Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1744
CS
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che i motivi di primo grado, che censuravano gli esiti della valutazione, fossero improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, dato l'annullamento della procedura.

  • Accolto
    Violazione del regolamento vigente (D.R. n.1285/2019)

    La Corte ha accolto questo motivo, ritenendo che l'Università abbia illegittimamente applicato il vecchio regolamento, poiché la riapertura dei termini con un nuovo avviso aveva di fatto avviato una nuova procedura che doveva essere regolata dalla normativa vigente.

  • Accolto
    Violazione del regolamento vigente (D.R. n.1285/2019)

    La Corte ha accolto questo motivo, ritenendo che l'Università abbia illegittimamente applicato il vecchio regolamento, poiché la riapertura dei termini con un nuovo avviso aveva di fatto avviato una nuova procedura che doveva essere regolata dalla normativa vigente.

  • Accolto
    Violazione del regolamento vigente (D.R. n.1285/2019)

    La Corte ha accolto questo motivo, ritenendo che l'Università abbia illegittimamente applicato il vecchio regolamento, poiché la riapertura dei termini con un nuovo avviso aveva di fatto avviato una nuova procedura che doveva essere regolata dalla normativa vigente.

  • Improcedibile
    Vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria

    La Corte ha ritenuto che i motivi di primo grado, che censuravano gli esiti della valutazione, fossero improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, dato l'annullamento della procedura.

  • Improcedibile
    Vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che i motivi di primo grado, che censuravano gli esiti della valutazione, fossero improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, dato l'annullamento della procedura.

  • Accolto
    Violazione e mancata applicazione del regolamento D.R. n.1285 del 2019

    La Corte ha ritenuto fondato questo motivo, affermando che l'Università avrebbe dovuto applicare il nuovo regolamento del 2019 poiché la riapertura dei termini con un nuovo avviso aveva di fatto avviato una nuova procedura.

  • Rigettato
    Carenza di valutazione comparativa e violazione del DM n.344/2011

    La Corte ha ritenuto che la decisione di far ripartire la procedura con un nuovo avviso di indizione fosse corretta e coerente con la sentenza del TAR n.1187/2020, la quale aveva annullato la procedura precedente per la mancanza di valutazione comparativa.

  • Improcedibile
    Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 L. 241/1990

    La Corte ha ritenuto che i motivi di primo grado, che censuravano gli esiti della valutazione, fossero improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, dato l'annullamento della procedura.

  • Improcedibile
    Vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che i motivi di primo grado, che censuravano gli esiti della valutazione, fossero improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, dato l'annullamento della procedura.

  • Accolto
    Violazione del Regolamento D.R. n. 1285/2019 e jus superveniens

    La Corte ha ritenuto fondato questo motivo, affermando che l'Università avrebbe dovuto applicare il nuovo regolamento del 2019 poiché la riapertura dei termini con un nuovo avviso aveva di fatto avviato una nuova procedura.

  • Accolto
    Violazione del Regolamento D.R. n. 1285/2019 e jus superveniens

    La Corte ha ritenuto fondato questo motivo, affermando che l'Università avrebbe dovuto applicare il nuovo regolamento del 2019 poiché la riapertura dei termini con un nuovo avviso aveva di fatto avviato una nuova procedura.

  • Improcedibile
    Vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria

    La Corte ha ritenuto che i motivi di primo grado, che censuravano gli esiti della valutazione, fossero improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, dato l'annullamento della procedura.

  • Altro
    Invalidità derivata degli atti impugnati con motivi aggiunti

    La Corte ha accolto parzialmente l'appello, annullando gli atti successivi all'avviso di indizione del 16 novembre 2020, ma confermando la validità di tale avviso. Di conseguenza, la questione dell'invalidità derivata è stata parzialmente risolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1744
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1744
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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