Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Cangiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Savona – -OMISSIS- Uscita Cod. Amm. m_it, a firma del Questore -OMISSIS-, notificato in data 22/10/2019
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Savona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. IC BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Savona del 19 ottobre 2019, con cui è stata respinta la sua istanza, presentata il 29 marzo 2019, volta al rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo.
L’Amministrazione, inviata la comunicazione di preavviso di rigetto del 8 agosto 2019 ed esaminate le osservazioni difensive dell’interessato, ha confermato il diniego motivandolo in riferimento al difetto di affidabilità dell’istante, desunto da pregresse situazioni di accesa conflittualità interpersonale. In particolare, il provvedimento richiama: (a) una denuncia per diffamazione sporta nel -OMISSIS-, procedimento concluso con archiviazione nel 2015; (b) una denuncia per minaccia aggravata presentata nel -OMISSIS-, definita con archiviazione nel 2019. La Questura ha valorizzato tali episodi – ancorché privi di esiti condannatori – quali indici di una condotta non pienamente affidabile e di una “propensione al conflitto”, ritenuta incompatibile con il rilascio della licenza richiesta.
Il ricorrente deduce, al riguardo, tre ordini di censure: (i) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., sul presupposto che la norma condizionerebbe il diniego a specifici titoli impeditivi non emersi nella fattispecie; (ii) travisamento dei fatti, atteso che gli episodi richiamati non sono stati accertati come reato e che, quanto alla minaccia del 2018, le stesse testimonianze avrebbero escluso i fatti; si contesta, inoltre, un riferimento ad un soggetto anonimo, indicato come “-OMISSIS-.”, ritenuto privo di riscontro; (iii) valorizza la propria buona condotta – anche in ragione della lunga carriera militare da luogotenente dell’Esercito – richiamando la sentenza Corte cost. n. -OMISSIS- sul divieto di porre a carico dell’interessato l’onere di provare la propria buona condotta. Conclude per l’annullamento, ritenendo che il potere discrezionale dovesse esercitarsi nei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Si è costituita l’Amministrazione, che ha resistito nel merito.
All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025 la causa è stata assegnata alla decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Si deve osservare che gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. delineano un sistema nel quale, accanto a taluni impedimenti tipizzati, è consentito all’Autorità negare la licenza quando il richiedente non dia affidamento di non abusare delle armi o non offra garanzie di buona condotta. L’impianto normativo, di matrice preventiva, non circoscrive l’apprezzamento alla sussistenza di condanne o di misure di sicurezza: la valutazione può legittimamente fondarsi su fatti storici significativi, anche se non sfociati nella condanna penale, purché specificamente indicati e razionalmente collegati alla prognosi di affidabilità.
Nel caso in esame, il Questore ha articolato la motivazione in base a due denunce per diffamazione e minaccia aggravata, evidenziandone il comune denominatore (l’accesa conflittualità interpersonale), e ha richiamato il contenuto della richiesta di archiviazione del P.M., che descrive rapporti “ decisamente animosi ”.
In definitiva, l’Amministrazione ha, dunque, espresso una valutazione sintetica ma non apodittica di incompatibilità con l’affidamento richiesto. La motivazione risulta, pertanto, idonea, oltre che pertinente, rispetto alla ratio delle norme richiamate.
2. Infondati sono, inoltre, gli ulteriori rilievi riferiti all’irrilevanza penale dei fatti addebitati.
Sotto un primo profilo, il ricorrente assume che l’archiviazione penale escluda la rilevanza dei fatti sul piano amministrativo. L’assunto non può essere condiviso. L’archiviazione, tuttavia, non elide la materialità dei fatti storici né impedisce la loro valutazione prognostica ai fini dell’affidabilità, sempreché l’Autorità si limiti a considerare il dato fattuale (non già a desumerne una responsabilità penale) e lo rapporti alla finalità preventiva del titolo di polizia. Ciò è avvenuto nel caso di specie. L’Amministrazione ha, infatti, valorizzato la persistente litigiosità emersa in due distinti frangenti (2010 e 2018) e il contesto di relazioni conflittuali col vicinato.
Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce che le testimonianze raccolte avrebbero escluso le minacce.
Anche a voler ritenere che l’istruttoria penale non abbia offerto riscontri univoci della minaccia, nondimeno permangono agli atti segnalazioni e denunce indicative di un clima di esasperazione che l’Autorità di Pubblica Sicurezza. ha potuto considerare, con giudizio prudenziale, ai fini della prevenzione. La stessa richiesta di archiviazione, come riportato dall’Amministrazione, allude a rapporti “ decisamente animosi ”, con ciò confermando l’esistenza di un contesto conflittuale rilevante sul piano amministrativo.
Il ricorrente contesta, poi, un passaggio del provvedimento che menzionerebbe tale “sig. -OMISSIS-.” senza permetterne l’identificazione. Anche ove tale riferimento risulti inesatto, esso non incide sulla tenuta complessiva della motivazione, che si fonda su due autonome e sufficienti vicende (risalenti al 2010 e al 2018), idonee a sorreggere la prognosi sfavorevole. Il principio della ragione sufficiente (e, per converso, della non essenzialità del motivo) consente di ritenere irrilevante l’eventuale imperfezione descrittiva, in difetto di un vizio idoneo a travolgere l’intero iter logico.
3. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. -OMISSIS-, ivi svolto, non giova, infine, al ricorrente nei termini prospettati. È vero che non può farsi gravare sull’istante l’onere probatorio di dimostrare la propria “ buona condotta ” in termini tipici; ma nel caso concreto l’Amministrazione non ha certo dato luogo ad una surrettizia inversione dell’onere dimostrativo, limitandosi a considerare elementi oggettivi – nella loro dimensione storica e sociale – e a collegarli alla funzione cautelare della misura. L’aver svolto un lungo servizio militare con condotta all’apparenza irreprensibile è dato certamente apprezzabile sul piano personale, ma non vincola l’Autorità quando risultino fatti recenti di marcata litigiosità, non recessivi rispetto alla prognosi necessaria per il rilascio della licenza. La Questura, dunque, non ha preteso che il ricorrente provasse la propria buona condotta, ma ha motivato perché – allo stato – tale affidabilità non può ritenersi acquisita.
Inoltre, la valutazione amministrativa soddisfa, nel complesso, i canoni di proporzionalità e ragionevolezza. Il numero (due) e la qualità (conflitti con vicini, connotati, almeno in uno dei casi, da contestazioni di minaccia) degli episodi, la loro prossimità temporale rispetto all’istanza, nonché il contesto relazionale descritto come decisamente animoso, costituiscono un sostrato istruttorio sufficiente a sorreggere la prognosi sfavorevole circa l’uso responsabile di armi da fuoco.
La discrezionalità esercitata appare coerente con la funzione preventiva che connota l’istituto e con il principio – più volte ribadito – per cui il porto d’armi non integra un diritto soggettivo, ma un’eccezione sottoposta a stringenti condizioni di affidabilità, valutabili anche sulla base di condotte non penalmente tipiche ma sintomatiche dal punto di vista della tutela della sicurezza pubblica.
4. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL GI AL, Presidente
IC BA, Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC BA | AL GI AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.