintetica ed organica dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda per essere sottoposti a procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia – settore concorsuale 13/B1” Economia Aziendale”
– settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale”;
f) – “Documento per il Consiglio di Dipartimento” elaborato dalla Commissione predetta; N. 00177/2025 REG.RIC.
g) – ogni atto presupposto e/o consequenziale, ivi espressamente compresa la
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa n. 302/2021.
A sostegno del gravame la parte appellante espone le seguenti circostanze di fatto:
- - il Rettore dell'Università di Pisa, con avviso n.43893 del 6 settembre del 2017 dava avvio ad una procedura valutativa, ai sensi dell'art.24 comma 6 della legge n.240/2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia – settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” – settore scientifico disciplinare
SECS-P/07 “Economia Aziendale”, presso il Dipartimento di Economia e
Management;
- - in possesso di tutti i requisiti, la parte appellante presentò regolare domanda, allegando il curriculum;
- - a seguito di ricorso presentato dalla dr.ssa Giulia Romano, il TAR Toscana . con sentenza n.1207 del 24 settembre del 2018 dispose l'annullamento dell'art.11, comma 1 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell'Università di Pisa, allora in vigore, sostituito oggi con uno nuovo del 2019, nonché del menzionato avviso n.43893 del 6 settembre del 2017;
- - in esito alla predetta sentenza fu disposta la reiterazione della procedura di valutazione, con riapertura dei termini per la presentazione delle domande, e con la precisazione che erano fatte salve “le domande pervenute al dipartimento di
Economia e Management alla data di scadenza dell'avviso n. 43893 del 6 settembre 2017, che potranno essere integrate qualora ritenuto necessario dagli interessati “;
- - seguirono la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di
Pisa n.350/2019, adottata nella seduta del 18 ottobre del 2019, con la quale si approvavano le proposte di chiamate di cui alla lista allegata, la delibera del
Consiglio del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa N. 00177/2025 REG.RIC.
n.253 del 14 ottobre del 2019, con la quale, in esito alla procedura di valutazione ai sensi dell'art.24 comma 6 della L. n.240 del 2010, veniva “proposta la chiamata del Prof. RD IA per il posto di professore di prima fascia, sul settore concorsuale 3/B1 “Economia Aziendale” s. s. d. SECS-P/07
“Economia Aziendale”, la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia
e Management dell'Università di Pisa n.259 del 29 ottobre del 2019 di approvazione del verbale della seduta n.11 del 14 ottobre del 2019, all'esito del quale, veniva proposta la chiamata del ridetto Professor IA;
- - avverso tutti i suddetti atti la parte appellante proponeva ricorso dinanzi al Tar
Toscana, registrato al n.8/2020;
- - con successivo atto per motivi aggiunti la medesima parte impugnava anche gli ulteriori e conseguenti atti, e cioè: deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 421/2019 adottata nella seduta del 5 dicembre 2019, con la quale fu approvata la chiamata del Prof. RD IA a conclusione delle procedure per la copertura di posti di professore ordinario ai sensi degli articoli
18 e 24 della L. 30 dicembre 2010 n. 240 (cfr. il doc. n. 19); decreto del Rettore
n. 2263 in data 11 dicembre 2019, a seguito del quale il Prof. RD IA fu immesso in servizio quale professore ordinario a far data dal 16.12.2019;
- - con la sentenza n.1187 dell'8 ottobre del 2020 il TAR accoglieva sia il ricorso che i motivi aggiunti, non condividendo quanto ritenuto dall'Università intimata, secondo la quale, ai sensi dell'art.24 comma 6 della l. n.240/2010, non sarebbe stata necessaria una valutazione comparativa, potendo la scelta del professore interno avvenire intuitu personae;
- - dopo avere evidenziato questa prima criticità, il TAR stigmatizzava la condotta della parte appellata, rilevando come da nessun atto della procedura emergessero le motivazioni che avevano spinto a preferire il predetto candidato, rispetto agli altri concorrenti; N. 00177/2025 REG.RIC.
- - l'appellante - poiché la rinnovazione ab origine della procedura avrebbe potuto alterare la par condicio fra i candidati, potendo, allo stesso tempo, e consentire l'accesso ad altri soggetti, il che avrebbe ridotto le possibilità di esito positivo,
e dare modo a coloro che avevano già partecipato di introdurre nuovi elementi di valutazione – impugnava con nuovo ricorso i provvedimenti indicati in premessa;
- - inoltre, l'Università di Pisa aveva manifestato la volontà di applicare alla procedura, cosa che poi fece, le disposizioni di un Regolamento del 2011, da tempo abrogato, e non quelle del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli artt.18 e 24 della
Legge n.240/2010 dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n.1285/2019, prot.
n.79202/2019 del 25 luglio del 2019, tuttora vigente;
- - per sua maggiore tutela, l'appellante presentò domanda per partecipare alla nuova selezione, ma con espressa riserva di impugnazione di tutti gli atti per sé lesivi;
- - in pendenza del ricorso, rinnovata la nomina di una commissione, in conformità al Regolamento del 2011, oramai abrogato, ed acquisito il documento elaborato da quest'ultima, il Consiglio di Dipartimento, il 18 febbraio del 2022 propose nuovamente la chiamata del prof. IA, seguì la deliberazione conforme del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile del
2022;
- - la parte appellante estendeva dunque con ricorso per motivi aggiunti,
l'impugnazione anche ai suddetti atti sopravvenuti, già indicati nella premessa.
Come detto, la sentenza gravata ha rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti.
Avverso la decisione la parte deduce i seguenti motivi di appello:
a) violazione e mancata applicazione del regolamento di cui al D.R. n.1285 del 2019, nel rispetto dei principi dello ius superveniens; N. 00177/2025 REG.RIC.
b) carenza di una effettiva valutazione comparativa dei candidati e violazione del
D.M. n.344/2011; elusione e violazione del giudicato di cui alla sentenza n.1187/2020 del TAR Firenze;
c) riproposizione dei motivi sollevati in primo grado avverso gli atti impugnati e cioè:
c1) Violazione dell'art. 97 della Costituzione nonché dell'art. 1 della L.
07.08.1990 n. 241. Vizio di eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e violazione dei principi del giusto procedimento; c2) Vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione nonché per illogicità, ingiustizia manifesta (sotto altro profilo). Violazione dell'art. 3 della L. 07.08.1990 n. 241. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione; c3) Violazione del
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con D. R.
n. 1285/2019 – Prot. n. 0079202/2019 del 25.07.2019 e, in particolare del 4° comma dell'art. 11 del Regolamento stesso. Violazione dei principi che regolano lo jus superveniens. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione e vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta; c4) Violazione del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con d.r. n.
1285/2019 – prot. n. 0079202/2019 del 25.07.2019 e s.m.i.,con particolare riferimento al 4° e 5° comma dell'art. 11 nonché agli artt. 4 e 6 del regolamento stesso. Violazione dei principi che regolano l'applicazione dello jus superveniens.
Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione.
Vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del giusto procedimento
e ingiustizia manifesta; c5) Vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. violazione dell'art.97 della costituzione e degli artt. 1 e ss. della L. n. N. 00177/2025 REG.RIC.
241/1990. violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990; c6) invalidità derivata degli atti impugnati con i motivi aggiunti per l'invalidità degli atti impugnati con il ricorso. riferibilità dei vizi ascritti agli atti impugnati con il ricorso anche agli atti impugnati con i motivi aggiunti.
2. Si sono costituiti in giudizio l'Università di Pisa e il contro-interessato RD
IA, entrambi contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. I primi tre motivi d'appello – che propongono da prospettive solo parzialmente diverse, e per vero, in parte contraddittorie, la stessa eccezione - contestano l'incoerenza della motivazione della sentenza impugnata che, pur avendo ritenuto,
(peraltro erroneamente secondo l'appellante), che la scelta dell'Università di far ripartire dall'inizio la procedura concorsuale di cui alla presente controversia fosse corretta, ha ciò non di meno escluso l'illegittimità della scelta di applicare le regole del vecchio regolamento, quello di cui al D.R. n.12598 del 21 ottobre del 2011, invece che quelle del nuovo, nel frattempo entrato in vigore, emanato con D.R. n.1285 del 25 luglio del 2019.
La parte appellante sostiene che, malgrado non prevedesse disposizioni transitorie, il secondo atto generale, e non il primo, avrebbe dovuto regolare la procedura che non si era ancora conclusa, e che per di più era stata anche rinnovata nel 2020.
Secondo la doglianza in esame, oltre ad essere più coerente coi principi generali di diritto amministrativo, l'interpretazione proposta trova un'esplicita conferma nell'art.2 di detto regolamento, che prevede espressamente la sua applicabilità a tutte le procedure attivate successivamente alla sua entrata in vigore.
Non da ultimo, la soluzione proposta sarebbe anche più rispettosa delle prescrizioni rivenienti dalla sentenza n.1187/2020 del Tar Toscana. Ed infatti, a differenza del vecchio, il nuovo regolamento in materia di chiamata ai sensi del comma 6 dell'art.24 N. 00177/2025 REG.RIC.
della legge n.240 del 2010, all'art.6 prevede espressamente che la commissione, da nominare obbligatoriamente ex art.4, debba procedere ad una valutazione comparativa dei candidati; e cioè integra proprio la lacuna nella quale risiedevano le ragioni poste a fondamento della decisione del tribunale fiorentino.
3.1. I motivi, con le precisazioni che seguono, sono fondati.
3.1.1. Innanzitutto, come ricorda la parte appellante, è stata proprio l'Università a far ripartire la procedura pubblicando un nuovo Avviso di indizione di essa, quello n.110153 del 16 novembre del 2020, disponendo la riapertura di tutti i termini del concorso e consentendo la partecipazione anche a coloro che, in occasione della prima indizione, quella del 5 novembre del 2018, non avevano presentato domanda.
3.1.2. Ed è evidente che questa scelta, con la quale l'Università ha di fatto avviato ex novo una nuova procedura, secondo una prospettazione intuitiva, le avrebbe imposto di applicare il nuovo regolamento per la chiamata dei professori, che, come detto, nel frattempo era entrato in vigore.
3.1.3. Ciò non è avvenuto perché l'Università ha ritenuto applicabile il vecchio regolamento del 2011 sul presupposto che la procedura de qua aveva avuto il suo formale avvio con la delibera del Consiglio di Dipartimento n.70, emessa il 19 aprile del 2017, ossia in un momento in cui era ancora in vigore il precedente regolamento.
Tuttavia questa scelta è illegittima e frutto di un'erronea lettura della disposizione di cui all'art.2 del Regolamento del 2019, in base alla quale quest'ultimo si applica “alle procedure attivate sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione di assegnazione ai dipartimenti dei punti organico e delle risorse per il personale docente, successive all'entrata in vigore del Regolamento stesso..”.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ateneo, l'aggettivazione “successive” è riferito, dalla norma, al sostantivo plurale “procedure”, e non a quello “delibere, e ciò per almeno quattro ragioni. N. 00177/2025 REG.RIC.
3.1.3.1. Innanzitutto perché la suddetta interpretazione è conforme al principio del
“tempus regit actum” in ragione del quale se il procedimento amministrativo è ancora in corso, si applicano le norme nel frattempo sopravvenute.
3.1.3.2. In secondo luogo perché il fulcro di una procedura concorsuale, in particolare quelle cd. di chiamata del personale interno ad un ateneo, risiede, evidentemente, nel momento valutativo e non in quello della sua indizione, rappresentando, quest'ultima, una fase che di norma precede, anche di molto, il vero e proprio giudizio espresso sui candidati.
Dunque è contrario ai principi di imparzialità ed efficienza dell'amministrazione ritenere, così come ha fatto la parte appellata nell'occorso, l'ultrattività del precedente,
e non aggiornato regolamento, allorquando la fase più importante del procedimento, da un punto di vista funzionale, si sia svolta nella vigenza delle nuove disposizioni.
3.1.3.3. A conferma della suddetta interpretazione vi è, altresì, un'ulteriore ragione pratica, che, anche in questo caso, consegue alla specifica tipologia amministrativa oggetto di causa. Sotto questo profilo si osserva che le procedure concorsuali di cui all'art.24 comma 6 della l. n.240 del 2010, così come quelle omologhe al comma 5 della medesima disposizione: a) hanno ex lege un termine di scadenza; in altre parole esse sono procedure (o, se si vuole “finestre) “a tempo”, coerentemente alle finalità parallele, da loro perseguite, di riassorbimento e promozione del personale già di ruolo al loro interno; b) non prevedono termini perentori per la loro conclusione; c) si presentano talvolta laboriose, e spesso divengono oggetto di contenzioso.
Posseggono cioè caratteristiche che, ancora una volta, inducono a ritenere non solo che non debbano essere sottratte al suddetto principio del tempus, ma che sia particolarmente opportuno disciplinarle con norme regolative interne eventualmente sopravvenute. A seguire la diversa opzione adottata dall'Università appellata il rischio sarebbe invero quello che, a procedure indette in tempi remoti – magari sospese in attesa, o per l'effetto, di pronunce giurisdizionali - si continui ad applicare il vecchio, N. 00177/2025 REG.RIC.
e non aggiornato, regolamento, che, per di più in questo caso non prevedeva lo svolgimento di una valutazione comparativa fra i candidati, ossia un criterio che costituisce elemento irrinunciabile di qualsivoglia procedura concorsuale.
3.1.3.4. Infine, ma non da ultimo, risultava preferibile, se non doverosa, l'applicazione del nuovo regolamento al concorso re-indetto, perché le regole in esso contenute – imponendo, come visto, una comparazione tra gli aspiranti – erano certamente più coerenti con il dictum della sentenza n.1187/2020 da ottemperare che proprio in questa carenza aveva individuato il principale motivo di illegittimità della procedura, inducendola ad annullarla.
3.1.4. Ciò non di meno la difesa delle parti appellate rileva che la prospettazione dell'appellante, sul punto, presenta profili di contraddittorietà.
Costui infatti ha contestato, e tuttora contesta, la scelta dell'Ateneo di far ripartire la procedura dall'inizio, nonché la conseguente riapertura dei termini per le candidature e per la produzione dei titoli, ritenendo che, per ottemperare alla sentenza n. 1187/2020 del TAR Toscana, sarebbe stato sufficiente rieditare i soli atti valutativi, conservando efficacia a quelli a questi precedenti. E poiché, a voler seguire la sua stessa prospettazione, tra questi andrebbe incluso anche l'Avviso di indizione della procedura n.69667, emesso il 5 novembre del 2018, ossia in un momento in cui non era ancora entrato in vigore il nuovo regolamento del 2019, coerentemente (persino con la doglianza attorea) l'Università, applicando il principio del “tempus regit actum” avrebbe ritenuto tuttora applicabile il regolamento del 2011.
3.1.4.1. Occorre, tanto premesso, verificare se la detta obiezione, che ripetesi proviene, in un certo senso paradossalmente, dalla stessa parte appellante, sia o meno fondata perché, laddove lo fosse, ciò renderebbe oltre modo difficile sostenere che la scelta dell'Università di applicare il vecchio regolamento alla procedura concorsuale in questione sia stata illegittima. N. 00177/2025 REG.RIC.
3.1.5. Onde dipanare la relativa questione occorre prendere le mosse dalla sentenza n.1187/2020 del TAR Toscana che ha accolto, come detto, il gravame proposto dalla stessa parte appellante, evidenziando la carenza, in quell'esame, di qualsivoglia valutazione comparativa tra i candidati alla selezione, da parte degli organi procedenti che, malgrado ciò, hanno poi nominato il contro-interessato IA.
3.1.5.1. Ai fini della ricostruzione degli effetti costitutivi e conformativi discendenti dalla predetta decisione, vale partire dalla constatazione che, col ricorso introduttivo,
l'allora ricorrente aveva domandato l'annullamento, tra gli altri, anche del suddetto
Avviso di Indizione della procedura n.69667 del 5 novembre del 2018 e che, corrispondendo alla richiesta, accogliendo il gravame, il TAR ha disposto l'annullamento di tutti gli atti impugnati.
E' bene enfatizzare il momento dispositivo della suddetta decisione, perché esso, letteralmente, non contiene alcuna precisazione limitativa rispetto all'oggetto del ricorso introduttivo e, per questa via, corrobora la legittimità della scelta dell'università appellata di far ripartire la procedura dal detto Avviso di indizione che era stato espressamente gravato dal ricorrente.
3.1.5.2. Dunque vi è, innanzitutto, un elemento testuale che induce a ritenere corretta, se non addirittura vincolata, questa parte della decisione amministrativa dell'Università, contrariamente a quello che ritiene la parte appellante.
3.1.5.3. Va anche aggiunto che detta scelta era anche più coerente con i principi contenuti nella decisione n.1187 citata del TAR. Come infatti già evidenziato, quel
Tribunale amministrativo è giunto alla conclusione che la suddetta procedura andasse annullata, rilevando come fosse mancata, nel corso della sua conduzione, un'effettiva e concreta attività valutativa comparativa dei profili professionali dei candidati.
Orbene, alla luce della rilevazione di questo vizio, pare evidente al Collegio che il miglior modo per emendarlo – e dunque l'ottimale modus procedendi da adottare a valle di una decisione giurisdizionale così severa in termini di sindacato sul mancato N. 00177/2025 REG.RIC.
esercizio della discrezionalità tecnica e parimenti rigida con riferimento ai suoi effetti prescrittivi - fosse quello di far ripartire daccapo le procedure valutative, anche ampliando, se del caso, la platea dei selezionabili.
Ampliamento che, se rapportato anche all'obbligo imposto all'amministrazione di valutare comparativamente (tutte) le candidature, avrebbe consentito di correggere al meglio il precedente e non corretto uso del potere.
E' vero che questa precisa prescrizione, e tanto meno le finalità ad essa sottese, non erano espressamente contenute in sentenza, ma è anche vero che questa interpretazione, oltre ad essere indotta, come visto, dal contenuto della sua parte dispositiva, da un punto di vista razionale si prospettava, fra le alternative possibili, come il rimedio più idoneo a riaffermare i principi di imparzialità ed efficienza che secondo quel giudice erano stati nell'occorso indebitamente postergati.
E' infatti intuibile che l'allargamento, almeno potenziale, della platea dei candidati, tenuto conto dell'obbligo nel frattempo imposto all'amministrazione di esperire una effettiva valutazione tecnico-comparativa tra tutti gli aspiranti, mancata nella precedente occasione, rappresentava l'effetto più acconcio a correggere il precedente esercizio del potere, che il Tar aveva ritenuto essere stato superficiale e sbrigativo.
3.1.5.4. Tanto premesso, devesi concludere nel senso che la scelta dell'Università di non ritenere applicabile alla procedura re-indetta con la delibera del 16 novembre del
2020 il Regolamento approvato il 25 luglio del 2019 fu illegittima.
In tali sensi va accolta la corrispondente prospettazione della parte appellante.
Al contrario, non è stata contra legem – anzi corrispondeva a quanto indicato nella sentenza del TAR Toscana n.1187/2020 – la decisione di far ripartire la procedura con un nuovo avviso di indizione.
In tali sensi va respinta la corrispondente prospettazione della parte appellante.
4. Tanto premesso, l'accoglimento, ancorché parziale, dei primi tre motivi d'appello, al quale consegue, come si dirà appresso, l'obbligo dell'università appellata di N. 00177/2025 REG.RIC.
rieditare la procedura seguendo le norme del regolamento approvato nel 2019, preclude – o meglio rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse -
l'analisi del motivo d'appello, con cui la parte ha riproposto alcuni dei motivi dedotti in primo grado, che peraltro attingevano, in modo criticabile, al merito della procedura.
Infatti in ragione di quanto qui deciso, dal momento che essi censuravano gli esiti della valutazione, oramai annullata, emessa all'esito della precedente procedura, la parte non ha più interesse alla loro coltivazione.
5. Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso, va disposto l'annullamento di tutti gli atti della procedura che hanno seguito l'avviso di indizione della stessa n.110153 del 16 novembre del 2020, ferma restando la validità ed efficacia di quest'ultimo provvedimento.
In termini prescrittivi va conseguentemente ordinato all'Università di: a) far ripartire la procedura, senza una nuova riapertura dei relativi termini, dunque b) esperire una nuova valutazione con riferimento alle sole candidature proposte nei termini di scadenza previsti dal detto Avviso di indizione n.110153/2020; c) applicare agli atti della stessa, le disposizioni, e l'intero regime, contenute/i nel nuovo regolamento per le chiamate dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. n.240 del 2010 approvato con D.R. n.1285/2019 del 25 luglio del 2019.
La parziale e reciproca soccombenza e la complessità della vicenda trattata giustificano la compensazione integrale delle spese fra tutte le parti del giudizio per il doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto: annulla gli atti impugnati ad eccezione dell'Avviso di indizione di una nuova N. 00177/2025 REG.RIC.
procedura di cui al Decreto Rettorale n.110153/2020; ordina all'Università appellata di procedere nei sensi indicati in motivazione.
Compensa integralmente fra tutte le parti le spese di giudizio del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SS, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
SE EU, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SE EU IO SS
IL SEGRETARIO N. 00177/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/03/2026
N. 01744 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00177/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2025, proposto da CO EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Iacopetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e difesa dall'avvocato Sandra Bernardini, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia
nei confronti
RD IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Giorgio Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia N. 00177/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Quarta) n. 574/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RD IA e dell'Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. SE EU
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza gravata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento del: a) del decreto del Rettore dell'Università di Pisa n. 1582/2020 -
Prot. n. 0098503/2020 del 22 ottobre 2020, non comunicato al ricorrente e del quale quest'ultimo ha avuto conoscenza, a seguito di domanda di accesso documentale, in data 25 novembre 2020; b) della nota del Dirigente del Personale dell'Università di
Pisa Prot. n. 99066 del 22 ottobre del 2020 con la quale le è stato comunicato che <<
... in esecuzione della sentenza TAR Toscana in oggetto [n. b.: sentenza n. 1187/2020], con D. R. n. 1582/2020 del 22 ottobre 2020 è stata disposta la rettificazione degli atti della procedura per la copertura di un posto di prima fascia per il settore concorsuale
13/B1 “Economia Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/07
“Economia Aziendale” presso il dipartimento di Economia e Management, a partire dall'Avviso pubblico, in seguito al quale il Consiglio del dipartimento di Economia e management dovrà procedere alla proposta di chiamata e il consiglio di
Amministrazione dovrà poi procedere ad approvare la proposta di chiamata ... >>; N. 00177/2025 REG.RIC.
c) della nota del Dirigente del Personale dell'Università di Pisa Prot. n. 110839 del 17 novembre del 2020 con la quale, facendo seguito alla nota n. 99066 del 22 ottobre
2020, si comunicava che “è stata reiterata la procedura per la copertura di un posto di prima fascia per il settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale” presso il dipartimento di
Economia e Management, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010; e) del provvedimento del. Rettore dell'Università di Pisa Prot. n. 110153/2020 del 16 novembre del 2020 – procedure valutative – 13/2020 con il quale si dispone “la reiterazione della procedura per la copertura di un posto di prima fascia per il settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-
P/07 “Economia Aziendale” presso il dipartimento di Economia e Management, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010”, nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale.
La sentenza impugnata ha altresì rigettato il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla stessa parte appellante per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
a) deliberazione n. 154/2022 del 28 aprile 2022 del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa, con la quale si dispone: “… 1. è approvata la seguente proposta di chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre
2010, n. 240: Dipartimento di economia e management (delibera del 18 febbraio
2022): Settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” settore scientifico disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale” Chiamato prof. RD IA;
è dato mandato al Rettore di fissare la decorrenza della nomina. Resta inteso che all'atto della presentazione dei documenti per la nomina il professore dovrà dichiarare di non incorrere nelle condizioni di incompatibilità poste dall'articolo 18, comma 1, lettera b) e c) della legge 240/2010”;
b) decreto del Rettore di fissazione di decorrenza della nomina del Prof. RD
IA, consequenziale alla predetta delibera; N. 00177/2025 REG.RIC.
c) - deliberazione n. 48 del 18 agosto del 2022 del Consiglio del Dipartimento di
Economia e Management dell'Università di Pisa, avente per oggetto la “Reiterazione procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore universitario ordinario, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, c. 6, Legge n. 240/2010, sul settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” s.s.d. SECS-P/07 “Economia Aziendale”
(Avviso prot. 1101153 del 16 novembre del 2020): proposta di chiamata, che disponeva che “… 1. In esito alla reiterazione della procedura di valutazione ai sensi dell'art. 24, c. 6, Legge n. 240/2010, (Avviso prot. 1101153 del 16 novembre del
2020), è proposta la chiamata del prof. RD IA per il posto di professore ordinario sul settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” SSD-SECS-P/07
“Economia Aziendale”, presso il Dipartimento di Economia e Management;
d) verbale n. 3 – seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa in data 18 febbraio del 2022, ove si legge che: “In esito alla reiterazione della procedura di valutazione ai sensi dell'art. 24, c. 6, Legge n.
240/2010, (Avviso prot. 1101153 del 16 novembre del 2020), è proposta la chiamata del prof. RD IA per il posto di professore ordinario sul settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” SSDSECS-P/07 “Economia Aziendale”, presso il Dipartimento di Economia e Management;
e) - delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa in data 9 giugno del 2021 con la quale si dispone: “1. È istituita una Commissione istruttoria per la compilazione sintetica ed organica dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda per essere sottoposti a procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia – settore concorsuale 13/B1” Economia Aziendale”
– settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale”;
f) – “Documento per il Consiglio di Dipartimento” elaborato dalla Commissione predetta; N. 00177/2025 REG.RIC.
g) – ogni atto presupposto e/o consequenziale, ivi espressamente compresa la
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa n. 302/2021.
A sostegno del gravame la parte appellante espone le seguenti circostanze di fatto:
- - il Rettore dell'Università di Pisa, con avviso n.43893 del 6 settembre del 2017 dava avvio ad una procedura valutativa, ai sensi dell'art.24 comma 6 della legge n.240/2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia – settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” – settore scientifico disciplinare
SECS-P/07 “Economia Aziendale”, presso il Dipartimento di Economia e
Management;
- - in possesso di tutti i requisiti, la parte appellante presentò regolare domanda, allegando il curriculum;
- - a seguito di ricorso presentato dalla dr.ssa Giulia Romano, il TAR Toscana . con sentenza n.1207 del 24 settembre del 2018 dispose l'annullamento dell'art.11, comma 1 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell'Università di Pisa, allora in vigore, sostituito oggi con uno nuovo del 2019, nonché del menzionato avviso n.43893 del 6 settembre del 2017;
- - in esito alla predetta sentenza fu disposta la reiterazione della procedura di valutazione, con riapertura dei termini per la presentazione delle domande, e con la precisazione che erano fatte salve “le domande pervenute al dipartimento di
Economia e Management alla data di scadenza dell'avviso n. 43893 del 6 settembre 2017, che potranno essere integrate qualora ritenuto necessario dagli interessati “;
- - seguirono la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di
Pisa n.350/2019, adottata nella seduta del 18 ottobre del 2019, con la quale si approvavano le proposte di chiamate di cui alla lista allegata, la delibera del
Consiglio del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa N. 00177/2025 REG.RIC.
n.253 del 14 ottobre del 2019, con la quale, in esito alla procedura di valutazione ai sensi dell'art.24 comma 6 della L. n.240 del 2010, veniva “proposta la chiamata del Prof. RD IA per il posto di professore di prima fascia, sul settore concorsuale 3/B1 “Economia Aziendale” s. s. d. SECS-P/07
“Economia Aziendale”, la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia
e Management dell'Università di Pisa n.259 del 29 ottobre del 2019 di approvazione del verbale della seduta n.11 del 14 ottobre del 2019, all'esito del quale, veniva proposta la chiamata del ridetto Professor IA;
- - avverso tutti i suddetti atti la parte appellante proponeva ricorso dinanzi al Tar
Toscana, registrato al n.8/2020;
- - con successivo atto per motivi aggiunti la medesima parte impugnava anche gli ulteriori e conseguenti atti, e cioè: deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 421/2019 adottata nella seduta del 5 dicembre 2019, con la quale fu approvata la chiamata del Prof. RD IA a conclusione delle procedure per la copertura di posti di professore ordinario ai sensi degli articoli
18 e 24 della L. 30 dicembre 2010 n. 240 (cfr. il doc. n. 19); decreto del Rettore
n. 2263 in data 11 dicembre 2019, a seguito del quale il Prof. RD IA fu immesso in servizio quale professore ordinario a far data dal 16.12.2019;
- - con la sentenza n.1187 dell'8 ottobre del 2020 il TAR accoglieva sia il ricorso che i motivi aggiunti, non condividendo quanto ritenuto dall'Università intimata, secondo la quale, ai sensi dell'art.24 comma 6 della l. n.240/2010, non sarebbe stata necessaria una valutazione comparativa, potendo la scelta del professore interno avvenire intuitu personae;
- - dopo avere evidenziato questa prima criticità, il TAR stigmatizzava la condotta della parte appellata, rilevando come da nessun atto della procedura emergessero le motivazioni che avevano spinto a preferire il predetto candidato, rispetto agli altri concorrenti; N. 00177/2025 REG.RIC.
- - l'appellante - poiché la rinnovazione ab origine della procedura avrebbe potuto alterare la par condicio fra i candidati, potendo, allo stesso tempo, e consentire l'accesso ad altri soggetti, il che avrebbe ridotto le possibilità di esito positivo,
e dare modo a coloro che avevano già partecipato di introdurre nuovi elementi di valutazione – impugnava con nuovo ricorso i provvedimenti indicati in premessa;
- - inoltre, l'Università di Pisa aveva manifestato la volontà di applicare alla procedura, cosa che poi fece, le disposizioni di un Regolamento del 2011, da tempo abrogato, e non quelle del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli artt.18 e 24 della
Legge n.240/2010 dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n.1285/2019, prot.
n.79202/2019 del 25 luglio del 2019, tuttora vigente;
- - per sua maggiore tutela, l'appellante presentò domanda per partecipare alla nuova selezione, ma con espressa riserva di impugnazione di tutti gli atti per sé lesivi;
- - in pendenza del ricorso, rinnovata la nomina di una commissione, in conformità al Regolamento del 2011, oramai abrogato, ed acquisito il documento elaborato da quest'ultima, il Consiglio di Dipartimento, il 18 febbraio del 2022 propose nuovamente la chiamata del prof. IA, seguì la deliberazione conforme del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile del
2022;
- - la parte appellante estendeva dunque con ricorso per motivi aggiunti,
l'impugnazione anche ai suddetti atti sopravvenuti, già indicati nella premessa.
Come detto, la sentenza gravata ha rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti.
Avverso la decisione la parte deduce i seguenti motivi di appello:
a) violazione e mancata applicazione del regolamento di cui al D.R. n.1285 del 2019, nel rispetto dei principi dello ius superveniens; N. 00177/2025 REG.RIC.
b) carenza di una effettiva valutazione comparativa dei candidati e violazione del
D.M. n.344/2011; elusione e violazione del giudicato di cui alla sentenza n.1187/2020 del TAR Firenze;
c) riproposizione dei motivi sollevati in primo grado avverso gli atti impugnati e cioè:
c1) Violazione dell'art. 97 della Costituzione nonché dell'art. 1 della L.
07.08.1990 n. 241. Vizio di eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e violazione dei principi del giusto procedimento; c2) Vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione nonché per illogicità, ingiustizia manifesta (sotto altro profilo). Violazione dell'art. 3 della L. 07.08.1990 n. 241. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione; c3) Violazione del
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con D. R.
n. 1285/2019 – Prot. n. 0079202/2019 del 25.07.2019 e, in particolare del 4° comma dell'art. 11 del Regolamento stesso. Violazione dei principi che regolano lo jus superveniens. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione e vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta; c4) Violazione del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con d.r. n.
1285/2019 – prot. n. 0079202/2019 del 25.07.2019 e s.m.i.,con particolare riferimento al 4° e 5° comma dell'art. 11 nonché agli artt. 4 e 6 del regolamento stesso. Violazione dei principi che regolano l'applicazione dello jus superveniens.
Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione.
Vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del giusto procedimento
e ingiustizia manifesta; c5) Vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. violazione dell'art.97 della costituzione e degli artt. 1 e ss. della L. n. N. 00177/2025 REG.RIC.
241/1990. violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990; c6) invalidità derivata degli atti impugnati con i motivi aggiunti per l'invalidità degli atti impugnati con il ricorso. riferibilità dei vizi ascritti agli atti impugnati con il ricorso anche agli atti impugnati con i motivi aggiunti.
2. Si sono costituiti in giudizio l'Università di Pisa e il contro-interessato RD
IA, entrambi contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. I primi tre motivi d'appello – che propongono da prospettive solo parzialmente diverse, e per vero, in parte contraddittorie, la stessa eccezione - contestano l'incoerenza della motivazione della sentenza impugnata che, pur avendo ritenuto,
(peraltro erroneamente secondo l'appellante), che la scelta dell'Università di far ripartire dall'inizio la procedura concorsuale di cui alla presente controversia fosse corretta, ha ciò non di meno escluso l'illegittimità della scelta di applicare le regole del vecchio regolamento, quello di cui al D.R. n.12598 del 21 ottobre del 2011, invece che quelle del nuovo, nel frattempo entrato in vigore, emanato con D.R. n.1285 del 25 luglio del 2019.
La parte appellante sostiene che, malgrado non prevedesse disposizioni transitorie, il secondo atto generale, e non il primo, avrebbe dovuto regolare la procedura che non si era ancora conclusa, e che per di più era stata anche rinnovata nel 2020.
Secondo la doglianza in esame, oltre ad essere più coerente coi principi generali di diritto amministrativo, l'interpretazione proposta trova un'esplicita conferma nell'art.2 di detto regolamento, che prevede espressamente la sua applicabilità a tutte le procedure attivate successivamente alla sua entrata in vigore.
Non da ultimo, la soluzione proposta sarebbe anche più rispettosa delle prescrizioni rivenienti dalla sentenza n.1187/2020 del Tar Toscana. Ed infatti, a differenza del vecchio, il nuovo regolamento in materia di chiamata ai sensi del comma 6 dell'art.24 N. 00177/2025 REG.RIC.
della legge n.240 del 2010, all'art.6 prevede espressamente che la commissione, da nominare obbligatoriamente ex art.4, debba procedere ad una valutazione comparativa dei candidati; e cioè integra proprio la lacuna nella quale risiedevano le ragioni poste a fondamento della decisione del tribunale fiorentino.
3.1. I motivi, con le precisazioni che seguono, sono fondati.
3.1.1. Innanzitutto, come ricorda la parte appellante, è stata proprio l'Università a far ripartire la procedura pubblicando un nuovo Avviso di indizione di essa, quello n.110153 del 16 novembre del 2020, disponendo la riapertura di tutti i termini del concorso e consentendo la partecipazione anche a coloro che, in occasione della prima indizione, quella del 5 novembre del 2018, non avevano presentato domanda.
3.1.2. Ed è evidente che questa scelta, con la quale l'Università ha di fatto avviato ex novo una nuova procedura, secondo una prospettazione intuitiva, le avrebbe imposto di applicare il nuovo regolamento per la chiamata dei professori, che, come detto, nel frattempo era entrato in vigore.
3.1.3. Ciò non è avvenuto perché l'Università ha ritenuto applicabile il vecchio regolamento del 2011 sul presupposto che la procedura de qua aveva avuto il suo formale avvio con la delibera del Consiglio di Dipartimento n.70, emessa il 19 aprile del 2017, ossia in un momento in cui era ancora in vigore il precedente regolamento.
Tuttavia questa scelta è illegittima e frutto di un'erronea lettura della disposizione di cui all'art.2 del Regolamento del 2019, in base alla quale quest'ultimo si applica “alle procedure attivate sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione di assegnazione ai dipartimenti dei punti organico e delle risorse per il personale docente, successive all'entrata in vigore del Regolamento stesso..”.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ateneo, l'aggettivazione “successive” è riferito, dalla norma, al sostantivo plurale “procedure”, e non a quello “delibere, e ciò per almeno quattro ragioni. N. 00177/2025 REG.RIC.
3.1.3.1. Innanzitutto perché la suddetta interpretazione è conforme al principio del
“tempus regit actum” in ragione del quale se il procedimento amministrativo è ancora in corso, si applicano le norme nel frattempo sopravvenute.
3.1.3.2. In secondo luogo perché il fulcro di una procedura concorsuale, in particolare quelle cd. di chiamata del personale interno ad un ateneo, risiede, evidentemente, nel momento valutativo e non in quello della sua indizione, rappresentando, quest'ultima, una fase che di norma precede, anche di molto, il vero e proprio giudizio espresso sui candidati.
Dunque è contrario ai principi di imparzialità ed efficienza dell'amministrazione ritenere, così come ha fatto la parte appellata nell'occorso, l'ultrattività del precedente,
e non aggiornato regolamento, allorquando la fase più importante del procedimento, da un punto di vista funzionale, si sia svolta nella vigenza delle nuove disposizioni.
3.1.3.3. A conferma della suddetta interpretazione vi è, altresì, un'ulteriore ragione pratica, che, anche in questo caso, consegue alla specifica tipologia amministrativa oggetto di causa. Sotto questo profilo si osserva che le procedure concorsuali di cui all'art.24 comma 6 della l. n.240 del 2010, così come quelle omologhe al comma 5 della medesima disposizione: a) hanno ex lege un termine di scadenza; in altre parole esse sono procedure (o, se si vuole “finestre) “a tempo”, coerentemente alle finalità parallele, da loro perseguite, di riassorbimento e promozione del personale già di ruolo al loro interno; b) non prevedono termini perentori per la loro conclusione; c) si presentano talvolta laboriose, e spesso divengono oggetto di contenzioso.
Posseggono cioè caratteristiche che, ancora una volta, inducono a ritenere non solo che non debbano essere sottratte al suddetto principio del tempus, ma che sia particolarmente opportuno disciplinarle con norme regolative interne eventualmente sopravvenute. A seguire la diversa opzione adottata dall'Università appellata il rischio sarebbe invero quello che, a procedure indette in tempi remoti – magari sospese in attesa, o per l'effetto, di pronunce giurisdizionali - si continui ad applicare il vecchio, N. 00177/2025 REG.RIC.
e non aggiornato, regolamento, che, per di più in questo caso non prevedeva lo svolgimento di una valutazione comparativa fra i candidati, ossia un criterio che costituisce elemento irrinunciabile di qualsivoglia procedura concorsuale.
3.1.3.4. Infine, ma non da ultimo, risultava preferibile, se non doverosa, l'applicazione del nuovo regolamento al concorso re-indetto, perché le regole in esso contenute – imponendo, come visto, una comparazione tra gli aspiranti – erano certamente più coerenti con il dictum della sentenza n.1187/2020 da ottemperare che proprio in questa carenza aveva individuato il principale motivo di illegittimità della procedura, inducendola ad annullarla.
3.1.4. Ciò non di meno la difesa delle parti appellate rileva che la prospettazione dell'appellante, sul punto, presenta profili di contraddittorietà.
Costui infatti ha contestato, e tuttora contesta, la scelta dell'Ateneo di far ripartire la procedura dall'inizio, nonché la conseguente riapertura dei termini per le candidature e per la produzione dei titoli, ritenendo che, per ottemperare alla sentenza n. 1187/2020 del TAR Toscana, sarebbe stato sufficiente rieditare i soli atti valutativi, conservando efficacia a quelli a questi precedenti. E poiché, a voler seguire la sua stessa prospettazione, tra questi andrebbe incluso anche l'Avviso di indizione della procedura n.69667, emesso il 5 novembre del 2018, ossia in un momento in cui non era ancora entrato in vigore il nuovo regolamento del 2019, coerentemente (persino con la doglianza attorea) l'Università, applicando il principio del “tempus regit actum” avrebbe ritenuto tuttora applicabile il regolamento del 2011.
3.1.4.1. Occorre, tanto premesso, verificare se la detta obiezione, che ripetesi proviene, in un certo senso paradossalmente, dalla stessa parte appellante, sia o meno fondata perché, laddove lo fosse, ciò renderebbe oltre modo difficile sostenere che la scelta dell'Università di applicare il vecchio regolamento alla procedura concorsuale in questione sia stata illegittima. N. 00177/2025 REG.RIC.
3.1.5. Onde dipanare la relativa questione occorre prendere le mosse dalla sentenza n.1187/2020 del TAR Toscana che ha accolto, come detto, il gravame proposto dalla stessa parte appellante, evidenziando la carenza, in quell'esame, di qualsivoglia valutazione comparativa tra i candidati alla selezione, da parte degli organi procedenti che, malgrado ciò, hanno poi nominato il contro-interessato IA.
3.1.5.1. Ai fini della ricostruzione degli effetti costitutivi e conformativi discendenti dalla predetta decisione, vale partire dalla constatazione che, col ricorso introduttivo,
l'allora ricorrente aveva domandato l'annullamento, tra gli altri, anche del suddetto
Avviso di Indizione della procedura n.69667 del 5 novembre del 2018 e che, corrispondendo alla richiesta, accogliendo il gravame, il TAR ha disposto l'annullamento di tutti gli atti impugnati.
E' bene enfatizzare il momento dispositivo della suddetta decisione, perché esso, letteralmente, non contiene alcuna precisazione limitativa rispetto all'oggetto del ricorso introduttivo e, per questa via, corrobora la legittimità della scelta dell'università appellata di far ripartire la procedura dal detto Avviso di indizione che era stato espressamente gravato dal ricorrente.
3.1.5.2. Dunque vi è, innanzitutto, un elemento testuale che induce a ritenere corretta, se non addirittura vincolata, questa parte della decisione amministrativa dell'Università, contrariamente a quello che ritiene la parte appellante.
3.1.5.3. Va anche aggiunto che detta scelta era anche più coerente con i principi contenuti nella decisione n.1187 citata del TAR. Come infatti già evidenziato, quel
Tribunale amministrativo è giunto alla conclusione che la suddetta procedura andasse annullata, rilevando come fosse mancata, nel corso della sua conduzione, un'effettiva e concreta attività valutativa comparativa dei profili professionali dei candidati.
Orbene, alla luce della rilevazione di questo vizio, pare evidente al Collegio che il miglior modo per emendarlo – e dunque l'ottimale modus procedendi da adottare a valle di una decisione giurisdizionale così severa in termini di sindacato sul mancato N. 00177/2025 REG.RIC.
esercizio della discrezionalità tecnica e parimenti rigida con riferimento ai suoi effetti prescrittivi - fosse quello di far ripartire daccapo le procedure valutative, anche ampliando, se del caso, la platea dei selezionabili.
Ampliamento che, se rapportato anche all'obbligo imposto all'amministrazione di valutare comparativamente (tutte) le candidature, avrebbe consentito di correggere al meglio il precedente e non corretto uso del potere.
E' vero che questa precisa prescrizione, e tanto meno le finalità ad essa sottese, non erano espressamente contenute in sentenza, ma è anche vero che questa interpretazione, oltre ad essere indotta, come visto, dal contenuto della sua parte dispositiva, da un punto di vista razionale si prospettava, fra le alternative possibili, come il rimedio più idoneo a riaffermare i principi di imparzialità ed efficienza che secondo quel giudice erano stati nell'occorso indebitamente postergati.
E' infatti intuibile che l'allargamento, almeno potenziale, della platea dei candidati, tenuto conto dell'obbligo nel frattempo imposto all'amministrazione di esperire una effettiva valutazione tecnico-comparativa tra tutti gli aspiranti, mancata nella precedente occasione, rappresentava l'effetto più acconcio a correggere il precedente esercizio del potere, che il Tar aveva ritenuto essere stato superficiale e sbrigativo.
3.1.5.4. Tanto premesso, devesi concludere nel senso che la scelta dell'Università di non ritenere applicabile alla procedura re-indetta con la delibera del 16 novembre del
2020 il Regolamento approvato il 25 luglio del 2019 fu illegittima.
In tali sensi va accolta la corrispondente prospettazione della parte appellante.
Al contrario, non è stata contra legem – anzi corrispondeva a quanto indicato nella sentenza del TAR Toscana n.1187/2020 – la decisione di far ripartire la procedura con un nuovo avviso di indizione.
In tali sensi va respinta la corrispondente prospettazione della parte appellante.
4. Tanto premesso, l'accoglimento, ancorché parziale, dei primi tre motivi d'appello, al quale consegue, come si dirà appresso, l'obbligo dell'università appellata di N. 00177/2025 REG.RIC.
rieditare la procedura seguendo le norme del regolamento approvato nel 2019, preclude – o meglio rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse -
l'analisi del motivo d'appello, con cui la parte ha riproposto alcuni dei motivi dedotti in primo grado, che peraltro attingevano, in modo criticabile, al merito della procedura.
Infatti in ragione di quanto qui deciso, dal momento che essi censuravano gli esiti della valutazione, oramai annullata, emessa all'esito della precedente procedura, la parte non ha più interesse alla loro coltivazione.
5. Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso, va disposto l'annullamento di tutti gli atti della procedura che hanno seguito l'avviso di indizione della stessa n.110153 del 16 novembre del 2020, ferma restando la validità ed efficacia di quest'ultimo provvedimento.
In termini prescrittivi va conseguentemente ordinato all'Università di: a) far ripartire la procedura, senza una nuova riapertura dei relativi termini, dunque b) esperire una nuova valutazione con riferimento alle sole candidature proposte nei termini di scadenza previsti dal detto Avviso di indizione n.110153/2020; c) applicare agli atti della stessa, le disposizioni, e l'intero regime, contenute/i nel nuovo regolamento per le chiamate dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. n.240 del 2010 approvato con D.R. n.1285/2019 del 25 luglio del 2019.
La parziale e reciproca soccombenza e la complessità della vicenda trattata giustificano la compensazione integrale delle spese fra tutte le parti del giudizio per il doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto: annulla gli atti impugnati ad eccezione dell'Avviso di indizione di una nuova N. 00177/2025 REG.RIC.
procedura di cui al Decreto Rettorale n.110153/2020; ordina all'Università appellata di procedere nei sensi indicati in motivazione.
Compensa integralmente fra tutte le parti le spese di giudizio del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SS, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
SE EU, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SE EU IO SS
IL SEGRETARIO N. 00177/2025 REG.RIC.