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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Sezione Distaccata di Taranto
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, Sezione Lavoro, nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Annamaria LASTELLA Presidente
2) dott.ssa Monica SGARRO Consigliere
3) dott.ssa Rossella DI TODARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al n. 101 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2071/2020 (R.G.9582/2019) pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, in materia di accertamento negativo di indebito tra rappresentato e difeso dall'Avv. F. DI NATALE;
Parte_1
“Appellante” contro
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. F. CERTOMA', A. ANDRIULLI, R. BATTIATO;
“Appellato”
OGGETTO: “Accertamento negativo di indebito”
Con ricorso in appello depositato in data 30/3/2021 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza che ha rigettato la sua domanda di accertamento negativo di indebito, domandato in CP_ restituzione dall' con comunicazione del 28/6/2019, ammontante ad € 4335,62 a titolo di quote di integrazione al minimo non spettanti per il periodo dal 1/1/2017 al 31/7/2019.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per non avere escluso la ripetibilità delle somme, CP_ nonostante l' non avesse rispettato il termine di cui all'art 13, comma 2, L 412/91, che impone all'istituto di verificare annualmente i redditi dei pensionati e di recuperare eventuali indebiti CP_ erogati nell'anno successivo. In questo caso l' poteva accertare facilmente l'importo delle somme riscosse dal pensionato e avrebbe dovuto agire in restituzione entro l'anno dal pagamento.
Ha concluso chiedendo alla Corte adita e in totale riforma dell'impugnata sentenza di riconoscere che l'appellante ha diritto a vedersi annullato l'indebito opposto e di conseguenza dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' . CP_2
CP_ L' costituendosi ha domandato il rigetto dell'appello, riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata.
L'appello è infondato.
Secondo orientamento consolidato della Cassazione in materia “In tema di indebito previdenziale,
l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla CP_2 verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito. Nell'esaminare la ratio della disciplina, si è osservato come essa si giustifichi in considerazione del fatto che, tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. nr. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.).
Pertanto si è ulteriormente specificato che «entro l'anno successivo» l' deve formalizzare la CP_3 richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito -cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato- e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. nr. 13918 del 2021); in applicazione di tali principi, la Corte ha, per esempio, giudicato tempestiva la richiesta di restituzione inoltrata ad ottobre 2006, in relazione a un indebito dell'anno 2004, accertato nel 2005, in esito alla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio dello stesso anno. Il termine ultimo, pertanto, tornando alla fattispecie concreta, l'indebito dell'anno 2008, conosciuto nel 2009 -a seguito della dichiarazione dei redditi- e richiesto in restituzione nel corso del 2010, è dunque ripetibile”1.
Deve aggiungersi altresì che la giurisprudenza ha sempre affermato che “L'obbligo dell' di CP_2 procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo”2. CP_ Ebbene nel caso di specie l' ha potuto prendere contezza della reale situazione reddituale del ricorrente relativamente all'anno 2016 solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi avvenuta nel corso dell'anno 2017, per cui è tempestivo il recupero avviato con TE08 del
20/11/2018; allo stesso modo con riferimento alla situazione reddituale dell'anno 2017, comunicata all' nel 2018, è tempestivo il recupero avviato con TE08 del 28/6/2019. Il Controparte_4
CP_ termine di un anno non decorre dal pagamento della prestazione ma solo da quando l' ha notizia dei redditi complessivamente dichiarati dal ricorrente, perché solo allora può compiere una verifica completa della situazione reddituale. CP_ E si ribadisce che l'anno entro il quale l' deve compiere la verifica e poi recuperare è inteso in senso civile, quindi anche se la dichiarazione per il 2016 è compiuta nell'autunno 2017, il termine per avviare l'azione di recupero scadeva il 31/12/2018. Pertanto sono tempestive le richieste di CP_ restituzione inoltrate nell'anno civile successivo dall' così come già affermato dal giudice di primo grado.
Pertanto, il gravame è destituito di fondamento. La natura della causa giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Lavoro così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Spese compensate.
Taranto, lì 12/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Todaro Dott.ssa Annamaria Lastella
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass sez L, ord n. 29689/2024 2 Cass. Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012